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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2396/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2396/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONATI STEFANO con domicilio in VIA A. Parte_1
VOLTA N. 1 48018 FAENZA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TIANO VINCENZO con domicilio in VIA Controparte_1
PANORAMICA 144 SAN GIOVANNI IN FIORE
APPELLATO
Conclusioni:
Appellante: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 01.04.2025:
“voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, n. 840/2021 resa dal Tribunale di Ravenna dott.sa
Annarita Donofrio, depositata in data 09.11.2021 e notificata in data 16.11.2021, rigettare
l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della svolta opposizione, determinare le somme a credito parziale della opposizione e condannare il
sig. al pagamento delle somme così determinate, detratto quanto eventualmente Controparte_1
pagina 1 di 13 versato da controparte in esecuzione alla sentenza impugnata, oltre ad interessi oltre ad interessi di
cui all'art. 1284 c.c. come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
rigettare l'appello incidentale
svolto dall'appellato in quanto infondato;
con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad
accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato, appellante incidentale: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
04.04.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversa, così
provvedere: - dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da , per i Parte_1
motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
e in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 840/21 pubbl. il 10/11/2021, Controparte_1
accogliere totalmente l'opposizione e revocare il Decreto ingiuntivo n. 1176/2019 del 07/10/2019 RG
n. 3144/2019 emesso dal Tribunale di Ravenna per intervenuta prescrizione, infondatezza e
illegittimità della pretesa per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare che nulla è dovuto
da a , in subordine la minor somma che sarà accertata nel corso del Controparte_1 Parte_1
giudizio; - condannare a restituire a le somme versate da a Parte_1 Controparte_1 CP_1
, in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente alla proposizione dell'appello Parte_1
incidentale, per complessivi €6.620,72 1 , o altro importo in base all'esito del giudizio, oltre interessi
legali dalle date dei singoli pagamenti sino al soddisfo;
- condannare al pagamento Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario ex art. 93 c.p.c.
RICHIESTE ISTRUTTORIE
In via istruttoria, si oppone alla produzione documentale dell'appellante principale, inammissibile in
quanto nuova, e comunque versata in atti senza alcuna indicazione e spiegazione. In assenza di valida
attestazione di conformità, disconosce formalmente l'esistenza, l'autenticità e ad ogni effetto di legge
anche la conformità all'originale. Disconosce, altresì, la conformità delle riproduzioni meccaniche ai
pagina 2 di 13 fatti e alle cose rappresentate. Insiste nella richiesta istruttoria formulata nella memoria 183 n. 2 e
reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado: chiede che il Sig. Giudice ai sensi
dell'art. 210 c.p.c. voglia ordinare a Wind Tre Spa con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5
(datore di lavoro di ) di esibire in giudizio ai fini dell'acquisizione al processo, la Parte_1
convenzione riguardante il rimborso delle spese dentistiche dei figli e i documenti riguardanti i relativi
pagamenti dal 2012 al 2019”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del 04.10.2019, pubblicato il 07.10.2019, emesso su ricorso proposto da e divenuto, in data 09.06.2020, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Parte_1
Ravenna ingiungeva a il pagamento della somma di € 13.776,65 a titolo di rimborso Controparte_1
del 50% delle spese straordinarie relative ai due figli minori e , oltre interessi Persona_1 Per_2
e spese della procedura di ingiunzione.
Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione di alcune spese, l'assenza di necessità e accordo per altre, errori di calcolo e l'assenza della prova effettiva dei pagamenti.
Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la legittimità della somma Parte_1
ingiunta, l'interruzione della prescrizione decennale e chiedendo, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 4002/2019, pubblicata il 10.11.2021, in primo luogo rigettava l'eccezione di prescrizione di parte opponente in quanto per le spese straordinarie trova applicazione la prescrizione decennale e dagli atti risultavano solleciti di pagamento risalenti agli anni 2013, 2014,
2015 e 2016.
In secondo luogo, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il decreto ingiuntivo condannando al pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 4.242,88, oltre interessi dalla domanda al saldo. Infine, in punto alle spese di lite le compensava pagina 3 di 13 per due terzi e condannava alla refusione del restante terzo liquidato in € 1.611,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
In particolare, dall'analisi dei documenti allegati da parte opposta nel giudizio di opposizione, il
Tribunale di Ravenna accertava il mancato pagamento da parte di delle seguenti Controparte_1
somme corrispondenti al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre:
- Per gli anni 2011 e 2012 € 4.078,50;
- Per l'anno 2013 di € 164,38.
Tutte le altre somme richieste da , esaminata la sola documentazione prodotta nel Parte_1
giudizio di opposizione, venivano dal Giudice di primo grado ritenute non provate oppure già saldate da . Controparte_1
Con atto di appello depositato il 23.12.2021 e notificato il 15.12.2021 impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado eccependone l'erroneità per le seguenti motivazioni: a) violazione dell'art. 112
c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio;
b) erroneità nel riconoscimento della parziale fondatezza dell'opposizione e, di conseguenza, della condanna di al pagamento della somma di € 4.242,88; c) erroneità nella compensazione per 2/3 Parte_2
delle spese processuali.
Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale deducendo: Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
b) l'infondatezza della doglianza di controparte relativa all'omesso esame dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo la violazione dell'art. 345 c.p.c.;
c) l'irritualità ed inefficacia dell'attestazione di conformità dei documenti;
d) l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine di cinque anni;
e) l'insussistenza del credito, per effetto di adempimento o compensazione;
f) l'infondatezza della pretesa in alcuni casi per assenza di prova delle spese, in ogni caso per mancanza pagina 4 di 13 di un preventivo accordo, difetto del carattere dell'urgenza, mancata rispondenza all'interesse dei figli ed insostenibilità delle spese;
g) l'insussistenza del carattere straordinario delle spese;
h) il disconoscimento, già effettuato in sede di opposizione, dell'esistenza, autenticità e conformità
all'originale, degli allegati contenenti le ricevute dal 2012 al 2019 e delle riproduzioni meccaniche contenenti conversazioni WhatsApp tra e . Parte_1 Controparte_1
In via incidentale, eccepiva: Controparte_1
a) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui ha riconosciuto spese relative al 2011;
b) la violazione dell'art. 2948 c.c. ed il difetto di motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale;
c) l'omessa pronuncia sulle eccezioni formulate e difetto di motivazione, in particolare:
sull'infondatezza della pretesa, sulla violazione del principio dell'onere della prova, sulla mancanza di prova del credito in virtù del disconoscimento effettuato ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Per quanto premesso, l'appellato e appellante incidentale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
All'udienza dell'8.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è parzialmente fondato, e la sentenza impugnata merita riforma per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre.
-1-
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dall'appellato e appellante incidentale.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del pagina 5 di 13 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte postositiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure sufficientemente chiare e specifiche alla sentenza, tali da permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste.
Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
-2-
In secondo luogo, con riferimento ai documenti del fascicolo monitorio contenenti le ricevute fiscali relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non depositati da parte opposta nel giudizio di opposizione, ma allegati nel giudizio di appello, si precisa che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sul tema, considerata “la mancanza di autonomia del procedimento
sommario che si apre con il ricorso monitorio rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito
dell'opposizione”, è concorde nel ritenere che “ i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art.
638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del
termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei
successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non
prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù
del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello
avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro
produzione alla preclusione di cui all'art. 345, co. 3 c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475;
pagina 6 di 13 Cass., Sez. II, 4/04/2017, n. 8693; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584; Cass. Sez. I, n. 27865,
29/10/2024).
Pertanto, nonostante il mancato adempimento dell'onere di produzione nel giudizio di opposizione da parte di , i documenti del giudizio monitorio, ri-depositati in grado di appello, devono Parte_1
ritenersi ammissibili. Tuttavia, si anticipa sin d'ora che di tale condotta processuale si dovrà tener conto in fase di liquidazione delle spese di lite.
-3-
Venendo ora all'eccezione sollevata dalla parte odierna appellata ed appellante incidentale con la quale
“in riferimento alla documentazione prodotta in copia da controparte (allegati da 1 a 8 recanti copie
ricevute dal 2012 al 2019 che corrispondono ai file doc. da 4 a 11), disconosce formalmente
l'esistenza, l'autenticità e ad ogni effetto di legge anche la conformità all'originale, con riserva di ogni
azione e difesa. Con riferimento agli allegati 9 e 10 recanti e-mail Persona_3
e messaggi whatsapp che corrispondono ai file doc. 12 e 13,
[...] Persona_3
disconosce la conformità di queste riproduzioni meccaniche ai fatti e alle cose rappresentate”, se ne deve ritenere l'infondatezza, in quanto imprecisa e contraddittoria.
Invero, in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile “presupponendo l'esistenza di un
documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia”, in modo tale da
“dimostrare la difformità anche mediante presunzioni : ciò si differenzia dal cd. diniego di originale,
con cui viene invece contestata l'esistenza stessa dell'originale del documento che richiede la querela di falso (crf. Cass. Ord. N. 134 del 05/01/2025; Cass. n. 27633 del 20/10/2018). In altre parole, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
pagina 7 di 13 Ebbene, nel caso di specie, come anticipato, non può affatto dirsi puntuale la contestazione omnicomprensiva con la quale parte appellata già nel giudizio di opposizione ha disconosciuto in modo vago e contraddittorio sia l'esistenza, che l'autenticità, che la conformità all'originale dei documenti prodotti.
Quanto appena precisato vale anche per il disconoscimento, anch'esso formulato in termini tutt'altro che puntuali, relativo allo scambio di e-mail e ai messaggi WhatsApp tra e Parte_1 CP_1
Sul punto, si premette che “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di
[...]
un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi
“screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11197 del 27/04/2023; Cass. Sez. II, ord. n. 1254/2025), salvo il loro puntuale disconoscimento.
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che parte appellata non abbia dimostrato la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, ma si sia limitata ad addurre irrilevanti e generiche affermazioni secondo cui quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrisponde alla realtà dei fatti
(cfr. Cass. ord. n. 12794/21 del 13.05.2021). A ciò si aggiunge che, dopo aver genericamente disconosciuto “la conformità di queste riproduzioni meccaniche ai fatti e alle cose rappresentate” la parte, in seguito, implicitamente ne ha riconosciuto quanto meno l'esistenza, giungendo a contestarne l'idoneità a fungere da accordo tra i coniugi.
In conclusione, dunque, anche tale eccezione sollevata in via incidentale non merita l'accoglimento.
-4-
In ordine all'eccezione di prescrizione, già sollevata nel giudizio di opposizione e reiterata in questa sede, il Giudice di primo grado con motivazione condivisibile aveva rilevato che “le spese in questione
sono spese straordinarie per le quali vale la prescrizione decennale e, nel caso di specie, sono in atti
pagina 8 di 13 solleciti di pagamento del 22.2.2013, 1.4.2014, 22.12.2015 e del 27.9.2016 (cfr. missive dei legali in
doc. 1,2,3 convenuta). La relativa eccezione va quindi rigettata”. Invero, diversamente da quanto eccepito dall'appellante incidentale le spese straordinarie, considerata la loro ontologica natura di imprevedibilità, urgenza ed eccezionalità, a differenza del mantenimento ordinario, non possono essere considerate spese periodiche ed a carattere alimentare in quanto non determinabili e non quantificabili in anticipo, pertanto, restano soggette al termine di prescrizione ordinario di decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
-5-
Tanto premesso, venendo al merito dell'appello principale, alla luce di quanto documentato e provato dalle parti nel corso del presente giudizio e considerato il contenuto del protocollo d'intesa fra i magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 c.c. del Tribunale di Napoli (richiamato nella sentenza che ha stabilità l'obbligo), le somme non corrisposte da per il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai due figli Controparte_1
minori avuti con sono le seguenti: Parte_1
- Per l'anno 2012: € 2.910,79. Si esclude la somma di € 28,50 relativa ad una spesa sostenuta nel negozio Decathlon in quanto non vi è prova che fosse una spesa straordinaria;
- Per l'anno 2013: € 2.017,67. Non si riconoscono: a) la somma di cui agli allegati B, C, D ed E in quanto non contengono ricevute ma soltanto prospetti di pagamento;
b) la somma di € 59,49 (all. G)
per spese di cancelleria non rientranti tra le spese straordinarie;
c) la somma di € 56,10 di cui all'allegato P in quanto dagli scontrini allegati non è possibile risalire al tipo di acquisto effettuato;
- Per l'anno 2014: € 727,44. Non si riconoscono: a) gli importi richiesti per il doposcuola (all. A), in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
b) la somma di cui agli allegati B e C in quanto non contengono ricevute ma soltanto prospetti di pagamento;
c) la somma di € 194,00 (all. M) poiché
pagina 9 di 13 dagli atti non risulta una prova di pagamento ma soltanto un prospetto di spesa;
d) la somma di € 10,95
(all. N) relativa ad un acquisto effettuato nel negozio Decathlon in quanto non vi è prova che fosse una spesa straordinaria;
- Per l'anno 2015: € 1.132,09. Non si riconoscono: a) la somma di € 70 (all. D) per spese scolastiche ordinarie;
b) la somma di € 64,60 (all. E) in quanto non è stata allegata una ricevuta di pagamento ma soltanto un prospetto di spesa;
d) gli importi richiesti per il doposcuola (all. H e L) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario e); le somme di cui all'allegato M che contiene degli scontrini per un totale di € 138,37, per i quali, tuttavia, in alcuni casi non è possibile risalire alla data dell'acquisto, in altri casi non è specificato il tipo di acquisto, pertanto non è possibile stabilire se rientrino nelle spese straordinarie;
- Per l'anno 2016: €1.286,45. Non si riconoscono: a) le somme di cui all'allegato A che non contiene ricevute di pagamento, ma soltanto una prenotazione di libri;
b) la somma di cui all'allegato C poiché
non contiene una ricevuta di pagamento;
c) gli importi di cui all'allegato D relative a spese ordinarie di cancelleria, ad esclusione degli zaini e del flauto, gli importi di € 12 e 18,5 poiché non è indicato la tipologia di acquisto, l'importo di € 27,41 è stato conteggiato solo una volta nonostante ripetuto due volte;
e) gli importi richiesti per il doposcuola (all. E) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
- Per l'anno 2017: € 1.073,88. Non si riconoscono: a) la somma di € 38,12 di cui all'allegato D per spese ordinarie di cancelleria e l'importo di € 14,50 per l'acquisto di libri presso la cartoleria duplicato,
due volte a fronte di un solo scontrino;
b) gli importi richiesti per il doposcuola (all. E) in quanto non è
stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
c) dall'allegato F, a fronte di una pretesa di € 670, risultano ricevute per un totale di € 470 di cui € 300 per corso di basket di ed € 170 per la ginnastica Per_1
pagina 10 di 13 artistica di . Tuttavia, ha già pagato con bonifico di € 160,00 del 25.01.2017 Per_2 Controparte_1
(causale "bonifico corso basket Lorenzo anno 2017") e con bonifico € 146,00 dell'08.06.2017 (causale
"bonifico PER ISCRIZIONE BASKET LORENZO GEFF 2017/2018") l'importo di € 305 il cui 50%
deve, dunque, essere decurtato dal totale da corrispondere;
- Per l'anno 2018: € 1.093,36. Non si riconoscono: a) gli importi di € 40,00 ed € 8,50 cui all'allegato A
in quanto non sono state allegate le ricevute di pagamento;
b) gli importi di cui all'allegato C di € 6 ed
€ 19,98 per spese ordinarie di cancelleria;
c) gli importi richiesti per il doposcuola (all. D) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
d) l'importo di € 180 per il corso di ginnastica artistica di Iolanda pagato con ricevuta dell'01.10.2018 (30 € per iscrizione annuale atleti + 150 € per la prima rata del corso di ginnastica artistica), poiché vi è un pagamento di € 90,00 effettuato da in data 12.10.2018 con causale " bonifico per corso di ginnastica Iolanda 3 mesi". Controparte_1
Dal totale di € 2.872,00 richiesto per quanto documentato all'allegato H in relazione a spese relative a farmaci, colloquio psicologici e visite prescritte dal medico curante ad entrambi i figli, vanno sottratti €
442 in quanto pagati da con bonifico del 23.04.2018 (causale "Saldo fattura 40/18 Controparte_1
del 19/04/2018 dott per cure ortodontiche ”) ed € 500,00 in quanto dagli Persona_4 Per_2
atti risulta soltanto un preventivo e non vi è alcuna ricevuta di pagamento.
Ancora, dal totale da corrispondere sono stati sottratti € 252,00 pari alla metà della somma pagata da a saldo totale del soggiorno Invernale a Piancavallo 28/01-03/02/2018 per Controparte_1 Per_1
con bonifico del 15.01.2018. Non sono decurtabili, invece, il 50% delle somme di cui agli all.
[...]
10, 11 e 12 di parte appellata poiché non è stato provato che fossero state pagate a saldo dell'intera spesa. Piuttosto, dalle altre ricevute esaminate risulta, ad esempio, che il costo del corso di ginnastica di per 3 mesi, fosse pari ad € 180,00 (quindi avrebbe pagato solo la metà di sua Per_2 Controparte_1
competenza pari ad € 90,00); parimenti il costo totale del corso di basket per si aggirava Per_1
intorno ai 300,00 €, dunque, anche in questo caso avrebbe pagato € 146,00 Controparte_1
pagina 11 di 13 corrispondenti alla metà a suo carico;
infine, parimenti non risulta provato che la somma di € 91,00
pagata con bonifico del 20.11.2018 per "Visita cardiologica 15/11/2018 policlinico s. Orsola N
Appuntamento 75588731" corrispondesse all'intero costo della visita;
-Per l'anno 2019: € 468,17. Non si riconoscono: a) gli importi richiesti per il doposcuola (all. B) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
b) € 16,00 di cui all'allegato C, acquisto effettuato in una farmacia per un farmaco non indicato e non connesso ad alcuna prescrizione medica.
Dal totale di € 440 richiesti per la visita odontoiatrica (all. C) vanno sottratti € 156,00 pagati da con bonifico del 06.06.2019 e causale "saldo fattura 91 del 17/05/2019 visita Controparte_1
odontoiatrica euro 156,00".
-6-
Pertanto, tutto ciò premesso, deve parzialmente riformarsi la sentenza di primo grado, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del Tribunale di Ravenna pubblicato il 07.10.2019, e condannando al pagamento della somma di € 10.709,85 oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al saldo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta che debba provvedersi sulle spese di entrambi i gradi del giudizio alla luce del principio della soccombenza. Tuttavia, come già anticipato, considerato che il giudizio di appello si è reso necessario per il mancato ottemperamento nel giudizio di opposizione dell'onere di allegazione documentale gravante sull'odierna appellante, e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della reciproca soccombenza, questa Corte ritiene di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale (appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Accoglie parzialmente l'appello principale di e, conseguentemente, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del Tribunale di
Ravenna pubblicato il 07.10.2019 e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 10.709,85, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
(appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2396/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONATI STEFANO con domicilio in VIA A. Parte_1
VOLTA N. 1 48018 FAENZA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. TIANO VINCENZO con domicilio in VIA Controparte_1
PANORAMICA 144 SAN GIOVANNI IN FIORE
APPELLATO
Conclusioni:
Appellante: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 01.04.2025:
“voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via principale
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, n. 840/2021 resa dal Tribunale di Ravenna dott.sa
Annarita Donofrio, depositata in data 09.11.2021 e notificata in data 16.11.2021, rigettare
l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo
opposto in ogni sua parte. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale
della svolta opposizione, determinare le somme a credito parziale della opposizione e condannare il
sig. al pagamento delle somme così determinate, detratto quanto eventualmente Controparte_1
pagina 1 di 13 versato da controparte in esecuzione alla sentenza impugnata, oltre ad interessi oltre ad interessi di
cui all'art. 1284 c.c. come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
rigettare l'appello incidentale
svolto dall'appellato in quanto infondato;
con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad
accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Appellato, appellante incidentale: come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il
04.04.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni istanza, eccezione e difesa avversa, così
provvedere: - dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da , per i Parte_1
motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
e in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 840/21 pubbl. il 10/11/2021, Controparte_1
accogliere totalmente l'opposizione e revocare il Decreto ingiuntivo n. 1176/2019 del 07/10/2019 RG
n. 3144/2019 emesso dal Tribunale di Ravenna per intervenuta prescrizione, infondatezza e
illegittimità della pretesa per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa;
- accertare che nulla è dovuto
da a , in subordine la minor somma che sarà accertata nel corso del Controparte_1 Parte_1
giudizio; - condannare a restituire a le somme versate da a Parte_1 Controparte_1 CP_1
, in esecuzione della sentenza di primo grado successivamente alla proposizione dell'appello Parte_1
incidentale, per complessivi €6.620,72 1 , o altro importo in base all'esito del giudizio, oltre interessi
legali dalle date dei singoli pagamenti sino al soddisfo;
- condannare al pagamento Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario ex art. 93 c.p.c.
RICHIESTE ISTRUTTORIE
In via istruttoria, si oppone alla produzione documentale dell'appellante principale, inammissibile in
quanto nuova, e comunque versata in atti senza alcuna indicazione e spiegazione. In assenza di valida
attestazione di conformità, disconosce formalmente l'esistenza, l'autenticità e ad ogni effetto di legge
anche la conformità all'originale. Disconosce, altresì, la conformità delle riproduzioni meccaniche ai
pagina 2 di 13 fatti e alle cose rappresentate. Insiste nella richiesta istruttoria formulata nella memoria 183 n. 2 e
reiterata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado: chiede che il Sig. Giudice ai sensi
dell'art. 210 c.p.c. voglia ordinare a Wind Tre Spa con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5
(datore di lavoro di ) di esibire in giudizio ai fini dell'acquisizione al processo, la Parte_1
convenzione riguardante il rimborso delle spese dentistiche dei figli e i documenti riguardanti i relativi
pagamenti dal 2012 al 2019”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del 04.10.2019, pubblicato il 07.10.2019, emesso su ricorso proposto da e divenuto, in data 09.06.2020, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Parte_1
Ravenna ingiungeva a il pagamento della somma di € 13.776,65 a titolo di rimborso Controparte_1
del 50% delle spese straordinarie relative ai due figli minori e , oltre interessi Persona_1 Per_2
e spese della procedura di ingiunzione.
Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Controparte_1
l'intervenuta prescrizione di alcune spese, l'assenza di necessità e accordo per altre, errori di calcolo e l'assenza della prova effettiva dei pagamenti.
Si costituiva nel giudizio di opposizione insistendo per la legittimità della somma Parte_1
ingiunta, l'interruzione della prescrizione decennale e chiedendo, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 4002/2019, pubblicata il 10.11.2021, in primo luogo rigettava l'eccezione di prescrizione di parte opponente in quanto per le spese straordinarie trova applicazione la prescrizione decennale e dagli atti risultavano solleciti di pagamento risalenti agli anni 2013, 2014,
2015 e 2016.
In secondo luogo, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
revocava il decreto ingiuntivo condannando al pagamento della somma complessiva Controparte_1
di € 4.242,88, oltre interessi dalla domanda al saldo. Infine, in punto alle spese di lite le compensava pagina 3 di 13 per due terzi e condannava alla refusione del restante terzo liquidato in € 1.611,00 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa.
In particolare, dall'analisi dei documenti allegati da parte opposta nel giudizio di opposizione, il
Tribunale di Ravenna accertava il mancato pagamento da parte di delle seguenti Controparte_1
somme corrispondenti al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre:
- Per gli anni 2011 e 2012 € 4.078,50;
- Per l'anno 2013 di € 164,38.
Tutte le altre somme richieste da , esaminata la sola documentazione prodotta nel Parte_1
giudizio di opposizione, venivano dal Giudice di primo grado ritenute non provate oppure già saldate da . Controparte_1
Con atto di appello depositato il 23.12.2021 e notificato il 15.12.2021 impugnava la Parte_1
sentenza di primo grado eccependone l'erroneità per le seguenti motivazioni: a) violazione dell'art. 112
c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio;
b) erroneità nel riconoscimento della parziale fondatezza dell'opposizione e, di conseguenza, della condanna di al pagamento della somma di € 4.242,88; c) erroneità nella compensazione per 2/3 Parte_2
delle spese processuali.
Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale deducendo: Controparte_1
a) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
b) l'infondatezza della doglianza di controparte relativa all'omesso esame dei documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo la violazione dell'art. 345 c.p.c.;
c) l'irritualità ed inefficacia dell'attestazione di conformità dei documenti;
d) l'intervenuta prescrizione per decorrenza del termine di cinque anni;
e) l'insussistenza del credito, per effetto di adempimento o compensazione;
f) l'infondatezza della pretesa in alcuni casi per assenza di prova delle spese, in ogni caso per mancanza pagina 4 di 13 di un preventivo accordo, difetto del carattere dell'urgenza, mancata rispondenza all'interesse dei figli ed insostenibilità delle spese;
g) l'insussistenza del carattere straordinario delle spese;
h) il disconoscimento, già effettuato in sede di opposizione, dell'esistenza, autenticità e conformità
all'originale, degli allegati contenenti le ricevute dal 2012 al 2019 e delle riproduzioni meccaniche contenenti conversazioni WhatsApp tra e . Parte_1 Controparte_1
In via incidentale, eccepiva: Controparte_1
a) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui ha riconosciuto spese relative al 2011;
b) la violazione dell'art. 2948 c.c. ed il difetto di motivazione sul rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale;
c) l'omessa pronuncia sulle eccezioni formulate e difetto di motivazione, in particolare:
sull'infondatezza della pretesa, sulla violazione del principio dell'onere della prova, sulla mancanza di prova del credito in virtù del disconoscimento effettuato ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c.
Per quanto premesso, l'appellato e appellante incidentale chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
All'udienza dell'8.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è parzialmente fondato, e la sentenza impugnata merita riforma per le motivazioni che di seguito si vanno ad esporre.
-1-
In primo luogo, osserva la Corte che deve considerarsi infondata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello, sollevata, ai sensi dell'art. 342 c. p. c., dall'appellato e appellante incidentale.
Invero, l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del pagina 5 di 13 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte postositiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n.
27199).
Ebbene nel caso di specie, si ritiene che l'atto di appello abbia mosso delle censure sufficientemente chiare e specifiche alla sentenza, tali da permettere l'individuazione delle relative doglianze e richieste.
Pertanto, non si rinviene alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
-2-
In secondo luogo, con riferimento ai documenti del fascicolo monitorio contenenti le ricevute fiscali relative agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 non depositati da parte opposta nel giudizio di opposizione, ma allegati nel giudizio di appello, si precisa che l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sul tema, considerata “la mancanza di autonomia del procedimento
sommario che si apre con il ricorso monitorio rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito
dell'opposizione”, è concorde nel ritenere che “ i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art.
638, terzo comma, cod. proc. civ. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del
termine di cui all'art. 641, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere considerati nuovi nei
successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non
prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù
del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello
avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro
produzione alla preclusione di cui all'art. 345, co. 3 c.p.c.” (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475;
pagina 6 di 13 Cass., Sez. II, 4/04/2017, n. 8693; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584; Cass. Sez. I, n. 27865,
29/10/2024).
Pertanto, nonostante il mancato adempimento dell'onere di produzione nel giudizio di opposizione da parte di , i documenti del giudizio monitorio, ri-depositati in grado di appello, devono Parte_1
ritenersi ammissibili. Tuttavia, si anticipa sin d'ora che di tale condotta processuale si dovrà tener conto in fase di liquidazione delle spese di lite.
-3-
Venendo ora all'eccezione sollevata dalla parte odierna appellata ed appellante incidentale con la quale
“in riferimento alla documentazione prodotta in copia da controparte (allegati da 1 a 8 recanti copie
ricevute dal 2012 al 2019 che corrispondono ai file doc. da 4 a 11), disconosce formalmente
l'esistenza, l'autenticità e ad ogni effetto di legge anche la conformità all'originale, con riserva di ogni
azione e difesa. Con riferimento agli allegati 9 e 10 recanti e-mail Persona_3
e messaggi whatsapp che corrispondono ai file doc. 12 e 13,
[...] Persona_3
disconosce la conformità di queste riproduzioni meccaniche ai fatti e alle cose rappresentate”, se ne deve ritenere l'infondatezza, in quanto imprecisa e contraddittoria.
Invero, in tema di copie di documenti, il disconoscimento della conformità all'originale deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile “presupponendo l'esistenza di un
documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia”, in modo tale da
“dimostrare la difformità anche mediante presunzioni : ciò si differenzia dal cd. diniego di originale,
con cui viene invece contestata l'esistenza stessa dell'originale del documento che richiede la querela di falso (crf. Cass. Ord. N. 134 del 05/01/2025; Cass. n. 27633 del 20/10/2018). In altre parole, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile generiche o onnicomprensive, ma va operata -a pena di inefficacia- in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
pagina 7 di 13 Ebbene, nel caso di specie, come anticipato, non può affatto dirsi puntuale la contestazione omnicomprensiva con la quale parte appellata già nel giudizio di opposizione ha disconosciuto in modo vago e contraddittorio sia l'esistenza, che l'autenticità, che la conformità all'originale dei documenti prodotti.
Quanto appena precisato vale anche per il disconoscimento, anch'esso formulato in termini tutt'altro che puntuali, relativo allo scambio di e-mail e ai messaggi WhatsApp tra e Parte_1 CP_1
Sul punto, si premette che “i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di
[...]
un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi
“screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11197 del 27/04/2023; Cass. Sez. II, ord. n. 1254/2025), salvo il loro puntuale disconoscimento.
Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che parte appellata non abbia dimostrato la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta, ma si sia limitata ad addurre irrilevanti e generiche affermazioni secondo cui quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrisponde alla realtà dei fatti
(cfr. Cass. ord. n. 12794/21 del 13.05.2021). A ciò si aggiunge che, dopo aver genericamente disconosciuto “la conformità di queste riproduzioni meccaniche ai fatti e alle cose rappresentate” la parte, in seguito, implicitamente ne ha riconosciuto quanto meno l'esistenza, giungendo a contestarne l'idoneità a fungere da accordo tra i coniugi.
In conclusione, dunque, anche tale eccezione sollevata in via incidentale non merita l'accoglimento.
-4-
In ordine all'eccezione di prescrizione, già sollevata nel giudizio di opposizione e reiterata in questa sede, il Giudice di primo grado con motivazione condivisibile aveva rilevato che “le spese in questione
sono spese straordinarie per le quali vale la prescrizione decennale e, nel caso di specie, sono in atti
pagina 8 di 13 solleciti di pagamento del 22.2.2013, 1.4.2014, 22.12.2015 e del 27.9.2016 (cfr. missive dei legali in
doc. 1,2,3 convenuta). La relativa eccezione va quindi rigettata”. Invero, diversamente da quanto eccepito dall'appellante incidentale le spese straordinarie, considerata la loro ontologica natura di imprevedibilità, urgenza ed eccezionalità, a differenza del mantenimento ordinario, non possono essere considerate spese periodiche ed a carattere alimentare in quanto non determinabili e non quantificabili in anticipo, pertanto, restano soggette al termine di prescrizione ordinario di decennale di cui all'art. 2946 c.c.
L'appello incidentale deve, dunque, essere rigettato.
-5-
Tanto premesso, venendo al merito dell'appello principale, alla luce di quanto documentato e provato dalle parti nel corso del presente giudizio e considerato il contenuto del protocollo d'intesa fra i magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt.
316 c.c. del Tribunale di Napoli (richiamato nella sentenza che ha stabilità l'obbligo), le somme non corrisposte da per il rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai due figli Controparte_1
minori avuti con sono le seguenti: Parte_1
- Per l'anno 2012: € 2.910,79. Si esclude la somma di € 28,50 relativa ad una spesa sostenuta nel negozio Decathlon in quanto non vi è prova che fosse una spesa straordinaria;
- Per l'anno 2013: € 2.017,67. Non si riconoscono: a) la somma di cui agli allegati B, C, D ed E in quanto non contengono ricevute ma soltanto prospetti di pagamento;
b) la somma di € 59,49 (all. G)
per spese di cancelleria non rientranti tra le spese straordinarie;
c) la somma di € 56,10 di cui all'allegato P in quanto dagli scontrini allegati non è possibile risalire al tipo di acquisto effettuato;
- Per l'anno 2014: € 727,44. Non si riconoscono: a) gli importi richiesti per il doposcuola (all. A), in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
b) la somma di cui agli allegati B e C in quanto non contengono ricevute ma soltanto prospetti di pagamento;
c) la somma di € 194,00 (all. M) poiché
pagina 9 di 13 dagli atti non risulta una prova di pagamento ma soltanto un prospetto di spesa;
d) la somma di € 10,95
(all. N) relativa ad un acquisto effettuato nel negozio Decathlon in quanto non vi è prova che fosse una spesa straordinaria;
- Per l'anno 2015: € 1.132,09. Non si riconoscono: a) la somma di € 70 (all. D) per spese scolastiche ordinarie;
b) la somma di € 64,60 (all. E) in quanto non è stata allegata una ricevuta di pagamento ma soltanto un prospetto di spesa;
d) gli importi richiesti per il doposcuola (all. H e L) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario e); le somme di cui all'allegato M che contiene degli scontrini per un totale di € 138,37, per i quali, tuttavia, in alcuni casi non è possibile risalire alla data dell'acquisto, in altri casi non è specificato il tipo di acquisto, pertanto non è possibile stabilire se rientrino nelle spese straordinarie;
- Per l'anno 2016: €1.286,45. Non si riconoscono: a) le somme di cui all'allegato A che non contiene ricevute di pagamento, ma soltanto una prenotazione di libri;
b) la somma di cui all'allegato C poiché
non contiene una ricevuta di pagamento;
c) gli importi di cui all'allegato D relative a spese ordinarie di cancelleria, ad esclusione degli zaini e del flauto, gli importi di € 12 e 18,5 poiché non è indicato la tipologia di acquisto, l'importo di € 27,41 è stato conteggiato solo una volta nonostante ripetuto due volte;
e) gli importi richiesti per il doposcuola (all. E) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
- Per l'anno 2017: € 1.073,88. Non si riconoscono: a) la somma di € 38,12 di cui all'allegato D per spese ordinarie di cancelleria e l'importo di € 14,50 per l'acquisto di libri presso la cartoleria duplicato,
due volte a fronte di un solo scontrino;
b) gli importi richiesti per il doposcuola (all. E) in quanto non è
stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
c) dall'allegato F, a fronte di una pretesa di € 670, risultano ricevute per un totale di € 470 di cui € 300 per corso di basket di ed € 170 per la ginnastica Per_1
pagina 10 di 13 artistica di . Tuttavia, ha già pagato con bonifico di € 160,00 del 25.01.2017 Per_2 Controparte_1
(causale "bonifico corso basket Lorenzo anno 2017") e con bonifico € 146,00 dell'08.06.2017 (causale
"bonifico PER ISCRIZIONE BASKET LORENZO GEFF 2017/2018") l'importo di € 305 il cui 50%
deve, dunque, essere decurtato dal totale da corrispondere;
- Per l'anno 2018: € 1.093,36. Non si riconoscono: a) gli importi di € 40,00 ed € 8,50 cui all'allegato A
in quanto non sono state allegate le ricevute di pagamento;
b) gli importi di cui all'allegato C di € 6 ed
€ 19,98 per spese ordinarie di cancelleria;
c) gli importi richiesti per il doposcuola (all. D) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
d) l'importo di € 180 per il corso di ginnastica artistica di Iolanda pagato con ricevuta dell'01.10.2018 (30 € per iscrizione annuale atleti + 150 € per la prima rata del corso di ginnastica artistica), poiché vi è un pagamento di € 90,00 effettuato da in data 12.10.2018 con causale " bonifico per corso di ginnastica Iolanda 3 mesi". Controparte_1
Dal totale di € 2.872,00 richiesto per quanto documentato all'allegato H in relazione a spese relative a farmaci, colloquio psicologici e visite prescritte dal medico curante ad entrambi i figli, vanno sottratti €
442 in quanto pagati da con bonifico del 23.04.2018 (causale "Saldo fattura 40/18 Controparte_1
del 19/04/2018 dott per cure ortodontiche ”) ed € 500,00 in quanto dagli Persona_4 Per_2
atti risulta soltanto un preventivo e non vi è alcuna ricevuta di pagamento.
Ancora, dal totale da corrispondere sono stati sottratti € 252,00 pari alla metà della somma pagata da a saldo totale del soggiorno Invernale a Piancavallo 28/01-03/02/2018 per Controparte_1 Per_1
con bonifico del 15.01.2018. Non sono decurtabili, invece, il 50% delle somme di cui agli all.
[...]
10, 11 e 12 di parte appellata poiché non è stato provato che fossero state pagate a saldo dell'intera spesa. Piuttosto, dalle altre ricevute esaminate risulta, ad esempio, che il costo del corso di ginnastica di per 3 mesi, fosse pari ad € 180,00 (quindi avrebbe pagato solo la metà di sua Per_2 Controparte_1
competenza pari ad € 90,00); parimenti il costo totale del corso di basket per si aggirava Per_1
intorno ai 300,00 €, dunque, anche in questo caso avrebbe pagato € 146,00 Controparte_1
pagina 11 di 13 corrispondenti alla metà a suo carico;
infine, parimenti non risulta provato che la somma di € 91,00
pagata con bonifico del 20.11.2018 per "Visita cardiologica 15/11/2018 policlinico s. Orsola N
Appuntamento 75588731" corrispondesse all'intero costo della visita;
-Per l'anno 2019: € 468,17. Non si riconoscono: a) gli importi richiesti per il doposcuola (all. B) in quanto non è stata fornita la prova del preventivo accordo, né della sussistenza di eventuali esigenze del genitore collocatario che lo abbiano reso necessario;
b) € 16,00 di cui all'allegato C, acquisto effettuato in una farmacia per un farmaco non indicato e non connesso ad alcuna prescrizione medica.
Dal totale di € 440 richiesti per la visita odontoiatrica (all. C) vanno sottratti € 156,00 pagati da con bonifico del 06.06.2019 e causale "saldo fattura 91 del 17/05/2019 visita Controparte_1
odontoiatrica euro 156,00".
-6-
Pertanto, tutto ciò premesso, deve parzialmente riformarsi la sentenza di primo grado, confermando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del Tribunale di Ravenna pubblicato il 07.10.2019, e condannando al pagamento della somma di € 10.709,85 oltre interessi dalla Controparte_1
domanda al saldo.
La riforma della sentenza di primo grado comporta che debba provvedersi sulle spese di entrambi i gradi del giudizio alla luce del principio della soccombenza. Tuttavia, come già anticipato, considerato che il giudizio di appello si è reso necessario per il mancato ottemperamento nel giudizio di opposizione dell'onere di allegazione documentale gravante sull'odierna appellante, e tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della reciproca soccombenza, questa Corte ritiene di disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale (appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- Accoglie parzialmente l'appello principale di e, conseguentemente, in riforma della Parte_1
sentenza di primo grado, conferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1776/2019 del Tribunale di
Ravenna pubblicato il 07.10.2019 e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 10.709,85, oltre interessi dalla domanda al saldo;
[...]
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale
(appellato principale), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'1.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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