Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2002, n. 37756
CASS
Sentenza 23 settembre 2002

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Il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione, in assenza di una specifica procura, attesa la mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso (presente invece per il difensore dell'imputato). Per esercitare tale facoltà è necessario che il difensore sia munito di specifica procura a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., che è possibile rilasciare sia prima che dopo la pronuncia da impugnare. Ne consegue che il mandato ad impugnare può essere sicuramente ricompreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, a condizione che sia espressamente previsto il conferimento dello specifico potere di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2002, n. 37756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37756
    Data del deposito : 23 settembre 2002

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