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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 18.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
196/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. L. Terra (C.F.: ) e D. A. Tramontana (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) CodiceFiscale_5
E in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.
E
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Responsabile rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
D. D'angelo (C.F.: ) C.F._6
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , la società e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
, al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
[...]
09720249080503034000, notificatale da in data 10.02.2025, con cui le è stato CP_5
ingiunto il pagamento della la somma di € 133.072,29 per omesso versamento dei contributi fissi IVS relativi agli anni di imposta 2015-2019, deducendo la maturata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in ragione dell'omessa notifica degli Avvisi di Addebito prodromici (n. 3972016006372774000, presuntivamente notificato in data18.05.2016; n. 39720160022545575000, presuntivamente notificato in data 30.11.2016; n. 39720160031421520000, presuntivamente notificato in data
09.02.2017; n. 39720170016233181000, presuntivamente notificato in data
12.11.2017; n. 39720180011337728000, presuntivamente notificato in data
18.08.2018; n. 39720180032876124000, presuntivamente notificato in data
11.02.2019; n. 39720190013244413000, presuntivamente notificato in data
13.09.2019; n. 39720190031514562000, presuntivamente notificato in data
13.02.2020; n. 39720210008533622000, presuntivamente notificato in data
Pag. 2 di 11 27.02.2022) e, comunque, del decorso del termine prescrizionale anche dall'eventuale notifica degli stessi. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito dichiarare nulla e/o annullare l'Intimazione di pagamento n.
09720249080503034000 notificata in data 10/02/2025, nella porzione di competenza dell'Ill.mo G.L. competente, dichiarando non dovuta la pretesa creditoria per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, nella specie Avvisi di accertamento nn. 3972016006372774000, 39720160022545575000,
39720160031421520000, 39720170016233181000, 39720180011337728000,
39720180032876124000, 39720190013244413000, 39720190031514562000 e
39720210008533622000 ovvero in ragione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale ovvero anche in ragione dell'eccepita decadenza dell'iscrizione a ruolo, per le ragioni infra specificatamente motivate, contestualmente accertando e dichiarando la nullità/annullabilità di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente
e relativo alle voci di debito ivi sommariamente indicate (contributi I.V.S. annualità
2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).”. Il tutto, con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' , in via pregiudiziale e in rito, ha domandato CP_1
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta società
[...]
nonché l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso, e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l , in via pregiudiziale e Controparte_3
in rito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 11 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale e in rito, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
A tal riguardo, si basti osservare che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_1
trae origine nella previsione di cui all'art. 13 L. n. 448/1998, così come modificato dall'art. 1 D.L. n. 308/1999, convertito nella L. n. 402/1999, in forza del quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31.12.1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31.12.2001, termine differito al 31.12.2005 con L. n.
178/2002 di conversione del D.L. n. 138/2002. Dalla citata normativa discende la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ( ) e cessionario CP_1
( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i Controparte_2
ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31.12.2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (Aziende agricole con dipendenti e Lavoratori agricoli autonomi), che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, come quelli oggetto del presente giudizio, non sono stati oggetto di cessione, di talché non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio necessario tra e CP_1 Controparte_2
con la conseguenza che non vi è alcun interesse in capo a parte ricorrente ad agire nei confronti di quest'ultima, la quale, dunque, difetta della legittimazione passiva a resistere in giudizio in ordine al rapporto controverso.
Sempre in via pregiudiziale e in rito, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_3
Pag. 4 di 11 Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa facendo valere la maturata prescrizione del credito, a cagione tanto dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, quanto - per il caso di comprovata notificazione degli stessi – dell'intervenuta prescrizione nelle more tra la notifica di detti avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito della pretesa creditoria, nonché attinenti sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente impositore (omessa notifica avvisi di addebito), sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione (omessa notifica di atti interruttivi tra gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento), con la conseguenza che deve ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti resistenti, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre preliminarmente qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella
Pag. 5 di 11 esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale
Pag. 6 di 11 conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Pag. 7 di 11 Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in considerazione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, pacificamente individuabili, in astratto, come i primi atti con cui sarebbe venuto a conoscenza della pretesa medesima - ancorché se ne deduca l'omessa notifica -, di talché, in parte qua, l'azione ricade nell'alveo dell'art. 24 del
D. Lgs. n. 46/1999 (ipotesi sub. 1), con la conseguenza che il relativo vizio di merito
(intervenuta prescrizione) avrebbe dovuto essere fatto valer entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica, se regolarmente avvenuta.
Orbene, l' ha dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi all'intimazione di pagamento (cfr. doc. n. 2 fascicolo ), in quanto CP_1
avvenuta a mezzo di invio diretto per raccomandata a/r ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, talune perfezionatesi mediante consegna a mani proprie del destinatario.
Ciò posto, gli avvisi di addebito in oggetto risultano notificati, rispettivamente, nelle date 17.05.2016, 10.12.2016, 08.11.2017 e, pertanto, non essendo stati impugnati per vizi di merito nel termine di 40 giorni, il ricorrente è incorso nella decadenza di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione del diritto.
Venendo, ora, all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e la notifica dell'intimazione di CP_1
pagamento da parte dell impugnata, l'azione in Controparte_3
parte qua, è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis
(ipotesi sub. 2). Invero, oggetto di valutazione non è più la prescrizione del diritto di
Pag. 8 di 11 credito (già innanzi analizzata), bensì la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
A tal riguardo, la resistente ha documentalmente Controparte_3
dimostrato di aver notificato alla ricorrente, in data 18.10.2022 (con notifica perfezionatasi a mezzo di deposito presso la Casa comunale), intimazione di pagamento n. 09720229028489077000, contenente espressamente il riferimento gli
Avvisi di addebito nn. 39720160006372774000, 39720160022545575000,
39720180032876124000, 39720190013244413000 e 39720190031514562000 (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo parte resistente , in data 24.01.2022 l'intimazione di CP_5
pagamento n. 0972019906837380600 (a mezzo di notifica perfezionatasi mediante condegna a mano a soggetto qualificatosi come coniuge convivente) contenente espressamente il riferimento agli Avvisi di addebito nn. 39720160031421520000,
39720170016233181000 e 39720180011337728000 (cfr. doc. n. 6 e 7 fascicolo parte resistente . CP_5
Orbene, in ragione dell'avvenuta notifica, per quanto già accertato ed esposto innanzi, dei suddetti Avvisi di addebito prodromici e delle date di notifica delle menzionate intimazioni di pagamento contenenti i riferimenti degli stessi nelle date su indicate, nelle descritte modalità, anche tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva di cui al D. L. n. n.
18/2020 (c.d. “Decreto cura Italia), recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come prescritto dall'art 68, commi 1 e 2, e delle successivi modifiche ed integrazioni legislative varate nel periodo di emergenza pandemica, alcuna prescrizione può dirsi maturata tra la notifica degli Avvisi di addebito prodromici da parte di e la notifica CP_1
dell'impugnata intimazione di pagamento.
Pag. 9 di 11 A tanto si aggiunga che, come non contestato in giudizio, anche le successive intimazioni di pagamento notificate da non risultano essere state oggetto di CP_5
impugnazione, ciò che, per l'effetto, ne fa derivare la relativa irretrattabilità.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, avendo parte ricorrente, seppure soccombente, reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Vasto, 18.06.2025
Il Giudice
Pag. 10 di 11
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 18.06.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatoria n.R.G.
196/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv. L. Terra (C.F.: ) e D. A. Tramontana (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) CodiceFiscale_5
E in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t.
E
(C.F./P.IVA: ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Responsabile rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
D. D'angelo (C.F.: ) C.F._6
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , la società e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
, al fine di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
[...]
09720249080503034000, notificatale da in data 10.02.2025, con cui le è stato CP_5
ingiunto il pagamento della la somma di € 133.072,29 per omesso versamento dei contributi fissi IVS relativi agli anni di imposta 2015-2019, deducendo la maturata prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, in ragione dell'omessa notifica degli Avvisi di Addebito prodromici (n. 3972016006372774000, presuntivamente notificato in data18.05.2016; n. 39720160022545575000, presuntivamente notificato in data 30.11.2016; n. 39720160031421520000, presuntivamente notificato in data
09.02.2017; n. 39720170016233181000, presuntivamente notificato in data
12.11.2017; n. 39720180011337728000, presuntivamente notificato in data
18.08.2018; n. 39720180032876124000, presuntivamente notificato in data
11.02.2019; n. 39720190013244413000, presuntivamente notificato in data
13.09.2019; n. 39720190031514562000, presuntivamente notificato in data
13.02.2020; n. 39720210008533622000, presuntivamente notificato in data
Pag. 2 di 11 27.02.2022) e, comunque, del decorso del termine prescrizionale anche dall'eventuale notifica degli stessi. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito dichiarare nulla e/o annullare l'Intimazione di pagamento n.
09720249080503034000 notificata in data 10/02/2025, nella porzione di competenza dell'Ill.mo G.L. competente, dichiarando non dovuta la pretesa creditoria per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, nella specie Avvisi di accertamento nn. 3972016006372774000, 39720160022545575000,
39720160031421520000, 39720170016233181000, 39720180011337728000,
39720180032876124000, 39720190013244413000, 39720190031514562000 e
39720210008533622000 ovvero in ragione dell'eccepito decorso del termine prescrizionale ovvero anche in ragione dell'eccepita decadenza dell'iscrizione a ruolo, per le ragioni infra specificatamente motivate, contestualmente accertando e dichiarando la nullità/annullabilità di ogni ulteriore atto presupposto o conseguente
e relativo alle voci di debito ivi sommariamente indicate (contributi I.V.S. annualità
2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019).”. Il tutto, con vittoria di spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' , in via pregiudiziale e in rito, ha domandato CP_1
dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta società
[...]
nonché l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso, e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l , in via pregiudiziale e Controparte_3
in rito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 3 di 11 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale e in rito, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
A tal riguardo, si basti osservare che la cessione e cartolarizzazione dei crediti CP_1
trae origine nella previsione di cui all'art. 13 L. n. 448/1998, così come modificato dall'art. 1 D.L. n. 308/1999, convertito nella L. n. 402/1999, in forza del quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31.12.1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31.12.2001, termine differito al 31.12.2005 con L. n.
178/2002 di conversione del D.L. n. 138/2002. Dalla citata normativa discende la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ( ) e cessionario CP_1
( nei giudizi di merito e di opposizione promossi dai debitori avverso i Controparte_2
ruoli formati per effetto della trasmissione dei crediti maturati ed accertati anteriormente alla data del 31.12.2005, ad eccezione dei crediti contributivi del settore agricolo (Aziende agricole con dipendenti e Lavoratori agricoli autonomi), che sono stati esclusi dall'ultima operazione riguardante i crediti contributivi dell'anno 2005. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente a tali date, come quelli oggetto del presente giudizio, non sono stati oggetto di cessione, di talché non viene ad esistenza il suddetto litisconsorzio necessario tra e CP_1 Controparte_2
con la conseguenza che non vi è alcun interesse in capo a parte ricorrente ad agire nei confronti di quest'ultima, la quale, dunque, difetta della legittimazione passiva a resistere in giudizio in ordine al rapporto controverso.
Sempre in via pregiudiziale e in rito, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall . Controparte_3
Pag. 4 di 11 Sul punto, si basti richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato alle cartelle, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, mentre la legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da sola o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione (SS.UU. n. 7514/2022).
Nel caso di specie, parte ricorrente deduce la non debenza della pretesa facendo valere la maturata prescrizione del credito, a cagione tanto dell'omessa notifica dei prodromici avvisi di addebito, quanto - per il caso di comprovata notificazione degli stessi – dell'intervenuta prescrizione nelle more tra la notifica di detti avvisi e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Trattasi, quindi, di vizi che ineriscono al merito della pretesa creditoria, nonché attinenti sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente impositore (omessa notifica avvisi di addebito), sia ad omissioni di atti rientranti nella competenza dell'ente della riscossione (omessa notifica di atti interruttivi tra gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento), con la conseguenza che deve ravvisarsi la legittimatio ad causam di entrambi gli enti resistenti, ciascuno con riguardo alla propria competenza.
Venendo al merito, occorre preliminarmente qualificare in modo corretto la domanda.
In linea generale, è opportuno premettere, con riferimento alle iniziative promosse dagli enti competenti per il recupero coattivo di somme dai contribuenti, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile esperire: 1) opposizione a cartella
Pag. 5 di 11 esattoriale ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.; 3) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1) L'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, ossia l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva e, cioè, rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla
Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 3127/2002; Cass., n. 2293/2000; Cass. n. 6166/2019).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 giorni da tale
Pag. 6 di 11 conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio, la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24, comma 6, D.Lgs. n. 46/1999.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46/1999, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
2) Il debitore può, poi, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso, il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione. Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta. Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme ( essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
3) Infine, il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Pag. 7 di 11 Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in considerazione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici, pacificamente individuabili, in astratto, come i primi atti con cui sarebbe venuto a conoscenza della pretesa medesima - ancorché se ne deduca l'omessa notifica -, di talché, in parte qua, l'azione ricade nell'alveo dell'art. 24 del
D. Lgs. n. 46/1999 (ipotesi sub. 1), con la conseguenza che il relativo vizio di merito
(intervenuta prescrizione) avrebbe dovuto essere fatto valer entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica, se regolarmente avvenuta.
Orbene, l' ha dato prova dell'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito CP_1
sottesi all'intimazione di pagamento (cfr. doc. n. 2 fascicolo ), in quanto CP_1
avvenuta a mezzo di invio diretto per raccomandata a/r ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.L. n. 78/2010, talune perfezionatesi mediante consegna a mani proprie del destinatario.
Ciò posto, gli avvisi di addebito in oggetto risultano notificati, rispettivamente, nelle date 17.05.2016, 10.12.2016, 08.11.2017 e, pertanto, non essendo stati impugnati per vizi di merito nel termine di 40 giorni, il ricorrente è incorso nella decadenza di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, con la conseguente impossibilità di far valere la prescrizione del diritto.
Venendo, ora, all'eccezione di prescrizione relativamente al periodo compreso tra la notifica degli avvisi di addebito da parte dell' e la notifica dell'intimazione di CP_1
pagamento da parte dell impugnata, l'azione in Controparte_3
parte qua, è da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto ciò che viene ad essere censurato è il diritto ad agire in executivis
(ipotesi sub. 2). Invero, oggetto di valutazione non è più la prescrizione del diritto di
Pag. 8 di 11 credito (già innanzi analizzata), bensì la prescrizione del diritto a procedere ad esecuzione forzata in forza dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
A tal riguardo, la resistente ha documentalmente Controparte_3
dimostrato di aver notificato alla ricorrente, in data 18.10.2022 (con notifica perfezionatasi a mezzo di deposito presso la Casa comunale), intimazione di pagamento n. 09720229028489077000, contenente espressamente il riferimento gli
Avvisi di addebito nn. 39720160006372774000, 39720160022545575000,
39720180032876124000, 39720190013244413000 e 39720190031514562000 (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo parte resistente , in data 24.01.2022 l'intimazione di CP_5
pagamento n. 0972019906837380600 (a mezzo di notifica perfezionatasi mediante condegna a mano a soggetto qualificatosi come coniuge convivente) contenente espressamente il riferimento agli Avvisi di addebito nn. 39720160031421520000,
39720170016233181000 e 39720180011337728000 (cfr. doc. n. 6 e 7 fascicolo parte resistente . CP_5
Orbene, in ragione dell'avvenuta notifica, per quanto già accertato ed esposto innanzi, dei suddetti Avvisi di addebito prodromici e delle date di notifica delle menzionate intimazioni di pagamento contenenti i riferimenti degli stessi nelle date su indicate, nelle descritte modalità, anche tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva di cui al D. L. n. n.
18/2020 (c.d. “Decreto cura Italia), recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come prescritto dall'art 68, commi 1 e 2, e delle successivi modifiche ed integrazioni legislative varate nel periodo di emergenza pandemica, alcuna prescrizione può dirsi maturata tra la notifica degli Avvisi di addebito prodromici da parte di e la notifica CP_1
dell'impugnata intimazione di pagamento.
Pag. 9 di 11 A tanto si aggiunga che, come non contestato in giudizio, anche le successive intimazioni di pagamento notificate da non risultano essere state oggetto di CP_5
impugnazione, ciò che, per l'effetto, ne fa derivare la relativa irretrattabilità.
Alla luce di tutte argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, avendo parte ricorrente, seppure soccombente, reso la dichiarazione ai sensi del testo vigente dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della società CP_2
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Vasto, 18.06.2025
Il Giudice
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Dott. Aureliano Deluca
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