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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11990/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Valla Simona, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 Parte_2
09/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.09.2000 e il 24.08.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Cumiana (TO), Strada provinciale n. 35/int. 19, con gli arredi che la compongono, venga assegnata alla sig.ra che vi abita unitamente al figlio , Pt_1 Persona_3 maggiorenne, ma non autonomo economicamente;
DISPONE che il padre provveda al contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, Persona_3 ma non autonomo economicamente, con il versamento in favore della madre della somma di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino, sottoscritto in data
15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11990/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Valla Simona, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CUMIANA il Parte_1 Parte_2
09/04/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.09.2000 e il 24.08.2004. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo accoglimento
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa coniugale, sita in Cumiana (TO), Strada provinciale n. 35/int. 19, con gli arredi che la compongono, venga assegnata alla sig.ra che vi abita unitamente al figlio , Pt_1 Persona_3 maggiorenne, ma non autonomo economicamente;
DISPONE che il padre provveda al contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne, Persona_3 ma non autonomo economicamente, con il versamento in favore della madre della somma di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con espresso riferimento al Protocollo di Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di Torino, sottoscritto in data
15.03.2016 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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