Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5645/2021 R.G. avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale” e vertente:
T R A rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Sergio Caporotundo, giusta mandato in atti.
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Ida Sigismondi e dall'avv. Anna Controparte_1
Cinzia Morciano, giusta mandato in atti.
APPELLATA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 22.1.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Servizio Elettrico Nazionale spa, con ricorso del 30.6.2020, adiva il Giudice di Pace di Lecce, per sentir ingiungere a il pagamento della somma di euro 2.038,09, oltre interessi CP_2
e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di quattro fatture insolute (con scadenza 29.12.2018, 31.1.2019, 2.3.2019 e 30.3.2019) relative alla prestazione di energia elettrica fornita.
A sostegno della domanda il ricorrente produceva estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso.
In data 13.7.2020 il Giudice di Pace emetteva il chiesto decreto ingiuntivo, che CP_2 opponeva con atto di citazione notificato il 14.10.2020, deducendo: che il decreto ingiuntivo era stato emesso in forza delle fatture emesse dalla stessa società ricorrente, inidonee a provare il credito;
che essa difettava di legittimazione passiva, in quanto aveva acquisito il godimento dell'immobile oggetto della fornitura elettrica in forza di contratto di affitto di azienda per scrittura privata autenticata dal notaio del 25.5.2018 stipulato con la Per_1
10879; che pertanto le fatture insolute con scadenza 29.12.2028, 31.1.2019, 2.3.2019 e 30.3.2019 non potevano essere imputate a suoi consumi di energia elettrica.
, costituitosi in giudizio, replicava: che la controparte non era Controparte_3 subentrata nel rapporto di somministrazione in virtù della disposizione di cui all'art. 2558 c.c., ma mediante autonoma sottoscrizione di contratto in data 19.4.2018, rispetto al quale non aveva mai manifestato la volontà di recesso;
che il contratto di affitto di azienda menzionato nell'atto di opposizione aveva ad oggetto un'azienda sita “in una porzione del fabbricato in Nardò (Santa Maria al Bagno) alla Via Trento civico 33”, mentre il contratto di somministrazione sottoscritto il 19.4.2018 (cioè prima della stipula del contratto di affitto di azienda) riguardava altro immobile sito in Piazza Nardò n. 33; che la somministrazione dell'energia elettrica indicata nelle fatture non era contestata ed era comunque provata dalla lettura del contatore.
Nel corso del giudizio la società opposta produceva lettera di ricognizione di debito sottoscritta dall'opponente il 29.4.2019.
Il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza n. 4295 del 7.6.2021, rigettava l'opposizione, dichiarava la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alla rifusione delle spese processuali, osservando in motivazione che “l'eccezione sollevata dall'opponente circa la carenza di legittimazione passiva, in quanto il contratto di affitto dell'immobile di via Trento veniva risolto prima della scadenza deve essere rigettata, perché le fatture azionate dall'odierno opposto sono relative a un diverso indirizzo in Piazza Nardò 33 e non Via Trento. Inoltre vi è prova in atti della richiesta della in data 20.4.2019 Parte_2 di dilazione del credito della SEN, riconoscendo implicitamente e confessando il credito dell'odierna opposta”.
, con atto di citazione notificato in data 1.7.2021, impugnava la predetta sentenza, CP_2 deducendo: che erroneamente il primo giudice aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, perché “le fatture venivano notificate a un diverso indirizzo in quanto alla Piazza Nardò n. 33 vi era la sede legale della società, mentre nell'immobile di Via Trento vi era la sede operativa;
non certo perché si trattasse di due differenti persone giuridiche”; che la lettera del 29.4.2019 non comportava riconoscimento del debito, costituendo mera accettazione di un piano di rateizzo.
, costituitosi in giudizio, resisteva all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza del 22.1.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. stipulò il 19.4.2018 un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo CP_2 all'immobile sito in Santa Maria al Bagno alla Piazza Nardò n. 33 e con riferimento a tale contratto rimasero insolute le fatture per le quali è stato chiesto e concesso il decreto ingiuntivo.
La stessa con successivo contratto di affitto di ramo di azienda (per scrittura privata CP_2 autenticata dal notaio del 25.5.2018 acquisì dalla concedente Chocolat – Il Giardino Per_1
Nacsosto – srls il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione esercitata in una porzione del fabbricato sito in Santa Maria al Bagno alla Via Trento n. 33.
In data 31.10.2018 la società concedente Chocolat – Il Giardino Nascosto – srls e l'affittuaria sciolsero anticipatamente tale contratto di affitto. CP_2
Evidentemente, lo scioglimento anticipato del contratto di affitto e la retrocessione dell'immobile di Via Trento dall'affittuaria alla società concedente non ha avuto alcuna conseguenza sul contratto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, relativo come si è detto ad altro immobile sito sempre in Santa Maria al Bagno, ma alla Piazza Nardò (e non in Via Trento).
Tanto basterebbe a giustificare il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
ma il primo giudice ha correttamente indicato un altro decisivo elemento di prova del credito per il quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento e cioè la nota del 29-4-2019, con la quale la soc.
, dopo essersi dichiarata debitrice del della maggior CP_2 Controparte_3 somma di euro 5.477,54 per fatture insolute di energia elettrica erogata nell'immobile sito in Piazza Nardò n. 33, riconosceva espressamente l'esistenza di fatture insolute per l'importo complessivo di euro 2.038,09 (cioè esattamente quello per il quale è stato chiesto il decreto ingiuntivo) e s'impegnava a versare a saldo e stralcio la somma di euro 1.500,00.
Tale lettera a firma del legale rappresentante della non integra – come sostiene Parte_3
l'appellante – la mera accettazione di un piano di rateizzo, ma costituisce una vera e propria ricognizione di debito, di per sé idonea a giustificare la condanna di al pagamento CP_2 della somma indicata.
L'appello va quindi rigettato;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
il rigetto dell'appello comporta il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con atto di citazione notificato l'1.7.2021, da nei confronti di CP_2 Controparte_3 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 4295 del 7.6.2021 e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 1.350,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Lecce il 15.4.2025.
Il Giudice Unico