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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi tra
(P.IVA ), con sede legale in San Severo (FG), viale Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 28, in persona del legale rappresentante-amministratore unico dott. CP_1
e P.IVA ), con sede in San Severo (FG), via Leopardi n.
[...] CP_2 P.IVA_2
12, in persona del legale rappresentante–amministratore unico dott. Controparte_3
elettivamente domiciliate in Macerata, via dei Velini n. 245, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo
Perfetti, che le assiste e difende, in via disgiunta, con l'avv. Claudia Caporaletti con giusta delega in calce,
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_4
(P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_3
Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo preposto e legale rappresentante in CP_4
Sig. elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso Controparte_5
lo studio dell'Avv. Ruggero Barile del Foro di Milano che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova giusta procura in atti,
pagina 1 di 9 OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da foglio di PC, depositato in data 12.02.2024.
Per parti resistenti:
Come da foglio di PC, depositato in data 27.01.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta dagli odierni opponenti e è diretta Parte_1 CP_2
avverso il D.I. n. 16527/2023 con cui gli è stato ingiunto il pagamento di Euro 299.835,60, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società
[...]
in relazione al saldo passivo residuo del Controparte_6
rapporto contrattuale intercorso fra il contraente della polizza fideiussoria Parte_1 nonché, in via solidale, la società ed il beneficiario della polizza ES
[...] CP_2
S.p.A., stipulata in data 06.07.2015 fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 è infondata e deve essere rigettata.
Le parti opponenti hanno svolto contestazioni che si andranno man mano ad esaminare così come le repliche della parte opposta.
Quando alla preliminare contestazione di parti opponenti relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, si rileva che nel caso di specie la polizza fideiussoria conclusa tra le parti non ha una causa bancaria, finanziaria o assicurativa. Pertanto, non si può qualificare il contratto oggetto della lite tra quelli tipicamente assicurativi e/o bancari e non dovrà essere lo stesso soggetto al preventivo esperimento di mediazione obbligatoria.
Inoltre, deve, altresì, considerarsi che il d.lgs.28/2010 prevede un limite all'accesso alla giurisdizione e va, quindi, interpretato in senso restrittivo e in tale prospettiva, per controversia in materia assicurativa e/o bancaria deve intendersi quella che verta su uno di tali contratti tipici, senza che possa darsi rilievo determinane alla sola qualità soggettiva delle parti.
Circa l'eccezione di parti opponenti relativa alla nullità del D.I. opposto per omessa notifica della procura alle liti, sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti che deve ritenersi infondata in quanto non esiste alcuna norma che pagina 2 di 9 impone la notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo ed al relativo ricorso.
Invero, gli artt. 643 e 644 c.p.c., che disciplinano le modalità di notifica e le conseguenze della
“mancata notificazione del decreto”, impongono l'obbligo di notifica, esclusivamente del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica, che “sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 ss”. Con riguardo poi al
D.I. telematico, trova applicazione l'art. 10 del D.P.R. n. 123 del 2001, a norma del quale, la forma necessitata della procura negli atti processuali telematici è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa.
La procura alle liti, nel caso di specie, risulta peraltro essere stata depositata in allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio) e, dunque, facilmente verificabile mediane consultazione dello stesso.
Ancora, preliminarmente, va osservato che parti opponenti nel precisare le conclusioni hanno chiesto la riunione al presente giudizio della causa n. RG 22308/2023 pendente tra gli odierni opponenti e la società ES S.p.A. innanzi al Tribunale di Roma, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del medesimo procedimento RG 22308/23 incardinato innanzi al Tribunale di Roma. Entrambe queste richieste devono essere rigettate in quanto parti attrici non hanno documentato la pendenza del giudizio civile in relazione al quale hanno articolato le richieste di riunione del processo e, in subordine, di sospensione che non possono essere esaminate e comunque la fase decisoria del presente giudizio è incompatibile con la richiesta di riunione del giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di
Roma, non essendoci peraltro una coincidenza soggettiva tra le parti dei giudizi.
Riguardo al merito della controversia si rileva che, risulta controversa tra le parti la qualificazione giuridica della polizza fideiussoria stipulata dal contraente Parte_1
e con beneficiaria la Controparte_6
società ES S.p.A. Parti opponenti ritengono sia una fideiussione, mentre la convenuta opposta qualifica il contratto come contratto autonomo di garanzia.
Nel testo contrattuale dedotto in giudizio si legge “il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1.
CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta scritta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa pagina 3 di 9 rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. […]”. Tale clausola risulta peraltro specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., come si evince dal contratto allegato (doc. n. 1, pag. 9 fascicolo monitorio).
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria (v. Cass. S.U. n.
3947/2010). Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento
(vedi Cass. Civ. SSUU 3947/2010).
Peraltro, anche la dichiarazione di coobbligazione prestata da a tutela CP_2
dell'adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul debitore principale e derivanti dalla stipula presenta la natura di contratto autonomo di garanzia come si desume dall'interpretazione delle clausole contrattuali che rinviano integralmente a tutte le condizioni generali e particolari della polizza, imponendo al garante di pagare “a semplice richiesta scritta”
e “con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione”. La dichiarazione di coobbligazione autonoma rafforza ulteriormente la posizione del garante, in quanto il coobbligato assume solidalmente il medesimo impegno di cui si fa carico il debitore principale nei confronti del garante stesso.
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Occorre rilevare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale pagina 4 di 9 sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Nel caso di specie, la compagnia di assicurazione dopo avere ricevuto dal beneficiario la richiesta di escussione della polizza (doc. n. 2 fascicolo monitorio) ha pagato allo stesso la somma garantita (doc. 3 fascicolo monitorio) e per effetto di tale pagamento agisce nei confronti del contraente la polizza ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali che prevede il regresso della compagnia di assicurazioni nei confronti del contraente di polizza “Il
è surrogato, nei limiti delle somme pagate al , in tutti i diritti, ragioni ed Pt_2 Parte_3 azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Il meccanismo così delineato è pienamente conforme al disposto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., relativo alla surroga legale, essendo stata effettuata in seguito al pagamento.
La società opposta ha provato la stipula della polizza (doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed il pagamento della somma richiesta dal beneficiario (doc. n. 3 fascicolo monitorio) e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di specifiche contestazioni;
la società di assicurazioni ha allegato, altresì l'inadempimento del contraente consistito nel mancato pagamento dell'importo richiesto.
La questione controversa tra le parti riguarda la legittimità del pagamento da parte della società opposta in seguito all'escussione della polizza da parte della beneficiaria.
Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come, ad esempio, accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario pagina 5 di 9 si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quali siano i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa
(nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n.
5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n.
10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (così, Cass., 12 settembre
2012 n. 15216).
Con l'appendice di coobbligazione il coobbligato ha garantito alla compagnia CP_2
l'adempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal debitore principale e si è obbligati a corrispondere alla compagnia le somme ad con espressa rinuncia alla “clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la
pagina 6 di 9 durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 – 1956 e 1957 d la conseguente liberazione del Grante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà del Garante di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.” Pertanto, anche il coobbligato è tenuto al pagamento senza poter sollevare alcuna eccezione alla compagnia.
Nel caso in esame, parti opponenti fanno discendere l'inesistenza dell'obbligo della garante di aderire alla richiesta di escussione della polizza alla nullità del contratto garantito perché in frode alla legge, nonché, in subordine, per eccessiva onerosità sopravenuta, presupposizione e sollevando, infine, eccezione ex. art 1460 c.c.
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione relativa alla nullità del contratto tra
[...]
e ES S.p.A., in quanto non costituisce un contratto di mutuo, bensì accordo Parte_1
aderente al modello desumibile dalle prescrizioni della L. n. 100/1990 nel testo all'epoca vigente e conforme alle finalità sottese agli interventi della ES S.p.A., la cui stipula era stata autorizzata dal Ministero del Commercio con l'estero. Ciò è a maggior ragione confermato dell'oggetto sociale della ES S.p.A., ovvero “la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche” (v. art. 1 co. 1 Legge 24 aprile 1990, n. 100). Pertanto, appare evidente che il contratto stipulato da e ES S.p.A. non sia in frode alla legge, ma al Parte_1
contrario perfettamente aderente al dato normativo.
Inoltre, si ritiene non ricorrano i presupposti per invocarsi la risoluzione del contratto principale ex art. 1467 c.c., in quanto all'art. 9 del negozio stipulato tra la e Parte_1
ES non dà luogo a contratto preliminare di compravendita ad esecuzione differita, ma ad un patto di retrovendita. In particolare, è il patto in forza del quale le parti, a differenza del patto di riscatto, non prevedono la risoluzione della primitiva vendita, ma si impegnano a pagina 7 di 9 fare eventualmente una nuova vendita in senso inverso. Il patto di retrovendita ha pertanto natura obbligatoria. Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi applicabile il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c.
Inoltre, non risulta che le positive di ritorno degli utili sul capitale investito possa essere un evento che ha assunto nella vicenda contrattuale le caratteristiche di un motivo comune, di una presupposizione o di una causa in concreto condizionante la validità ed efficacia del contratto. La giurisprudenza di legittimità ha definito la presupposizione come “la fattispecie della cosiddetta presupposizione è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l'effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti e indipendentemente dalla volontà dei medesimi, non si sia compiuto, nell'atto negoziale, alcun riferimento” (Corte di Cassazione n. 14629/2001).
Perché possa configurarsi che una data circostanza acquisiti rilevanza come presupposizione occorre in primis che si tratti di una circostanza certa nella rappresentazione delle parti. Nel caso di specie, infatti, si ritiene che la circostanza dedotta da parti opponenti, ovvero la prospettiva di guadagno sul capitale investito, sia una mera aspettativa, caratteristica di qualsivoglia operazione negoziale.
L'ipotesi in cui il soggetto onerato contesti gli inadempimenti lamentati dal creditore – come appunto nel caso di specie – attiene al rapporto garantito. Si tratta quindi di una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, né, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto. Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia.
Pertanto, si deve ritenere che la compagnia abbia legittimamente pagato alla società beneficiaria ES S.p.A. la somma richiesta nel presente giudizio al contraente, non sussistendo alcuna condotta fraudolenta del beneficiario della polizza, né ricorrendo le altre ipotesi che integrino la exceptio doli che avrebbero dovuto indurre parte opposta ad astenersi pagina 8 di 9 dall'eseguire il pagamento richiesto dal beneficiario.
Alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione proposta da e da Parte_1 CP_2
va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
[...]
Le spese con riferimento al rapporto processuale tra parte opponente e parte opposta seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua una riduzione rispetto ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, mentre in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria si applicano i valori minimi per tale fase e per la fase decisoria considerata la ridotta attività difensiva svolta nella fase decisionale consistita nella mera discussione orale della causa senza deposito di comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16527/2023 del 30.10.2023 proposta da e contro Parte_1 CP_2
la così provvede: Controparte_6
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 16527/2023 del
30.10.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
b) dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
16527/2023 del 30.10.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della Controparte_6 delle spese processuali che liquida nella somma di euro
[...]
14.170,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, all'esito conclusioni delle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 433/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi tra
(P.IVA ), con sede legale in San Severo (FG), viale Parte_1 P.IVA_1
Matteotti n. 28, in persona del legale rappresentante-amministratore unico dott. CP_1
e P.IVA ), con sede in San Severo (FG), via Leopardi n.
[...] CP_2 P.IVA_2
12, in persona del legale rappresentante–amministratore unico dott. Controparte_3
elettivamente domiciliate in Macerata, via dei Velini n. 245, presso lo studio dell'Avv. Ubaldo
Perfetti, che le assiste e difende, in via disgiunta, con l'avv. Claudia Caporaletti con giusta delega in calce,
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_4
(P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_3
Milano, Via Lorenteggio n. 240, in persona del suo preposto e legale rappresentante in CP_4
Sig. elettivamente domiciliata in Milano, Via P. Sottocorno n. 52, presso Controparte_5
lo studio dell'Avv. Ruggero Barile del Foro di Milano che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Lorenzo Scofone del Foro di Genova giusta procura in atti,
pagina 1 di 9 OPPOSTA
OGGETTO: Fideiussione – Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Come da foglio di PC, depositato in data 12.02.2024.
Per parti resistenti:
Come da foglio di PC, depositato in data 27.01.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta dagli odierni opponenti e è diretta Parte_1 CP_2
avverso il D.I. n. 16527/2023 con cui gli è stato ingiunto il pagamento di Euro 299.835,60, oltre interessi e spese della procedura, in favore della società
[...]
in relazione al saldo passivo residuo del Controparte_6
rapporto contrattuale intercorso fra il contraente della polizza fideiussoria Parte_1 nonché, in via solidale, la società ed il beneficiario della polizza ES
[...] CP_2
S.p.A., stipulata in data 06.07.2015 fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 è infondata e deve essere rigettata.
Le parti opponenti hanno svolto contestazioni che si andranno man mano ad esaminare così come le repliche della parte opposta.
Quando alla preliminare contestazione di parti opponenti relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, si rileva che nel caso di specie la polizza fideiussoria conclusa tra le parti non ha una causa bancaria, finanziaria o assicurativa. Pertanto, non si può qualificare il contratto oggetto della lite tra quelli tipicamente assicurativi e/o bancari e non dovrà essere lo stesso soggetto al preventivo esperimento di mediazione obbligatoria.
Inoltre, deve, altresì, considerarsi che il d.lgs.28/2010 prevede un limite all'accesso alla giurisdizione e va, quindi, interpretato in senso restrittivo e in tale prospettiva, per controversia in materia assicurativa e/o bancaria deve intendersi quella che verta su uno di tali contratti tipici, senza che possa darsi rilievo determinane alla sola qualità soggettiva delle parti.
Circa l'eccezione di parti opponenti relativa alla nullità del D.I. opposto per omessa notifica della procura alle liti, sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti che deve ritenersi infondata in quanto non esiste alcuna norma che pagina 2 di 9 impone la notifica della procura unitamente al decreto ingiuntivo ed al relativo ricorso.
Invero, gli artt. 643 e 644 c.p.c., che disciplinano le modalità di notifica e le conseguenze della
“mancata notificazione del decreto”, impongono l'obbligo di notifica, esclusivamente del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica, che “sono notificati per copia autentica a norma degli artt. 137 ss”. Con riguardo poi al
D.I. telematico, trova applicazione l'art. 10 del D.P.R. n. 123 del 2001, a norma del quale, la forma necessitata della procura negli atti processuali telematici è quella di atto separato, che può essere o meno notificato con il ricorso, senza che ciò infici la legittimità della notifica stessa.
La procura alle liti, nel caso di specie, risulta peraltro essere stata depositata in allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio) e, dunque, facilmente verificabile mediane consultazione dello stesso.
Ancora, preliminarmente, va osservato che parti opponenti nel precisare le conclusioni hanno chiesto la riunione al presente giudizio della causa n. RG 22308/2023 pendente tra gli odierni opponenti e la società ES S.p.A. innanzi al Tribunale di Roma, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del medesimo procedimento RG 22308/23 incardinato innanzi al Tribunale di Roma. Entrambe queste richieste devono essere rigettate in quanto parti attrici non hanno documentato la pendenza del giudizio civile in relazione al quale hanno articolato le richieste di riunione del processo e, in subordine, di sospensione che non possono essere esaminate e comunque la fase decisoria del presente giudizio è incompatibile con la richiesta di riunione del giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di
Roma, non essendoci peraltro una coincidenza soggettiva tra le parti dei giudizi.
Riguardo al merito della controversia si rileva che, risulta controversa tra le parti la qualificazione giuridica della polizza fideiussoria stipulata dal contraente Parte_1
e con beneficiaria la Controparte_6
società ES S.p.A. Parti opponenti ritengono sia una fideiussione, mentre la convenuta opposta qualifica il contratto come contratto autonomo di garanzia.
Nel testo contrattuale dedotto in giudizio si legge “il GARANTE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali Coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1.
CONTRAENTE e Coobbligati si impegnano a rimborsare al GARANTE, a semplice richiesta scritta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa pagina 3 di 9 rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Il GARANTE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il
CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. […]”. Tale clausola risulta peraltro specificamente approvata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., come si evince dal contratto allegato (doc. n. 1, pag. 9 fascicolo monitorio).
La previsione contrattuale del pagamento “a semplice richiesta scritta” e “senza eccezioni” vale a qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia che si inserisce in un fenomeno negoziale complesso, che dà luogo a tre distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un'operazione economica unitaria (v. Cass. S.U. n.
3947/2010). Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L'esclusione dell'operatività dell'art. 1952 c.c. è indice della volontà delle parti di svincolare del tutto il rapporto di garanzia dal rapporto principale, secondo un indirizzo interpretativo più volte condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, che rinviene il tratto tipico del contratto autonomo di garanzia nel regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento
(vedi Cass. Civ. SSUU 3947/2010).
Peraltro, anche la dichiarazione di coobbligazione prestata da a tutela CP_2
dell'adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sul debitore principale e derivanti dalla stipula presenta la natura di contratto autonomo di garanzia come si desume dall'interpretazione delle clausole contrattuali che rinviano integralmente a tutte le condizioni generali e particolari della polizza, imponendo al garante di pagare “a semplice richiesta scritta”
e “con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione”. La dichiarazione di coobbligazione autonoma rafforza ulteriormente la posizione del garante, in quanto il coobbligato assume solidalmente il medesimo impegno di cui si fa carico il debitore principale nei confronti del garante stesso.
L'eliminazione del vincolo di accessorietà e l'indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell'interesse del beneficiario, il quale può così fare affidamento sulla possibilità di rapida escussione senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Occorre rilevare che nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale pagina 4 di 9 sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Nel caso di specie, la compagnia di assicurazione dopo avere ricevuto dal beneficiario la richiesta di escussione della polizza (doc. n. 2 fascicolo monitorio) ha pagato allo stesso la somma garantita (doc. 3 fascicolo monitorio) e per effetto di tale pagamento agisce nei confronti del contraente la polizza ai sensi dell'art. 6 delle condizioni generali che prevede il regresso della compagnia di assicurazioni nei confronti del contraente di polizza “Il
è surrogato, nei limiti delle somme pagate al , in tutti i diritti, ragioni ed Pt_2 Parte_3 azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”.
Il meccanismo così delineato è pienamente conforme al disposto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., relativo alla surroga legale, essendo stata effettuata in seguito al pagamento.
La società opposta ha provato la stipula della polizza (doc. n. 1 fascicolo monitorio) ed il pagamento della somma richiesta dal beneficiario (doc. n. 3 fascicolo monitorio) e, del resto, tali circostanze non sono state oggetto di specifiche contestazioni;
la società di assicurazioni ha allegato, altresì l'inadempimento del contraente consistito nel mancato pagamento dell'importo richiesto.
La questione controversa tra le parti riguarda la legittimità del pagamento da parte della società opposta in seguito all'escussione della polizza da parte della beneficiaria.
Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la c.d. exceptio doli generalis seu praesentis, formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. L'exceptio doli rappresenta infatti un limite funzionale alla richiesta di pagamento immediato.
La giurisprudenza è infatti consolidata nel ritenere che il rimedio dell'exceptio doli sia esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come, ad esempio, accade nell'ipotesi in cui il soggetto garantito provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario pagina 5 di 9 si dichiara essere creditore) o infine nel caso di nullità del contratto principale per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quali siano i casi in cui possa trovare applicazione l'exceptio doli: “Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag trova un limite quando: le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia (Cass. n. 3326/2002 cit.) ovvero al rapporto garante/beneficiario (Cass. n. 6728/2002, sul diritto del garante di opporre al beneficiario la compensazione legale per un credito vantato direttamente nei suoi confronti); il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito (Cass. n. 10652/2008, in motivazione, "trattandosi pur sempre di un contratto (di garanzia) la cui essenziale - quindi inderogabile - funzione è quella di garantire un determinato adempimento"); la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n. 3326/2002; n. 26262/2007; n. 5044/2009); sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa
(nel senso che il garante non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale: Cass. n. 10864/1999; n. 917/1999; n.
5997/2006; in generale, sull'obbligo del garante di opporre l'exceptio doli a protezione del garantito dai possibili abusi del beneficiario, Cass. n. 10864/1999; n. 5997/2006; n. 23786/2007; n. 26262/2007; sull'obbligo del garante di fornire la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore ovvero della nullità del contratto garantito o illiceità della sua causa: Cass. n. 3964/1999; n.
10652/2008) (…)” (Cass., sez. unite, 18 febbraio 2010, n. 3947).
Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (così, Cass., 12 settembre
2012 n. 15216).
Con l'appendice di coobbligazione il coobbligato ha garantito alla compagnia CP_2
l'adempimento delle obbligazioni assunte nei suoi confronti dal debitore principale e si è obbligati a corrispondere alla compagnia le somme ad con espressa rinuncia alla “clausola di rinuncia a proporre eccezioni ed al beneficio della preventiva escussione, la clausola concernente la
pagina 6 di 9 durata della garanzia prestata, la clausola di rinuncia ai diritti eventualmente loro spettanti in forza degli Artt. 1955 – 1956 e 1957 d la conseguente liberazione del Grante dagli obblighi e dai termini contemplati in detti articoli, la clausola importante la facoltà del Garante di agire in rilievo anche nei loro confronti a norma dell'Art. 1953 Cod. Civ., nonché la clausola che prevede per ogni controversia la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.” Pertanto, anche il coobbligato è tenuto al pagamento senza poter sollevare alcuna eccezione alla compagnia.
Nel caso in esame, parti opponenti fanno discendere l'inesistenza dell'obbligo della garante di aderire alla richiesta di escussione della polizza alla nullità del contratto garantito perché in frode alla legge, nonché, in subordine, per eccessiva onerosità sopravenuta, presupposizione e sollevando, infine, eccezione ex. art 1460 c.c.
Nel caso di specie, non possono farsi rientrare le contestazioni proposte dagli opponenti nell'ambito di applicazione dell'exceptio doli.
In primo luogo, risulta infondata l'eccezione relativa alla nullità del contratto tra
[...]
e ES S.p.A., in quanto non costituisce un contratto di mutuo, bensì accordo Parte_1
aderente al modello desumibile dalle prescrizioni della L. n. 100/1990 nel testo all'epoca vigente e conforme alle finalità sottese agli interventi della ES S.p.A., la cui stipula era stata autorizzata dal Ministero del Commercio con l'estero. Ciò è a maggior ragione confermato dell'oggetto sociale della ES S.p.A., ovvero “la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche” (v. art. 1 co. 1 Legge 24 aprile 1990, n. 100). Pertanto, appare evidente che il contratto stipulato da e ES S.p.A. non sia in frode alla legge, ma al Parte_1
contrario perfettamente aderente al dato normativo.
Inoltre, si ritiene non ricorrano i presupposti per invocarsi la risoluzione del contratto principale ex art. 1467 c.c., in quanto all'art. 9 del negozio stipulato tra la e Parte_1
ES non dà luogo a contratto preliminare di compravendita ad esecuzione differita, ma ad un patto di retrovendita. In particolare, è il patto in forza del quale le parti, a differenza del patto di riscatto, non prevedono la risoluzione della primitiva vendita, ma si impegnano a pagina 7 di 9 fare eventualmente una nuova vendita in senso inverso. Il patto di retrovendita ha pertanto natura obbligatoria. Nel caso di specie, pertanto, non può ritenersi applicabile il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c.
Inoltre, non risulta che le positive di ritorno degli utili sul capitale investito possa essere un evento che ha assunto nella vicenda contrattuale le caratteristiche di un motivo comune, di una presupposizione o di una causa in concreto condizionante la validità ed efficacia del contratto. La giurisprudenza di legittimità ha definito la presupposizione come “la fattispecie della cosiddetta presupposizione è legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la mancanza della quale comporta, per l'effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti e indipendentemente dalla volontà dei medesimi, non si sia compiuto, nell'atto negoziale, alcun riferimento” (Corte di Cassazione n. 14629/2001).
Perché possa configurarsi che una data circostanza acquisiti rilevanza come presupposizione occorre in primis che si tratti di una circostanza certa nella rappresentazione delle parti. Nel caso di specie, infatti, si ritiene che la circostanza dedotta da parti opponenti, ovvero la prospettiva di guadagno sul capitale investito, sia una mera aspettativa, caratteristica di qualsivoglia operazione negoziale.
L'ipotesi in cui il soggetto onerato contesti gli inadempimenti lamentati dal creditore – come appunto nel caso di specie – attiene al rapporto garantito. Si tratta quindi di una questione (la cui fondatezza ovviamente resta da vagliare e non può essere oggetto del presente giudizio, che verte esclusivamente in ordine all'azione di regresso del garante) che, stante l'autonomia causale del contratto di garanzia a prima richiesta, non può avere rilevanza ai fini del paralizzare l'escussione della garanzia, né, una volta effettuato il pagamento di essa, al fine di escludere l'azione di regresso sul presupposto che il garante non avrebbe dovuto dare corso al pagamento richiesto. Una diversa conclusione porterebbe a rendere vana ogni distinzione rispetto alla fideiussione e a privare di ragione economica il contratto autonomo di garanzia.
Pertanto, si deve ritenere che la compagnia abbia legittimamente pagato alla società beneficiaria ES S.p.A. la somma richiesta nel presente giudizio al contraente, non sussistendo alcuna condotta fraudolenta del beneficiario della polizza, né ricorrendo le altre ipotesi che integrino la exceptio doli che avrebbero dovuto indurre parte opposta ad astenersi pagina 8 di 9 dall'eseguire il pagamento richiesto dal beneficiario.
Alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione proposta da e da Parte_1 CP_2
va rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
[...]
Le spese con riferimento al rapporto processuale tra parte opponente e parte opposta seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, apparendo quindi congrua una riduzione rispetto ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, mentre in considerazione del mancato svolgimento della fase istruttoria si applicano i valori minimi per tale fase e per la fase decisoria considerata la ridotta attività difensiva svolta nella fase decisionale consistita nella mera discussione orale della causa senza deposito di comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 16527/2023 del 30.10.2023 proposta da e contro Parte_1 CP_2
la così provvede: Controparte_6
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 16527/2023 del
30.10.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
b) dichiara definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo n.
16527/2023 del 30.10.2023 emesso dal Tribunale di Milano;
c) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della Controparte_6 delle spese processuali che liquida nella somma di euro
[...]
14.170,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15 % del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
Anna Giorgia Carbone
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