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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 631/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.1.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CC (MI) il 3 maggio 1997
(anno 1997 atto n. 17 reg. parte II serie A)
pagina 1 di 4 separati consensualmente con verbale in data 27 ottobre 2008 omologato con decreto del 27 novembre 2008
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra
ed il Sig. Parte_2 Parte_1
2) tra le parti non è intervenuta riconciliazione;
3) i figli dei ricorrenti sono tutti maggiorenni e conviventi con la madre nella casa coniugale;
4) i ricorrenti si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento. I ricorrenti si danno, così, reciprocamente atto che nulla devono l'uno all'altro per il titolo di mantenimento e reciprocamente si esonerano dalla produzione dei documenti patrimoniali di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c., impegnandosi a produrli ad eventuale richiesta del Tribunale;
5) Posto che i ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinare al competente Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno provveduto al deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC (MI) il 3 maggio 1997 tra il Sig. e la Sig. ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 2 di 4 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Assago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.1.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Ballabio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CC (MI) il 3 maggio 1997
(anno 1997 atto n. 17 reg. parte II serie A)
pagina 1 di 4 separati consensualmente con verbale in data 27 ottobre 2008 omologato con decreto del 27 novembre 2008
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra
ed il Sig. Parte_2 Parte_1
2) tra le parti non è intervenuta riconciliazione;
3) i figli dei ricorrenti sono tutti maggiorenni e conviventi con la madre nella casa coniugale;
4) i ricorrenti si danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento. I ricorrenti si danno, così, reciprocamente atto che nulla devono l'uno all'altro per il titolo di mantenimento e reciprocamente si esonerano dalla produzione dei documenti patrimoniali di cui all'art. 473 bis 12, III comma, c.p.c., impegnandosi a produrli ad eventuale richiesta del Tribunale;
5) Posto che i ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinare al competente Ufficiale di Stato
Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori adempimenti di legge.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno provveduto al deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi di ciascuno di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CC (MI) il 3 maggio 1997 tra il Sig. e la Sig. ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 2 di 4 5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di
Assago dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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