Art. 20.
Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per eta' o gia' si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355 .
Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di eta' per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per eta' o gia' si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355 .