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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 933/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- attore in riassunzione - elettivamente domiciliato in SCHIO, P.ZZA ALVISE CONTE n. 8, con il patrocinio dell'avv. TISATO GIOVANNI, contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._2
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliato in THIENE, GALLERIA GARIBALDI n. 35, con il patrocinio dell'avv. SANDONA' MARIA PAOLA.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 1867/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
1. Sia revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza in data 5.7.2013, depositato in Cancelleria in data 8.7.2013, di cui ai nn. 1999/13 Ing., 4654/2013 R.
Cont., 2310/13 Rep. per i motivi esposti in atti e sia comunque accertato e dichiarato che nulla deve a per le causali ivi indicate. Parte_2 CP_1
2. Spese legali rifuse per tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio avanti la Corte di cassazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Tisato.
Conclusioni del convenuto in riassunzione:
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione.
In via principale: respingersi siccome infondato l'appello proposto dal sig.
[...]
nato a [...] il [...] c.f.: confermando la Pt_1 CodiceFiscale_3
sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte.
Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato ovvero dell'Erario qualora questi venga ammesso e mantenga il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria: si chiede l'allegazione del fascicolo di 1° grado e 2° grado di cui al procedimento rubricato al n. 4460/20218 R.G. Corte d'Appello di Venezia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 20
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1999/13, emesso in data 8.7.13, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € 55.000,00, CP_1
oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto in forza di un atto di riconoscimento di debito:
- deducendo che il credito non fosse dovuto e, addirittura, risultasse addirittura inesistente, dal momento che non si era verificato l'evento della messa in liquidazione della società a cui le parti Parte_3
avevano inteso ricollegarne l'esigibilità,
- affermando che, in ogni caso, doveva ritenersi creditrice la menzionata compagine,
essendosi in presenza di un finanziamento effettuato in favore della stessa e non di un pagamento dei creditori sociali direttamente compiuto da parte dell'ingiungente,
- eccependo l'intervenuta prescrizione del credito o, comunque, il suo venir meno a seguito della sopravvenuta estinzione della società,
- sostenendo l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale,
- affermando l'inidoneità di un verbale d'assemblea a costituire fonte di obbligazioni interpersonali tra soci,
- chiedendo pertanto la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto e la sua conseguente revoca, con rigetto di ogni avversa domanda.
Costituitosi in giudizio, il convenuto opposto ribadiva invece la fondatezza delle proprie pretese e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato:
pagina 3 di 20 - affermando l'inammissibilità delle eccezioni sollevate ex adverso, in quanto già
esaminate nell'ambito di altra procedura intercorsa fra le medesime parti e conclusasi con l'emissione di sentenza poi passata in giudicato,
- ribadendo essersi verificata la condizione a cui era sottoposta l'esigibilità del credito con la convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento della società o comunque a seguito della cancellazione di quest'ultima dal Registro delle
Imprese,
- affermando la natura personale del credito azionato,
- contestando l'applicabilità alla fattispecie della disciplina societaria e dei conseguenti termini prescrizionali, essendosi in presenza di una ricognizione di debito,
- sostenendo non rientrare la presente controversia tra quelle menzionate dalla clausola compromissoria.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1554/2018, pubblicata in data 13.6.18, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto doversi preliminarmente chiarire la qualificazione dell'obbligo assunto dall'opponente nel corso dell'assemblea sociale del 31.7.06, dal momento che la relativa questione era stata affrontata in via meramente incidentale nell'ambito dell'altro giudizio instaurato tra le parti,
- opinato, in proposito, doversi ritenere il debito di natura personale, dal momento:
o che l'impegno restitutorio, di ammontare proporzionale alla quota sociale posseduta, veniva assunto dopo la visione da parte degli altri soci della documentazione comprovante l'intervenuto pagamento, da parte di CP_1
pagina 4 di 20 , di alcuni debiti facenti capo alla Pt_1 Parte_3
,
[...]
o che l'utilizzo di espressioni quali “ha apportato” e “finanziamento” doveva ritenersi essere stato effettuato in maniera impropria,
- considerato doversi allora considerare creditore l'opposto e debitore l'opponente, in forza del riconoscimento di debito sottoscritto da quest'ultimo,
- riscontrata, di conseguenza, l'infondatezza della eccezione di prescrizione giacché il corso della stessa risultava interrotto per effetto del riconoscimento del diritto,
- ritenuto che l'estinzione della società avesse determinato l'avveramento della condizione e non il venir meno del credito,
- riaffermata la competenza dell'ufficio adito, dal momento che la clausola statutaria si riferiva unicamente alle controversie tra i soci, o alcuni di essi, e la compagine circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale,
- rilevato che la condizione avesse ad oggetto lo scioglimento della società e non invece, necessariamente, la sua messa in liquidazione, trattandosi di adempimento non necessario in ipotesi di società di persone non avente pendenti rapporti attivi o passivi,
- dedotto che tale evento si fosse effettivamente avverato:
o sia ex art. 1359 cc, poiché lo scioglimento avanti al Notaio era stato precluso proprio dalla parte che presentava un interesse contrario all'avveramento della condizione,
o sia in quanto a tale evento doveva essere equiparata la convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento, poi andata deserta,
o sia giacché la società era poi stata in concreto cancellata dal Registro delle pagina 5 di 20 Imprese, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'attore a rifondere le spese processuali in favore della controparte.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario opponente formulando una serie di questioni non articolate in specifici motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1867/2021, pubblicata il 29.6.21, in forza della quale la Corte:
- riscontrato non essersi proceduto ad una specifica indicazione dei motivi di impugnazione, fondendosi le censure rivolte alla pronuncia di primo grado in una esposizione che non distingueva tra fatto e diritto,
- ritenuto che ciò non consentisse al collegio di individuare gli errori dedotti quali oggetto di gravame,
- richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia,
ha dichiarato inammissibile l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Il giudizio di cassazione
Proposto ricorso in sede di legittimità da parte di con unico motivo, per Parte_1
mezzo del quale ci si doleva della pronuncia di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l'atto d'appello non individuasse i punti oggetto di gravame, la Suprema
Corte, in accoglimento dell'impugnazione, ha cassato la sentenza contestata osservando:
- che nella specie l'appellante aveva criticato la sentenza del Tribunale attraverso pagina 6 di 20 un'esposizione dei fatti di causa che, sia pur alquanto disorganica e frammista ai vizi ravvisati, però consentiva con sufficiente chiarezza d'individuare i punti contestati e le doglianze espresse, risultando chiaramente indicato l'errore di interpretazione del verbale assembleare in cui sarebbe incorso il Tribunale,
- che, più in particolare, alla pagina 17 dell'atto d'appello, veniva chiaramente evidenziato come s'intendesse censurare la sentenza nella parte e con le correlate motivazioni in cui il giudice aveva ritenuto:
o che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse personale del ricorrente e non invece riferibile alla , poi cancellata, Parte_3
o che il credito azionato in via monitoria da parte appellata fosse esigibile,
e rinviando quindi la causa a questa Corte territoriale in diversa composizione per il proseguimento del giudizio.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di tale decisione ha quindi riassunto il giudizio avanti a questo Parte_1
ufficio richiamando in maniera assolutamente sintetica l'intera vicenda processuale e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti o, comunque, l'accertamento della inesistenza di proprie ragioni debitorie nei confronti di
, con refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. CP_1
Il convenuto in riassunzione si è, invece, difeso:
- eccependo preliminarmente la nullità della citazione in riassunzione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 cpc, nn. 3) e 4),
- chiedendo comunque la conferma della pronuncia di primo grado in quanto correttamente motivata,
- rilevando che altra identica controversia intercorsa con un'altra parte la quale aveva pagina 7 di 20 riconosciuto l'identico debito, per la quota di propria spettanza, si era poi conclusa a lui favorevolmente con sentenza della Suprema Corte ormai passata in giudicato.
5. I motivi della decisione
5.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di nullità
dell'atto di citazione in riassunzione, sollevata dalla parte appellata, ricorda questa
Corte come i giudici di legittimità:
- superando un iniziale orientamento più rigido secondo cui l'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, introducendo un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, doveva necessariamente contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis cpc ed era quindi soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164 cpc, con la conseguenza che la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comportava non l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc, ma l'improponibilità della stessa, il cui difetto non era surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio (Cass. 19.2.00 n. 1918 e 24.5.88 n.
3617),
- abbiano in realtà poi chiarito, con plurime pronunce sul punto, che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cpc, avendo la mera funzione di riattivare il giudizio e configurandosi quindi come semplicemente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, può essere integrata, nel suo contenuto, con riferimento a quanto enunciato in questi ultimi,
conseguendone che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del pagina 8 di 20 giudizio di primo grado o per l'atto d'appello (Cass. 29.3.06 n. 7243, 22.4.05 n.
8492 e 22.1.99 n. 617).
Di tal che, avendo nella fattispecie l'attore in riassunzione richiamato in maniera estremamente sintetica il precedente svolgimento della vicenda processuale ma comunque in maniera idonea a cogliere i punti essenziali della controversia:
- enunciando che “i) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
(d'ora innanzi ) svolgeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 1999/2013 Ing. emesso in data 5- 8.7.2013 dal Tribunale di Vicenza,
con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € CP_1
55.000,00 oltre interessi e spese di procedura, in forza della promessa di
pagamento fatta dall'ingiunto in occasione dell'assemblea dei soci della società
ii) Con la sentenza n. 1554/2018, pubblicata il Parte_3
13.06.2018, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione confermando il decreto
ingiuntivo e condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali. iii)
appellava la citata sentenza e la Corte d'appello di Venezia, con la Parte_1
sentenza n. 1867/2021, pubblicata il 29.06.2021, dichiarava inammissibile l'appello
per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero per mancanza di specificità dei motivi di
impugnazione e confermava la sentenza di primo grado, condannando l'appellante
alla refusione delle spese di lite nonché al pagamento dell'ulteriore importo pari
quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. iv) Parte_1
impugnava detta decisione ricorrendo avanti la Corte di Cassazione con un unico
motivo, e cioè per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. v) Con
ordinanza n. 4083/2022 N.R.G., n. 10678/2024 N. Racc. Gen., (Num. Sezionale
pagina 9 di 20 944/2024), pubblicata in data 19.04.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa avanti la Corte
d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità. vi) intende riassumere il giudizio ai sensi e Parte_1
per gli effetti di cui all'art. 392 e ss. c.p.c..”,
ritiene il collegio che la presente fase di giudizio possa ritenersi ritualmente instaurata,
ben potendosi sopperire con il contenuto dei precedenti atti di parte, debitamente richiamati per relationem, a quanto non direttamente esplicitato nell'atto di citazione in riassunzione.
5.2 Venendo allora al merito delle questioni, e tenuto conto che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha disposto il rinvio del giudizio a questo ufficio, nell'atto di appello proposto da potevano ritenersi Parte_1
sostanzialmente evidenziati solo due motivi di doglianza, dei quali deve ci si deve ivi occupare, si osserva come, con il primo di essi, l'attore in riassunzione censurasse la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse personale e non invece attinente ad un rapporto di debito facente capo alla , poi cancellata, osservando, sul Parte_3
punto:
- che la stessa era sorta in un contesto tipicamente assembleare, avendo i soci la necessità di procedere allo scioglimento della compagine dopo aver conteggiato quanto apportato da ciascuno di essi con proprie risorse al fine di saldare i debiti sociali,
- che, in tale contesto, egli si era impegnato a finanziare la società dell'importo pagina 10 di 20 determinato e conseguente ai conteggi così effettuati in modo da permettere, prima dello scioglimento, che l'opposto potesse ricevere quanto pagato in eccedenza rispetto agli altri soci,
- che, d'altro canto, ciò si spiegava anche alla luce del fatto che una parte dei debiti sociali erano stati comunque pagati con fondi di pertinenza della compagine messi a disposizione da , il quale non poteva pertanto che vantare le proprie CP_1
pretese restitutorie nei confronti di quest'ultima.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, a fronte della natura assolutamente non equivoca del tenore letterale dell'impegno assunto da parte dell'odierno attore in riassunzione nei confronti di , non presenta alcun decisivo rilievo la circostanza che il CP_1
riconoscimento del debito sia intervenuto nell'ambito di una assemblea societaria,
venendone poi fatta menzione nel relativo verbale.
Nulla vieta, infatti, che un impegno di tal genere possa essere assunto anche in quella sede, laddove lo stesso sia rivolto nei confronti di uno degli altri soci, poiché appunto l'assemblea può legittimamente essere il luogo in cui regolamentare i rapporti e, quindi,
anche le rispettive ragioni di debito e di credito vantate tra i vari componenti della compagine che abbiano tratto origine dall'esercizio dell'attività svolta in comune.
Ciò che è appunto a riscontrarsi nella fattispecie ove l'obbligo restitutorio veniva espressamente assunto solo una volta verificato in concreto, alla luce della documentazione esibita, l'intervenuto pagamento, da parte di , di una serie CP_1
di debiti di pertinenza della compagine in misura superiore a quello che gli sarebbe spettato in ragione del valore proporzionale della sua quota.
pagina 11 di 20 Né ad una diversa conclusione può condurre la circostanza che nel verbale, al fine di dettagliare le attività compiute dall'odierno convenuto in riassunzione, si utilizzassero i termini “ha apportato” e “finanziamento” – quasi che i pagamenti non fossero stati direttamente compiuti in favore dei creditori sociali bensì della società stessa, che avrebbe poi provveduto in proprio a tacitare i medesimi – apparendo evidente l'utilizzo atecnico dei predetti termini:
- sia in ragione del fatto che prima di dare corso all'assunzione dell'impegno si procedeva all'esame della documentazione in proposito specificamente esibita da che, non essendo quella societaria, non poteva allora che riguardare CP_1
proprio la prova dei pagamenti dal medesimo personalmente compiuti nei confronti dei creditori,
- sia in considerazione della circostanza, assolutamente dirimente, che, a fronte del predetto controllo, si impegnava a restituire le somme in oggetto Parte_1
direttamente in favore dell'altro socio e non della compagine, ciò che sarebbe viceversa avvenuto laddove i pagamenti fossero stati effettivamente compiuti da parte di quest'ultima.
E, d'altro canto, è proprio il fatto che, come scritto nel verbale, “per poter sciogliere la
società i soci riconoscono che vanno fatti regolarmente i conteggi di quanto ciascun
socio ha apportato per procedere alla chiusura dei debiti sociali”, a confermare la predetta interpretazione, risultando appunto da tale dizione la volontà dei soci di regolare fra sé medesimi le relative spettanze di dare ed avere, al di fuori dello schermo societario, siccome poi definitivamente confermato dal fatto che, al momento dell'assunzione dell'obbligo, non era certo la società stessa a venire individuata quale pagina 12 di 20 creditrice, menzionandosi lo scioglimento della medesima unicamente quale evento futuro e incerto al quale ancorare l'efficacia dell'obbligo restitutorio.
Circostanze, queste, ulteriormente confermate dal fatto:
- che l'assunzione dell'obbligo veniva preceduta dall'esame della documentazione dimessa da , ciò che non sarebbe stato necessario ove i pagamenti CP_1
fossero stati compiuti direttamente dalla compagine,
- che, d'altro canto, non era ipotizzabile il diretto pagamento dei creditori da parte della società, ormai inattiva da tempo e priva di un conto corrente attivo (cfr.
deposizione teste , Tes_1
- che il verbale dell'assemblea societaria non veniva sottoscritto, come usualmente accade, solo dal Presidente e dal Segretario, bensì da tutti i presenti, oltre che da taluni assenti a mezzo di delega, all'evidente scopo di formalizzare in maniera inoppugnabile tutti gli impegni personalmente assunti da ciascuno di essi nell'ambito dell'atto,
- che le modalità di restituzione del debito (con pagamento in unica soluzione del al momento di scioglimento della società e riconoscimento di una rateazione Pt_1
di undici anni in favore della socia ) testimoniano, a loro volta, come il Pt_4
titolare del credito non potesse che essere l'opposto, dal momento che la società non avrebbe potuto ottenere versamenti in proprio favore nel momento in cui si scioglieva o, addirittura, in epoca successiva a tale data.
Né, sotto un ulteriore profilo, può essere trascurato:
- da un lato, il tenore delle dichiarazioni rese dal teste, dott. il quale ha Tes_1
confermato che nel corso della assemblea societaria del 31.7.06 ebbe a CP_1
pagina 13 di 20 mostrare agli altri due soci, e , le pezze giustificative Parte_1 Controparte_2
attestanti le anticipazioni da egli fatte per conto della Parte_3
nei confronti dei creditori sociali,
[...]
- d'altro lato, la circostanza che nell'ambito di altra sentenza di n. 1114/2011, resa fra le medesime parti dal Tribunale di Vicenza ed ormai passata in giudicato, si dava appunto atto “che ha effettivamente estinto posizioni debitorie CP_3
facenti capo alla per un ammontare complessivo pari Parte_3
a £ 333.368”.
5.3 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole invece del fatto che il credito azionato in via monitoria da parte appellata sia stato ritenuto esistente ed esigibile laddove, a contrario, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto:
- che, essendo stata la cancellata dal registro Parte_3
delle Imprese ancora in data 24.7.07, nessuna valida assemblea di essa poteva essere convocata né, dagli esiti di siffatta illegittima convocazione, alcunché poteva desumersi,
- che anche l'eventuale interesse degli altri soci della compagine avrebbe dovuto essere indagato al fine di chiarire se pure la loro condotta aveva contribuito al mancato avveramento della condizione,
- che, d'altro canto, nessun atto di scioglimento della società era mai stato adottato né
ad esso poteva equipararsi la mancata risposta ad una inesistente e comunque illegittima convocazione di assemblea,
- che nemmeno la cancellazione d'ufficio della compagine dal Registro delle Imprese
per inattività poteva essere equiparata al suo scioglimento tramite atto notarile,
pagina 14 di 20 giacché solo quest'ultimo poteva conseguire alla previa realizzazione dell'attivo patrimoniale ed al riscontro della convenienza di tale decisione da parte di tutti gli interessati.
Il motivo è infondato.
In proposito, richiamato il principio della ragione più liquida – il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – si osserva, innanzi tutto, come la quarta delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, sopra richiamate dall'appellante per farne oggetto della propria critica, lungi dal palesarsi errata, risulti al contrario ben idonea a sorreggere da sola l'impianto della decisione assunta.
Ed invero:
- una volta appurato che la volontà del debitore espressa nel riconoscimento di debito effettuato dall'odierno attore in riassunzione era appunto quella di subordinare gli effetti dell'atto al verificarsi dello scioglimento della società, cui consegue l'estinzione della medesima,
- ed altresì evidenziato che medesima conseguenza si verifica a seguito della cancellazione d'ufficio della compagine dal Registro delle Imprese per inattività,
non vi è chi non veda come, a fronte del ricorrere della medesima situazione sostanziale, si debba allora ritenere avverata la situazione presa in considerazione dallo pagina 15 di 20 stesso quale elemento idoneo a rendere efficace l'obbligo di pagamento Parte_1
assunto nei confronti dell'altro socio.
Sul punto, infatti, è del tutto pacifico che:
- se in forza di un risalente orientamento giurisprudenziale si riteneva che alla cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non conseguisse anche la sua estinzione, determinata, invece,
soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (Cass. 23.5.06 n. 12114 e 8.7.04 n. 12553),
- attualmente siffatta posizione è stata peraltro superata da un ormai pacifico e pienamente condiviso orientamento secondo cui una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 cc, secondo comma, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs.
n. 6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, comporta comunque la presunzione del venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata, e comunque con decorrenza dall'1.1.04 ove abbia avuto luogo in data anteriore (Cass.
19.12.16 n. 26196).
Tanto da essersi affermato, in piena congruenza a quanto appena rilevato:
pagina 16 di 20 - che, dopo la citata riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (Cass. Sez. Un. 12.3.13 n. 6070),
- che l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece,
delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato (Cass.
9.8.23 n. 24246).
Ma se ciò è vero e se, allora, gli effetti conseguenti alla cancellazione dal registro delle imprese si identificano sostanzialmente con quelli derivanti dallo scioglimento della compagine, non vi è ragione per negare l'esigibilità del credito, essendosi verificata la condizione alla quale il pagamento era subordinato e, cioè, il venir meno della compagine ed il conseguente verificarsi del fenomeno successorio sopra delineato.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
pagina 17 di 20 - dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello e nel giudizio di rinvio la fase istruttoria non si è tenuta,
- della opportunità di liquidare nel minimo le competenze del giudizio di secondo grado e di legittimità, in quanto conclusisi con l'esame delle sole questioni di inammissibilità del gravame,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte attrice in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole come già
liquidate dal Tribunale di Vicenza quanto al giudizio di primo grado, in € 4.997,00
quanto al giudizio di secondo grado, in € 3.828,00 quanto al giudizio di legittimità ed in
€ 9.991,00 quanto al giudizio di rinvio sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
pagina 18 di 20 Totale € 4.997,00
Fase di studio Cassazione € 1.701,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.239,00
Fase decisionale Cassazione € 888,00
Totale € 3.828,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 2.977,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 1.911,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 5.103,00
Totale € 9.991,00
con la precisazione che le spese di lite del giudizio di rinvio spettano in favore dell'erario dal momento che , per tale fase processuale, è stato ammesso al CP_1
gratuito patrocinio.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1554/2018, pubblicata in data 13.6.18;
pagina 19 di 20 2) condanna l'attore in riassunzione a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida come già determinato dal Tribunale di Vicenza per il primo grado nonché in € 4.997,00 quanto al giudizio di secondo grado ed in € 3.828,00
quanto al giudizio di legittimità;
3) condanna l'attore in riassunzione a rifondere in favore dell'erario le spese processuali del giudizio di rinvio che liquida in € 9.991,00;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 20 di 20
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 933/2024 R.G. e promossa con atto di citazione in riassunzione in riassunzione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- attore in riassunzione - elettivamente domiciliato in SCHIO, P.ZZA ALVISE CONTE n. 8, con il patrocinio dell'avv. TISATO GIOVANNI, contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._2
- convenuto in riassunzione -
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliato in THIENE, GALLERIA GARIBALDI n. 35, con il patrocinio dell'avv. SANDONA' MARIA PAOLA.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 1867/2021 della
Corte d'Appello di Venezia.
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
1. Sia revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza in data 5.7.2013, depositato in Cancelleria in data 8.7.2013, di cui ai nn. 1999/13 Ing., 4654/2013 R.
Cont., 2310/13 Rep. per i motivi esposti in atti e sia comunque accertato e dichiarato che nulla deve a per le causali ivi indicate. Parte_2 CP_1
2. Spese legali rifuse per tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio avanti la Corte di cassazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Tisato.
Conclusioni del convenuto in riassunzione:
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa voglia dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione.
In via principale: respingersi siccome infondato l'appello proposto dal sig.
[...]
nato a [...] il [...] c.f.: confermando la Pt_1 CodiceFiscale_3
sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte.
Condannarsi l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellato ovvero dell'Erario qualora questi venga ammesso e mantenga il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria: si chiede l'allegazione del fascicolo di 1° grado e 2° grado di cui al procedimento rubricato al n. 4460/20218 R.G. Corte d'Appello di Venezia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 20
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1999/13, emesso in data 8.7.13, con il quale gli si ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € 55.000,00, CP_1
oltre interessi e spese di lite, asseritamente dovuto in forza di un atto di riconoscimento di debito:
- deducendo che il credito non fosse dovuto e, addirittura, risultasse addirittura inesistente, dal momento che non si era verificato l'evento della messa in liquidazione della società a cui le parti Parte_3
avevano inteso ricollegarne l'esigibilità,
- affermando che, in ogni caso, doveva ritenersi creditrice la menzionata compagine,
essendosi in presenza di un finanziamento effettuato in favore della stessa e non di un pagamento dei creditori sociali direttamente compiuto da parte dell'ingiungente,
- eccependo l'intervenuta prescrizione del credito o, comunque, il suo venir meno a seguito della sopravvenuta estinzione della società,
- sostenendo l'incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale,
- affermando l'inidoneità di un verbale d'assemblea a costituire fonte di obbligazioni interpersonali tra soci,
- chiedendo pertanto la declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto e la sua conseguente revoca, con rigetto di ogni avversa domanda.
Costituitosi in giudizio, il convenuto opposto ribadiva invece la fondatezza delle proprie pretese e chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato:
pagina 3 di 20 - affermando l'inammissibilità delle eccezioni sollevate ex adverso, in quanto già
esaminate nell'ambito di altra procedura intercorsa fra le medesime parti e conclusasi con l'emissione di sentenza poi passata in giudicato,
- ribadendo essersi verificata la condizione a cui era sottoposta l'esigibilità del credito con la convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento della società o comunque a seguito della cancellazione di quest'ultima dal Registro delle
Imprese,
- affermando la natura personale del credito azionato,
- contestando l'applicabilità alla fattispecie della disciplina societaria e dei conseguenti termini prescrizionali, essendosi in presenza di una ricognizione di debito,
- sostenendo non rientrare la presente controversia tra quelle menzionate dalla clausola compromissoria.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1554/2018, pubblicata in data 13.6.18, in forza della quale il giudice di primo grado:
- ritenuto doversi preliminarmente chiarire la qualificazione dell'obbligo assunto dall'opponente nel corso dell'assemblea sociale del 31.7.06, dal momento che la relativa questione era stata affrontata in via meramente incidentale nell'ambito dell'altro giudizio instaurato tra le parti,
- opinato, in proposito, doversi ritenere il debito di natura personale, dal momento:
o che l'impegno restitutorio, di ammontare proporzionale alla quota sociale posseduta, veniva assunto dopo la visione da parte degli altri soci della documentazione comprovante l'intervenuto pagamento, da parte di CP_1
pagina 4 di 20 , di alcuni debiti facenti capo alla Pt_1 Parte_3
,
[...]
o che l'utilizzo di espressioni quali “ha apportato” e “finanziamento” doveva ritenersi essere stato effettuato in maniera impropria,
- considerato doversi allora considerare creditore l'opposto e debitore l'opponente, in forza del riconoscimento di debito sottoscritto da quest'ultimo,
- riscontrata, di conseguenza, l'infondatezza della eccezione di prescrizione giacché il corso della stessa risultava interrotto per effetto del riconoscimento del diritto,
- ritenuto che l'estinzione della società avesse determinato l'avveramento della condizione e non il venir meno del credito,
- riaffermata la competenza dell'ufficio adito, dal momento che la clausola statutaria si riferiva unicamente alle controversie tra i soci, o alcuni di essi, e la compagine circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale,
- rilevato che la condizione avesse ad oggetto lo scioglimento della società e non invece, necessariamente, la sua messa in liquidazione, trattandosi di adempimento non necessario in ipotesi di società di persone non avente pendenti rapporti attivi o passivi,
- dedotto che tale evento si fosse effettivamente avverato:
o sia ex art. 1359 cc, poiché lo scioglimento avanti al Notaio era stato precluso proprio dalla parte che presentava un interesse contrario all'avveramento della condizione,
o sia in quanto a tale evento doveva essere equiparata la convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento, poi andata deserta,
o sia giacché la società era poi stata in concreto cancellata dal Registro delle pagina 5 di 20 Imprese, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando l'attore a rifondere le spese processuali in favore della controparte.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario opponente formulando una serie di questioni non articolate in specifici motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado.
L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1867/2021, pubblicata il 29.6.21, in forza della quale la Corte:
- riscontrato non essersi proceduto ad una specifica indicazione dei motivi di impugnazione, fondendosi le censure rivolte alla pronuncia di primo grado in una esposizione che non distingueva tra fatto e diritto,
- ritenuto che ciò non consentisse al collegio di individuare gli errori dedotti quali oggetto di gravame,
- richiamata la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia,
ha dichiarato inammissibile l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
3. Il giudizio di cassazione
Proposto ricorso in sede di legittimità da parte di con unico motivo, per Parte_1
mezzo del quale ci si doleva della pronuncia di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto che l'atto d'appello non individuasse i punti oggetto di gravame, la Suprema
Corte, in accoglimento dell'impugnazione, ha cassato la sentenza contestata osservando:
- che nella specie l'appellante aveva criticato la sentenza del Tribunale attraverso pagina 6 di 20 un'esposizione dei fatti di causa che, sia pur alquanto disorganica e frammista ai vizi ravvisati, però consentiva con sufficiente chiarezza d'individuare i punti contestati e le doglianze espresse, risultando chiaramente indicato l'errore di interpretazione del verbale assembleare in cui sarebbe incorso il Tribunale,
- che, più in particolare, alla pagina 17 dell'atto d'appello, veniva chiaramente evidenziato come s'intendesse censurare la sentenza nella parte e con le correlate motivazioni in cui il giudice aveva ritenuto:
o che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse personale del ricorrente e non invece riferibile alla , poi cancellata, Parte_3
o che il credito azionato in via monitoria da parte appellata fosse esigibile,
e rinviando quindi la causa a questa Corte territoriale in diversa composizione per il proseguimento del giudizio.
4. Il giudizio di riassunzione
A fronte di tale decisione ha quindi riassunto il giudizio avanti a questo Parte_1
ufficio richiamando in maniera assolutamente sintetica l'intera vicenda processuale e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti o, comunque, l'accertamento della inesistenza di proprie ragioni debitorie nei confronti di
, con refusione delle spese legali di tutti i gradi di giudizio. CP_1
Il convenuto in riassunzione si è, invece, difeso:
- eccependo preliminarmente la nullità della citazione in riassunzione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 163 cpc, nn. 3) e 4),
- chiedendo comunque la conferma della pronuncia di primo grado in quanto correttamente motivata,
- rilevando che altra identica controversia intercorsa con un'altra parte la quale aveva pagina 7 di 20 riconosciuto l'identico debito, per la quota di propria spettanza, si era poi conclusa a lui favorevolmente con sentenza della Suprema Corte ormai passata in giudicato.
5. I motivi della decisione
5.1 Sotto un primo profilo, avuto preliminarmente riguardo all'eccezione di nullità
dell'atto di citazione in riassunzione, sollevata dalla parte appellata, ricorda questa
Corte come i giudici di legittimità:
- superando un iniziale orientamento più rigido secondo cui l'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, introducendo un'autonoma fase del giudizio soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, doveva necessariamente contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis cpc ed era quindi soggetto alle nullità previste dal successivo art. 164 cpc, con la conseguenza che la nullità dell'atto per assoluta indeterminatezza della domanda di merito comportava non l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 393 cpc, ma l'improponibilità della stessa, il cui difetto non era surrogabile con le pronunce contenute nella sentenza di rinvio (Cass. 19.2.00 n. 1918 e 24.5.88 n.
3617),
- abbiano in realtà poi chiarito, con plurime pronunce sul punto, che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 cpc, avendo la mera funzione di riattivare il giudizio e configurandosi quindi come semplicemente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, può essere integrata, nel suo contenuto, con riferimento a quanto enunciato in questi ultimi,
conseguendone che non deve ritenersi richiesta per la validità dell'atto di riassunzione la medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del pagina 8 di 20 giudizio di primo grado o per l'atto d'appello (Cass. 29.3.06 n. 7243, 22.4.05 n.
8492 e 22.1.99 n. 617).
Di tal che, avendo nella fattispecie l'attore in riassunzione richiamato in maniera estremamente sintetica il precedente svolgimento della vicenda processuale ma comunque in maniera idonea a cogliere i punti essenziali della controversia:
- enunciando che “i) Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
(d'ora innanzi ) svolgeva opposizione avverso il decreto
[...] Parte_1
ingiuntivo n. 1999/2013 Ing. emesso in data 5- 8.7.2013 dal Tribunale di Vicenza,
con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di € CP_1
55.000,00 oltre interessi e spese di procedura, in forza della promessa di
pagamento fatta dall'ingiunto in occasione dell'assemblea dei soci della società
ii) Con la sentenza n. 1554/2018, pubblicata il Parte_3
13.06.2018, il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione confermando il decreto
ingiuntivo e condannando l'opponente alla refusione delle spese processuali. iii)
appellava la citata sentenza e la Corte d'appello di Venezia, con la Parte_1
sentenza n. 1867/2021, pubblicata il 29.06.2021, dichiarava inammissibile l'appello
per violazione dell'art. 342 c.p.c. ovvero per mancanza di specificità dei motivi di
impugnazione e confermava la sentenza di primo grado, condannando l'appellante
alla refusione delle spese di lite nonché al pagamento dell'ulteriore importo pari
quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione. iv) Parte_1
impugnava detta decisione ricorrendo avanti la Corte di Cassazione con un unico
motivo, e cioè per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. v) Con
ordinanza n. 4083/2022 N.R.G., n. 10678/2024 N. Racc. Gen., (Num. Sezionale
pagina 9 di 20 944/2024), pubblicata in data 19.04.2024, la Corte di Cassazione accoglieva il
ricorso e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa avanti la Corte
d'Appello di Venezia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità. vi) intende riassumere il giudizio ai sensi e Parte_1
per gli effetti di cui all'art. 392 e ss. c.p.c..”,
ritiene il collegio che la presente fase di giudizio possa ritenersi ritualmente instaurata,
ben potendosi sopperire con il contenuto dei precedenti atti di parte, debitamente richiamati per relationem, a quanto non direttamente esplicitato nell'atto di citazione in riassunzione.
5.2 Venendo allora al merito delle questioni, e tenuto conto che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza che ha disposto il rinvio del giudizio a questo ufficio, nell'atto di appello proposto da potevano ritenersi Parte_1
sostanzialmente evidenziati solo due motivi di doglianza, dei quali deve ci si deve ivi occupare, si osserva come, con il primo di essi, l'attore in riassunzione censurasse la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse personale e non invece attinente ad un rapporto di debito facente capo alla , poi cancellata, osservando, sul Parte_3
punto:
- che la stessa era sorta in un contesto tipicamente assembleare, avendo i soci la necessità di procedere allo scioglimento della compagine dopo aver conteggiato quanto apportato da ciascuno di essi con proprie risorse al fine di saldare i debiti sociali,
- che, in tale contesto, egli si era impegnato a finanziare la società dell'importo pagina 10 di 20 determinato e conseguente ai conteggi così effettuati in modo da permettere, prima dello scioglimento, che l'opposto potesse ricevere quanto pagato in eccedenza rispetto agli altri soci,
- che, d'altro canto, ciò si spiegava anche alla luce del fatto che una parte dei debiti sociali erano stati comunque pagati con fondi di pertinenza della compagine messi a disposizione da , il quale non poteva pertanto che vantare le proprie CP_1
pretese restitutorie nei confronti di quest'ultima.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, invero, a fronte della natura assolutamente non equivoca del tenore letterale dell'impegno assunto da parte dell'odierno attore in riassunzione nei confronti di , non presenta alcun decisivo rilievo la circostanza che il CP_1
riconoscimento del debito sia intervenuto nell'ambito di una assemblea societaria,
venendone poi fatta menzione nel relativo verbale.
Nulla vieta, infatti, che un impegno di tal genere possa essere assunto anche in quella sede, laddove lo stesso sia rivolto nei confronti di uno degli altri soci, poiché appunto l'assemblea può legittimamente essere il luogo in cui regolamentare i rapporti e, quindi,
anche le rispettive ragioni di debito e di credito vantate tra i vari componenti della compagine che abbiano tratto origine dall'esercizio dell'attività svolta in comune.
Ciò che è appunto a riscontrarsi nella fattispecie ove l'obbligo restitutorio veniva espressamente assunto solo una volta verificato in concreto, alla luce della documentazione esibita, l'intervenuto pagamento, da parte di , di una serie CP_1
di debiti di pertinenza della compagine in misura superiore a quello che gli sarebbe spettato in ragione del valore proporzionale della sua quota.
pagina 11 di 20 Né ad una diversa conclusione può condurre la circostanza che nel verbale, al fine di dettagliare le attività compiute dall'odierno convenuto in riassunzione, si utilizzassero i termini “ha apportato” e “finanziamento” – quasi che i pagamenti non fossero stati direttamente compiuti in favore dei creditori sociali bensì della società stessa, che avrebbe poi provveduto in proprio a tacitare i medesimi – apparendo evidente l'utilizzo atecnico dei predetti termini:
- sia in ragione del fatto che prima di dare corso all'assunzione dell'impegno si procedeva all'esame della documentazione in proposito specificamente esibita da che, non essendo quella societaria, non poteva allora che riguardare CP_1
proprio la prova dei pagamenti dal medesimo personalmente compiuti nei confronti dei creditori,
- sia in considerazione della circostanza, assolutamente dirimente, che, a fronte del predetto controllo, si impegnava a restituire le somme in oggetto Parte_1
direttamente in favore dell'altro socio e non della compagine, ciò che sarebbe viceversa avvenuto laddove i pagamenti fossero stati effettivamente compiuti da parte di quest'ultima.
E, d'altro canto, è proprio il fatto che, come scritto nel verbale, “per poter sciogliere la
società i soci riconoscono che vanno fatti regolarmente i conteggi di quanto ciascun
socio ha apportato per procedere alla chiusura dei debiti sociali”, a confermare la predetta interpretazione, risultando appunto da tale dizione la volontà dei soci di regolare fra sé medesimi le relative spettanze di dare ed avere, al di fuori dello schermo societario, siccome poi definitivamente confermato dal fatto che, al momento dell'assunzione dell'obbligo, non era certo la società stessa a venire individuata quale pagina 12 di 20 creditrice, menzionandosi lo scioglimento della medesima unicamente quale evento futuro e incerto al quale ancorare l'efficacia dell'obbligo restitutorio.
Circostanze, queste, ulteriormente confermate dal fatto:
- che l'assunzione dell'obbligo veniva preceduta dall'esame della documentazione dimessa da , ciò che non sarebbe stato necessario ove i pagamenti CP_1
fossero stati compiuti direttamente dalla compagine,
- che, d'altro canto, non era ipotizzabile il diretto pagamento dei creditori da parte della società, ormai inattiva da tempo e priva di un conto corrente attivo (cfr.
deposizione teste , Tes_1
- che il verbale dell'assemblea societaria non veniva sottoscritto, come usualmente accade, solo dal Presidente e dal Segretario, bensì da tutti i presenti, oltre che da taluni assenti a mezzo di delega, all'evidente scopo di formalizzare in maniera inoppugnabile tutti gli impegni personalmente assunti da ciascuno di essi nell'ambito dell'atto,
- che le modalità di restituzione del debito (con pagamento in unica soluzione del al momento di scioglimento della società e riconoscimento di una rateazione Pt_1
di undici anni in favore della socia ) testimoniano, a loro volta, come il Pt_4
titolare del credito non potesse che essere l'opposto, dal momento che la società non avrebbe potuto ottenere versamenti in proprio favore nel momento in cui si scioglieva o, addirittura, in epoca successiva a tale data.
Né, sotto un ulteriore profilo, può essere trascurato:
- da un lato, il tenore delle dichiarazioni rese dal teste, dott. il quale ha Tes_1
confermato che nel corso della assemblea societaria del 31.7.06 ebbe a CP_1
pagina 13 di 20 mostrare agli altri due soci, e , le pezze giustificative Parte_1 Controparte_2
attestanti le anticipazioni da egli fatte per conto della Parte_3
nei confronti dei creditori sociali,
[...]
- d'altro lato, la circostanza che nell'ambito di altra sentenza di n. 1114/2011, resa fra le medesime parti dal Tribunale di Vicenza ed ormai passata in giudicato, si dava appunto atto “che ha effettivamente estinto posizioni debitorie CP_3
facenti capo alla per un ammontare complessivo pari Parte_3
a £ 333.368”.
5.3 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole invece del fatto che il credito azionato in via monitoria da parte appellata sia stato ritenuto esistente ed esigibile laddove, a contrario, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto:
- che, essendo stata la cancellata dal registro Parte_3
delle Imprese ancora in data 24.7.07, nessuna valida assemblea di essa poteva essere convocata né, dagli esiti di siffatta illegittima convocazione, alcunché poteva desumersi,
- che anche l'eventuale interesse degli altri soci della compagine avrebbe dovuto essere indagato al fine di chiarire se pure la loro condotta aveva contribuito al mancato avveramento della condizione,
- che, d'altro canto, nessun atto di scioglimento della società era mai stato adottato né
ad esso poteva equipararsi la mancata risposta ad una inesistente e comunque illegittima convocazione di assemblea,
- che nemmeno la cancellazione d'ufficio della compagine dal Registro delle Imprese
per inattività poteva essere equiparata al suo scioglimento tramite atto notarile,
pagina 14 di 20 giacché solo quest'ultimo poteva conseguire alla previa realizzazione dell'attivo patrimoniale ed al riscontro della convenienza di tale decisione da parte di tutti gli interessati.
Il motivo è infondato.
In proposito, richiamato il principio della ragione più liquida – il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28.5.14 n. 12002) – si osserva, innanzi tutto, come la quarta delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, sopra richiamate dall'appellante per farne oggetto della propria critica, lungi dal palesarsi errata, risulti al contrario ben idonea a sorreggere da sola l'impianto della decisione assunta.
Ed invero:
- una volta appurato che la volontà del debitore espressa nel riconoscimento di debito effettuato dall'odierno attore in riassunzione era appunto quella di subordinare gli effetti dell'atto al verificarsi dello scioglimento della società, cui consegue l'estinzione della medesima,
- ed altresì evidenziato che medesima conseguenza si verifica a seguito della cancellazione d'ufficio della compagine dal Registro delle Imprese per inattività,
non vi è chi non veda come, a fronte del ricorrere della medesima situazione sostanziale, si debba allora ritenere avverata la situazione presa in considerazione dallo pagina 15 di 20 stesso quale elemento idoneo a rendere efficace l'obbligo di pagamento Parte_1
assunto nei confronti dell'altro socio.
Sul punto, infatti, è del tutto pacifico che:
- se in forza di un risalente orientamento giurisprudenziale si riteneva che alla cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non conseguisse anche la sua estinzione, determinata, invece,
soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (Cass. 23.5.06 n. 12114 e 8.7.04 n. 12553),
- attualmente siffatta posizione è stata peraltro superata da un ormai pacifico e pienamente condiviso orientamento secondo cui una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495 cc, secondo comma, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs.
n. 6/2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, comporta comunque la presunzione del venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata, e comunque con decorrenza dall'1.1.04 ove abbia avuto luogo in data anteriore (Cass.
19.12.16 n. 26196).
Tanto da essersi affermato, in piena congruenza a quanto appena rilevato:
pagina 16 di 20 - che, dopo la citata riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (Cass. Sez. Un. 12.3.13 n. 6070),
- che l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece,
delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato (Cass.
9.8.23 n. 24246).
Ma se ciò è vero e se, allora, gli effetti conseguenti alla cancellazione dal registro delle imprese si identificano sostanzialmente con quelli derivanti dallo scioglimento della compagine, non vi è ragione per negare l'esigibilità del credito, essendosi verificata la condizione alla quale il pagamento era subordinato e, cioè, il venir meno della compagine ed il conseguente verificarsi del fenomeno successorio sopra delineato.
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le stesse con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (Cass.
6.4.23 n.
9448),
pagina 17 di 20 - dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00,
- del fatto che in appello e nel giudizio di rinvio la fase istruttoria non si è tenuta,
- della opportunità di liquidare nel minimo le competenze del giudizio di secondo grado e di legittimità, in quanto conclusisi con l'esame delle sole questioni di inammissibilità del gravame,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte attrice in riassunzione ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole come già
liquidate dal Tribunale di Vicenza quanto al giudizio di primo grado, in € 4.997,00
quanto al giudizio di secondo grado, in € 3.828,00 quanto al giudizio di legittimità ed in
€ 9.991,00 quanto al giudizio di rinvio sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.489,00
Fase introduttiva II^ grado € 956,00
Fase decisionale II^ grado € 2.552,00
pagina 18 di 20 Totale € 4.997,00
Fase di studio Cassazione € 1.701,00
Fase introduttiva Cassazione € 1.239,00
Fase decisionale Cassazione € 888,00
Totale € 3.828,00
Fase di studio giudizio di rinvio € 2.977,00
Fase introduttiva giudizio di rinvio € 1.911,00
Fase decisionale giudizio di rinvio € 5.103,00
Totale € 9.991,00
con la precisazione che le spese di lite del giudizio di rinvio spettano in favore dell'erario dal momento che , per tale fase processuale, è stato ammesso al CP_1
gratuito patrocinio.
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n.
1554/2018, pubblicata in data 13.6.18;
pagina 19 di 20 2) condanna l'attore in riassunzione a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida come già determinato dal Tribunale di Vicenza per il primo grado nonché in € 4.997,00 quanto al giudizio di secondo grado ed in € 3.828,00
quanto al giudizio di legittimità;
3) condanna l'attore in riassunzione a rifondere in favore dell'erario le spese processuali del giudizio di rinvio che liquida in € 9.991,00;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma, della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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