Sentenza 6 marzo 2013
Massime • 1
È nullo il decreto di convalida del sequestro delle cose costituenti il corpo del reato, operato dalla polizia giudiziaria, in difetto di idonea motivazione in ordine al presupposto della concreta finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto illegittimo il "visto di convalida" apposto dal pubblico ministero in calce al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria).
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- 1. Perquisizione e sequestro: limiti e dirittiMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 26 novembre 2023
Abstract: Il presente contributo si propone di analizzare i casi in cui le perquisizioni e i sequestri, disposti dall'Autorità Giudiziaria o eseguiti d'iniziativa dalle Forze dell'Ordine, devono considerarsi invalidi o inefficaci perché lesivi dei diritti dei cittadini. Abstract ENG: this paper focuses on the cases in which the searches and seizures, whether ordered by the Judicial Authority or carried out on the initiative of the Police, should be considered invalid or ineffective because they harm citizens' rights. SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La perquisizione e il sequestro probatorio. 3. La documentazione degli atti e la necessità della convalida. 4. Le ipotesi di invalidità/inefficacia …
Leggi di più… - 2. Sequestro probatorio: l'obbligo di motivazione, legalità e discoveryAccesso limitatoDaria Perrone · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2013, n. 13044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13044 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/03/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 581
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 42418/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR MO N. IL 02/09/1977;
avverso l'ordinanza n. 30/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del 10/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino, (annullamento senza rinvio);
Udito il difensore avv. Molino e Condi.
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Tribunale di Bolzano con ordinanza 10.8.2012 ha rigettato il riesame proposto da BO MO - indagato per commercio illegale di oro e tentata ricettazione - contro il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico Ministero in data 20.7.2012, avente ad oggetto lamine in oro per 10 kg e argento per grammi 44.500,00. Il Tribunale del Riesame - per quanto ancora interessa - ha ritenuto che dalla documentazione sequestrata dalla Guardia di Finanza era emerso che l'indagato aveva alienato ad una società tedesca 10 kg di oro senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi e in assenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 3, atteso che trattavasi di attività svolta dall'indagato in via professionale (essendo sufficiente a tal fine anche una sola operazione di compravendita).
2. Per l'annullamento del provvedimento, il BO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
2.1. Col primo motivo lamenta la violazione dell'art. 355 c.p.p.:
nullità del decreto di convalida (avente data 30.7.2012) posta la sua unicità e necessaria contestualità con il provvedimento di convalida stesso, adottato invece separatamente il 20.7.2012 - Provvedimento abnorme. Osserva in proposito che il decreto di convalida è un provvedimento abnorme perché si compone di una prima annotazione del 20.7.2012 apposta in calce al verbale di P.G. del 19.7.2012 e di un autonomo decreto di convalida datato 30.7.2010, emesso a ben 10 giorni di distanza (il solo contenente i requisiti di legge).
2.2. Col secondo motivo il BO denunzia la violazione della norma dell'art. 355 c.p.p. sotto il profilo della mancata convalida del sequestro nelle 48 ore successive alla sua esecuzione- Sopravvenuta inefficacia del sequestro operato dalla P.G. Rileva, nell'illustrare, il motivo, che poiché nella stessa ordinanza del Collegio è menzionata come data di convalida quella del 30.7.2012, risulta per tabulas il mancato rispetto del termine di 48 ore stabilito a pena di decadenza, atteso che il sequestro era stato eseguito il 19.7.2012. 2.3. Con la terza censura il BO denunzia la mancanza dei requisiti minimi per la validità della convalida, qualora il provvedimento di cui all'art. 355 c.p.p., fosse da identificarsi con quanto apposto dal PM in data 20.7.2012, in calce al verbale del 19.7.2010 redatto dalla Guardia di Finanza. Secondo la tesi del ricorrente, se anche si volesse considerare come provvedimento di convalida quello apposto in calce al verbale redatto dalla Guardia di Finanza dal PM in data 20.7.2012 (entro i termini di legge): detta annotazione infatti rappresenta una mera formula di stile, priva del contenuto minimo imposto dalla giurisprudenza ai fini della validità. E ciò trova conferma - a dire del ricorrente - proprio nell'operato del PM che, che resosi conto della insufficienza del contenuto di detto provvedimento, in data 30.7.2012 emise un nuovo atto (contenente tutti requisiti di legge, ma emesso fuori termine).
2.4. Infine, con l'ultimo motivo il BO lamenta la violazione falsa applicazione dell'art. 1, comma 3 e della L. n. 7 del 2000, art. 4, comma 1, giacché, secondo il ricorrente, tale normativa non appare applicabile al caso di specie. Infatti, il requisito della professionalità del commercio in oro, richiesto dalla norma va desunto da una serie di elementi (reiterazioni delle operazioni concluse o da concludere, struttura e dimensioni dell'importa che esercita l'attività in esame, oggetto dell'attività sociale, durata dell'attività medesima: nel caso di specie, è stato preso in esame solo l'ingente quantitativo in oro senza considerare gli altri indici.
3. Il Pubblico Ministero di Bolzano ha depositato una memoria con cui insiste per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi - strettamente connessi e quindi da esaminare congiuntamente - sono fondati.
Secondo l'art. 355 c.p.p., comma 2, in caso di sequestro probatorio compiuto dalla polizia giudiziaria, "il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate".
Quanto alla motivazione del decreto di convalida, richiesta espressamente dalla norma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro è sufficientemente motivato allorché consenta l'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro attraverso il richiamo "per relationem" agli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza che sia necessaria un'effettiva materiale riproduzione di tali atti all'interno o in allegato alla convalida, posto che il diritto di difesa è, in tale ipotesi, garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito di tali atti (cass. Sez. 5, Sentenza n. 7278 del 26/01/2006 Cc. dep. 28/02/2006 Rv. 233608; Sez. 3, Sentenza n. 20769 del 16/03/2010 Cc. dep. 03/06/2010 Rv. 247620).
In tema di sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'art. 355 cod. proc. pen., configura due obblighi alternativi del pubblico ministero: l'adozione del provvedimento di convalida del vincolo reale nel rispetto dei termini di legge (48 ore) o la restituzione della "res" all'interessato per caducazione del sequestro provvisorio. L'omessa convalida del vincolo reale da parte del pubblico ministero nel rispetto del termine perentorio di quarantotto ore determina l'inefficacia del sequestro e, di conseguenza, l'obbligo di provvedere alla restituzione delle cose sequestrate (cfr. cass. Sez. 3, Sentenza n. 4068 del 11/12/2002 Cc. dep. 29/01/2003 Rv. 223595, Sez. 3, Sentenza n. 8433 del 03/02/2011 Cc. dep. 03/03/2011 Rv. 249395).
Nel caso di specie, il sequestro probatorio da parte della Polizia Giudiziaria è intervenuto il 19.7.2012 (cfr. verbale della Guardia di Finanza di Vipiteno).
In calce al verbale risulta apposto in data 20.7.2012 un "visto si convalida, sussistendo le condizioni di legge", a firma del pubblico ministero.
In data 30.7.2012 viene poi emesso un "decreto di convalida di sequestro ex art. 255 c.p.p., comma 2". In esso si legge che "il pubblico ministero, esaminato il verbale sui sequestro in data 19.7.2012 ... che si allega al presente decreto per costituirne parte integrale e sostanziale e ritenuto che il sequestro è avvenuto nei termini e nelle modalità di legge, letta la convalida intervenuta in data 20.7.2012, avvisa ...".
Il Pubblico Ministero di Bolzano nella sua memoria insiste nel ritenere che il decreto di convalida è solo quello del 19.7.2012 mentre quello del 30.7.2012 è un mero atto di notifica ai sensi dell'art. 355 c.p.p.. E aggiunge che il decreto di convalida non è affetto da nullità per difetto di motivazione in quanto, trattandosi di sequestro di corpo di reato, l'esigenza probatoria atta a legittimare il sequestro è in re ipsa, rendendosi così superflua la motivazione.
Alla stregua degli esposti principi di diritto, la tesi non è condivisibile.
Il principio invocato dal pubblico ministero - che si riferisce al sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 c.p.p. - è superato dalla più recente giurisprudenza secondo cui anche per le cose che costituiscono corpo del reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti (Sez. 2, Sentenza n. 39138 del 18/09/2012 Cc. dep. 05/10/2012 Rv. 253444; Sez. 5, Sentenza n. 1769 del 07/10/2010 Cc. dep. 20/01/2011 Rv. 249740; Sez. U, Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. dep. 13/02/2004 Rv. 226711). Tale soluzione, infatti, è l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, quale è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo. Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.
E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa (cfr. cass. s.u. n. 5876/2004 cit.). Dunque, sicuramente è nullo il "visto di convalida" apposto dal Pubblico Ministero in calce al verbale di sequestro, in quanto assolutamente privo di qualunque motivazione, anche per relationem. L'altro atto a firma del pubblico ministero del 30.7.2010, che reca nell'intestazione la diciture decreto di convalida di sequestro - art. 355 c.p.p., comma 2" non costituisce semplicisticamente la sola "notifica ex art. 355 c.p.p.", ma è un decreto di convalida e lo si evince non solo dall'Intestazione, ma soprattutto dal corpo del provvedimento, ove si fa riferimento al verbale di sequestro che "si allega al presente decreto per costituirne parte Integrante e sostanziale".
E tale lo considera del resto anche il Tribunale del Riesame laddove a pag. 7 dell'ordinanza Impugnata - per giustificarne la motivazione per relationem, richiama appunto il suo contenuto.
Detto provvedimento, però, è privo di efficacia perché Intervenuto ben oltre il termine di 48 ore fissato dalla legge.
Palese è dunque la violazione di legge - come correttamente sostenuto anche dal Procuratore Generale - per mancata convalida del provvedimento di sequestro nelle forme prescritte ed entro i termini di cui all'art. 355 c.p.p.. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, del decreto di convalida in data 30.7.2012 nonché del visto di convalida in data 20.7.2012 e la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, restando logicamente assorbito l'esame del quarto motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida in data 30.7.2012 nonché il "visto" di convalida in data 20.7.2012, ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013