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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3821/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3821/2016 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1309/2016 del 13/07/2016, promossa da con sede a Modica c.da San Filippo Serrauccelli, P.Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , , nato a [...] il [...] CF. CP_1 Parte_2
e , nato a [...] l'[...] CF. C.F._1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. ANGELA IEMMOLO, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
Contro
con sede in viale Controparte_2 CP_2
Europa n. 65, P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Antonino Galfo e Roberta Galfo, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CF. , con sede in Conegliano (TV) via V.Alfieri n.1, in persona della CP_3 P.IVA_3 mandataria, già a sua volta rappresentata dalla Procuratrice CP_4 CP_5 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e MARIO ANZÀ, ed CP_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza del 18/11/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento della spiegata opposizione, revocare, o con qualunque altra statuizione, dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 5 1309/2016 RG, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/07/2016, nell'ambito del procedimento n. 2976/2016, e notificato il 15/07/2016, per tutti i motivi esposti;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
50 Dlg. 385/93, per carenza di prova scritta del credito azionato;
- in via principale, riguardo al contratto di apertura di credito su c/c n. 1156334, previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla cms e di quella relativa agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, revocare il decreto ingiuntivo per insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ingiunto, per tutti i motivi esposti, ammettendo TU contabile per rideterminare i rapporti dare/avere ed il saldo effettivo dall'apertura del rapporto di c.c. alla chiusura, con ricalcolo degli interessi al tasso legale dall'inizio del rapporto alla chiusura, con esclusione della cms e di qualsiasi capitalizzazione, sia trimestrale che annuale, compensando le poste attive con quelle passive;
- sempre in via principale dichiarare nullo il contratto di apertura di credito su c/c n. 115855 sostituito dal c/c n. 1153961 nella parte relativa alle condizioni contrattuali, per difetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 117 TUB, conseguentemente ritenere non dovuti gli interessi o in subordine applicabili nella misura del tasso sostitutivo di legge, ammettere TU contabile per rideterminare i rapporti di dare/avere e il saldo effettivo dall'inizio del rapporto alla chiusura;
- con vittoria di spese e compensi”.
quale Controparte_7 mandataria di CP_3
“- Nel merito: rigettare l'odierna opposizione assolutamente inammissibile per avere fondato i motivi di contestazione su circostanze e rilievi non corrispondenti al vero, per l'assoluta mancanza di prova scritta, per avere sollevato contestazioni generiche e prive di riscontri contabili, oltre che prive di allegazioni documentali;
conseguentemente confermare la validità dei contratti di c/c e di anticipazione s.b.f. e per l'effetto confermare il D.I. n. 1309/16 iscritto al 2976/16 RGC in ogni sua parte;
- condannare altresì i debitori in solido tra loro alle spese del giudizio monitorio e di quello odierno”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1309/2016 del 13/07/2016 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a Parte_1
e di pagare, in solido fra loro, a Parte_2 CP_1 Controparte_2
la somma di € 90.773,45, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate.
[...] La somma ingiunta era stata richiesta, quanto ad € 39.363,61, quale saldo passivo del contratto di conto corrente allo scoperto n. 1156334 stipulato in data 18/02/208, e quanto ad € 51.409,84, “per n. 9 RI.BA.” in relazione al contratto di anticipazione s.b.f. stipulato in data 18/02/208 (vd. fascicolo monitorio, e in particolare “contratto di conto corrente 1156334 del 18/02/2008” e “contratto di anticipazione s.b.f. del 18/02/2008 e n. 9 RI.BA. autenticate ai sensi art. 50 d.lgs. 385/93”). Tali rapporti negoziali erano intercorsi fra l'Istituto di credito e già Parte_1 Controparte_8
(debitrice principale), ma di essi venivano chiamati a rispondere anche gli altri
[...] soggetti ingiunti giusta fideiussione omnibus rilasciata in data 28/07/2018 sino alla concorrenza dell'importo di € 129.875,00 (vd. fascicolo monitorio, rispettivamente “contratto di fideiussione del 28/07/2008”).
Avverso il decreto ingiuntivo in questione e hanno proposto Parte_1 Parte_2 CP_1 opposizione, così instaurando il presente procedimento.
In particolare, con il proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano: il difetto di prova scritta del credito azionato;
con riguardo al contratto di apertura di credito n. 1156334 la nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dall'01/01/2014 per violazione dell'art. 120, comma 2, TUB;
con riguardo al contratto di anticipazione s.b.f. regolato nel c/c n. 11558855 la violazione dell'art. 117 TUB. Ciò premesso, i medesimi chiedevano – previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla cms e di quella relativa agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi con riguardo al contratto di apertura di credito n. 1156334 e di nullità per difetto dei requisiti di cui all'art. 117 TUB con riguardo al contratto di apertura di credito in c/c n. 1155855 – di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. Nel corso del giudizio si è poi costituita, ex art. 111 c.p.c., alla quale ultima, in data CP_3
9/8/2018, p.a. aveva ceduto, ai sensi e per gli effetti degli Controparte_2 artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 Tub, un pacchetto di crediti individuabili “in blocco” e, fra questi, anche quello portato dal decreto ingiuntivo opposto (cfr. estratto G.U. del 16/08/2018 allegato alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.). Tanto premesso, quanto alla carenza di onere probatorio del credito azionato va anzitutto rammentato che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle medesime. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nella specie ) – sulla quale grava l'onere Controparte_2 della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80). Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre sia il contratto di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di conto corrente con fido n. 1156334 del 18/02/2008, tutti gli estratti conto del conto corrente n. 1156334 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura (vd. “copia estratti conto relativi al pagina 3 di 5 c/c n.1156334 dalla data dell'accensione dal 31/03/08 al 30/09/2015”), il contratto di anticipazione s.b.f. del 18/02/2008 regolato in c/c n. 1155855, n. 9 RI.BA e gli estratti conto del conto corrente n. 1155855 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura gli (vd. “estratti conto relativi al c/c n. 1155855, dal 30/06/06 al 13/01/16”). Può dunque ritenersi che la banca opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Vanno a questo punto esaminate le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla pretesa applicazione, nel corso del rapporto di apertura di credito n. 1156334, di interessi anatocistici in violazione della l. n. 147/2013.
Quanto alla commissione di massimo scoperto va rammentato che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, è stato disposto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro centocinquanta giorni dal
29/1/2009).
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha accertato che nel periodo compreso tra l'apertura del rapporto (18/02/2008) e il 30/06/2009 la banca opposta ha applicato la cms in base alle pattuizioni contrattuali e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n.2/2009; per il periodo successivo e fino alla chiusura del rapporto, invece, il TU ha accertato che l'opposta ha applicato una commissione a titolo di “corrispettivo disponibilità fido accordato” in assenza di qualsivoglia documentazione comprovante le modificazioni contrattuali rispetto alle pattuizioni originarie. Pertanto, data l'illegittima applicazione di quest'ultima commissione per il periodo successivo al 30/6/2009 e fino alla chiusura del rapporto, deve escludersi dal saldo debitorio relativo al contratto di apertura di credito n. 1156334 l'importo di € 3.993,68 (vd. Relazione del 29/8/2018, pp. 15-17).
Quanto alla eccepita nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, va osservato che con la legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629) è stato riscritto l'art. 120, comma 2, T.U.B.
In particolare, l'art. 1, comma 629, ha stabilito quanto segue:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Recentemente con la sentenza n. 21344/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione, statuendo che: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre
2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR,
pagina 4 di 5 della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi illegittima, in presenza della clausola di reciprocità (vd. art. 7, comma 2 contratto di conto corrente con fido n. 1156334), la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicata dall'istituto di credito a partire dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto (31/3/2015).
Orbene, dall'esame degli estratti conto relativi al conto anticipi n. 1156334 depositati dall'Istituto di credito in allegato alla comparsa di costituzione è possibile determinare l'ammontare complessivo degli interessi addebitati nel periodo 01/01/2014 – 31/03/2015 con capitalizzazione, pari a complessivi €
3.537,12 somma che va espunta dal saldo debitorio.
Ne segue che, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, il saldo debitorio derivante dal conto corrente allo scoperto n. 1156334 del 18/02/2008 ammonta ad € 31.832,81, oltre interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo.
Infine, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di affidamento s.b.f. sul c/c n. 1155885 per grave difetto di forma ex art. 117 TUB. In particolare, lamentano che il contratto azionato in sede monitoria difetta del requisito della determinatezza delle condizioni economiche applicate e viola le disposizioni legislative in materia di trasparenza bancaria. Premesso che nel ricorso monitorio l'opposta ha dedotto di avere “anticipato pagando alla Parte_1 la somma di € 51.409,84 per n. 9 RI.BA…insolute e non pagate alla scadenza” e che al riguardo gli opponenti non hanno specificamente contestato né l'effettiva erogazione del credito, né hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa creditoria dell'opposta, la superiore doglianza è infondata in quanto il contratto di affidamento s.b.f. sul c/c n. 1155885 del 18/02/2008 risulta redatto per iscritto e sottoscritto della società correntista con contestuale consegna della copia al cliente (principio confermato da Cass.
24066/2021 e svariati precedenti conformi). Qualsiasi ulteriore contestazione è priva di fondamento sia perché posta in maniera generica e non circostanziata, sia perché riferita al contratto di conto corrente ordinario n. 1155855 il cui eventuale saldo debitorio non è stato oggetto di domanda in sede monitoria e quindi non può essere esaminata nella presente opposizione. Pertanto, con riferimento contratto di affidamento s.b.f. del 18/02/2008 il credito della opposta ammonta ad € 51.409,84. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1309/2016 del 13/07/2016 e gli opponenti devono essere condannati a corrispondere a la somma di € 31.832,81, oltre CP_3 interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo, e la somma di € 51.409,84, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo agli opponenti in quanto l'accoglimento parziale di un'unica domanda non determina soccombenza reciproca (C. S.U. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3821/2016 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1309/2016 emesso il 13/07/2016;
CONDANNA e , in solido fra loro, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] CP_ la somma di € 31.832,81, oltre interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo, e la somma di € 51.409,84, oltre interessi come da domanda monitoria;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in CP_3
€ 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Ragusa, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3821/2016 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
1309/2016 del 13/07/2016, promossa da con sede a Modica c.da San Filippo Serrauccelli, P.Iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante , , nato a [...] il [...] CF. CP_1 Parte_2
e , nato a [...] l'[...] CF. C.F._1 CP_1
, con il patrocinio dell'avv. ANGELA IEMMOLO, presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
Contro
con sede in viale Controparte_2 CP_2
Europa n. 65, P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Antonino Galfo e Roberta Galfo, ed P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CF. , con sede in Conegliano (TV) via V.Alfieri n.1, in persona della CP_3 P.IVA_3 mandataria, già a sua volta rappresentata dalla Procuratrice CP_4 CP_5 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti ALESSANDRO BARBARO e MARIO ANZÀ, ed CP_6 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Patrizia Terranova, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI All'udienza del 18/11/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento della spiegata opposizione, revocare, o con qualunque altra statuizione, dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo n.
pagina 1 di 5 1309/2016 RG, reso dal Tribunale di Ragusa il 13/07/2016, nell'ambito del procedimento n. 2976/2016, e notificato il 15/07/2016, per tutti i motivi esposti;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
50 Dlg. 385/93, per carenza di prova scritta del credito azionato;
- in via principale, riguardo al contratto di apertura di credito su c/c n. 1156334, previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla cms e di quella relativa agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, revocare il decreto ingiuntivo per insussistenza e/o infondatezza e/o inesigibilità del credito ingiunto, per tutti i motivi esposti, ammettendo TU contabile per rideterminare i rapporti dare/avere ed il saldo effettivo dall'apertura del rapporto di c.c. alla chiusura, con ricalcolo degli interessi al tasso legale dall'inizio del rapporto alla chiusura, con esclusione della cms e di qualsiasi capitalizzazione, sia trimestrale che annuale, compensando le poste attive con quelle passive;
- sempre in via principale dichiarare nullo il contratto di apertura di credito su c/c n. 115855 sostituito dal c/c n. 1153961 nella parte relativa alle condizioni contrattuali, per difetto dei requisiti minimi previsti dall'art. 117 TUB, conseguentemente ritenere non dovuti gli interessi o in subordine applicabili nella misura del tasso sostitutivo di legge, ammettere TU contabile per rideterminare i rapporti di dare/avere e il saldo effettivo dall'inizio del rapporto alla chiusura;
- con vittoria di spese e compensi”.
quale Controparte_7 mandataria di CP_3
“- Nel merito: rigettare l'odierna opposizione assolutamente inammissibile per avere fondato i motivi di contestazione su circostanze e rilievi non corrispondenti al vero, per l'assoluta mancanza di prova scritta, per avere sollevato contestazioni generiche e prive di riscontri contabili, oltre che prive di allegazioni documentali;
conseguentemente confermare la validità dei contratti di c/c e di anticipazione s.b.f. e per l'effetto confermare il D.I. n. 1309/16 iscritto al 2976/16 RGC in ogni sua parte;
- condannare altresì i debitori in solido tra loro alle spese del giudizio monitorio e di quello odierno”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1309/2016 del 13/07/2016 il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a Parte_1
e di pagare, in solido fra loro, a Parte_2 CP_1 Controparte_2
la somma di € 90.773,45, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate.
[...] La somma ingiunta era stata richiesta, quanto ad € 39.363,61, quale saldo passivo del contratto di conto corrente allo scoperto n. 1156334 stipulato in data 18/02/208, e quanto ad € 51.409,84, “per n. 9 RI.BA.” in relazione al contratto di anticipazione s.b.f. stipulato in data 18/02/208 (vd. fascicolo monitorio, e in particolare “contratto di conto corrente 1156334 del 18/02/2008” e “contratto di anticipazione s.b.f. del 18/02/2008 e n. 9 RI.BA. autenticate ai sensi art. 50 d.lgs. 385/93”). Tali rapporti negoziali erano intercorsi fra l'Istituto di credito e già Parte_1 Controparte_8
(debitrice principale), ma di essi venivano chiamati a rispondere anche gli altri
[...] soggetti ingiunti giusta fideiussione omnibus rilasciata in data 28/07/2018 sino alla concorrenza dell'importo di € 129.875,00 (vd. fascicolo monitorio, rispettivamente “contratto di fideiussione del 28/07/2008”).
Avverso il decreto ingiuntivo in questione e hanno proposto Parte_1 Parte_2 CP_1 opposizione, così instaurando il presente procedimento.
In particolare, con il proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, gli opponenti eccepivano: il difetto di prova scritta del credito azionato;
con riguardo al contratto di apertura di credito n. 1156334 la nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dall'01/01/2014 per violazione dell'art. 120, comma 2, TUB;
con riguardo al contratto di anticipazione s.b.f. regolato nel c/c n. 11558855 la violazione dell'art. 117 TUB. Ciò premesso, i medesimi chiedevano – previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla cms e di quella relativa agli interessi e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi con riguardo al contratto di apertura di credito n. 1156334 e di nullità per difetto dei requisiti di cui all'art. 117 TUB con riguardo al contratto di apertura di credito in c/c n. 1155855 – di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. Nel corso del giudizio si è poi costituita, ex art. 111 c.p.c., alla quale ultima, in data CP_3
9/8/2018, p.a. aveva ceduto, ai sensi e per gli effetti degli Controparte_2 artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 Tub, un pacchetto di crediti individuabili “in blocco” e, fra questi, anche quello portato dal decreto ingiuntivo opposto (cfr. estratto G.U. del 16/08/2018 allegato alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.). Tanto premesso, quanto alla carenza di onere probatorio del credito azionato va anzitutto rammentato che nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione delle posizioni processuali delle parti non atta ad interferire, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, sulle posizioni sostanziali rispettivamente rivestite dalle medesime. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la qualità di attore sostanziale spetta alla parte formalmente convenuta – ovvero al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (nella specie ) – sulla quale grava l'onere Controparte_2 della prova dell'allegato credito, e quella di convenuto al debitore opponente, sul quale per contro incombe l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria dall'attore azionata in sede monitoria (cfr. ex multis Cass. n. 184/80; Cass. n. 3102/80). Come chiarito dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, inoltre, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre sia il contratto di conto corrente e/o di apertura di credito sia gli estratti conto analitici trimestrali a partire dalla data di apertura del conto corrente fino a quella della sua chiusura (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007).
Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa, il contratto di conto corrente con fido n. 1156334 del 18/02/2008, tutti gli estratti conto del conto corrente n. 1156334 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura (vd. “copia estratti conto relativi al pagina 3 di 5 c/c n.1156334 dalla data dell'accensione dal 31/03/08 al 30/09/2015”), il contratto di anticipazione s.b.f. del 18/02/2008 regolato in c/c n. 1155855, n. 9 RI.BA e gli estratti conto del conto corrente n. 1155855 dalla data di apertura (con saldo iniziale pari a zero) alla data di chiusura gli (vd. “estratti conto relativi al c/c n. 1155855, dal 30/06/06 al 13/01/16”). Può dunque ritenersi che la banca opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
Vanno a questo punto esaminate le eccezioni di nullità delle clausole contrattuali relative alla commissione di massimo scoperto e alla pretesa applicazione, nel corso del rapporto di apertura di credito n. 1156334, di interessi anatocistici in violazione della l. n. 147/2013.
Quanto alla commissione di massimo scoperto va rammentato che con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, è stato disposto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro centocinquanta giorni dal
29/1/2009).
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha accertato che nel periodo compreso tra l'apertura del rapporto (18/02/2008) e il 30/06/2009 la banca opposta ha applicato la cms in base alle pattuizioni contrattuali e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n.2/2009; per il periodo successivo e fino alla chiusura del rapporto, invece, il TU ha accertato che l'opposta ha applicato una commissione a titolo di “corrispettivo disponibilità fido accordato” in assenza di qualsivoglia documentazione comprovante le modificazioni contrattuali rispetto alle pattuizioni originarie. Pertanto, data l'illegittima applicazione di quest'ultima commissione per il periodo successivo al 30/6/2009 e fino alla chiusura del rapporto, deve escludersi dal saldo debitorio relativo al contratto di apertura di credito n. 1156334 l'importo di € 3.993,68 (vd. Relazione del 29/8/2018, pp. 15-17).
Quanto alla eccepita nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, va osservato che con la legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629) è stato riscritto l'art. 120, comma 2, T.U.B.
In particolare, l'art. 1, comma 629, ha stabilito quanto segue:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Recentemente con la sentenza n. 21344/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione, statuendo che: “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre
2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR,
pagina 4 di 5 della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi illegittima, in presenza della clausola di reciprocità (vd. art. 7, comma 2 contratto di conto corrente con fido n. 1156334), la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicata dall'istituto di credito a partire dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto (31/3/2015).
Orbene, dall'esame degli estratti conto relativi al conto anticipi n. 1156334 depositati dall'Istituto di credito in allegato alla comparsa di costituzione è possibile determinare l'ammontare complessivo degli interessi addebitati nel periodo 01/01/2014 – 31/03/2015 con capitalizzazione, pari a complessivi €
3.537,12 somma che va espunta dal saldo debitorio.
Ne segue che, alla luce dei superiori principi giurisprudenziali, il saldo debitorio derivante dal conto corrente allo scoperto n. 1156334 del 18/02/2008 ammonta ad € 31.832,81, oltre interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo.
Infine, gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di affidamento s.b.f. sul c/c n. 1155885 per grave difetto di forma ex art. 117 TUB. In particolare, lamentano che il contratto azionato in sede monitoria difetta del requisito della determinatezza delle condizioni economiche applicate e viola le disposizioni legislative in materia di trasparenza bancaria. Premesso che nel ricorso monitorio l'opposta ha dedotto di avere “anticipato pagando alla Parte_1 la somma di € 51.409,84 per n. 9 RI.BA…insolute e non pagate alla scadenza” e che al riguardo gli opponenti non hanno specificamente contestato né l'effettiva erogazione del credito, né hanno allegato alcun fatto estintivo della pretesa creditoria dell'opposta, la superiore doglianza è infondata in quanto il contratto di affidamento s.b.f. sul c/c n. 1155885 del 18/02/2008 risulta redatto per iscritto e sottoscritto della società correntista con contestuale consegna della copia al cliente (principio confermato da Cass.
24066/2021 e svariati precedenti conformi). Qualsiasi ulteriore contestazione è priva di fondamento sia perché posta in maniera generica e non circostanziata, sia perché riferita al contratto di conto corrente ordinario n. 1155855 il cui eventuale saldo debitorio non è stato oggetto di domanda in sede monitoria e quindi non può essere esaminata nella presente opposizione. Pertanto, con riferimento contratto di affidamento s.b.f. del 18/02/2008 il credito della opposta ammonta ad € 51.409,84. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1309/2016 del 13/07/2016 e gli opponenti devono essere condannati a corrispondere a la somma di € 31.832,81, oltre CP_3 interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo, e la somma di € 51.409,84, oltre interessi come da domanda monitoria.
Le spese seguono la soccombenza, da ravvisarsi integralmente in capo agli opponenti in quanto l'accoglimento parziale di un'unica domanda non determina soccombenza reciproca (C. S.U. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3821/2016 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1309/2016 emesso il 13/07/2016;
CONDANNA e , in solido fra loro, a corrispondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 [...] CP_ la somma di € 31.832,81, oltre interessi come da domanda monitoria con decorrenza dal 31/12/2013 sino al soddisfo, e la somma di € 51.409,84, oltre interessi come da domanda monitoria;
CONDANNA gli opponenti alla rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida in CP_3
€ 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Ragusa, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
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