TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 4753/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4753/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA, con domicilio eletto presso il su studio in
VIA CESARE BECCARIA N. 5 27100 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASORATE PRIMO, in data 22/09/2007,
(atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007)
E con l'intervento del pubblico , che nulla ha opposto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. su accordo delle parti la casa adibita a dimora coniugale e in comproprietà delle stesse ubicata nel Comune di Casorate Primo (PV) Via Pertini, 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra . Parte_1
Il SI. entro il termine di mesi sei dalla omologa della separazione cederà a Parte_2 titolo gratuito alla SI.ra la propria quota di metà dell'immobile comune Parte_1 sito in Comune di Casorate Primo (PV) Via Pertini, 2, bene acquistato a ministero Notaio Dott. il 29.04.2004 rep. 111818 racc. 33935: appartamento al piano primo, composto Persona_1 da tre locali, cucina e servizio con annessi un locale autorimessa un posto auto e un locale cantina al piano terreno, il tutto denunciato all'Agenzia del territorio di Pavia come segue:
fg. 3 mapp. 901 sub. 24 P. 1 cat. A3 Cl 2 vani 5 R.G. Euro 335,70;
fg. 3 mapp. 901 sub 9 P. T. cat. C6 Cl. 2 mq 13 R.C. Euro 36,26;
fg. 3 mapp. 12 P.T. Cat. C6 Cl. 2 mq 16 R.G. Euro 44,62;
fg. 3 mapp. 901 sub 34 P.T. Cat. C2 Cl. U mq 5 R.C. Euro 6,97;
3. il SI. entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla SI.ra a somma di E 350,00 Pt_2 Pt_1 mensile, passibile di rivalutazione ISTAT, per il mantenimento del figlio Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, che rimarrà a vivere presso la casa familiare, oltre alle spese di trasporto per la frequentazione scolastica, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
4. l'autovettura Suzuki Ignis targata GF 738 ED intestata alla SI.ra rimarrà in uso alla Pt_1 stessa, il SI. continuerà a sostenere i relativi ratei del finanziamento in corso fino alla Pt_2 sua naturale estinzione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative e all' ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pag. 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati in CASORATE PRIMO il giorno 22/09/2007, con atto trascritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 25.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. V.G. 4753/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4753/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA, con domicilio eletto presso il su studio in
VIA CESARE BECCARIA N. 5 27100 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CASORATE PRIMO, in data 22/09/2007,
(atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007)
E con l'intervento del pubblico , che nulla ha opposto CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. su accordo delle parti la casa adibita a dimora coniugale e in comproprietà delle stesse ubicata nel Comune di Casorate Primo (PV) Via Pertini, 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla SI.ra . Parte_1
Il SI. entro il termine di mesi sei dalla omologa della separazione cederà a Parte_2 titolo gratuito alla SI.ra la propria quota di metà dell'immobile comune Parte_1 sito in Comune di Casorate Primo (PV) Via Pertini, 2, bene acquistato a ministero Notaio Dott. il 29.04.2004 rep. 111818 racc. 33935: appartamento al piano primo, composto Persona_1 da tre locali, cucina e servizio con annessi un locale autorimessa un posto auto e un locale cantina al piano terreno, il tutto denunciato all'Agenzia del territorio di Pavia come segue:
fg. 3 mapp. 901 sub. 24 P. 1 cat. A3 Cl 2 vani 5 R.G. Euro 335,70;
fg. 3 mapp. 901 sub 9 P. T. cat. C6 Cl. 2 mq 13 R.C. Euro 36,26;
fg. 3 mapp. 12 P.T. Cat. C6 Cl. 2 mq 16 R.G. Euro 44,62;
fg. 3 mapp. 901 sub 34 P.T. Cat. C2 Cl. U mq 5 R.C. Euro 6,97;
3. il SI. entro il giorno 5 di ogni mese verserà alla SI.ra a somma di E 350,00 Pt_2 Pt_1 mensile, passibile di rivalutazione ISTAT, per il mantenimento del figlio Persona_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, che rimarrà a vivere presso la casa familiare, oltre alle spese di trasporto per la frequentazione scolastica, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
4. l'autovettura Suzuki Ignis targata GF 738 ED intestata alla SI.ra rimarrà in uso alla Pt_1 stessa, il SI. continuerà a sostenere i relativi ratei del finanziamento in corso fino alla Pt_2 sua naturale estinzione.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative e all' ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pag. 2 di 3 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, sposati in CASORATE PRIMO il giorno 22/09/2007, con atto trascritto presso
[...]
i Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.11, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
2) omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 25.03.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina BellegrandI
Pag. 3 di 3