Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Ordinanza collegiale 17 settembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2025, proposto da
GI AT e ET NE, rappresentati e difesi dall'avvocato GI Danilo Giannone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Pachino in data 8 gennaio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021; b) del menzionato ordine di demolizione n. 39 in data 26 luglio 2021.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. IE CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento del Comune di Pachino n. 2 in data 8 gennaio 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021; b) il menzionato ordine di demolizione n. 39 in data 26 luglio 2021, che gli interessati affermano non essere mai stato loro notificato.
Nel ricorso, in sintesi, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il presupposto ordine di demolizione non è mai stato notificato agli interessati; b) l’Amministrazione, inoltre, ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento; c) la decisione del Comune si fonda su una carente istruttoria e su una valutazione superficiale del contesto urbanistico ove è ubicato l’immobile; d) l’area di cui si tratta, invero, è urbanizzata; e) il terreno di proprietà dei ricorrenti è sito in Contrada Granelli, ove insiste un’abitazione di 77,43 metri quadri, con veranda di 24,92 metri quadri; e) l’immobile, acquistato in data 13 settembre 2007, è la casa familiare degli odierni interessati; f) il procedimento si fonda su presunti abusi edilizi risalenti all’anno 2008; g) deve precisarsi che nei confronti del ricorrente GI NÒ è stato anche avviato un procedimento penale, che si è concluso con una pronuncia di condanna (sentenza n. 767/2015), con stralcio, però, di una parte dell’imputazione poiché era in corso un procedimento di sanatoria, essendo stata presentata la relativa domanda in data 16 dicembre 2008; h) in data 25 maggio 2009 il Comune ha adottato un preavviso di diniego relativo all'istanza di sanatoria, ma il procedimento non è stato definito, nonostante i ricorrenti abbiano provveduto ad integrare la documentazione in data 6 febbraio 2009; i) con parere in data 4 maggio 2009 l’Ufficio Tecnico del Comune ha segnalato un contrasto con l’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e con il Piano Paesaggistico adottato nell’anno 2012 e approvato nell’anno 2017; l) l’ordine di demolizione è stato adottato tredici anni dopo l’accertamento dell’abuso e nove anni dopo la pronuncia del giudice penale; m) come affermato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Puglia, n. 9/2025 e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 30/2025), la comunicazione di avvio del procedimento è essenziale anche nel caso di provvedimenti vincolati; n) occorre precisare che l’area è stata oggetto di numerosi interventi edilizi regolarmente autorizzati dal Comune, il quale ha predisposto i relativi servizi pubblici (strade, illuminazione, raccolta dei rifiuti); o) non risponde al vero, quindi, che il territorio sia edificato in modo sparso, come sostenuto dall’Amministrazione; p) appare, invero, necessaria l’adozione di un’apposita variante al Piano Regolatore Generale, ormai obsoleto in ragione delle circostanze che sono state indicate.
Con ordinanza n. 2687 in data 17 settembre 2025 il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:
In particolare, ai fini di una compiuta decisione occorre che i ricorrenti producano documenti (inclusa eventuale documentazione fotografica) e forniscano adeguati chiarimenti in ordine ai seguenti profili: a) sentenza penale n. 767/2015, menzionata in ricorso; b) domanda di sanatoria presentata in data 16 dicembre 2008, come indicato in ricorso; c) preavviso di diniego adottato dal Comune in data 25 maggio 2009 e integrazione documentale effettuata in data 6 febbraio 2009; d) parere dell’Ufficio Tecnico del Comune in data 4 maggio 2009; e) interventi edilizi autorizzati nell’area dal Comune e servizi pubblici ivi esistenti.
Ai sensi dell’art. 64, terzo comma, c.p.a., deve invece ordinarsi al Comune di Pachino di documentare l’eventuale notifica ai destinatari dell’ordine di demolizione n. 39 del 26 luglio 2021.
Per l’adempimento dei disposti incombenti istruttori viene fissato il termine del 30 novembre 2025.
La decisione della causa è rinviata alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026.
In data 30 novembre 2025 i ricorrenti hanno depositato in data 30 novembre 2025: a) la sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Avola, n. 80/12 in data 1 marzo 2012; b) la domanda di sanatoria presentata in data 16 dicembre 2008; c) il preavviso di diniego adottato dal Comune in data 25 maggio 2009 e l'integrazione documentale effettuata in data 6 febbraio 2009; d) il parere dell'Ufficio Tecnico in data 4 maggio 2009; e) documentazione relativa ad interventi edilizi presuntivamente autorizzati nell’area e a servizi ivi esistenti; f) nota del Genio Civile di Siracusa n. 861 in data 11 gennaio 2011 attestante che le opere edilizie: "sono conformi alla normativa vigente per le zone sismiche di seconda categoria” (una volta eseguiti gli interventi di adeguamento).
Il Comune non ha esitato l'incombente istruttorio.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nonostante il disposto incombente istruttorio, il Comune non ha depositato documentazione attestante la notifica dell'ordine di demolizione (e neppure ha versato in atti tale provvedimento, né, come era sua obbligo, l'ulteriore documentazione contemplata dall'art. 46, secondo comma, c.p.a.).
Pertanto, sulla base degli atti deve ritenersi che l'ordine di demolizione non sia mai stato ritualmente notificato agli interessati - tra l'altro, nel provvedimento n. 2 in data 8 gennaio 2025 si afferma che il provvedimento era stato notificato al solo ricorrente GI NÒ - i quali, ad ogni buon conto, lo hanno impugnato "al buio", restando salva la loro facoltà di proporre motivi aggiunti a seguito della piena conoscenza dell'atto, che l'Amministrazione intimata, come è stato indicato, era tenuta a depositare e non ha depositato.
In ragione dell'omessa notifica del provvedimento, l'ordine di demolizione risulta, quindi, inefficace e, pertanto, la sua impugnazione è inammissibile, venendo in rilievo un atto ricettizio che non produce effetti se non ritualmente comunicato ai soggetti interessati o, in subordine, se i soggetti interessati non ne abbiano comunque acquisito piena conoscenza.
Il provvedimento n. 2 in data 8 gennaio 2025 va conseguentemente annullato, in quanto esso è stato adottato sulla base della ritenuta inottemperanza ad un provvedimento - l'ordinanza n. 39 del 26 settembre 2021 - mai portata a conoscenza degli interessati.
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile quanto all'impugnazione dell'inefficace ordine di demolizione e va accolto quanto all'impugnazione del provvedimento del Comune n. 2 in data 8 gennaio 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza - sostanziale per quanto attiene all'ordine di demolizione - dell'Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, con esclusione degli oneri relativi alla fase cautelare, la quale non si è conclusa con l'accoglimento della domanda dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile l'impugnazione dell’ordine di demolizione del Comune di Pachino n. 39 del 26 luglio 2021; 2) accoglie il ricorso quanto all'impugnazione del provvedimento n. 2 in data 8 gennaio 2025 e, per l'effetto, annulla tale provvedimento; 3) condanna l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.427,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE CH, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE CH |
IL SEGRETARIO