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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13939 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sez. IV
Il Tribunale di Roma - Sezione IV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente
Dott. Romolo Ciufolini Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui all'art. 630 c.p.c. avente ad oggetto il reclamo iscritto al n. 36932 del ruolo dell'anno 2025 proposto avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023 del 14.7.2025, tra rappresentata da in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo
Mannocchi in Roma Lungotevere A. Da Brescia nn. 9/10, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- ricorrente
e
e elettivamente domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. CP_2 Controparte_3
102, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gervasi, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- resistenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo: all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto REVOCARE Il provvedimento del 14.7.2025 con cui il GE ha dichiarato
l'improcedibilità della procedura esecutiva NRE 932/2023 e disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in quanto illegittimo ed erroneo per le motivazione di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri di legge.
1 Parte resistente ha concluso chiedendo: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. per le motivazioni di cui in premessa;
2) Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, respingere la domanda avanzata con il reclamo in quanto infondata in fatto ed in diritto. Condannare la società reclamante al pagamento di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.2025, parte ricorrente ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 178
e 630 c.p.c. avverso il provvedimento adottato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Roma, sez. IV, dott.ssa in data 14.07.2025, comunicato dalla Cancelleria in data Per_1
14.07.2025, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E.
932/2023 e, per l'effetto, disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che la procedura esecutiva citata è sorta a seguito del pignoramento notificato dalla reclamante società in danno dei Sigg.ri e CP_2 quali terzi proprietari del bene ipotecato, in forza del titolo esecutivo costituito dal CP_3 mutuo del 12.3.2008 rep. 5859 – racc. 20581, originariamente concesso alla
[...]
Controparte_4
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, i terzi proprietari avrebbero acquistato la proprietà dei beni oggetto del pignoramento dalla in forza Controparte_4 della sentenza n. 14954/18, emessa dal Tribunale di Roma il 17.7.18 ex art. 2932 c.c., trascritta in data 31.01.2019 in favore dei Sigg.ri e contro il venditore CP_2 CP_3 [...]
successivamente passata in giudicato. Controparte_4
Con ordinanza resa all'esito della procedura esecutiva NRE 932/2023, il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità della procedura, tenuto conto che l'acquisto della proprietà ex art. 2932 c.c. in capo agli odierni resistenti era stato subordinato dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
14954/18 “alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sulle unità immobiliari da parte della promittente venditrice ( e al saldo del prezzo di vendita di Controparte_4 euro 238.000,00 da parte dei promissari acquirenti”. Posto che non risultava essere stato annotato l'avveramento della predetta condizione sospensiva e in mancanza di prova contraria, il GE ha quindi ritenuto che non si fosse mai realizzato l'effetto traslativo in capo agli odierni resistenti, che, conseguentemente, non potevano essere considerati proprietari dei beni oggetto di pignoramento. Per l'effetto, è stata dichiarata con ordinanza l'estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023, provvedimento oggetto della presente impugnazione per cui si procede.
2 Ciò premesso, parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, insistendo sul fatto che gli odierni resistenti dovevano essere considerati all'esito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza n. 14954/18, emessa dal Tribunale di Roma il 17.7.18 ex art. 2932 c.c., gli attuali proprietari del bene immobile pignorato. In questo contesto, il mancato pagamento del saldo prezzo da parte degli odierni resistenti doveva eventualmente ritenersi evento risolutivo che legittimava in capo al venditore la proposizione della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e non come causa di inefficacia automatica ai sensi dell'art. 1353 c.c. dell'acquisito della proprietà dell'immobile pignorato.
In assenza di domanda di risoluzione opportunamente trascritta dalla parte venditrice, parte ricorrente ha ribadito che l'esecuzione immobiliare è stata quindi correttamente instaurata nei confronti degli odierni resistenti, da ritenersi conseguentemente gli attuali proprietari del bene pignorato anche per loro espresso riconoscimento in altra procedura esecutiva.
A sostegno di questa tesi, parte ricorrente ha osservato tra l'altro che la procedura esecutiva
Tribunale di Roma, sez. IV, NRE 1764/2015, originariamente promossa dalla banca in forza del medesimo titolo e della medesima iscrizione ipotecaria oggi azionati, in danno della
[...]
stata parzialmente dichiarata estinta, atteso che i Sigg.ri Controparte_4 CP_2 erano divenuti nelle more proprietari di parte dei beni esecutati per effetto proprio CP_3 della sentenza emessa ex art. 2932 c.c.
Peraltro, parte ricorrente ha aggiunto che la norma di cui all'art. 2655 c.c. prevede la necessità di annotamento del solo avveramento delle condizioni risolutive e non anche l'annotamento dell'avveramento delle condizioni sospensive, quale quella impropriamente considerata tale dal
GE nella procedura esecutiva NRE 932/2023.
Con compara depositata il 16.9.2025, si sono costituiti gli odierni resistenti contestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del reclamo di cui si discute.
Anzitutto, gli odierni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del proposto reclamo da parte ricorrente, poiché il provvedimento impugnato doveva essere gravato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., trattandosi di una causa di estinzione atipica. La declaratoria di improcedibilità della procedura è stata pronunciata sull'assunto che gli odierni debitori esecutati non potevano essere considerati proprietari del bene staggito per mancato perfezionamento dell'effetto traslativo della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. a seguito dell'omesso versamento del saldo prezzo di acquisto del bene immobile.
Nel merito, i resistenti hanno comunque rappresentato che la produzione dell'effetto traslativo della sentenza del Tribunale di Roma n. 14954/18 era stato subordinato al pagamento del saldo prezzo.
3 ***
Alla luce di quanto precede, si ritiene inammissibile il presente reclamo.
Sul punto, si osserva che deve trovare applicazione il principio di diritto processuale secondo cui le doglianze avverso i provvedimenti emessi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva devono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 617
c.p.c., con la conseguenza che la mancata proposizione della predetta opposizione, nelle forme e nei termini di legge, determina la definitiva ed incontrovertibile vincolatività dei medesimi provvedimenti, nonché l'inammissibilità delle altre forme di opposizione effettuate.
Quanto detto ha trovato conferma nella recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd.
"estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617
c.p.c..” (Cass. Civ. sez. III, 06/04/2022, n.11241).
E' stato inoltre affermato, in altra pronuncia, che, “per radicato convincimento di questa Corte, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass. 30-03-2022, n. 10238; Cass. 15-07-2016, n. 14449) - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito (così, da ultimo, Cass. 23-01-2023, n.
1991; Cass. 06-04-2022, n. 11241; Cass. 29-04-2020, n. 8404). D'altro canto, l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o riqualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi: e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (al riguardo, cfr.
Cass. 11-10-2018, n. 25170), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (oltre a Cass. n. 11241 del 2022, sopra citata, si veda Cass. 12-11-2013, n. 25241)” (Cass.
Civ. sez. III, 14/03/2024, n. 6873).
Tale insegnamento è stato ribadito da ultimo con l'ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 n. 5784 del 2025 relativamente ad un caso di improcedibilità della procedura esecutiva per mancata integrazione della documentazione ipocatastale nei termini perentori indicati dal GE.
4 Ciò premesso, si evidenzia che l'impugnato provvedimento di estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023 è stato pronunciato nel caso di specie sull'assunto per cui gli odierni resistenti, in veste di debitori esecutati, non potevano essere considerati proprietari del bene staggito per mancato perfezionamento dell'effetto traslativo della sentenza emessa ex art. 2932
c.c. a seguito dell'omesso versamento del saldo prezzo di acquisto del bene immobile. Si è trattato, quindi, all'evidenza di un caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva, estranea alle ipotesi tipizzate dall'art. 630 c.p.c. Per i motivi suesposti, il provvedimento di declaratoria di improcedibilità andava gravato mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
e non mediante il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Tenuto conto del carattere assorbente e decisivo della rilevata inammissibilità del presente reclamo, non si procede all'esame del merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi (avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta), valore della causa indeterminabile - complessità bassa, in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
e che si quantificano in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, iva, cpa. Controparte_3
Roma 8 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Lauropoli D.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.o.t. Andrea Colaruotolo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sez. IV
Il Tribunale di Roma - Sezione IV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente
Dott. Romolo Ciufolini Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di cui all'art. 630 c.p.c. avente ad oggetto il reclamo iscritto al n. 36932 del ruolo dell'anno 2025 proposto avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023 del 14.7.2025, tra rappresentata da in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo
Mannocchi in Roma Lungotevere A. Da Brescia nn. 9/10, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- ricorrente
e
e elettivamente domiciliati in Roma, Corso d'Italia n. CP_2 Controparte_3
102, presso lo studio dell'avv. Nicoletta Gervasi, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
- resistenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso chiedendo: all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente reclamo e per l'effetto REVOCARE Il provvedimento del 14.7.2025 con cui il GE ha dichiarato
l'improcedibilità della procedura esecutiva NRE 932/2023 e disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in quanto illegittimo ed erroneo per le motivazione di cui in narrativa. Con vittoria di spese, compensi, spese generali ed oneri di legge.
1 Parte resistente ha concluso chiedendo: 1) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. per le motivazioni di cui in premessa;
2) Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, respingere la domanda avanzata con il reclamo in quanto infondata in fatto ed in diritto. Condannare la società reclamante al pagamento di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.2025, parte ricorrente ha proposto reclamo ai sensi degli artt. 178
e 630 c.p.c. avverso il provvedimento adottato dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di
Roma, sez. IV, dott.ssa in data 14.07.2025, comunicato dalla Cancelleria in data Per_1
14.07.2025, con il quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura esecutiva R.G.E.
932/2023 e, per l'effetto, disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che la procedura esecutiva citata è sorta a seguito del pignoramento notificato dalla reclamante società in danno dei Sigg.ri e CP_2 quali terzi proprietari del bene ipotecato, in forza del titolo esecutivo costituito dal CP_3 mutuo del 12.3.2008 rep. 5859 – racc. 20581, originariamente concesso alla
[...]
Controparte_4
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, i terzi proprietari avrebbero acquistato la proprietà dei beni oggetto del pignoramento dalla in forza Controparte_4 della sentenza n. 14954/18, emessa dal Tribunale di Roma il 17.7.18 ex art. 2932 c.c., trascritta in data 31.01.2019 in favore dei Sigg.ri e contro il venditore CP_2 CP_3 [...]
successivamente passata in giudicato. Controparte_4
Con ordinanza resa all'esito della procedura esecutiva NRE 932/2023, il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità della procedura, tenuto conto che l'acquisto della proprietà ex art. 2932 c.c. in capo agli odierni resistenti era stato subordinato dal Tribunale di Roma con la sentenza n.
14954/18 “alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli gravanti sulle unità immobiliari da parte della promittente venditrice ( e al saldo del prezzo di vendita di Controparte_4 euro 238.000,00 da parte dei promissari acquirenti”. Posto che non risultava essere stato annotato l'avveramento della predetta condizione sospensiva e in mancanza di prova contraria, il GE ha quindi ritenuto che non si fosse mai realizzato l'effetto traslativo in capo agli odierni resistenti, che, conseguentemente, non potevano essere considerati proprietari dei beni oggetto di pignoramento. Per l'effetto, è stata dichiarata con ordinanza l'estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023, provvedimento oggetto della presente impugnazione per cui si procede.
2 Ciò premesso, parte ricorrente ha denunciato l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, insistendo sul fatto che gli odierni resistenti dovevano essere considerati all'esito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza n. 14954/18, emessa dal Tribunale di Roma il 17.7.18 ex art. 2932 c.c., gli attuali proprietari del bene immobile pignorato. In questo contesto, il mancato pagamento del saldo prezzo da parte degli odierni resistenti doveva eventualmente ritenersi evento risolutivo che legittimava in capo al venditore la proposizione della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. e non come causa di inefficacia automatica ai sensi dell'art. 1353 c.c. dell'acquisito della proprietà dell'immobile pignorato.
In assenza di domanda di risoluzione opportunamente trascritta dalla parte venditrice, parte ricorrente ha ribadito che l'esecuzione immobiliare è stata quindi correttamente instaurata nei confronti degli odierni resistenti, da ritenersi conseguentemente gli attuali proprietari del bene pignorato anche per loro espresso riconoscimento in altra procedura esecutiva.
A sostegno di questa tesi, parte ricorrente ha osservato tra l'altro che la procedura esecutiva
Tribunale di Roma, sez. IV, NRE 1764/2015, originariamente promossa dalla banca in forza del medesimo titolo e della medesima iscrizione ipotecaria oggi azionati, in danno della
[...]
stata parzialmente dichiarata estinta, atteso che i Sigg.ri Controparte_4 CP_2 erano divenuti nelle more proprietari di parte dei beni esecutati per effetto proprio CP_3 della sentenza emessa ex art. 2932 c.c.
Peraltro, parte ricorrente ha aggiunto che la norma di cui all'art. 2655 c.c. prevede la necessità di annotamento del solo avveramento delle condizioni risolutive e non anche l'annotamento dell'avveramento delle condizioni sospensive, quale quella impropriamente considerata tale dal
GE nella procedura esecutiva NRE 932/2023.
Con compara depositata il 16.9.2025, si sono costituiti gli odierni resistenti contestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del reclamo di cui si discute.
Anzitutto, gli odierni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del proposto reclamo da parte ricorrente, poiché il provvedimento impugnato doveva essere gravato con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., trattandosi di una causa di estinzione atipica. La declaratoria di improcedibilità della procedura è stata pronunciata sull'assunto che gli odierni debitori esecutati non potevano essere considerati proprietari del bene staggito per mancato perfezionamento dell'effetto traslativo della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. a seguito dell'omesso versamento del saldo prezzo di acquisto del bene immobile.
Nel merito, i resistenti hanno comunque rappresentato che la produzione dell'effetto traslativo della sentenza del Tribunale di Roma n. 14954/18 era stato subordinato al pagamento del saldo prezzo.
3 ***
Alla luce di quanto precede, si ritiene inammissibile il presente reclamo.
Sul punto, si osserva che deve trovare applicazione il principio di diritto processuale secondo cui le doglianze avverso i provvedimenti emessi dal G.E. nel corso della procedura esecutiva devono costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 617
c.p.c., con la conseguenza che la mancata proposizione della predetta opposizione, nelle forme e nei termini di legge, determina la definitiva ed incontrovertibile vincolatività dei medesimi provvedimenti, nonché l'inammissibilità delle altre forme di opposizione effettuate.
Quanto detto ha trovato conferma nella recente giurisprudenza di legittimità secondo cui “È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd.
"estinzione atipica") del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio
(anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617
c.p.c..” (Cass. Civ. sez. III, 06/04/2022, n.11241).
E' stato inoltre affermato, in altra pronuncia, che, “per radicato convincimento di questa Corte, il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipica del processo (Cass. 30-03-2022, n. 10238; Cass. 15-07-2016, n. 14449) - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito (così, da ultimo, Cass. 23-01-2023, n.
1991; Cass. 06-04-2022, n. 11241; Cass. 29-04-2020, n. 8404). D'altro canto, l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o riqualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi: e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazione dell'atto al Tribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (al riguardo, cfr.
Cass. 11-10-2018, n. 25170), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (oltre a Cass. n. 11241 del 2022, sopra citata, si veda Cass. 12-11-2013, n. 25241)” (Cass.
Civ. sez. III, 14/03/2024, n. 6873).
Tale insegnamento è stato ribadito da ultimo con l'ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 n. 5784 del 2025 relativamente ad un caso di improcedibilità della procedura esecutiva per mancata integrazione della documentazione ipocatastale nei termini perentori indicati dal GE.
4 Ciò premesso, si evidenzia che l'impugnato provvedimento di estinzione della procedura esecutiva NRE 932/2023 è stato pronunciato nel caso di specie sull'assunto per cui gli odierni resistenti, in veste di debitori esecutati, non potevano essere considerati proprietari del bene staggito per mancato perfezionamento dell'effetto traslativo della sentenza emessa ex art. 2932
c.c. a seguito dell'omesso versamento del saldo prezzo di acquisto del bene immobile. Si è trattato, quindi, all'evidenza di un caso di chiusura anticipata della procedura esecutiva, estranea alle ipotesi tipizzate dall'art. 630 c.p.c. Per i motivi suesposti, il provvedimento di declaratoria di improcedibilità andava gravato mediante l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.
e non mediante il reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Tenuto conto del carattere assorbente e decisivo della rilevata inammissibilità del presente reclamo, non si procede all'esame del merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi (avuto riguardo alla limitata attività difensiva svolta), valore della causa indeterminabile - complessità bassa, in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_2
e che si quantificano in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, iva, cpa. Controparte_3
Roma 8 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Giuseppe Lauropoli D.ssa Bianca Ferramosca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.o.t. Andrea Colaruotolo
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