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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 867/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...],elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv.to ROMANO MARIACRISTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'avv. ROMANO ANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 01/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 23/01/1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di LI (al N. 10, Parte I, Sezione k, Anno 1982).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, a San Felice a Cancello il 24/06/1986), Per_1
AN (a San Felice a Cancello il 12/09/1983) e (a LI il 26/09/1998), tutti Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione personale, pertanto, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 24/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
2. l'abitazione familiare sita in Sant' Anastasia (Na) alla Via Somma n. 83, condotta in locazione continuerà ad essere abitata dal IG. unitamente al figlio maggiorenne ed allo stato economicamente Parte_2 Per_2 autosufficiente, il quale ne sosterrà tutte le spese relative, ad esempio gli oneri condominiali, ordinari e le utenze domestiche.
2
3. il IG. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese corrisponderà alla IG.ra , Parte_2 Parte_1 una cifra complessiva pari ad € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Tale somme sarà versata sul conto corrente postale e/o bancario intestato alla IG.ra .” Parte_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/04/1965, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a LI (NA) il 23/01/1982 (atto n. 10, Parte I, Sezione K, anno
1982);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 867/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...],elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 studio dell'avv.to ROMANO MARIACRISTINA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2 lo studio dell'avv. ROMANO ANNA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 01/04/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 23/01/1982, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di LI (al N. 10, Parte I, Sezione k, Anno 1982).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, a San Felice a Cancello il 24/06/1986), Per_1
AN (a San Felice a Cancello il 12/09/1983) e (a LI il 26/09/1998), tutti Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli
473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate entro il 20/05/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
La domanda di separazione personale, pertanto, è fondata e merita accoglimento.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 24/04/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. essi continueranno a vivere separatamente in domicili e residenze che ognuno liberamente sceglierà, con obbligo reciproco di comunicarsene eventuali variazioni;
2. l'abitazione familiare sita in Sant' Anastasia (Na) alla Via Somma n. 83, condotta in locazione continuerà ad essere abitata dal IG. unitamente al figlio maggiorenne ed allo stato economicamente Parte_2 Per_2 autosufficiente, il quale ne sosterrà tutte le spese relative, ad esempio gli oneri condominiali, ordinari e le utenze domestiche.
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3. il IG. entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese corrisponderà alla IG.ra , Parte_2 Parte_1 una cifra complessiva pari ad € 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Tale somme sarà versata sul conto corrente postale e/o bancario intestato alla IG.ra .” Parte_1
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
6. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
15/04/1965, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a LI (NA) il 23/01/1982 (atto n. 10, Parte I, Sezione K, anno
1982);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LI (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di ConIGlio del 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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