Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 2413
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Sentenza 31 gennaio 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 16 giugno 2017. Le parti in causa erano un ricorrente e i proprietari di un terreno confinante, coinvolti in una controversia riguardante la piantumazione di una siepe di gelsomino, ritenuta dal ricorrente non conforme alle distanze legali previste dal codice civile. Il ricorrente chiedeva l'estirpazione della siepe, mentre i convenuti sostenevano che la piantumazione fosse legittima e avanzavano una domanda riconvenzionale per violazione della privacy.

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il Tribunale di Monza avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse, poiché la riassunzione della causa davanti al giudice competente non implicava acquiescenza alla competenza dichiarata. La Corte ha sottolineato che la riassunzione aveva una funzione cautelativa e non escludeva la volontà di impugnare. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata a un altro magistrato del Tribunale di Monza per un nuovo esame, con decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.

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Massime1

L'acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c. è configurabile quando l'interessato abbia compiuto atti certamente dimostrativi della volontà di non contrastare gli effetti della pronuncia e dai quali si possa desumere, in modo preciso ed univoco, l'intento di non avvalersi dell'impugnazione. Pertanto, non può essere considerata acquiescenza tacita (rispetto alla decisione che dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta le parti al primo giudice per l'integrazione necessaria del contraddittorio) la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione, trattandosi d'iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative, e comunque non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo d'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2018, n. 2413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2413
    Data del deposito : 31 gennaio 2018

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