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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2551/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCHETTI UGO
ATTORE/I contro
(C.F.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO GIUSEPPINA e dell'avv. MONTEVERDE P.IVA_2
PAOLA;
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 30 ottobre 2024: per l'attrice : “insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie Parte_1 formulate, in particolare per l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile per determinare: la quantificazione dell'ammontare del canone concessorio effettivamente dovuto, in applicazione della tariffa antecedente all'introduzione del Regolamento del 2003, sino ad oggi;
la quantificazione delle maggiorazioni indebitamente versate da nei Parte_1 confronti dell' al netto di quanto eventualmente medio tempore rimborsato. nonché, in ogni CP_2 caso, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del Regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove tariffe A e C, e dei successivi atti di pretesa convalida e pagina 1 di 5 comunque l'automatica perdita di efficacia autodeterminata dalla delibera di Comitato Portuale n.
15/2010; - in ipotesi, disapplicare il Regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012; - in ogni caso, accertare la misura corretta del canone di concessione giusta l'applicazione della Tariffa antecedente all'approvazione del Regolamento del 2003 annullato;
- in ogni caso, accertare l'indebito oggettivo e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore della CP_2 Parte_1 delle maggiorazioni e dei relativi interessi indebitamente versati all'Autorità Portuale di Livorno
[...]
e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore ad Euro 914.641,54 euro o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà accertare in corso di causa. - in ipotesi subordinata, pronunciare una sentenza di condanna generica, ai sensi dell'articolo 278, I comma, c.p.c., affinché sia accertata la sussistenza del diritto di a non veder applicate nel rapporto concessorio in esame le maggiorazioni Parte_1 di cui alle tariffe A e C contestate e sia rimessa sull'Autorità convenuta la definitiva liquidazione di quanto indebitamente percepito al netto delle maggiorazioni contestate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e rimborso del c.u.”; per la convenuta Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
deduzione, per le causali tutte esposte nelle memorie depositate: In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo;
Nel merito: - respingere la domanda della Società attrice, perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, sia nell'an che nel quantum. In entrambi i casi, con vittoria di spese e di onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 28 luglio 2022, la società attrice Parte_1
citava dinanzi al Tribunale di Livorno l'
[...] Controparte_3
per sentirla condannare alla ripetizione della somma di
[...] euro 914.641,54, previa disapplicazione del regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricompreso nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno, approvato con decreto del
Commissario della n. 121/Comm. del 24.11.2003 e confermato dal Comitato Portuale di CP_2
Livorno con la delibera n. 15 del 20.7.2010 a seguito dell'annullamento statuito dalla sentenza del
Consiglio di Stato n.860/2012.
pagina 2 di 5 II. Con comparsa depositata in data 9 novembre 2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
eccepiva in via preliminare il Controparte_4
difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativa e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. La causa veni istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata in diritto e viene respinta.
Con la sentenza n.1501/2010 del 19 maggio 2010 il Amministrativo CP_5 Controparte_6
annullava i provvedimenti commissariali impugnati, costituiti dal decreto n.121 del
[...]
24/11/2003, recante l'approvazione del regolamento, e dall'ordinanza n.34 del 18/12/2003, recante la determinazione della relativa entrata in vigore, per il vizio di incompetenza, indicando come autorità competente il comitato portuale, che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. g) della legge 28 gennaio 1994 n.
84, aveva il potere di deliberare "su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni…".
Con la sentenza n.860/2012 del 17 febbraio 2012 il Consiglio di Stato respingeva il ricorso dell'Autorità portuale di Livorno.
Nella motivazione, il Consiglio di Stato statuiva che non era priva di fondamento la censura con cui si deduceva l'assenza nei provvedimenti impugnati in primo grado di un'adeguata motivazione a supporto dell'adozione dei nuovi parametri di calcolo e, in specie, l'assenza di una sufficiente analisi del fabbisogno finanziario dell'Autorità portuale in relazione alle funzioni istituzionali da assolvere, oltre che di una stima dell'incidenza del disposto incremento percentuale rispetto al fabbisogno.
Nella parte finale della citata motivazione il Consiglio di Stato scriveva: “alla stregua delle esposte ragioni l'appello va quindi respinto;
per l'effetto, salve le rideterminazioni dell'Autorità, va quindi confermato l'annullamento disposto con la sentenza impugnata”.
Il Consiglio di Stato faceva quindi salve le rideterminazioni dell'Autorità amministrativa.
Gli incrementi tariffari del canone venivano reintrodotti mediante la procedura costituita, in primo luogo, dalla deliberazione di approvazione di tali incrementi da parte del Comitato Portuale (n. 15 del
20/07/2010) e, successivamente, l'entrata in vigore dei medesimi veniva statuita mediante l'emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 24 emessa sempre in data 20 luglio 2010.
pagina 3 di 5 Bisogna osservare che la delibera n.15 del 20 luglio 2010 contiene una motivazione diversa da quella degli atti amministrativi la cui legittimità è stata scrutinata dal Consiglio di Stato laddove afferma:
“considerato ulteriormente che per ciò che concerne le valutazioni da compiere in ordine alle tariffe di che trattasi sussista la necessità di conferma a salvaguardia dell'azione amministrativa svolta sino ad oggi e per scongiurare negativi effetti sulla gestione del bilancio dell'Ente, tra l'altro, ormai approvato sulla base dei coefficienti risultanti dalle tariffe annullate”.
La motivazione dell'atto amministrativo fa riferimento alla necessità di salvaguardare il bilancio dell'ente e l'azione amministrativa svolta nel periodo storico che, in relazione al presente processo, va dal 2010 al 2020.
Non è, quindi, vero quanto sostiene la società attrice, secondo cui gli atti del luglio 2010 sarebbero intervenuti solo per rimediare al vizio di incompetenza rilevato dal TAR come convalida o ratifica, ma quegli atti sono stati adottati per salvaguardare il bilancio dell'ente e l'azione amministrativa già svolta.
E', quindi, evidente che il canone non è stato indebitamente pagato ai sensi dell'art. 2033 cc dalla società attrice perché lo stesso canone era dovuto in base agli ultimi Parte_1
provvedimenti amministrativi citati.
Orbene, la società attrice chiede al Tribunale di “disapplicare il regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di
Stato n.860/2012”.
Il regolamento amministrativo sui canoni del 2010 non può essere disapplicato ai sensi dell'art. 5 legge n.2248/1865 allegato E dal giudice ordinario.
I provvedimenti del 20 luglio 2010, con i relativi atti attuativi dall'anno 2011 al 2020, dovevano essere impugnati dinanzi al Giudice amministrativo per la loro motivazione autonoma rispetto al regolamento del 2003, invalidato dal TAR del 2010.
Non solo, ma la società attrice, in caso di ritenuta violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto esercitare l'azione per l'ottemperanza ai sensi degli artt.112 e seguenti codice processo amministrativo.
In conclusione, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società attrice, sui cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, viene respinta.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1 refusione delle spese di lite a favore di Controparte_3
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_3
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
la somma di Controparte_3
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. MA AC
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA AC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2551/2022 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCHETTI UGO
ATTORE/I contro
(C.F.: Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PROCOPIO GIUSEPPINA e dell'avv. MONTEVERDE P.IVA_2
PAOLA;
CONVENUTO/I
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 30 ottobre 2024: per l'attrice : “insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie Parte_1 formulate, in particolare per l'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile per determinare: la quantificazione dell'ammontare del canone concessorio effettivamente dovuto, in applicazione della tariffa antecedente all'introduzione del Regolamento del 2003, sino ad oggi;
la quantificazione delle maggiorazioni indebitamente versate da nei Parte_1 confronti dell' al netto di quanto eventualmente medio tempore rimborsato. nonché, in ogni CP_2 caso, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - in tesi, accertare l'efficacia ultra partes dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del Regolamento del 2003, nella parte in cui ha introdotto le maggiorazioni di cui alle nuove tariffe A e C, e dei successivi atti di pretesa convalida e pagina 1 di 5 comunque l'automatica perdita di efficacia autodeterminata dalla delibera di Comitato Portuale n.
15/2010; - in ipotesi, disapplicare il Regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n. 860/2012; - in ogni caso, accertare la misura corretta del canone di concessione giusta l'applicazione della Tariffa antecedente all'approvazione del Regolamento del 2003 annullato;
- in ogni caso, accertare l'indebito oggettivo e, per l'effetto, condannare alla restituzione in favore della CP_2 Parte_1 delle maggiorazioni e dei relativi interessi indebitamente versati all'Autorità Portuale di Livorno
[...]
e non ancora restituiti fino al dì del saldo, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, comunque non inferiore ad Euro 914.641,54 euro o in quella di giustizia che Codesto Ill.mo Tribunale vorrà accertare in corso di causa. - in ipotesi subordinata, pronunciare una sentenza di condanna generica, ai sensi dell'articolo 278, I comma, c.p.c., affinché sia accertata la sussistenza del diritto di a non veder applicate nel rapporto concessorio in esame le maggiorazioni Parte_1 di cui alle tariffe A e C contestate e sia rimessa sull'Autorità convenuta la definitiva liquidazione di quanto indebitamente percepito al netto delle maggiorazioni contestate. Con vittoria di spese e competenze del giudizio e rimborso del c.u.”; per la convenuta Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
[...]
deduzione, per le causali tutte esposte nelle memorie depositate: In via preliminare di rito: - dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo;
Nel merito: - respingere la domanda della Società attrice, perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, sia nell'an che nel quantum. In entrambi i casi, con vittoria di spese e di onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La causa veniva assegnata a questo magistrato il 1 settembre 2023, quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato a mezzo PEC in data 28 luglio 2022, la società attrice Parte_1
citava dinanzi al Tribunale di Livorno l'
[...] Controparte_3
per sentirla condannare alla ripetizione della somma di
[...] euro 914.641,54, previa disapplicazione del regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricompreso nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Livorno, approvato con decreto del
Commissario della n. 121/Comm. del 24.11.2003 e confermato dal Comitato Portuale di CP_2
Livorno con la delibera n. 15 del 20.7.2010 a seguito dell'annullamento statuito dalla sentenza del
Consiglio di Stato n.860/2012.
pagina 2 di 5 II. Con comparsa depositata in data 9 novembre 2022 si costituiva in giudizio l'
[...]
eccepiva in via preliminare il Controparte_4
difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativa e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice.
III. La causa veni istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata in diritto e viene respinta.
Con la sentenza n.1501/2010 del 19 maggio 2010 il Amministrativo CP_5 Controparte_6
annullava i provvedimenti commissariali impugnati, costituiti dal decreto n.121 del
[...]
24/11/2003, recante l'approvazione del regolamento, e dall'ordinanza n.34 del 18/12/2003, recante la determinazione della relativa entrata in vigore, per il vizio di incompetenza, indicando come autorità competente il comitato portuale, che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. g) della legge 28 gennaio 1994 n.
84, aveva il potere di deliberare "su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni…".
Con la sentenza n.860/2012 del 17 febbraio 2012 il Consiglio di Stato respingeva il ricorso dell'Autorità portuale di Livorno.
Nella motivazione, il Consiglio di Stato statuiva che non era priva di fondamento la censura con cui si deduceva l'assenza nei provvedimenti impugnati in primo grado di un'adeguata motivazione a supporto dell'adozione dei nuovi parametri di calcolo e, in specie, l'assenza di una sufficiente analisi del fabbisogno finanziario dell'Autorità portuale in relazione alle funzioni istituzionali da assolvere, oltre che di una stima dell'incidenza del disposto incremento percentuale rispetto al fabbisogno.
Nella parte finale della citata motivazione il Consiglio di Stato scriveva: “alla stregua delle esposte ragioni l'appello va quindi respinto;
per l'effetto, salve le rideterminazioni dell'Autorità, va quindi confermato l'annullamento disposto con la sentenza impugnata”.
Il Consiglio di Stato faceva quindi salve le rideterminazioni dell'Autorità amministrativa.
Gli incrementi tariffari del canone venivano reintrodotti mediante la procedura costituita, in primo luogo, dalla deliberazione di approvazione di tali incrementi da parte del Comitato Portuale (n. 15 del
20/07/2010) e, successivamente, l'entrata in vigore dei medesimi veniva statuita mediante l'emanazione dell'ordinanza presidenziale n. 24 emessa sempre in data 20 luglio 2010.
pagina 3 di 5 Bisogna osservare che la delibera n.15 del 20 luglio 2010 contiene una motivazione diversa da quella degli atti amministrativi la cui legittimità è stata scrutinata dal Consiglio di Stato laddove afferma:
“considerato ulteriormente che per ciò che concerne le valutazioni da compiere in ordine alle tariffe di che trattasi sussista la necessità di conferma a salvaguardia dell'azione amministrativa svolta sino ad oggi e per scongiurare negativi effetti sulla gestione del bilancio dell'Ente, tra l'altro, ormai approvato sulla base dei coefficienti risultanti dalle tariffe annullate”.
La motivazione dell'atto amministrativo fa riferimento alla necessità di salvaguardare il bilancio dell'ente e l'azione amministrativa svolta nel periodo storico che, in relazione al presente processo, va dal 2010 al 2020.
Non è, quindi, vero quanto sostiene la società attrice, secondo cui gli atti del luglio 2010 sarebbero intervenuti solo per rimediare al vizio di incompetenza rilevato dal TAR come convalida o ratifica, ma quegli atti sono stati adottati per salvaguardare il bilancio dell'ente e l'azione amministrativa già svolta.
E', quindi, evidente che il canone non è stato indebitamente pagato ai sensi dell'art. 2033 cc dalla società attrice perché lo stesso canone era dovuto in base agli ultimi Parte_1
provvedimenti amministrativi citati.
Orbene, la società attrice chiede al Tribunale di “disapplicare il regolamento del 2003, come ratificato nel 2010, per le medesime ragioni che hanno portato all'annullamento con sentenza del Consiglio di
Stato n.860/2012”.
Il regolamento amministrativo sui canoni del 2010 non può essere disapplicato ai sensi dell'art. 5 legge n.2248/1865 allegato E dal giudice ordinario.
I provvedimenti del 20 luglio 2010, con i relativi atti attuativi dall'anno 2011 al 2020, dovevano essere impugnati dinanzi al Giudice amministrativo per la loro motivazione autonoma rispetto al regolamento del 2003, invalidato dal TAR del 2010.
Non solo, ma la società attrice, in caso di ritenuta violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto esercitare l'azione per l'ottemperanza ai sensi degli artt.112 e seguenti codice processo amministrativo.
In conclusione, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dalla società attrice, sui cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, viene respinta.
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla Parte_1 refusione delle spese di lite a favore di Controparte_3
spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di
[...]
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_3
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1
la somma di Controparte_3
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Livorno, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. MA AC
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