Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1047/2025 promosso da:
c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RIVI MILENA, Parte_1 C.F._1 (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. RIVI MILENA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 14/03/2025;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio n data 14/04/2023; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/06/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con obbligo per gli stessi di tenersi reciprocamente informati su tutto ciò che concerne la crescita del medesimo e le sue condizioni di salute, di assumere di comune accordo tutte le scelte relative alla sua istruzione, educazione e salute.
La responsabilità genitoriale viene pertanto esercitata di comune accordo tra i genitori che assumeranno per il minore le decisioni di maggiore rilievo seguendo le sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni nella crescita.
In particolare, per le decisioni relative alla gestione ordinaria della conduzione della vita del figlio, detta responsabilità genitoriale potrà essere condotta anche disgiuntamente, ma sempre nel rispetto del preminente interesse alla giusta crescita di Per_1
2) Il figlio rimarrà collocato presso la madre in Guiglia (MO), via Vignolese 2630/A Per_1 presso l'abitazione della quale manterrà, con il consenso che il padre esprime a mezzo della sottoscrizione del presente atto, la residenza anagrafica. I beni mobili che arredano e corredano detta abitazione rimangono assegnati ad Ciascuno dei genitori, CP_1 nell'interesse del minore, si impegna a comunicare all'altro eventuali successivi mutamenti di sede abitativa e residenza anagrafica.
3) Salvo diversi accordi fra le parti, il padre potrà vedere presso l'abitazione materna il figlio secondo i seguenti tempi e modalità:
- a settimane alterne, alla domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- ogni giovedì dalle ore 19,00 sino alle ore 21,00.
A decorrere dal quinto anno di età di il signor salvo diversi accordi Per_1 Parte_1
con la madre e compatibilmente agli impegni scolastici ed educativi di potrà vedere il Per_1
figlio:
- a settimane alterne, dalla domenica mattina alle ore 10,00 alle ore 21,00;
- il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00.
A decorre dal quarto anno di età di il medesimo starà con il padre nel periodo Per_1
natalizio, ad anni alterni il giorno di Natale e della Vigilia nonché sempre ad anni alterni il giorno di Capodanno e dell'Epifania;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo.
4) Tenuto conto dei rispettivi redditi dei coniugi, dei compiti di cura da essi genitori singolarmente svolgendi anche in relazione ai tempi e modalità di frequentazione e pagina 2 di 5 collocazione del figlio di cui al presente atto, nonché tenuto conto delle esigenze e dei bisogni di il Signor a partire dalla data di deposito del presente ricorso, sino Per_1 Parte_1
al raggiungimento della indipendenza economica del figlio, si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio stesso, la somma mensile CP_1 di €. 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, per numero 12 mensilità annue.
La suddetta somma dovrà essere automaticamente rivaluta annualmente secondo gli indici
ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data della sentenza di accoglimento delle condizioni.
L'assegno unico universale per il figlio ovvero ogni altra forma di contribuzione che lo Stato vorrà prevedere, anche in futuro, quale sussidio per la prole continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra CP_1
5) Le spese straordinarie per il figlio saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo i seguenti criteri:
- spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, fisiatriche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche da professionisti privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature b) viaggi e vacanze (laddove i minori viaggino senza l'accompagno dei genitori).
Le parti dichiarano di già avvalersi di una baby sitter per il figlio scelta di comune Per_1
accordo e di ripartire le spese per il compenso della medesima al 50% ciascuno, in base ad accordo già fra loro perfezionato.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa come rappresentata dal genitore che ha formulato la richiesta. Il rimborso pro quota al genitore, che abbia anticipato talune o tutte le predette spese e che abbia fornito la relativa documentazione, dovrà essere effettuato entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le parti si impegnano sin d'ora a rilasciarsi, avanti gli Uffici competenti, l'assenso al rilascio e/o rinnovo del documento valido per l'espatrio (carta di identità e passaporto) per il minore, impegnandosi a sottoscrivere altresì ogni necessario documento.
7) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo. Le parti come in epigrafe identificate si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto potesse sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione nell'interesse prevalente del figlio.
8) Le spese vive e le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano pagina 4 di 5 venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 CP_1
FRIGNANO (MO) il 01/11/1997
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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