TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/12/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15115/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15115/2024 R.G. LAVORO
TRA
( ) nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Carmela Fabozzi, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
LU UZ, DA AT e OL MO, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluigi Oranges, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 028 2024 90144856 70/000, notificata il
22/10/2024, relativa agli avvisi di addebito n. 32820180005473067000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2017, per l'ammontare di € 4.285,40, n.
32820190007485486000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 4.235,54, n. 32820210000540271000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2019, per l'ammontare di € 4.360,15 e n. 32820220004368925000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2020 e 2021, per l'ammontare di €
7.061,32 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90144856 70/000, notificata il 22/10/2024, relativa tra gli altri agli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2017, per l'ammontare di € 4.285,40, n. 32820190007485486000, riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 4.235,54,
n. 32820210000540271000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta
2019, per l'ammontare di € 4.360,15 e n. 32820220004368925000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2020 e 2021, per l'ammontare di € 7.061,32.
Deduceva il ricorrente l'inesigibilità del presunto credito vantato per omessa notifica degli avvisi di addebito e per prescrizione quinquennale del credito, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria e annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito presupposti per i motivi suesposti, vinte le spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e l' , Controparte_2 che chiedevano il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero
e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004). Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2011, l' provvede al recupero CP_1 dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve dichiararsi la giurisdizione e la competenza del giudice adito, attesa la natura del credito portato negli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n.
32820190007485486000, n. 32820210000540271000, n. 32820220004368925000.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che l'opponente ha proposto un'opposizione relativa al merito della pretesa, eccependo la prescrizione del credito anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito e rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, deve evidenziarsi che l' ha fornito la prova della rituale notifica a mezzo pec degli CP_1 avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n. 32820190007485486000, n.
32820220004368925000, avvenuta rispettivamente in data 6.12.2018, 16.01.2020 e 5.12.2022. Per cui la domanda ex art.24 cit. è inammissibile in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione deve ritenersi ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che gli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n. 32820190007485486000, n.
32820220004368925000, sono stati notificati rispettivamente in data 6.12.2018, 16.01.2020 e
5.12.2022, non può dirsi comunque maturata la prescrizione quinquennale del credito, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 22.10.2024, tenuto conto altresì che l'Agenzia ha notificato atti interruttivi del termine di prescrizione rappresentati dalle intimazioni di pagamento nn. 02820229001888050000, 02820239008317262000 e 02820249014485670000 notificate rispettivamente il 19.04.2022, 26.07.2023. Invero il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n.
18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) introdotta dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v. circolare n. 126 del 10/08/2021, punto 4.3). CP_1
Con riguardo all'avviso di addebito n. 32820210000540271000 l' non ha fornito la prova della CP_1 rituale notifica a mezzo pec per cui la domanda ex art.24 cit. è ammissibile perché proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, che rappresenta il primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Orbene esaminando l'eccezione di prescrizione del credito la stessa è infondata tenuto conto che rispetto al credito contributivo relativo all'anno 2019 l' ha fornito la prova della rituale notifica di atti Controparte_2 interruttivi del termine di prescrizione rappresentata dall'intimazione di pagamento n.
02820239008317262000, notificata il 26.07.2023 e dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione notificata il 22.10.2024.
Infine, si fa rilevare che gli avvisi di addebito nn. 32820180005473067000, 32820190007485486000
e 32820210000540271000 sono stati già impugnati innanzi al Tribunale Napoli Nord con i ricorsi recanti n° RG. 7178/2022 e 10583/23 riuniti e decisi con sentenza n.480/2024 con la quale il G. L. in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei CP_1 confronti del ricorrente solo per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 328 2016
0006421002000 per intervenuta prescrizione del credito, rigettando per il resto la domanda.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 complessivi € 1.300,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15115/2024 R.G. LAVORO
TRA
( ) nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Carmela Fabozzi, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
LU UZ, DA AT e OL MO, come da procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluigi Oranges, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento n. 028 2024 90144856 70/000, notificata il
22/10/2024, relativa agli avvisi di addebito n. 32820180005473067000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2017, per l'ammontare di € 4.285,40, n.
32820190007485486000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 4.235,54, n. 32820210000540271000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2019, per l'ammontare di € 4.360,15 e n. 32820220004368925000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2020 e 2021, per l'ammontare di €
7.061,32 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/11/2024 l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2024 90144856 70/000, notificata il 22/10/2024, relativa tra gli altri agli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2017, per l'ammontare di € 4.285,40, n. 32820190007485486000, riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 4.235,54,
n. 32820210000540271000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta
2019, per l'ammontare di € 4.360,15 e n. 32820220004368925000 riferito a contributi previdenziali e somme aggiuntive anno d'imposta 2020 e 2021, per l'ammontare di € 7.061,32.
Deduceva il ricorrente l'inesigibilità del presunto credito vantato per omessa notifica degli avvisi di addebito e per prescrizione quinquennale del credito, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento.
Pertanto, chiedeva dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria e annullare l'intimazione di pagamento e gli avvisi di addebito presupposti per i motivi suesposti, vinte le spese di giudizio. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti e l' , Controparte_2 che chiedevano il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez.
III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 d.lgs 46/99.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
Ad esempio in Cass. n. 17978 del 2008 si legge “In ordine alla natura del termine di cui al D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 24, e alle conseguenze della sua inosservanza, questa Corte ha già avuto modo di osservare (in forza di ragioni che il Collegio condivide) che detto termine è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero
e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso deve pertanto ritenersi perentorio, siccome diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo;
“….” La conseguenza è dunque che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”.
L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del
2007; Cass. n. 21863 del 2004). Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2011, l' provvede al recupero CP_1 dei crediti contributivi di propria competenza attraverso la notifica al contribuente di un avviso di addebito con immediato valore di titolo esecutivo.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c..
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione.
Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c..
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del
2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del
1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Quanto alla giurisdizione e alla competenza, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari (cfr., in tal senso, Cass., 5 giugno 2008, n. 14831).
Anche la competenza andrà poi determinata sulla base della natura del credito: il provvedimento dovrà essere impugnato dinanzi al Giudice del Lavoro solo in presenza di crediti di natura previdenziale mentre il giudizio andrà proposto innanzi alle sezioni ordinarie in presenza di crediti relativi ad entrate statali non tributarie o a sanzioni amministrative.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve dichiararsi la giurisdizione e la competenza del giudice adito, attesa la natura del credito portato negli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n.
32820190007485486000, n. 32820210000540271000, n. 32820220004368925000.
Venendo, dunque, all'esame dei motivi di ricorso, va evidenziato che l'opponente ha proposto un'opposizione relativa al merito della pretesa, eccependo la prescrizione del credito anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito e rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Orbene, deve evidenziarsi che l' ha fornito la prova della rituale notifica a mezzo pec degli CP_1 avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n. 32820190007485486000, n.
32820220004368925000, avvenuta rispettivamente in data 6.12.2018, 16.01.2020 e 5.12.2022. Per cui la domanda ex art.24 cit. è inammissibile in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito. Con riferimento, invece, all'eccepito decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica del titolo esecutivo, l'opposizione deve ritenersi ammissibile e deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99, non soggetta, dunque, ad alcun termine di decadenza, essendo volta a far valere una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione ed alla stabilizzazione del titolo esecutivo.
Al riguardo, occorre brevemente ricordare che il contrasto giurisprudenziale, sorto in ordine alla decorrenza quinquennale o decennale del termine di prescrizione successivo alla notifica della cartella esattoriale, ad oggi, può dirsi risolto dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397), alla cui motivazioni in questa sede può farsi pacifico richiamo, ai sensi dell'art 118 dis. att. c.p.c, al fine di affermare l'applicabilità, nella specie, del termine di prescrizione quinquennale.
Considerato che gli avvisi di addebito n. 32820180005473067000, n. 32820190007485486000, n.
32820220004368925000, sono stati notificati rispettivamente in data 6.12.2018, 16.01.2020 e
5.12.2022, non può dirsi comunque maturata la prescrizione quinquennale del credito, rispetto alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta il 22.10.2024, tenuto conto altresì che l'Agenzia ha notificato atti interruttivi del termine di prescrizione rappresentati dalle intimazioni di pagamento nn. 02820229001888050000, 02820239008317262000 e 02820249014485670000 notificate rispettivamente il 19.04.2022, 26.07.2023. Invero il termine quinquennale di prescrizione deve essere calcolato considerando, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n.
18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020; articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) introdotta dalla disciplina emergenziale COVID-19.
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n.27, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto un ulteriore differimento dei termini:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.”
Pertanto, nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre
2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 (129 giorni + 182 giorni). (v. circolare n. 126 del 10/08/2021, punto 4.3). CP_1
Con riguardo all'avviso di addebito n. 32820210000540271000 l' non ha fornito la prova della CP_1 rituale notifica a mezzo pec per cui la domanda ex art.24 cit. è ammissibile perché proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, che rappresenta il primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa creditoria. Orbene esaminando l'eccezione di prescrizione del credito la stessa è infondata tenuto conto che rispetto al credito contributivo relativo all'anno 2019 l' ha fornito la prova della rituale notifica di atti Controparte_2 interruttivi del termine di prescrizione rappresentata dall'intimazione di pagamento n.
02820239008317262000, notificata il 26.07.2023 e dall'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione notificata il 22.10.2024.
Infine, si fa rilevare che gli avvisi di addebito nn. 32820180005473067000, 32820190007485486000
e 32820210000540271000 sono stati già impugnati innanzi al Tribunale Napoli Nord con i ricorsi recanti n° RG. 7178/2022 e 10583/23 riuniti e decisi con sentenza n.480/2024 con la quale il G. L. in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato che l' non ha diritto di agire esecutivamente nei CP_1 confronti del ricorrente solo per la somma indicata nell'avviso di addebito n. 328 2016
0006421002000 per intervenuta prescrizione del credito, rigettando per il resto la domanda.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in CP_1 complessivi € 1.300,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si comunichi
Aversa, 12.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano