Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2002, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
1 Reg. gen. N° 16464/1999 + 16805/1999 Udienza del 31 ottobre 2001 Oggetto: rilascio terreno e risarcimento danni. 0 1 004/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Слои 2609 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE REP. 284 Composta dai Sigg.ri Magistrati: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. VINCENZO CALFAPIETRA Presidente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. per diritti 1,55 Dott. GIANDONATO NAPOLETANO Consigliere 28 GEN 2002- IL CANCELLIERE Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. CARLO CIOFFI Consigliere E VARIE DCV ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MA, elettivamente domiciliata in Roma. via Baldo degli Ubaldi n. 71. presso l'avv. Massimiliano Morichi, che la difende. unitamente all'avv. NT Frunzi, in forza di mandato in atti: - ricorrente principale e controricorrente -
contro
AN CE, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 60. presso l'avv. Paolo Dell'Anno, difesa dall'avv. Raffaele De Vito in forza di mandato in atti: controricorrente e ricorrente incidentale 16464 1999 16805 1999 AN AN. 1451/01 Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 2 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella. che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 2 aprile 1994 NZ AN esponeva di essere proprietaria. in virtù di successione paterna, di un suolo di circamq.178, sito in Napoli alla Via Stadera n. 85 bis e confinante con eguale superficie della germana AR: che parte del predetto suolo, di circa mq. 13. coperto da una vecchia tettoia - officina. era occupato dalla menzionata germana, che si era ingiustificatamente rifiutata di effettuarne il distacco ed il rilascio, benché avesse richiesto al Comune e V di Napoli la realizzazione di un muro divisorio. Pertanto conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la suddetta congiunta, onde sentirsi dichiarare esclusiva proprietaria della porzione di suolo indicata. con conseguente condanna della convenuta al rilascio ed al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta e resisteva alla domanda. deducendo che il padre, con testamento pubblico del 20 marzo 1973. aveva lasciato ad esse NZ e AR due contigue porzioni di terreno di circa are 1.76 ciascuna. individuate nella planimetria allegata al testamento medesimo: che, prima ancora di ciò, sul terreno assegnato ad essa convenuta insisteva un capannone che occupava anche parte della zona successivamente attribuita all'istante, come risultava dalla predetta planimetria;
che le suddette porzioni di suolo erano state lasciate nello stato in cui si trovavano, onde ricorreva la 16464 1999 - 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Caljapietra: relatore Riggio. 3 fattispecie prevista dall'art. 1062 c.c.; che, in ogni caso, le spese di arretramento e di ricostruzione del manufatto non potevano essere poste per intero a carico di essa deducente, ma dovevano essere sopportate da ciascuna parte in misura pari, ed a tali effetti spiegava domanda riconvenzionale. Di seguito all'espletamento di accertamenti tecnici, il Tribunale adito. con sentenza del 9 luglio 1997. rigettava entrambe le domande e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Avendo entrambe le parti proposto impugnazione - NZ AN in via principale e AR in via incidentale la Corte di appello di Napoli, con Ap sentenza del 17 febbraio 1999, accogliendo per quanto di ragione il gravame principale. condannava AR AN al rilascio, in favore della sorella. della zonetta di terreno in contestazione, come individuata e descritta nella relazione del c.t.u., compensando le spese del doppio grado di giudizio. Rilevava la corte napoletana che erroneamente i primi giudici avevano ritenuto costituito sulla zona di terreno in contestazione un diritto di superficie in favore di AR AN, considerando riferita alla zona stessa la disposizione del testamento del genitore che testualmente recitava: Le tettoie di lavoro e di deposito provvisoriamente costruite ed utilizzate dagli inquilini giacenti sulle zone di terreno lasciate ai miei figli PE. NT. TA e AR restano a favore di essi". Tale disposizione, infatti, aveva una postilla che aggiungeva “…..per la parte ricadente nella quota come in precedenza assegnata. All'uopo, poiché un capannone ricade in parte nella quota di NT ed in parte nella quota di TA. faccio obbligo agli stessi di delimitare le rispettive quote di proprietà mediante costruzione di un muro divisorio da costruirsi a cavallo del 16464 1999 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. confine a cura e spese comuni entro un anno dalla mia morte o dall'avvenuto consolidamento dell'usufrutto, con muratura in tufo dello spessore di cm. 40 circa e dell'altezza non inferiore a m. 3". Doveva inoltre considerarsi che tale clausola testamentaria s'inseriva nel contesto di disposizioni relative ad un terreno con fabbricato sito in Napoli alla contrada Poggioreale, Cupa del Segretario, Via Arpino. Quindi, secondo la corte. la collocazione della clausola medesima e la valutazione unitaria del suo contenuto rendevano evidente che la stessa si riferiva al bene suddetto e non concerneva affatto l'immobile dedotto in giudizio. costituito dal suolo di circa mq. 710 con accesso dalla Via Stadera n. 85 bis, come descritto nel predetto testamento sub C/2. Il fatto, poi, che il testatore si fosse preso cura di regolare i rapporti tra i figli NT ed TA relativamente al capannone compreso nelle rispettive т О quote e non anche quelli tra le figlie AR e NZ confermava che la disposizione in esame ineriva esclusivamente al cespite di Via Arpino, e che per il suolo di Via Stadera le quattro quote di mq. 176 ciascuna erano chiaramente individuate dai dati obbiettivi emergenti dal testamento e dalla planimetria allegata, verificati anche dagli specifici accertamenti espletati dal consulente tecnico di ufficio. Tali quote risultavano quindi indipendenti ed autonome e senza pesi di sorta: il che implicava che AR AN non aveva nessun titolo per continuare a possedere la parte di capannone occupante la porzione di suolo assegnata alla germana NZ. Doveva poi, secondo la corte di appello. escludersi che ricorresse nella specie la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia nei sensi dedotti dall'appellata, poiché tale vincolo di soggezione tra le due porzioni 16464 1999 168051999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 5 in oggetto era escluso dalla chiara volontà del precedente unico proprietario. intesa ad attribuire a ciascun figlio identica quota senza alcuna limitazione, meno che mai connessa alla presenza di un manufatto dell'assegnatario della quota confinante. La correttezza di tale interpretazione della volontà del testatore trovava conferma in taluni comportamenti di AR AN, costituiti anzitutto dalla comunicazione inviata il 21 aprile 1993 al Comune di Napoli relativa all'esecuzione delle opere intese a realizzare l'arretramento del manufatto esistente nel lotto di NZ Romano, e poi dalla lettera raccomandata del 30 maggio 1981. con la quale aveva chiesto al proprio inquilino di versare parte del canone alla germana NZ, essendo quest'ultima proprietaria della porzione di officina ubicata sul suolo di sua proprietà. La corte di appello rilevava poi che non meritava accoglimento la domanda di condanna di AR AN alla rimozione della parte di manufatto н О occupante la zona controversa, poiché tale manufatto non era stato da questa realizzato, riflettendo la situazione denunciata la condizione dei luoghi esistente al momento della morte del testatore. Così pure era inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento della zonetta di terreno, essendo stata proposta per la prima volta in grado di appello. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza AR AN, in base ad un unico motivo di ricorso. NZ AN resiste con controricorso. con cui eccepisce tra l'altro l'inammissibilità del ricorso. ed ha inoltre proposto ricorso incidentale fondato su due motivi. A tale ricorso incidentale AR AN resiste con apposito controricorso. NZ AN ha presentato memoria. 16464 1999 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra, relatore Riggio. Alla odierna udienza è stata disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e l'omessa e contraddittoria motivazione della sentenza la ricorrente principale censura l'interpretazione data dalla corte di merito al testamento de quo, sostenendo che le regole di ermeneutica impongono, allorché il testo da interpretare non sia molto chiaro, di andare alla ricerca della effettiva volontà del testatore. Occorreva quindi tenere conto che nella planimetria allegata al testamento, oltre alle quattro quote identiche del terreno, era riprodotta anche la tettoia in contestazione, e quindi la sua proiezione sulla quota assegnata a NZ AN, e che quando il testatore aveva voluto, per altri immobili, che la situazione di fatto esistente tra le varie porzioni dei suoi beni non permanesse dopo il suo decesso. lo aveva detto espressamente. Secondo la ricorrente principale, poi. la corte di merito non avrebbe dovuto fare ricorso al criterio sussidiario della valutazione del comportamento complessivo delle parti. sia perché in tal modo non si sarebbe potuta accertare la effettiva volontà del testatore, e sia perché i due documenti richiamati dalla sentenza non avevano affatto il significato loro attribuito dal giudice di appello. Il motivo, ai limiti della inammissibilità, è certamente infondato. In sostanza la ricorrente censura l'interpretazione data al testamento de quo dalla corte di appello con ampia, scrupolosa ed esauriente motivazione, priva di contraddizioni o vizi logici. Tale motivazione, costituendo un apprezzamento di fatto, non è censurabile nel giudizio di legittimità allorché il giudice di merito - 16464 1999 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 7 come nella specie non abbia violato alcuna regola di ermeneutica, ed abbia adeguatamente motivato la propria decisione. La stessa ricorrente, del resto, pur denunziando genericamente la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c.. non riesce poi ad indicare nessuna specifica violazione di tali norme, limitandosi a suggerire quale avrebbe dovuto essere. a suo giudizio, la diversa e più corretta interpretazione del testamento. Ma tale tipo di censura, a fronte di una esauriente e corretta motivazione della sentenza. non è proponibile dinanzi al giudice di legittimità. Per quanto riguarda poi i comportamenti successivi alla pubblicazione del testamento tenuti dalle parti, ed in particolare dalla convenuta. attuale ricorrente, anche se effettivamente gli stessi possono avere rilevanza solo qualora si tratti di interpretare un contratto, non potendosi attribuire un valore interpretativo del testamento ai comportamenti degli eredi, non trattandosi di un documento da loro redatto. deve rilevarsi tuttavia che la corte ha usato tale argomento solo per rafforzare la propria decisione, basata essenzialmente sulla interpretazione diretta del documento, come visto innanzi. Con il proprio ricorso incidentale NZ AN denunzia anzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 934. 2931. 2933, 1° c.. c.c. e 112 c.p.c. e lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza relativamente al rigetto della sua domanda intesa ad ottenere la condanna della controparte alla rimozione del manufatto insistente sul suo fondo, o a corrisponderle le spese a ciò necessarie. Il ragionamento della corte di appello non era valido nel caso di specie, poiché AR AN aveva continuato a detenere il manufatto in questione anche dopo la morte del comune genitore e l'aveva costretta ad 16464.1999 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 8 intraprendere il presente giudizio per ottenere lo sgombero della parte di suolo di sua proprietà occupato dallo stesso. Inoltre, non avendo tale manufatto una sua autonomia strutturale. facendo parte integrante di una più ampia costruzione adibita ad officina, ella non avrebbe neppure la possibilità di accedere alla zonetta di terreno su cui lo stesso insiste. Peraltro, poiché AR AN con la propria domanda riconvenzionale aveva chiesto che le eventuali spese di demolizione fossero poste a carico di entrambe le parti, la corte di appello con la statuizione in questione era andata ultra petita. in Il motivo è infondato poiché l'atteggiamento di AR AN. di diniego d delle pur legittime richieste da parte della sorella, che ha poi dovuto adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, risultava almeno in parte giustificato dalle difficoltà di interpretazione del testamento, di cui solo il giudice di appello ha potuto chiarire il reale significato. La corte ha comunque fondato la propria decisione di porre a carico di NZ AN le spese di demolizione di quella parte della struttura in questione insistente sul terreno di costei in base al principio della accessione, secondo cui le costruzioni appartengono al proprietario del suolo. Da tale principio ha tratto la conseguenza che, appartenendo all'attuale ricorrente incidentale la parte di manufatto da demolire. le spese relative dovevano essere poste necessariamente a carico della stessa, indipendentemente dalla domanda riconvenzionale di AR AN. Quanto poi alla difficoltà di eseguire la demolizione, trattasi di argomentazioni pretestuose e comunque non proponibili in questa sede, nella quale non sono consentite indagini di fatto. Con il secondo motivo di ricorso incidentale NZ AN denunzia poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte di 16464 1999 16805 1999 AN AN. Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Calfapietra: relatore Riggio. 9 appello ritenuto inammissibile la sua domanda di risarcimento dei danni in quanto proposta solo in secondo grado, benché la richiesta fosse stata da lei formulata già con le conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio. Neppure tale motivo risulta fondato poiché, a parte la motivazione scelta dalla corte di appello per negare il risarcimento dei danni a NZ AN, non risulta che la stessa avesse fornito alcuna prova in proposito, risultando anzi dalla sentenza che AR AN aveva chiesto al proprio inquilino di versare pèarte del canone alla germana NZ, essendo costei proprietaria della porzione di officina ubicata sul suolo di sua proprietà. In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati e. 109T 129,11 conseguentemente, le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti. 4507 30,99
P. Q. M.
TOT: 160,10 riuniti i ricorsi li rigetta e compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. il 31 ottobre 2001. logodésggio est. V. Presi IL CANCE RECT stojatania RATE ROMA 2 AGENZIA DI 3. 2008- 4 CANDELLERIA DEPOSITATO 19392 28 GETH 2002. IL CANCELLIERS C Roma anid あ AL AN Rofarlo. 16464 1999 16805 1999 Udienza del 31 ottobre 2001. Presidente Jalfapietra: relatore Riggio.