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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.88 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.288/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il 7.7.2020 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Matteo Feccia presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla Via Barbarulo n.98, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Marotta presso il cui studio in Laurino, alla Piazza
Magliani n.3, elettivamente domicilia;
APPELLATA
trattenuta in decisione il 4.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 19.2.2025 ed il 3.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.288/2020 emessa il 7.7.2020 e pubblicata in pari data il Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi sulla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di e volta ad ottenere la condanna della società convenuta al
[...] Parte_1
pagamento della somma di € 7.211,59 a titolo di corrispettivo per la fornitura delle merci documentate nella fattura n.315/2013, accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la società al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre interessi ex D.L.vo Parte_1
n.231/02, nonché al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione del 4.2.2021 la società proponeva appello avverso la suindicata Parte_1
sentenza lamentando la violazione ed errata applicazione degli artt.112, 115 e 116 c.p.c., l'errata interpretazione della domanda e delle risultanze probatorie e la manifesta illogicità della ricostruzione della vicenda. Pertanto, concludeva affinché, in riforma della decisione del Tribunale di Lagonegro, fosse rigettata la domanda proposta dalla controparte in primo grado, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 3.3.2021 si costituiva nel giudizio di impugnazione la società
[...]
la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, CP_1
nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di gravame, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 17.2.2025 la udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.3.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 19.2.2025 ed il 3.3.2025, con provvedimento emesso il 4.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In pendenza dei termini ex art.190 c.p.c., con distinte note depositate in cancelleria, rispettivamente, il 13.5.2025 ed il 14.5.2025 il procuratore della società appellante dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio ed il procuratore della società appellata dichiarava di accettare la rinuncia, sollecitando entrambe le parti la estinzione del giudizio di impugnazione e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI della DECISIONE
La Corte prende atto che con dichiarazione scritta in data 13.5.2025 il sig. , nella Parte_2
qualità di legale rappresentante della società ha manifestato la volontà di rinunciare Parte_1
agli atti del giudizio ed ha conferito al difensore la procura speciale ai fini della formalizzazione della rinuncia ex art.306 c.p.c., con connessa richiesta di pronuncia di sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
La Corte prende atto altresì che con dichiarazione scritta in data 14.5.2025 il difensore della società
già nominato ab origine procuratore speciale ai fini dell'accettazione di Controparte_1
rinuncia agli atti, ha accettato la rinuncia come operata dall'appellante, invocando la compensazione delle spese di lite.
Si impone preventivamente la esatta qualificazione giuridica della dichiarazione formulata dall'appellante.
L'ordinamento processuale prevede e disciplina all'art.306 c.p.c. la «rinuncia agli atti del giudizio», che è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al pag. 2 processo senza giungere ad una decisione di merito. L'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la rinuncia agli atti del giudizio, che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt.306 e 310 c.p.c.), dalla “rinuncia all'azione”, fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass.civ. 1° giugno 1974 n.1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che la “rinuncia agli atti del giudizio” è inefficace se non proviene dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale e necessita della accettazione della controparte. Per converso, la rinuncia all'azione, poiché si atteggia come espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato) e, quindi, può essere fatta dal difensore senza il preventivo rilascio di una procura speciale e senza la necessità di accettazione della controparte, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole a quest'ultima. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268).
Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Non può dubitarsi, tuttavia, della ammissibilità di detta rinunzia giacché l'art.359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado e, dunque, anche quella contenuta nell'art.306 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la pag. 3 rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556).
Inoltre, vale osservare che mentre per il primo grado gli effetti della rinuncia agli atti e della ri- nuncia all'azione consistono, rispettivamente, nell'estinzione del processo ma non dell'azione (che potrà essere riproposta: v. Cass. 13 marzo 1999 n.2268) e nell'abdicazione definitiva rispetto alla tutela giurisdizionale, nel giudizio di appello gli effetti sono ben diversi, in quanto occorre tener conto che le rinunzie intervengono dopo che è stata pronunciata una sentenza, la quale può essere stata di accoglimento o di rigetto della domanda.
In particolare, quanto alla “rinuncia agli atti del giudizio”, mentre nel giudizio di primo grado essa ha l'effetto di estinguere il processo, in appello essa, in linea di massima, si dovrà interpretare come rinuncia agli atti dell'appello e, cioè, all'atto di appello e agli atti successivi, con la conseguenza dell'estinzione del giudizio di appello e del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
tale risultato comporterà anche l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, pena l'opponibilità del giudicato.
Quanto alla “rinuncia all'azione”, essa in appello tenderà all'effetto di evitare un giudicato favorevole;
tale risultato comporterà l'impossibilità di riproporre la stessa domanda in altro processo, in virtù di un atto abdicativo del diritto ad agire in giudizio. A ben vedere, viene perseguito un fine ben diverso da quello proprio della rinuncia agli atti in grado di appello, che tende al contrario alla stabilizzazione della sentenza impugnata determinandone il passaggio in giudicato.
È evidente, dunque, che si tratti di istituti ben distinti tra loro, ed anche diversi, in appello rispetto ai corrispondenti istituti propri del primo grado del giudizio. Non sembra, quindi, che si possa utilmente insistere nel parallelismo, se non per dire che tra rinuncia agli atti del giudizio in primo grado e rinuncia agli atti del giudizio (id est, all'impugnazione) in secondo grado, vi è la stessa funzione esteriore di avere entrambe ad oggetto immediato la caducazione delle domande introduttive dei rispettivi gradi del giudizio.
Ma in appello è possibile - sulla base del generale potere che trova il suo fondamento nella autonomia negoziale privata, la quale può avere ad oggetto anche diritti processuali oltre che sostanziali - rinunciare non solo all'impugnazione, ma anche all'azione proposta in primo grado oppure agli effetti del giudicato, prodotto o da prodursi. Ne consegue che “accertare se un
pag. 4 determinato fatto concreta una rinuncia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, quale esito di una indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti” (Cass. 21 febbraio 2003 n.2647).
Invero, la varietà delle espressioni di rinuncia e delle situazioni da cui promanano produce spesso una difficoltà di interpretazione, da parte del giudice, della vera volontà delle parti. Ciò si verifica soprattutto per la fattispecie di rinuncia qualificabile come rinuncia all'azione: questa, infatti, se proveniente dall'appellante che sia stato anche attore in primo grado, avrà ad oggetto (non solo l'impugnazione, ma più a monte) la stessa azione svolta con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado;
invece, se proveniente dall'appellato che sia stato anche attore in primo grado, conterrà, oltre che la rinuncia agli effetti, a lui favorevoli, della sentenza ed al possibile giudicato, anche la rinuncia all'azione e, quindi, al diritto di riproposizione della domanda in altro processo.
Come si vede, la rinunzia all'azione in appello si può atteggiare in varie modalità di diversa ampiezza, da interpretare e considerare con attenzione, caso per caso, soprattutto per distinguerla dalla rinuncia agli atti (id est, all'impugnazione).
Le svolte argomentazioni in punto di diritto conducono a ritenere che con la dichiarazione scritta in data 13.5.2025 la società appellante, e la società appellata, Parte_1 Controparte_1
abbiano voluto sollecitare una pronuncia che chiuda soltanto il giudizio di appello, senza travolgere anche la sentenza di primo grado. In tal senso milita la considerazione che “rinuncia” ed
“accettazione” abbiano avuto espressamente ad oggetto “gli atti del giudizio R.G. n.88/2021”, tanto valendo a significare che la comune volontà delle parti sia stata quella di rinunciare solo all'impugnazione.
Pertanto, va dichiarata la estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione della rinuncia ex art.306 c.p.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse parti hanno concordemente invocato la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.288/2020 emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica il
7.7.2020 e pubblicata in pari data, appello proposto dalla società in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione del 4.2.2021 notificato nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e CP_1
deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello per rinuncia agli atti del giudizio ed accettazione della rinuncia ex art.306 c.p.c.;
pag.
5 - Dichiara compensate interamente tra le parti le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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