Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dr. Luca Verzeni Giudice rel. dr.ssa Maria Magrì Giudice nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 122/2024 promosso da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Ignazio Paris, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
nei confronti di iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva Controparte_1
, REA BG-440312, con sede in OM di AR (BG), strada P.IVA_1
statale Soncinese n. 52, elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Marina B. Pozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso – depositato il 19.04.2024 - per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
letta la comparsa di costituzione della resistente;
lette le ulteriori memorie depositate dalle parti;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante (euro 65.239,00, oltre interessi e spese di lite, come da sentenza del Tribunale di Bergamo n. 83/2025, pubblicata il 21.01.2025), dalla presenza di rilevanti debiti nei confronti dell'Erario
(pari ad euro 171.696,64), dalla presenza di altre esposizioni debitorie derivanti dall'emissione, nel periodo compreso fra l'anno 2022 e l'anno 2024, di decreti ingiuntivi a carico (un primo d.i. per la somma di euro 6.588,00 nel 2022; un secondo d.i. per la somma di euro 7.871,22 nel 2022; un terzo d.i. per la somma di euro
23.498,00 nel 2024) nonchè di un'esecuzione immobiliare del 2023 per un valore di euro 8.439,52, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità delle disponibilità liquide (pari al solo importo di euro 18,00), siccome evincibile dalla lettura dell'ultimo bilancio di esercizio acquisito agli atti;
considerato che
è ben vero che la resistente ha concordato con l Controparte_2
la rateizzazione dei debiti fiscali sopra indicati;
[...]
rilevato, tuttavia, che è altrettanto vero che non vi è prova alcuna che i crediti di euro
694.259,00, postati al bilancio d'esercizio al 31.12.2022 quali esigibili entro il
31.12.2023, siano stati giammai riscossi dalla entro tale data, così Controparte_1
come non vi è evidenza alcuna in atti che i crediti cedibili vantati dalla resistente per l'importo di euro 179.739,30 quanto al c.d. superbonus e di euro 40.621,46 quanto al c.d. bonus facciate siano stati poi, in effetti, ceduti a terzi con incasso delle relative somme;
considerato, altresì, che il supposto credito della resistente nei confronti della per i lavori effettuati in subappalto presso il cantiere di Liscate e Parte_2
stimati in euro 409.589,03, come da allegazione della in comparsa Controparte_1
di costituzione, non si è rivelato tale all'esito del controversia civile avanti al Tribunale di Milano, transata dalla resistente con la con l'emissione da parte Parte_2
della a favore della controparte, di note di credito per ben euro Controparte_1 440.000,00, e ciò a fronte della emissione della sola fattura n. 5/2024 del 07.11.2024 per la somma di euro 20.000,00; ritenuto, quindi, che gli elementi acquisiti agli atti di causa, ut supra esposti, siano idonei a dimostrare lo stato di insolvenza della ai sensi e per gli Controparte_1
effetti di cui all'art. 2, I c. lett. b), CCII, attesa l'incapacità della resistente di soddisfare con regolarità le obbligazioni a carico, e ciò seppur di importo complessivo non particolarmente elevato (non includendovi i debiti fiscali in ragione della rateizzazione dei medesimi); considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett. a)
CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle
Imprese, entro il circondario del tribunale adito;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e riparazione di edifici civili, industriali e commerciali,
e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I., circostanza neppure dedotta dalla resistente medesima;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dr. iscritto all'Albo dei soggetti Persona_1
incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di iscritta al registro Controparte_1
delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.Iva , REA BG-440312, con sede P.IVA_1
in OM di AR (BG), strada statale Soncinese n. 52; nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina Curatore il dr. C.F. Persona_1 C.F._1
ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 08.07.2025, ore 9.55; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, lì 19.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Luca Verzeni dr. Vincenzo Domenico Scibetta