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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6733 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 5341/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9376/2024 pubblicata il 04.11.2024
TRA
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto n. 13 presso l'avv. Alberto Mario Garofalo da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F. , in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Controparte_1
Pozzuoli alla via Serapide n. 35 presso l'avv. Rosanna Contessa da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
pagina 1 di 3 APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli Parte_1 ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 714/2021, con cui le veniva intimato il pagamento di € 102.687,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di , e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente condannandola al CP_1 rimborso delle spese di lite avversarie distratte in favore del difensore dell'opposta.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello con integrale CP_1 conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 21.10.2025, ha disposto che l'udienza del 21.11.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 21.11.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 19.12.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 2 di 3 letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 20.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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