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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/09/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Masi - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Battiato Andriulli e Certomà.
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta con la qualifica di bracciante agricola nell'Elenco Nominativo dei
Lavoratori Agricoli del suo Comune di residenza per gli anni 2020 e 2021, ne veniva cancellata a causa del mancato riconoscimento di 51 giornate per l'anno 2020 e 51 giornate nel 2021 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana di Argentieri
G&C. SAS .”.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la parte ricorrente ha quindi CP_1 chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione nei predetti elenchi per gli anni e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
**************************
La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Ed invero, la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della ricorrente per gli anni e per i giorni indicati in ricorso. Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale di parte attrice, avendo confutato le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni dei verbalizzanti, non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario addotto dall' CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate e per gli anni di cui al dispositivo, con conseguente riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato complessivamente n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2020 e n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2021 che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni, oltre al riconoscimento dei relativi trattamenti economici e previdenziali maturati;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1400,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
Causa avente ad OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI” nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Masi - Ricorrente - contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Battiato Andriulli e Certomà.
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che, sebbene fosse stata regolarmente iscritta con la qualifica di bracciante agricola nell'Elenco Nominativo dei
Lavoratori Agricoli del suo Comune di residenza per gli anni 2020 e 2021, ne veniva cancellata a causa del mancato riconoscimento di 51 giornate per l'anno 2020 e 51 giornate nel 2021 nel corso delle quali, invece, aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “L'Ortolana di Argentieri
G&C. SAS .”.
Sostenendo l'infondatezza della determinazione dell' , la parte ricorrente ha quindi CP_1 chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla reiscrizione nei predetti elenchi per gli anni e le giornate indicate in ricorso, con conseguente condanna al riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
L' si è costituito e si è opposto all'accoglimento della domanda. CP_1
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo, sulle ribadite conclusioni dei procuratori delle parti.
**************************
La domanda attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Ed invero, la prova testimoniale espletata ha consentito di appurare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa quale bracciante agricola della ricorrente per gli anni e per i giorni indicati in ricorso. Peraltro, quanto emerso dalla espletata prova testimoniale di parte attrice, avendo confutato le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni dei verbalizzanti, non risulta contraddetto da alcun significativo elemento di prova di segno contrario addotto dall' CP_1
Pertanto, in accoglimento della domanda attrice, va dichiarato il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate e per gli anni di cui al dispositivo, con conseguente riconoscimento del diritto ai relativi trattamenti economici e previdenziali maturati.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e gravano a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate all'odierna udienza, così provvede:
1. accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha espletato complessivamente n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2020 e n. 51 giornate di lavoro subordinato in agricoltura nell'anno 2021 che ha conseguentemente diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i medesimi anni, oltre al riconoscimento dei relativi trattamenti economici e previdenziali maturati;
2. condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di lite, che CP_1 liquida in complessivi €.1400,oo, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 11.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)
Il Cancelliere