Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 73/2022
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n.2275/2021, pubbl. il
08.10.2021, (R.G. n. 4389/2018) (All. D), emessa dal Tribunale di Foggia, notificata a mezzo pec dall'Avv. Antonio Fesce in data 07.12.2021.
tra
, nato a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
, nata a [...] il [...] tutti residenti in [...]; _2
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Antonio Leonardo e dall'Avv. Saveria
Speranzoso con mandato apposto su foglio separato da intendersi in calce al presente atto;
- appellanti -
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per mandato Controparte_3
in calce alla comparsa dall'avv. Antonio Fesce;
- appellato -
* * * * * *
1
per l'appellante: rigettare l'inefficacia, nei confronti dell'attore/appellato, dell'atto di
costituzione del fondo patrimoniale in relazione alle disposizioni di e, Controparte_1
per gli effetti, ritenere illegittima la domanda di inefficacia nei confronti di P_
e legittima la richiesta di estromissione formulata da in
[...] Controparte_1
primo grado. In accoglimento del capo sub A) dichiarare illegittima la condanna alle spese
di In accoglimento dei capi sub A) e sub B), alla luce della Controparte_1
maggiorazione applicata in primo grado, disporre la riduzione della condanna alle spese
di nella misura del 20% per i motivi in narrativa. Ordinare la Parte_1
cancellazione della domanda giudiziale, già disposta nei confronti di , _2
disponendone l'adempimento a cura e spese dell'attore/appellato . Controparte_3
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
per l'appellato: rigettare l'appello, con ogni richiesta nello stesso contenuta proposto da
e avverso la sentenza n. Controparte_1 Parte_1 _2
2275/2021 emessa dal Tribunale di Foggia 1'8 ottobre 2021. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05.06.2018, conveniva in giudizio Controparte_3 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Foggia, per accertare
[...] Controparte_1 _2
i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato il 9.5.2013 per notar di Lucera, rep. Per_1
57.412 – racc. 17.433, registrato il 5 giugno 2013 al n. 753 serie 1t, annotato, presso il
Servizio di Stato Civile del Comune di Foggia, il 18.06.2013 a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi e trascritto il 6 giugno ai nn. 11.569 R.G. e 8.689 Parte_2
R.P. presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia;
ai nn. 4611 R.G. e 3734 R.P. presso la
Conservatoria dei Rr.II. di Lucera, e il 10.06.2013 ai nn. 10061 R.G. e 7591 R.P. presso la
2 Conservatoria dei RR.II di Chieti.
A sostegno della domanda, l'attore allegava di essere creditore nei confronti di Parte_1
in forza dell'atto pubblico di compravendita per Notar stipulato in data
[...] Per_1
27.01.2012, Rep. n. 56679, Racc. N. 16893, registrato in Foggia il 07.02.2012 al N. 238,
trascritto in Foggia in data 10.02.2012 ai nn. 3184 e 2495, rilasciato in forma esecutiva in data 23.02.2017, e del successivo atto di precetto del 24.03.2017, della somma di €
44.518,73, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della compravendita della quota di ½
(un mezzo) in nuda proprietà delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio condominiale sito in Foggia alla Via S.T. Vito Petruzzelli.
Si costituivano in giudizio con comparsa del 23.10.2018 i coniugi e Controparte_1
ed il figlio per chiedere il rigetto della domanda, _2 Parte_1
allegando che si trattava di un credito sub iudice, precisando che alcun credito l'attore vantava l'attore nei confronti dei coniugi e Controparte_1 _2
I convenuti deducevano la sussistenza di altri beni di proprietà di non Parte_1
compresi nel fondo patrimoniale.
Il giudice del Tribunale di Foggia accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di , dell'atto di costituzione Controparte_3
di fondo patrimoniale a ministero del notaio in Lucera del 9.5.2013 Persona_2
racc. 17433 rep. 57412, trascritto nei rr.ii. di Foggia il 6.06.2013 ai nn. 11569/8689, nonché
nello stesso giorno nei rr.ii. di Lucera ai nn. 4611/3734, nonché ancora nei rr.ii di Chieti il
10.06.2013 ai nn. 10061/7591, con riferimento a tutti gli atti di disposizione in esso contenute e poste in essere da e condannando Controparte_1 Parte_1
e alla refusione delle spese in favore di Controparte_1 Parte_1 _3
.
[...]
Disponeva l'estromissione dal giudizio di ordinando la cancellazione della _2
domanda giudiziale trascritta nei suoi confronti, condannando alla Controparte_3
refusione delle spese di lite in favore di _2
3 Con atto di appello notificato a mezzo pec il 6/1/2022, Controparte_1 Parte_3
e hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado n.
[...] _2
2275/2021 pubblicata 1'8/10/2021 nel procedimento n. 4389/19 R.G. del Tribunale di
Foggia chiedendo il rigetto della domanda di per l'insussistenza del Controparte_3
credito e illegittima mutatio della domanda originaria.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di legge.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante, assume l'inesistenza Controparte_1
del credito vantato nei suo confronti da , ragion per cui sarebbe stato Controparte_3
citato illegittimamente dall'attore perché non rivestiva la qualità di litisconsorte necessario.
Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto, inoltre, erroneamente una integrazione da parte dell'attore della causa petendi mentre, a suo dire, si sarebbe trattato di una mutatio libelli
non consentita.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che il credito di nei confronti di Controparte_3
deriva dall'atto pubblico di compravendita per notar Parte_1 Persona_3
stipulato in data 27/1/12, rep. n. 56679, racc. n. 16893, registrato a Foggia il
[...]
7/2/2012 al n. 238 e trascritto in Foggia in data 10/2/12 ai nn. 3184 e 2495 nel quale l'acquirente si obbligò a pagare il prezzo della vendita in € 44.000,00 (euro quarantaquattromila/00), senza interessi entro e non oltre due anni dalla stipula, mai corrisposto.
Mentre, l'attore con la memoria ex art. 183 co.6 n. 1) c.p.c. allegò di vantare anche un credito nei confronti di in forza di due decreti ingiuntivi del tribunale Controparte_1
di Foggia, non opposti, n. 2301/18 del 2.12.2018 e n.309/19 del 9.03.2019, per complessivi
65.000 euro.
Con atto del 9 maggio 2013 per notar di Lucera, rep. 54.412 – rac. 17.433, registrato Per_1
il 5 giugno 2013 al n. 753 serie 1T, annotato, presso il Servizio Civile del Comune di
4 Foggia, il 18/6/2013 a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi e Parte_2
trascritto il successivo 6 giugno ai nn. 11.569 R.G e 8.689 R.P. e Parte_1
destinarono propri beni in un fondo patrimoniale ai sensi e per gli effetti Controparte_1
dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della loro famiglia.
Con riferimento alla inesistenza del credito, motivo di gravame, il giudice di primo grado aveva già evidenziato, per un verso, che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, non è
necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. n. 11755 del 2018; Cass. n. 20002
del 2008), con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (Cass. n.
4212 del 2020; conf., Cass. n. 3369 del 2019) e, per altro verso, che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito,
soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, comma 1°, n. 1), c.c. se sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cass. n. 2530 del 2015), ovvero la previsione di un mero danno potenziale a carico di questi ultimi, rimanendo, per contro,
irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. n. 13343
del 2015).
Gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia ammesso come emendatio o integrazione la modifica della domanda introdotta dall'attore nei confronti di P_
, che sarebbe invece una mutatio inammissibile operata dall'attore con la memoria
[...]
ex art. 183 cpc n. 1.
A tal proposito, infatti, si osserva che, a differenza dell'inammissibile mutatio libelli,
l'emendatio libelli si ha nel caso in cui la parte, senza alcun mutamento dei fatti principali allegati rettifichi la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla
5 medesima causa petendi.
In particolare, infatti, l'estensione della nozione di modifica della domanda è intervenuta dapprima con l'orientamento interpretativo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
per cui 'la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può
riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali'
(cfr. Cass. S.U. n. 12310 del 15.06.2015).
L'attore aveva domandato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo, in atto di citazione, nei confronti di tutti i soggetti convenuti (petitum) e, quindi, anche nei confronti di e ha successivamente integrato sotto il profilo della sola causa Controparte_1
petendi la domanda nei confronti di con la prima memoria ex art. 183 Controparte_1
c.p.c., deducendo la sopravvenienza di crediti verso questo soggetto.
Quindi, l'attore ha tenuto immutato il petitum, originariamente rivolto verso tutti i convenuti, ed ha integrato le ragioni in relazione alla sola posizione di Controparte_1
senza compromettere le potenzialità difensive delle controparti, che infatti hanno svolto le loro difese in ordine ai presupposti dell'azione anche nei confronti di Controparte_1
come rilevato anche dal giudice di primo grado.
Pertanto, senza dubbio tempestiva e rituale è stata l'attività difensiva di precisazione e di modifica delle domande già formalmente proposte ad opera di parte attrice in citazione,
non potendosi condividere l'interpretazione degli appellanti in termini di inammissibile mutatio libelli conformemente all'orientamento più recente della giurisprudenza che è nel senso di ampliare considerevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c., di fatto estendendo la nozione di emendatio libelli consentita ovvero 'precisazioni e modificazioni delle domande' purché ciò sia conseguenza delle domande, eccezioni ed in generale difese di parte convenuta.
6 Ragion per cui la dichiarata inefficacia, nei confronti dell'attore, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in relazione alle disposizioni di e Controparte_1 Parte_1
è stata correttamente valutata e disposta dal giudice di primo grado.
[...]
Così come va confermata la decisione del giudizio di primo grado in punto di spese processuali derivanti dalla soccombenza di che le ha liquidate secondo Controparte_1
parametri medi, con aumento del 20%, essendo due soggetti aventi analoga posizione processuale.
Il motivo di gravame su tale questione è articolato genericamente, in considerazione della pacifica soccombenza di che ha conferito nel fondo diversi fabbricati Controparte_1
lasciando fuori dal fondo diritti di abitazione sui beni ceduti a e quote Parte_1
insignificanti di alcuni terreni.
Mentre, l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta in data 17.09.2019 per nei modi di legge è stata già disposta dal giudice di primo grado. _2
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti di e Parte_1 P_
, e liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa.
[...]
Mentre, nulla per le spese tra estromessa dal giudizio di primo grado, e _2
, non avendo la prima proposto domande nei confronti dell'appellato. Controparte_3
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nato a [...] il [...], Parte_1 P_
, nato a [...] il [...], nata a [...] il
[...] _2
9.11.47, avverso la sentenza n.2275/2021, pubbl. il 08.10.2021, (R.G. n. 4389/2018) (All.
D), emessa dal Tribunale di Foggia, notificata a mezzo pec dall'Avv. Antonio Fesce in data
07.12.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_1
7 pagamento delle spese processuali in favore di delle spese processuali Controparte_3
del presente grado di giudizio che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre spese generali, Cap ed IVA;
3) Nulla a titolo di spese tra e;
_2 Controparte_3
4) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 19.11.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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