Sentenza 23 settembre 2002
Massime • 1
Il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione, in assenza di una specifica procura, attesa la mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso (presente invece per il difensore dell'imputato). Per esercitare tale facoltà è necessario che il difensore sia munito di specifica procura a norma dell'art. 122 cod. proc. pen., che è possibile rilasciare sia prima che dopo la pronuncia da impugnare. Ne consegue che il mandato ad impugnare può essere sicuramente ricompreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, a condizione che sia espressamente previsto il conferimento dello specifico potere di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2002, n. 37756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37756 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 23/09/2002
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1036
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 19479/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
parte civile PO AO MA;
avverso la sentenza pronunciata il 16 marzo 2001 dalla Corte di appello di Salerno nei confronti di TU LO, IN NT e RA LE.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Giuseppe Zupo.
Uditi l'avvocato Michele Pinto per RA, gli avvocati NT Brancaccio e Andrea NT Dalia per IN e l'avvocato Alfonso Landi per TU.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 3 luglio 2000 il Tribunale di Salerno condannava, relativamente al delitto di cui all'art. 323 c.p., TU LO, IN NT e RR LE per avere il primo, quale coordinatore amministrativo dell'USL 54 di Battipaglia, il secondo, quale amministratore straordinario dell'USL 53, abusato del proprio ufficio procurando intenzionalmente un vantaggio non patrimoniale al IN (cui veniva assegnato il ruolo di "determinatore") e, nel contempo, un danno ingiusto a PO AO. Più in particolare, alla richiesta dell'amministratore straordinario dell'USL 53 di Salerno di fornire la certificazione comprovante il possesso della qualifica di primario di ruolo da parte del IN - al fine di dare esecuzione alla graduatoria dall'avviso di mobilità ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale S. Leonardo di Salerno, graduatoria nella quale era risultato primo, ma che era stata impugnata da altri partecipanti tra i quali il PO che, risultato secondo nella predetta graduatoria, eccepiva il mancato possesso della relativa qualifica da parte del IN - il coordinatore amministrativo dell'USL 54 di Battipaglia attestava, con certificazione del 20 marzo 1993, che il IN prestava servizio presso la detta USL con la posizione funzionale di "primario di ruolo". E ciò pur essendo consapevoli che quest'ultimo non aveva mai conseguito la predetta qualifica e che la sua assegnazione in via definitiva al posto di primario di ostetricia dell'ospedale di Battipaglia - avvenuta con delibera del 13 novembre 1987 - era da ritenere sostanzialmente illegittima per essere state più volte annullate dal CO.RE.CO., sia la delibera del 13 novembre 1987 sia molte di quelle successive che la riproponevano (ad eccezione della delibera del 9 giugno 1988 alla quale artatamente si riportavano nel testo della certificazione di cui sopra per attestare quanto richiestogli); il tutto anche perché la qualifica primariale al IN era stata in passato attribuita, in virtù della legge 20 dicembre 1979, n. 761, illegittimamente, per non essere in possesso,
alla data di entrata in vigore della predetta normativa, della qualifica di "aiuto dirigente di Sezione autonoma" che legittimasse l'equiparazione alla qualifica di primario.
2. A seguito di impugnazione da parte degli imputati, la Corte di appello di Salerno, con sentenza 16 marzo 2001, decideva per la loro assoluzione perché il fatto non sussiste.
Premetteva la Corte territoriale come dalla imputazione elevata a carico degli imputati emergesse:
- che al TU è stato addebitato di aver attestato, in concorso con il IN - con la certificazione in data 16 marzo 1993 - che quest'ultimo prestava servizio presso la USL 54 rivestendo la posizione funzionale di "primario di ruolo", pur essendo il primo consapevole che lo stesso IN non aveva mai conseguito tale qualifica e che la sua assegnazione in via definitiva nella posizione di "primario di ostetricia" presso l'ospedale di Battipaglia era sostanzialmente illegittima;
- che al RA si è, invece, contestato di aver dichiarato il IN vincitore nella procedura di mobilità, immettendolo in servizio presso l'Ospedale San Leonardo di Salerno, sempre conoscendo le pregresse illegittimità;
- che la finalità perseguita era quella di procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale al IN ed un ingiusto danno al PO;
- che, dunque, a seguito della novellazione dell'art. 323 c.p. in forza dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, la condotta ascritta si riduceva nell'avere, con violazione di legge, cagionato intenzionalmente al PO un ingiusto danno.
Tanto premesso, il giudice a quo rilevava che nei comportamenti addebitati non era riscontrabile alcuna violazione di legge, essendosi limitati sia il TU sia il RA a porre in essere degli atti dovuti;
l'uno sottoscrivendo una certificazione puntualmente conforme a quanto emergente dai documenti depositati presso l'amministrazione dalla quale dipendeva il IN, l'altro dando esecuzione alla delibera di un organo collegiale in ordine alla quale non aveva nessun potere di sindacato.
Il fatto che la progressione in carriera del IN si sia svolta nella "presenza costante" (sia pure in forma soltanto consultiva) del RA e del TU non potrebbe assumere valenza decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità perché, "pur volendo ritenere, come hanno ampiamente dimostrato i primi giudici che tali atti siano stati illegittimamente assunti", mancherebbe la prova che le predette deliberazioni siano state adottate dagli organi collegiali dell'epoca preposti di concerto con gli odierni appellanti al fine di danneggiare il PO, tanto da ipotizzare una sorta di predeterminazione degli atti sopra ricordati allo scopo di consentire al IN di partecipare al bando di mobilità e di immetterlo così nel ruolo di primario dell'Ospedale San Lorenzo di Salerno.
3. Ha proposto ricorso la parte civile PO AO MA, con atto sottoscritto personalmente oltre che dal procuratore speciale avv. AO RR e dal difensore, avv. Giuseppe Zupo, denunciando mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dell'art. 17 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del divieto desumibile dagli artt. 55 c.p.p. e 51 c.p. Più in particolare, si richiama l'obbligo degli imputati, pubblici ufficiali, di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, trattandosi, oltre tutto, di reati commessi da loro stessi. In ogni caso, il TU ed il RA, in base all'art. 17 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, avrebbero dovuto rifiutarsi di dare esecuzione ad atti illegittimi o illeciti;
senza contare il rilievo del 3^ e del 4^ comma dell'art. 51 c.p. Si evoca inoltre l'errore in cui sarebbe caduta la sentenza denunciata circa l'impossibilità di sindacare le determinazioni della commissione esaminatrice dell'avviso di mobililità, facendo carico al TU del dovere, quale capo dell'amministrazione nell'ambito della quale la commissione ha operato, di verificare la legittimità degli atti e delle procedure, rifiutando l'approvazione della graduatoria, previo riscontro dei vizi che ne sarebbero alla base.
Ci si sofferma, poi, sul rammentato "passaggio" della sentenza impugnata ove si afferma che "pur volendo ritenere, come hanno ampiamente dimostrato i primi giudici, che tali atti siano stati illegittimamente assunti", mancherebbe del tutto la prova "che le predette deliberazioni (risalenti agli anni 89) siano state assunte per danneggiare il PO" e si osserva che il giudice a quo avrebbe trascurato che l'avviso di mobilità, costituiva, per le ragioni sopra indicate, l'atto posto in essere in violazione di legge ed in danno della parte civile.
In prossimità della udienza fissata per il 6 maggio 2002 (udienza rinviata per consentire alla parte civile ed al Procuratore Generale di esaminare le deduzioni dell'avv. Michele Pinto), l'avvocato NT Brancaccio, difensore del IN, ha depositato una memoria nella quale propone argomentazioni adesive a quelle della Corte territoriale, volte a contestare le censure del PO, richiedendo che venga disposta la cancellazione delle espressioni offensive contenute nel ricorso, con condanna del PO al risarcimento del danno a norma dell'art. 89 c.p.c. Con memoria depositata in prossimità dell'udienza del 6 maggio 2002 l'avv. Michele Pinto ha denunciato l'inammissibilità del ricorso per l'assenza della legittimazione a proporre l'impugnazione ad opera della parte civile.
In primo luogo, la nomina del difensore effettuata dalla parte civile contenuta nel ricorso non risulta autenticata dal difensore stesso;
in secondo luogo, pure se tale nomina dovesse considerarsi rituale, sarebbe improduttiva di effetti per l'assenza di una esplicita procura speciale.
In ogni caso, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.
Il 17 aprile 2002 l'avv. Pinto ha prodotto "note aggiuntive", nelle quali precisa che il ricorso, sebbene sottoscritto dall'avv. Zupo, dalla parte civile personalmente e dal procuratore speciale, è inammissibile:
a) perché l'avv. Zupo, pur essendo stato nominato difensore, è sprovvisto della procura speciale per impugnare;
infatti, la procura rilasciata dal PO al Dott. proc. AO RR non conteneva l'attribuzione dell'apposito potere di impugnazione;
b) perché, qualora si voglia considerare procura speciale la nomina conferita in calce al ricorso, risulta che la sottoscrizione del PO non è autenticata da alcuno;
c) perché il Dott. PO non poteva proporre ricorso personalmente, con la conseguenza che è priva di efficacia la sottoscrizione da lui apposta in calce al ricorso;
d) perché il Dott. RR, essendo procuratore speciale ma non difensore della parte civile, non poteva proporre ricorso se non a mezzo di difensore munito di procura speciale, procura mai conferita dallo stesso avv. RR;
e) perché l'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. Zupo avrebbe dovuto contenere un'esplicita procura speciale rilasciata dal PO o dall'avv. RR, con autentica delle firme di uno dei due. Anche l'avv. NT Brancaccio ha presentato una memoria con la quale richiede il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
In prossimità dell'odierna udienza l'avv. Zupo ha, a sua volta, depositato un'articolata memoria con la quale contesta le censure circa l'ammissibilità del ricorso.
Dopo aver descritto le vicende relative alla difesa del Dott. PO nei precedenti stati e gradi di giudizio ed aver ricordato come la giurisprudenza di questa Corte sia nel senso che deve considerarsi valido il mandato anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in una rigorosa formula sacramentale, ovvero il mandato sia incompleto, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, la memoria precisa che la controparte non contesta che le firme apposte dal PO in calce al ricorso ed alla nomina del procuratore speciale siano autentiche, limitandosi a rilevare l'assenza di autenticazione. Ci si sofferma poi sull'attribuzione al difensore della parte civile di un autonomo potere di impugnazione, anche con riferimento al principio di immanenza di cui all'art. 76, comma 2, c.p.p.. 4. Il ricorso è inammissibile per l'assenza di una valida procura ad impugnare.
Le rigorose regole imposte dalla legge fanno ritenere che la parte civile possa proporre impugnazione a mezzo del suo procuratore ad litem solo se questi sia munito di procura speciale (nel senso che sarà tra poco chiarito), per il grado di giudizio da instaurare, procura che può essere anche quella conferita originariamente, a norma dell'art. 100 c.p.p. e che sia espressamente estesa ai gradi ulteriori.
È significativo ricordare, sul punto, come la Corte costituzionale (ordinanza n. 66 del 1995), nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122, 577 c.p.p. e dell'art. 37 disp. att., nella parte in cui consentono al difensore della parte civile di proporre impugnazione anche se non munito di procura speciale rilasciata in epoca anteriore al provvedimento da impugnare, ha osservato che le norme denunciate, oltre a non determinare alcuna lesione del diritto di difesa, non generano disparità di trattamento fra imputato contumace e parte civile, essendo ad entrambi assicurato il diritto di nominare un procuratore speciale al quale possono conferire, in epoca antecedente all'adozione del provvedimento appellabile, ampia delega alla rappresentanza in giudizio.
Paiono peraltro necessarie alcune precisazioni al fine di individuare l'esatto contenuto della procura speciale che la parte civile è tenuta conferire al suo difensore.
In primo luogo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 76, comma 1, c.p.p., l'azione civile nel processo penale è esercita, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
La previsione si riferisce al caso in cui il danneggiato da reato al quale l'art. 74 c.p.p. attribuisce la legittimazione all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., trasferisca in capo ad altro soggetto la titolarità del diritto sostanziale. In tale ipotesi le modalità del conferimento della procura sono disciplinate dall'art. 122 c.p.p. che consente l'attribuzione del potere di rappresentanza sia al difensore sia ad un terzo estraneo.
La procura, cui fa riferimento l'art. 76 ha natura e funzione profondamente diverse dalla procura cui si richiama l'art. 78, comma 1, lettera c), e comma 2^, disciplinanti le formalità di costituzione di parte civile. Poiché la parte civile (così come il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) non può stare in giudizio se non "col ministero di un difensore, munito di procura speciale" (art. 100, comma 1), una simile tipologia di procura dovrà necessariamente essere distinta dalla procura evocata dall'art. 76. Se questa, infatti, si traduce nell'attribuzione di una sorta di legittimazione sostanziale, la procura speciale richiamata dagli artt 78 e 100 deriva dalla incapacità del titolare del diritto di stare in giudizio personalmente. A tale incapacità di esercitare quello che è stato definito lo ius postulando, il legislatore pone riparo con la necessaria nomina di un difensore provvisto di procura speciale, secondo un modello che avvicina consistentemente la parte civile alla parte del processo civile. La specialità di tale procura - diversamente da quanto disposto per il processo civile (ove, ex art.83 c.p.p., è possibile il conferimento della procura generale) pare debba giustificarsi con l'esigenza che il danneggiato da reato esprima una manifestazione di volontà specifica, ispirata ad una valutazione personale e diretta del caso concreto.
Come è stato acutamente messo a fuoco dalla più significativa dottrina processualcivilistica, il principio generale secondo cui la "capacità processuale", vale a dire, la capacità di stare in giudizio come parte del processo e la correlata "legittimazione formale" ad esercitare nel processo stesso i conseguenti diritti, non implicano quasi mai per i soggetti che siano di per sè capaci la contestuale possibilità di comparire personalmente davanti al giudice, al fine di compiere gli atti processuali indispensabili per ottenere il riconoscimento del proprio diritto (o interesse) meritevole di tutela. Manca, infatti, di norma, in tali soggetti quello che tradizionalmente viene definito lo ius postulandi, cioè la capacità di stare in giudizio e di difendersi personalmente. Le norme del codice di procedura civile considerano il rapporto tra la parte e il procuratore nella sua rilevanza processuale: da un lato, sotto il profilo della costituzione di tale rapporto, dall'altro lato, sotto il profilo dei poteri attribuiti al procuratore. Si è detto, cioè che il rapporto procuratorio ha un fondamento privatistico che viene definito di patrocinio e la manifestazione esteriore di tale rapporto è data dalla procura che è regolata dall'art. 83 c.p.c. Ma, si è aggiunto, se il potere (meglio: l'ufficio) deriva da un atto di volontà, la rappresentanza che ne scaturisce non è una rappresentanza di volontà, ma di azione perché il procuratore svolge l'azione della parte postulando, nel suo interesse, il giudizio. Il procuratore, quindi esercita il suo mandato per volontà della parte che lo ha officiato, ma ritrae i suoi poteri dalla legge che gli affida l'impostazione della lite e la condotta della causa (art. 84 c.p.c.: secondo cui il difensore può ricevere e compiere tutti gli atti del processo che non siano riservati dalla legge espressamente alla parte).
Un principio che peraltro vale nel caso di azione civile esercitata nel processo penale per la sola parte civile e per il solo responsabile civile, restando l'imputato, in quanto "convenuto" titolare di poteri che eccedono, anche in relazione alla pretesa civile esercitata nei suo confronti, dai limiti delineati dal regime della traslazione dello ius postulandi.
Può dirsi, dunque, che il processo di assimilazione deve necessariamente restare condizionato dalle esigenze teleologiche del processo penale. Rimane ferma, infatti, con decisivi riverberi quanto all'esercizio della potestà di stare in giudizio nel processo penale, la considerazione che, mentre il difensore dell'imputato è titolare di un autonomo potere di impugnazione (destinato, peraltro, ad essere posto nel nulla dall'imputato stesso;
v. art. 571 comma 4) purché sia tale al momento del deposito del provvedimento ovvero sia stato nominato a tal fine, per il difensore della parte civile la possibilità di impugnare la sentenza sfavorevole al suo assistito è subordinata all'attribuzione di uno specifico potere.
5. In virtù delle modifiche apportate dall'art. 13 l. 16 dicembre 1999, n. 479, la procura speciale conferita con scrittura privata può essere autenticata anche dal difensore (art. 100 comma 1) e, per la parte civile si è precisato che la procura non apposta a margine o in calce alla dichiarazione di parte civile deve essere depositata in cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di parte civile (art. 78 comma 3); una puntualizzazione quanto mai opportuna perché l'atto di procura non è più necessariamente separato dall'atto di costituzione, potendo figurarvi a margine o in calce all'atto.
Infine, il potere di autentica al difensore è stato esteso alla procura speciale richiesta per il compimento di determinati atti: se rilasciata al difensore, quest'ultimo può provvedere all'autenticazione.
Disposizioni, quelle ora rammentate, che, in forza dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge n. 479 del 1999 si applicano anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della legge stessa.
6. La distinzione tra procura speciale e procura alle liti non pare essere stata colta dalla giurisprudenza seguendo tracciati ermeneutici sempre collimanti.
Ai soli fini che riguardano la detta distinzione, secondo una più puntuale linea interpretativa, premesso che nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile in sede penale occorre distinguere tra legittimatici ad causam, che si identifica normalmente con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha recato danno e che è il presupposto per la costituzione di parte civile, dalla legitimatio ad processino o capacità processuale, per la quale il titolare del diritto che non abbia la capacità di agire deve essere rappresentato, assistito o autorizzato nelle forme prescritte per l'azione civile, la "rappresentanza processuale" viene identificata come quell'istituto in virtù del quale la parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale;
precisandosi, riguardo a quest'ultima nozione, che, nonostante l'art. 100, comma 3^, disponga che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una diversa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado anche in grado di appello, è sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni quali "per la presente procedura", per la presente causa e simili", in considerazione del fatto che il processo si articola in più fasi (Sez. 6^, 8 marzo 1994, Spallanzani). Nella medesima logica si è affermato che il difensore di parte civile munito di procura speciale ai sensi dell'art. 76 e di nomina a provvedere alla difesa ex artt. 78, lett. c), e 100 c.p.p., è depositario sia della legitimatio ad causam, che si identifica con la normale titolarità in capo al soggetto cui il reato ha cagionato un danno del diritto sostanziale ad ottenere giudizialmente il risarcimento sia della rappresentanza processuale, necessaria dal momento che il codice prevede che la parte lesa stia in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale;
con la conseguenza che il difensore che sia anche procuratore speciale ai sensi dell'art. 76 sostituisce in tutto e per tutto la parte che rappresenta ed è legittimato a compiere tutti gli atti che la legge riserva a quest'ultima, compresa la dichiarazione di ricorso per Cassazione. Peraltro si è ritenuto irrilevante che il difensore sia iscritto all'albo speciale presso la Corte di Cassazione per essere legittimato comunque a proporre ricorso anche in tale sede. (Sez. 4^, 7 marzo 1996, Durant). Una statuizione, quella da ultimo ricordata, che sembrerebbe superata, come si vedrà fra poco, dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni unite che preclude alle parti private diverse dall'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione a norma dell'art. 613.
Altra volta si è chiarito, con ancora maggior rigore ricostruttivo, che la costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, ex art. 76 c.p.p.) va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, conferita a mezzo di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. I due atti sono, infatti diversi ed autonomi, pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione sia la rappresentanza. Con la conseguenza che il difensore della parte civile può designare, a norma dell'art. 102 c.p.p., un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni, in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituto anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa: nel caso di specie era stata disattesa l'argomentazione del giudice di merito, secondo cui il sostituto processuale designato dal difensore dell'imputato, costituito anche parte civile, non era legittimato nella seconda veste, poiché i poteri conferiti con procura speciale non sarebbero delegabili (Sez. 5^, 7 marzo 1995, Prati). Si è, peraltro, anche precisato che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte civile stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte;
il principio è stato espresso in una fattispecie in cui l'imputato aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso della parte civile sotto il duplice profilo che il difensore era privo dello specifico mandato prescritto per la proposizione del ricorso per Cassazione e che, comunque, la procura era priva dei requisiti indicati dall'art. 122 in una situazione in cui a margine del ricorso per Cassazione era apposta la seguente dizione: "Nella mia qualità di parte civile costituita nomino quale mio difensore perché mi rappresenti e assista nel presente giudizio di impugnazione avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza... neo procedimento penale R.G... a carico di... l'avv. (Sez. 6^, 3 novembre 1998, Pasqualin). Ancora, si è statuito che, in applicazione del principio generale, fissato dall'art. 1392 c.c., per il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata (dal difensore o da altra persona abilitata) il mandato rilasciato da una società al suo procuratore perché questi nomini un difensore cui affidare la redazione del ricorso per Cassazione (Sez. 5^, 17 aprile 2001, Ciola). Ad una diversa linea interpretativa paiono, invece, informarsi altre decisioni che sembrano non correttamente sovrapporre la procura speciale sostanziale alla procura alle liti.
Si è così statuito che, per la legittimazione del difensore della parte civile a proporre ricorso per Cassazione è richiesta una procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ritenendosi inammissibile il ricorso proposto dal difensore in virtù di un documento sottoscritto dalla parte civile con firma autenticata dal difensore stesso, ricorso con il quale si censurava l'ordinanza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile perché il difensore - diverso da quello che aveva proposto il ricorso - non era munito di mandato speciale (Sez. 4^, 21 giugno 1994, Sozzi); che, mancando l'espressa previsione legislativa (come per il difensore dell'imputato), in assenza di specifica procura, il difensore della parte civile non è, come tale, legittimato a proporre impugnazione e che, per esercitare tale facoltà, egli deve essere munito di specifica procura a norma dell'art. 122, la quale non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia da impugnare, ma può anche precederla (art. 37 morme att.): con la conseguenza che il mandato ad impugnare può ben essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, purché tuttavia - questa volta con rigorosa enunciazione di principio - il conferimento dello specifico potere di impugnazione sia espresso;
ulteriormente precisandosi che il semplice riferimento, nel testo della procura speciale di cui all'art. 100 comma 1, al conferimento di rappresentanza per "ogni stato e grado del procedimento" è idoneo a vincere la presunzione relativa di limitazione degli effetti dell'atto ad un determinato grado stabilita dal successivo comma 3, e non invece a trasferire il potere di impugnazione, per il quale, pur non essendo necessaria una formula sacramentale, è tuttavia indispensabile una inequivoca espressione di volontà (Sez. 6^, 8 febbraio 1996, Di Benedetto); che la legittimazione a proporre impugnazione - mancando un'espressa previsione legislativa, come per il difensore dell'imputato - non spetta al difensore di parte civile privo di specifica procura a norma dell'art. 122, neppure contenuta nell'atto di costituzione di parte civile (Sez. 4^, 3 giugno 1997, Conti); che la persona offesa che, ai sensi dell'art. 101, abbia nominato un suo difensore, quando successivamente si costituisce parte civile (e salvo che ne nomini uno diverso), continua ad essere assistita da quello precedentemente indicato;
con la conseguenza che, ferma restando la necessità della procura speciale, la sottoscrizione apposta dal Procuratore in calce alla dichiarazione di costituzione di parte civile deve ritenersi effettuata nella duplice veste di parte e difensore (Sez. 4^, 3 giugno 1997, cit.); che è inesistente l'atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell'interessato, ma solo quella del difensore, il quale non sia munito di procura speciale rilasciata nelle forme di legge (Sez. 3^, 23 gennaio 2002, Maffeo).
7. Specificamente, circa la procura speciale ad impugnare si è osservato che non può attribuirsi il valore di procura speciale ai fini della proposizione dell'impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio avvocato con il compito di fare tutto il necessario per ottenere il risarcimento del danno;
e ciò perché il mandato ad impugnare può essere compreso nella procura speciale rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile, ma il conferimento dello specifico potere di impugnazione deve essere espresso (Sez. 3^, 15 luglio 1997, Abdel Fattah); che la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia manifestata una volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo;
con la conseguenza che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore di parte civile (Sez. 5^, 4 giugno 2001, Bovini); che in tema di rappresentanza in giudizio della parte civile, nell'ipotesi in cui al difensore sia conferito mandato con l'espressione "rappresentare e difendere nel presente giudizio" deve ritenersi manifestata, secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 3, la volontà di incaricare il difensore anche per il grado di appello, e cioè per tutto il giudizio di merito (Sez. 4^, 8 febbraio 2001, Bizzarri). 8. È stato peraltro osservato che, a norma dell'art. 613 c.p.p., la parte civile può anche proporre l'impugnazione personalmente;
il principio, espressamente stabilito per il giudizio in Cassazione, varrebbe anche per l'appello e non sarebbe limitato alla sopravvenuta mancanza del difensore per morte, radiazione o sospensione dall'albo, etc. Il tutto anche in consonanza con le regole previste per l'azione civile esercitata in sede propria, ove può aversi prima l'impugnazione e poi il conferimento della procura. Un principio che risulterebbe confermato anche dall'art. 583 c.p.p., allorché vi si prevede la proposizione dell'impugnazione ad opera delle parti e dei difensori con telegramma, etc., distinguendo le une dagli altri e, quindi, univocamente conferendo alle parti personalmente il potere di impugnazione. Se ne è concluso nel senso che l'atto di impugnazione non va confuso con la partecipazione al giudizio della parte civile:
il primo potrà essere proposto dalla parte personalmente, ma questa per partecipare al giudizio di impugnazione dovrà essere rappresentata da un difensore munito di ius postulando. Con l'avvertenza, però, che la mancata partecipazione non equivale a mancata costituzione, in quanto la parte civile costituita nel grado precedente resta costituita anche in caso di omessa partecipazione all'ulteriore grado, in virtù del principio di immanenza. Tesi che sembrerebbe trovare conferma nel principio, affermato da questa Corte secondo cui le norme relative alle impugnazioni delle parti private diverse dall'imputato, prevedono e conferiscono il potere di impugnativa alle stesse "parti" personalmente considerate, giammai ai loro difensori;
che, come tali, non possono conseguentemente ritenersi legittimati, a meno di non essere muniti di procura speciale (Sez. 4^, 14 maggio 1997, Ferrerà). La problematica concernente la possibilità della parte civile di proporre ricorso personale è però da ritenere ormai superata dalla più recente, costante giurisprudenza di legittimità nel senso che la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per Cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo;
tanto da dichiarare inammissibile il ricorso avverso un decreto di archiviazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa. Nella medesima decisione si è precisato che la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato; e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse dall'imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, se non "col ministero di un difensore munito di procura speciale". Non mancandosi, peraltro, di rimarcare che qualora il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613, l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, comma 1, in relazione all'art. 92, comma 2, vale a dire, mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata;
il conferimento della procura speciale nelle forme previste dall'art. 100, comma 1 - aggiungono le Sezioni unite - è, infatti, necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non è investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per Cassazione (Sez. un., 16 dicembre 1998, Messina;
v. anche Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto con atto sottoscritto personalmente dal custode di cose sequestrate;
nonché Sez. un., 27 giugno 2001, Pietrantoni, che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ha dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto dalla parte senza la rappresentanza di un avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di Cassazione, ribadendo che l'unica deroga a tale disposizione generale è quella prevista dall'art. 571, comma 1, che riconosce al solo imputato il diritto di proporre personalmente l'impugnazione.
9. Rileva il Collegio che, con atto 22 maggio 1995, il PO ebbe a nominare "suo procuratore speciale il Dott. Proc. AO PIERRI... perché a suo nome e in sua vece si costituisca parte civile nel.... procedimento contro i signori TU etc". Al Procuratore venivano "conferiti i più ampi poteri, compreso quello di nominare difensori e sostituti nel presente grado e nei diversi e successivi occorrendo, di sostituirli, di proporre gravame avverso decisioni negative per gli interessi civili...". Con atto 29 novembre 1995 il Dott. Proc. AO RR, nella sua qualità di procuratore speciale del PO, si costituiva parte civile. A margine dell'atto di costituzione il RR nominava "per tutti i gradi di giudizio e fasi l'avv. Giuseppe Zupo" che autenticava la sottoscrizione del procuratore speciale. Appare evidente, dunque che - nonostante la procura si riferisca a gradi e fasi diverse da quella in cui è avvenuta la costituzione di parte civile - nessun mandato ad impugnare è stato conferito all'avv. Zupo. Risulta, quindi, solo in parte corretta l'argomentazione contenuta nella memoria depositata dall'avv. Michele Pinto quanto all'assenza della procura ad impugnare;
in effetti, il potere di nominare un difensore che proponesse impugnazione avverso la sentenza è contenuta nella procura speciale rilasciata, ai sensi dell'art. 76, comma 1, dal Dott. PO al RR;
non emerge, però, in alcun modo - neppure implicitamente - che il procuratore speciale abbia conferito un simile potere all'avv. Zupo, nessun riferimento all'esercizio del potere impugnatorio essendo menzionato nell'atto di nomina del difensore, tale non potendo considerarsi il richiamo a "tutti i gradi di giudizio e fasi" da ricollegare esclusivamente al principio di cui all'art. 76, comma 2, c.p.p. (cfr. Sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi). Circa, poi, la possibilità di ravvisare l'esistenza della procura ad impugnare nella nomina conferita in calce al ricorso, appare evidente che una simile operazione resta sovrastata dal rilievo che la sottoscrizione del PO, che - come si è reiteratamente precisato non ha il potere di proporre personalmente l'impugnazione - non risulta autenticata, con la conseguenza che la sottoscrizione da lui apposta in calce al ricorso è priva di ogni valenza sul piano processuale. È vero che l'atto di impugnazione è stato sottoscritto anche dall'avv. Zupo, ma è pure vero che tale sottoscrizione è inidonea a produrre qualsivoglia effetto non essendo il predetto difensore provvisto del mandato ad impugnare.
10. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali del grado. A seguito della sentenza costituzionale n. 186 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ritiene il Collegio che poiché - stante anche la complessità della materia - il ricorso è stato proposto ragionevolmente fidando nella sua ammissibilità, di non applicare la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2002