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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza dell'01 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1784/2019 R.G. vertente
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore ,rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Mastroeni e Carlo Mastroeni , giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
già in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Silvio Tommasini, che la rappresenta e difende per procura in atti;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv. Maria Antonietta Canu;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta CP_4 procura in atti, dall'avv. Milena Sindoni
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01 aprile 2019, il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 2952018900604800600, consegnata in data 12.03.2019, con la quale gli intimava il pagamento Controparte_2
1 dell'importo di € 121.875,27 avvertendo che, in caso di mancato adempimento, avrebbe proceduto a esecuzione forzata relativa ai seguenti atti:
1) cartella di pagamento n. 29520080047733525000 del 29.12.208 per un importo di €
4.278,84;
2) cartella di pagamento n. 29520090015380020000 del 01.07.2009 per un importo di €
1.755,49;
3) cartella di pagamento n. 29520090023760835000 del 12.10.2009 per un importo di €
7.404,68;
4) cartella di pagamento n. 29520090028678212000 del 31.10.2009 per un importo di €
2.128,55;
5) cartella di pagamento n. 29520090040966239000 del 30.11.2009 per un importo di €
1.702,63;
6) cartella di pagamento n. 29520090043299125000 del 05.01.2010 per un importo di €
2.652,14;
7) cartella di pagamento n. 29520090046630242000 del 05.01.2010 per un importo di €
2.268,85;
8) cartella di pagamento n. 29520090049809327000 del 29.01.2010 per un importo di €
2.454,75;
9) cartella di pagamento n. 29520090051522446000 del 29.01.2010 per un importo di €
4.215,96;
10) cartella di pagamento n. 29520100003328516000 del 17.03.2010 per un importo di €
2.438,20;
11) cartella di pagamento n. 29520100013108068000 del 17.09.2010 per un importo di €
5.516,33;
12) cartella di pagamento n. 29520140005131630000 del 09.06.2014 per un importo di €
1.196,34;
13) cartella di pagamento n. 29520140025489431000 del 18.02.2015 per un importo di €
1.753,36;
14) cartella di pagamento n. 29520150016669067000 del 03.11.2015 per un importo di €
1.798,08;
15) avviso di addebito n. 59520130003572470000 del 05.02.2014 per un importo di €
5.229,62;
16) avviso di addebito n. 59520140000192614000 del 21.03.2014 per un importo di €
16.887,13;
2 17) avviso di addebito n. 59520140001755317000 del 08.07.2014 per un importo di €
11.889,19;
18) avviso di addebito n. 59520140003599343000 del 19.11.2014 per un importo di €
14.896,53;
19) avviso di addebito n. 59520150000302573000 del 26.05.2015 per un importo di €
12.889,28;
20) avviso di addebito n. 59520150002942561000 del 29.10.2015 per un importo di €
18.489,32.
Il ricorreva avverso l'intimazione di pagamento prima Parte_1 menzionata nonché avverso tutti gli atti indicati nell'elencazione di cui sopra ad eccezione delle cartelle esattoriali aventi n. 29520080047733525000, n. 29520100013108068000 e n.
29520090043299125000, poiché per queste ultime si riservava di adire la Commissione
Tributaria.
In particolare, a sostegno della propria opposizione, il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti prodromici, nonché
l'intervenuta prescrizione di crediti da questi portati, atteso che l'atto avente n.
29520189006048006000 era stato notificato il 12 marzo 2019, oltre 5 anni dalla presunta notifica degli atti per il quale la intendeva procedere ad Controparte_2
esecuzione forzata.
In ogni caso, parte opponente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento de qua in quanto generica, atteso che non era dato comprendere, oltre la natura del credito, quando lo stesso era stato iscritto a ruolo, né vi era un conteggio analitico degli interessi maturati.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'intimazione di pagamento n.
29520189006048006000, la declaratoria di nullità/inesistenza/annullabilità della medesima, instando per la rifusione delle spese di lite. CP_
2. Con memoria depositata in data 12 marzo 2020 si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la tardività del ricorso giudiziario, stante l'avvenuta violazione del perentorio termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del D.lgs n.46 del 1999.
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che parte ricorrente impugnava un atto (l'intimazione di pagamento) posto in essere dalla Controparte_2
e non dall' . Pertanto, alcuna doglianza sul punto poteva essere mossa all'
[...] CP_3 [...]
, atteso il principio di separazione tra titolarità del credito e titolarità CP_6 dell'azione esecutiva, attribuita in via esclusiva alla . CP_2
Nel merito rilevava che gli avvisi di addebito erano stati correttamente notificati e che il ricorrente aveva presentato presso il Concessionario per la riscossione svariate dilazioni di
3 pagamento ed effettuato innumerevoli versamenti, aventi valenza di riconoscimento di debito ed atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo dunque il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
3. A seguito di rinnovazione della notifica, con memoria depositata in data 05 ottobre 2022 si costituiva in giudizio anche l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità, CP_4
improponibilità, illegittimità della opposizione perché, le cartelle esattoriali CP_4
risultano oggetto di rateizzazione.
Nel merito rilevava che la cartella n. 29520090051522446000 ,notificata il 29.01.2010, risultava annullata ex art. 4 comma d.l. 41/2021, mentre per le altre cartelle residuava un debito totale di € 3.303,80 a seguito di parziali versamenti.
Eccepiva poi la tardività del ricorso per quanto di competenza , in quanto proposto CP_4 ben oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui al V comma dell'art. 24 del d.l.vo 46/99.
Contestava l'eccezione di prescrizione e, nel caso in cui fosse stata accertata, in via subordinata proponeva domanda riconvenzionale trasversale nei confronti del concessionario per risarcimento del danno patito dall' ente impositore, nella misura CP_4 complessiva di € 3.303,80 pari al totale dei crediti persi portati dalle cartelle. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del al pagamento delle spese giudiziali. Parte_1
4. Con memoria depositata in data 27 dicembre 2022 si costituiva in giudizio CP_7 eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica e la tardività dell'opposizione.
Evidenziava che successivamente alla notifica degli avvisi di addebito il ricorrente aveva ricevuto in data 12/12/2016 la notifica del preavviso di fermo n. 07080201600005253000 ed in data 04/06/2019 la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca con n.
07076201900000259000.
Rilevava che tutti gli atti erano stati regolarmente notificati e che le notifiche erano avvenute direttamente tramite ufficiale di riscossione presso il domicilio del contribuente dove erano state recapitate a mani della persona di volta in volta addetta alla ricezione degli atti e/o al portiere con successivo invio della raccomandata informativa.
Evidenziava che le cartelle di pagamento nn.29520090015380020000,
29520090023760835000, 29520090028678212000, 29520090040966239000,
29520090046630242000, 29520090049809327000, 29520090051522446000 e
29520100003328516000 erano state azzerate per effetto del decreto legge 23/10/2018
n.119.
In ordine all'indeterminatezza e genericità delle pretese creditorie, eccepiva che le CP_7
cartelle esattoriali e tutti gli ulteriori atti erano stati redatti in conformità al modello
4 approvato con D.M. del MEF n. 321/99 mentre, con riferimento alla nullità degli atti impugnati per errato calcolo degli interessi, eccepiva che i medesimi erano stati correttamente quantificati secondo le norme di leggi vigenti.
Per tutti questi motivi chiedeva il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
5. Sostituita l'udienza dell'01.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è Controparte_2 stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione
Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è Controparte_1
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_2
7. Nel merito, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alle cartelle nn. 29520090015380020000; 29520090023760835000; 29520090028678212000;
29520090040966239000; 29520090046630242000; 29520090049809327000;
29520090051522446000; 29520100003328516000 i cui ruoli risultano interamente stralciati, come da estratto depositato dall'Agente della Riscossione e aggiornato al 22 dicembre 2022.
Essi, infatti, rientravano nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, a norma del quale i debiti di importo residuo fino a mille euro
(alla data di entrata in vigore del decreto) comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni e risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.
Va poi precisato che a norma dell'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
E nella specie risulta che il carico residuo portato dalla cartella n. 29520140005131630000
è inferiore a 1.000 euro.
5 Pertanto, essendo stato affidato all'agente della riscossione nel periodo da gennaio 2000 a dicembre 2015 e non rientrando in alcuna delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 226-228 del menzionato art. 1 l. n. 197/2022, anch'esso è ope legis annullato come riconosciuto dallo stesso nelle note del 20 settembre 2024. CP_4
8. Destituita di fondamento è la doglianza attorea relativa all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento contiene, infatti, tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa, essendo in esso riportati gli estremi degli atti ad essa sottesi e la data delle CP_ rispettive notifiche, l'importo del credito vantato dall' e dall' il compenso di CP_4
riscossione.
L'odierno opponente si duole poi del fatto che l'intimazione di pagamento opposta non sarebbe stata preceduta dalla notifica delle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito ad essa sottesi.
Il vizio rilevato, che – consistendo appunto nella omessa notifica degli atti prodromici – può essere denunciato in ogni tempo fino all'espropriazione con la opposizione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/99 da qualificarsi come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., determina l'illegittimità della conseguente intimazione di pagamento.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
Dalla documentazione tempestivamente prodotta dai resistenti, sui quali incombeva il relativo onere probatorio, risulta la ritualità della notifica delle seguenti cartelle di pagamento: la cartella di pagamento n. 29520140025489431000 è stata notificata il 18 febbraio 2015 a mani del portiere;
la cartella di pagamento n. 29520150016669067000 è stata notificata il 03 novembre 2015 a mani di (qualificatosi come Parte_2 incaricato a ricevere atti); l'avviso di addebito n. 59520130003572470000 è stato notificato, tramite raccomandata n. 65017768163-5 ricevuta dal portiere, il 05 febbraio
2014; l'avviso di addebito n. 59520140000192614000 è stato notificato per mezzo di raccomandata n. 65024306357-8 ricevuta dal portiere in data 21 marzo 2014; l'avviso di addebito n. 59520140001755317000 è stato notificato per mezzo di raccomandata n.
65026016898-0 ricevuta dal portiere in data 08 luglio 2014; l'avviso di addebito n.
59520140003599343000 è stato notificato per mezzo di raccomandata n. 65027798171-0 ricevuta da persona incaricata in data 19 novembre 2014; l'avviso di addebito n.
59520150002942561000 è stato notificato per mezzo di raccomandata 65033287642-3 ricevuta da persona incaricata in data 29.10.2015.
Tali notifiche devono ritenersi valide, non avendo il ricorrente dato prova dell'eventuale inesistenza con il consegnatario di un rapporto comportante la qualifica di delegato alla
6 ricezione ovvero dell'occasionalità della sua presenza (v. Cass. n. 8418/2018 e n.
28591/2017, secondo cui in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria).
Non può dirsi provata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito n. CP_ 59520150000302573000 per contributi 2014, per il quale l' non ha depositato prova della notifica.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata del successivo atto qui opposto ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, va chiarito in proposito che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo. Per ius receptum la funzione di tale atto è quella che nel gergo dell'esecuzione ordinaria si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace (Cass. n. 6833/2021).
Dunque, il vizio riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n. 1558/2020). Fondatezza qui non contestata.
Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995)
7 la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa all'anno
2014.
Quanto al dies a quo della prescrizione, va precisato che in tema di contributi fissi dovuti il pagamento avviene in quattro rate trimestrali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la contribuzione
è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n.
1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018).
In ogni caso quindi la notifica dell'intimazione di pagamento del 12 marzo 2019 ha interrotto il decorso del termine prescrizionale per i contributi 2014.
Attesa la ritualità della notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito dettagliatamente indicati in ricorso, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Occorre stabilire se l'intervenuta definitività delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione di pagamento per mancata opposizione nei termini di legge determini o meno l'applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale. Al quesito va data risposta negativa. Ed invero, conformemente a quanto di recente rilevato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte (sentenza 17 novembre 2016 n. 23397), così componendo un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, l'iscrizione a ruolo, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e come tale è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2935 c.c. ai fini della prescrizione
9. Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, tra la data di notifica delle singole cartelle esattoriali e quella della successiva intimazione di pagamento per cui è causa sono decorsi meno di cinque anni.
Risulta invece prescritto il credito relativo all'avviso di addebito n.
59520130003572470000, notificato in data 05 febbraio 2014 e per il quale non risultano ulteriori atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione di pagamento in data 12 marzo 2019.
8 La fattispecie estintiva non si è perfezionata invece in relazione agli altri avvisi di addebito, considerato che tra la data di notifica degli stessi e quella della intimazione di pagamento sono decorsi meno di cinque anni.
10. In relazione all'intimazione di pagamento, infondata è la doglianza attorea relativa al conteggio degli interessi effettuati da poiché calcolati Controparte_2
globalmente e non analiticamente.
Deve ritenersi sufficientemente motivata l'intimazione di pagamento che si limiti a richiamare l'atto prodromico (cartella di pagamento), indicando la data in cui quest'ultimo è stato notificato, e che, con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati, contenga l'indicazione dei limiti temporali di riferimento, in quanto il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale. (Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXIII, 21/12/2020,
n.3067).
11. Esaminata, poi, la sola domanda riconvenzionale trasversale formulata dall' , in CP_4
relazione ad essa va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in adesione al più recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, trattandosi di domanda relativa alla materia di contabilità pubblica e attratta, quindi, dalla giurisdizione della Corte dei Conti (v. per il principio Cass. S.U. nn. 18647/2024, 5569/2023 e 760/2022).
La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata per legge di provvedere a riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste, infatti, la qualifica di agente contabile, con la conseguenza che l'azione dell'Istituto non può qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato, ma quale “giudizio di conto” relativo all'accertamento contabile dei rapporti di dare-avere fra i due soggetti e parametrati al carico affidato, da riscuotere e non riscosso per presunta condotta negligente dell'esattore (in tal senso la S.C. ha precisato che “la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, investita in varie controversie delle domande risarcitone della Controparte_8
nei confronti di pur affermata, a seguito dell'ordinanza n. 5569/2023 di
[...] CP_7
queste Sezioni Unite, la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost., e la legittimazione attiva di stante la riconducibilità del Controparte_9
petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c., ha ritenuto necessaria, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, la "ri-qualificazione" della domanda, da intendere
"non in senso meramente risarcitorio" (risultando "estranee finalità tipicamente
9 risarcitone, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel Pt_3
rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto responsabile, dei presupposti specifici della predetta responsabilità") ma quale azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di "dare- avere", rientrante in quelle proponibile ex art. 172, lett.d), c.g.c.”, cfr. S.U. n. 18647/2024 cit.).
12. Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali cartelle nn. 29520090015380020000;
29520090023760835000; 29520090028678212000; 29520090040966239000;
29520090046630242000; 29520090049809327000; 29520090051522446000;
29520100003328516000 e va accolto il ricorso solo in riferimento al credito CP_5 incorporato nell'avviso di addebito n. 59520130003572470000, con conseguente annullamento dell'intimazione opposta con riferimento al suddetto avviso di addebito.
L'opposizione va rigettata per il resto.
13. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'opponente e CP_ l' la fondatezza parziale dell'opposizione giustifica la compensazione per 2/3 delle spese di lite, mentre la restante frazione segue la soccombenza. L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' e dell' CP_7 CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali nn.29520090015380020000; 29520090023760835000; 29520090028678212000;
29520090040966239000; 29520090046630242000; 29520090049809327000;
29520090051522446000; 29520100003328516000; CP_
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito dell'avviso di addebito n. 59520130003572470000 e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata con riferimento al predetto avviso di addebito;
- rigetta per il resto;
- dichiara il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dall' nei confronti di CP_4 CP_7
10 CP_
- condanna l' a rifondere a parte opponente un terzo delle spese di lite, che liquida -già ridotte- in € 1.797,00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore dei procuratori antistatari;
compensa per la restante parte;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' e dell' CP_7 CP_4
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 2 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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