CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. 72/2023 RGA, riunente RGA 79/2023, tra:
con il patrocinio dell'avv. Oreste MANZI ORESTE CP_1 e
(GIA' ), con il patrocinio degli avv.ti Sofia BARGELLINI, CP_2 Controparte_3 Stefano PIRAS e Tommaso RACO
***
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto nell'ordinanza rescindente, “la controversia1 ha per oggetto l'accertamento dell'obbligo di (già ) di assicurare secondo CP_2 CP_4 la legislazione italiana i dipendenti di stanza presso l'aeroporto di Bologna quale pag. 1 di 6 personale viaggiante, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2009 e il 30 aprile 2012 quanto all'assicurazione presso l' (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); CP_1
l' aveva basato la propria pretesa, oltre che sull'accertamento ispettivo relativo CP_1 al fatto che i lavoratori svolgevano la propria attività sul territorio nazionale italiano, anche sull'applicazione alla fattispecie del disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 e dell'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; sia il Tribunale di Bologna che la Corte d'appello della stessa sede hanno ritenuto infondate le pretese dell' . In particolare, la Corte d'appello di Bologna ha CP_1 ritenuto: a) che dalle stesse affermazioni dell' non si potesse dedurre che la CP_1
"base di servizio" esistente all'aeroporto di Bologna fosse una succursale oppure una rappresentanza permanente o che operasse altro collegamento sostanziale con il territorio italiano;
b) ha ritenuto non applicabile ratione temporis l'ulteriore criterio di collegamento costituito dalla presenza a Bologna di una "base operativa" di CP_2 ai sensi dell'allegato III del Regolamento CE 3922/91, posto che tale Regolamento aveva ad oggetto l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e che solo dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (maggio 2010), a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento 465/2012, detto criterio era stato esteso alla materia della sicurezza sociale” Dopo avere investito la CGUE sulla corretta interpretazione delle norme rilevanti nel caso di specie e sulla scorta delle relative statuizioni, la Cassazione ha affermato (enfasi aggiunta) che “alla luce dei contenuti appena elencati della sentenza della CGUE 19 maggio 2022, n. C-33/21, vincolanti per il giudice del rinvio pregiudiziale in fattispecie concreta del tutto analoga alla presente che riguarda i lavoratori di stanza presso l'aeroporto di Bologna, questa Corte di Cassazione, deve conformarsi all'interpretazione fornita dalla CGUE;
inoltre, in relazione alla verifica sollecitata dalla CGUE al punto 68 della sentenza in oggetto, questa Corte di legittimità deve dare atto che nella presente controversia non è emerso che i lavoratori interessati al presente giudizio abbiano chiesto che fosse loro applicata la legislazione risultante dal regolamento n. 883/2004; pertanto, i lavoratori di cui trattasi, conformemente all'art. 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, devono essere considerati sempre soggetti, anche dopo il 10 maggio 2010, alla legislazione previdenziale italiana;
in definitiva, tutti i lavoratori oggetto delle verifiche ispettive e delle richieste contributive avanzate dall' risultano soggetti alla legge previdenziale italiana;
CP_1 quanto, poi, agli effetti dell'accoglimento del ricorso sul giudizio deve osservarsi che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello proposto dall' sulla base della CP_1 interpretazione della normativa dell'Unione qui disattesa, senza esaminare in alcun modo l'eccezione costituita dalla esistenza e dalla valenza probatoria dei certificati E101 ed Al che la controricorrente afferma di aver prodotto in giudizio (punto 7 del controricorso);
pag. 2 di 6 tuttavia, l'esame dell'eccezione di cui sopra nel successivo giudizio di rinvio resta subordinato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alla avvenuta reiterazione da parte dell'odierna controricorrente della medesima eccezione e delle pertinenti istanze istruttorie formulate in primo grado anche in appello;
come emerge dalla sentenza impugnata e come riferisce la stessa CP_2 controricorrente, aveva proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale relativamente al quantum debeatur con riferimento alla misura delle sanzioni aggiuntive, ed anche tale impugnazione incidentale deve essere esaminata per effetto dell'accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata;
pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda, in caso di rituale riproposizione in appello delle eccezioni ed istanze istruttorie pertinenti già formulate in primo grado da parte della odierna controricorrente, compresa l'effettiva produzione in giudizio di specifici certificati E101, riferiti a lavoratori oggetto delle richieste contributive oggetto di causa, ed, in caso di positivo, rigoroso e specifico riscontro probatorio, dichiari che esclusivamente nei confronti di tali lavoratori sia applicabile la legge previdenziale irlandese, essendo in caso contrario applicabile la legge previdenziale italiana con i consequenziali obblighi contributivi oggetto di causa;
il giudice del rinvio giudicherà, inoltre, sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_2 il medesimo giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.”
2. Il giudizio è stato riassunto da entrambe le parti e le cause sono state riunite. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e con espletamento di CTU ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Noti i vincoli del provvedimento rescindente, il perimetro della causa – a fronte delle riproposte difese dell'una e dell'altra parte – è quello di verificare se e in che misura la documentazione prodotta da comprovi utile e regolare CP_2 contribuzione e, in caso di almeno parziale suo difetto, quali siano le conseguenze sanzionatorie.
4. Deve muoversi dal presupposto che, ai sensi dell'art. 84 bis Reg. CE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità “In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa”.
pag. 3 di 6 Questo principio vale infatti ad evitare che eventuali incertezze di tipo amministrativo si riflettano sul rapporto previdenziale del lavoratore ed emergano sono in una sede contenziosa.
5. Nel caso di specie, dunque, non esperito il procedimento interlocutorio di cui si è appena detto, deve convenirsi con la società contribuente che i MOD: E101/A1 qui prodotti sono “vincolanti” – o forse meglio dicasi presuntivamente attendibili – per la decisione del caso. La CTU [disposta in giudizio al fine di verificare partitamente (per ciascun lavoratore) quali fossero i periodi di lavoro oggetto di pretesa contributiva;
se in relazione CP_1 agli stessi – o ad alcuni di essi – vi fosse certificazione E101; in caso affermativo, verificata la sua “estensione”, se la stessa 'coprisse' per intero il periodo controverso e, in caso negativo, di identificare per ciascun lavoratore interessato i periodi non coperti] ha permesso di appurare, sulla scorta della predetta documentazione, che, dei 67 dipendenti oggetto di causa, 63 abbiano copertura previdenziale idonea per tutto il periodo oggetto di accertamento e dunque in relazione a loro nulla è dovuto dalla società datrice di lavoro. Le osservazioni di alla relazione tecnica (cfr. mail del 24/9/2024 allegata alla CP_1 perizia) non sono coerenti con il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione per la parte in cui continuano a riproporre eccezioni di radicamento territoriale non più rilevanti e non sono comprensibili invero nella parte in cui fanno riferimento ad una presunta difformità di modulistica.
6. Quanto ai restanti quattro lavoratori, di cui il perito ha evidenziato o mancanza di documenti ovvero incompletezza di certificazioni equipollenti Persona_1
, , ), deve invece dissentirsi dalla difesa Persona_2 Persona_3 Persona_4 della società, che – sulla scorta di alcuna giurisprudenza di merito (CA Brescia in RGAA 41/23) – ha ritenuto di poter produrre un'attestazione dell'ente previdenziale irlandese confermativa di regolare contribuzione previdenziale anche con riferimento ai detti lavoratori e di così assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente. L'art. 11 del Regolamento n. 574/72 di attuazione del Regolamento n.1408/71 così dispone (enfasi aggiunta): “Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento 1. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data: a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento;
b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.
2. L'accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento. La norma deve dunque ritenersi riferita a caso del tutto diverso, in cui l'ente previdenziale dello Stato la cui legislazione sia applicabile (nella specie l'Italia, per come affermato dalla Corte di Cassazione, ergo l' , quale ente designato) sia CP_1
pag. 4 di 6 chiamato a rilasciare un certificato comprovante la perdurante soggezione alla legislazione del Paese (nel caso di specie, quella italiana). Deve pertanto ritenersi che per i quattro lavoratori di cui sopra non vi sia prova di corretta contribuzione e la domanda di deve dunque essere accolta per la parte CP_1 corrispondente:
(cfr. pag. 7 CTU)
7. Anche le sanzioni saranno dunque da rideterminare in coerenza con la limitata parte di violazione come sopra ritenuta e le stesse vanno determinate ai minimi di legge – ovvero ex art. 116, comma 8, lett. a) della L. 388/2000. Deve infatti escludersi, sul punto, così esaminando l'ulteriore profilo in ordine al quale è stato demandato accertamento a questa Corte territoriale, che la Società avesse agito “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, ovvero di occultare i rapporti di lavoro” (pag. 43 memoria di costituzione in primo grado): CP_1 non solo il quadro fattuale e normativo era tanto complesso da richiedere intervento interpretativo della stessa CGUE, ma in concreto, poi, la società è risultata di fatto sostanzialmente adempiente, se non per la piccola parte di cui sopra si è detto.
8. Nella liquidazione delle spese del lungo processo non può prescindersi dalla considerazione che, se è vero che la tesi di è rimasta provata quanto a legge CP_1 applicabile e quanto a presenza di alcune inadempienze, va altresì notato come l'entità di queste ultime sia assai modesta rispetto alla molteplicità delle posizioni, il che impone di disporre loro integrale compensazione, ivi comprese quelle della CTU disposta in questo giudizio di riassunzione, che vanno poste a carico solidale e paritario.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , CP_1 CP_2
1. In parziale accoglimento del ricorso della società contribuente avverso l'avviso di addebito n. 368 2015 00147703 65 000 del 3/11/2015, lo dichiara legittimo per la sola parte relativa a. alle pretese contributive riferite ai lavoratori Persona_1 Per_2
, e;
[...] Persona_3 Persona_4
b. alle sanzioni nella misura di legge, limitatamente alle quattro posizioni di cui al punto che precede, da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della L. 388/2000,
c. lo annulla per il resto;
2. compensa integralmente le spese di tutti i gradi e fasi del processo, ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
Bologna, 2/10/2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 efficace sintesi, con alcune indicazioni di dettaglio, si legge nel ricorso in riassunzione RGA 79/23: “La controversia nasce dall'ispezione svolta presso l'Aeroporto G. Marconi di Bologna da parte della
, che vuole rideterminare la normativa di sicurezza Parte_1 sociale applicabile ai dipendenti di ivi assegnati. L'ispezione si è conclusa con il verbale di CP_2 accertamento n. 2495 del 19.03.2013, relativo al periodo 30.03.2009 - 30.04.2012 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado). Gli ispettori assoggettano i dipendenti di alla normativa previdenziale italiana, sul CP_2 presupposto che la compagnia aveva presso l'aeroporto un locale che poteva essere identificato come luogo di lavoro. CP_ 2. A seguito di tale accertamento, l' notifica a il verbale unico di accertamento e notificazione CP_2 n. 000413010/DDL del 20.06.2014 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado) e il successivo avviso di addebito n. 368 2015 00147703 65 000 del 3.11.2015 (cfr. all. A fascicolo di primo grado), con cui intima alla Società il pagamento di € 2.743.683,29 a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali evase, sanzioni ed interessi di mora.” (pag.1)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione iscritto al n. 72/2023 RGA, riunente RGA 79/2023, tra:
con il patrocinio dell'avv. Oreste MANZI ORESTE CP_1 e
(GIA' ), con il patrocinio degli avv.ti Sofia BARGELLINI, CP_2 Controparte_3 Stefano PIRAS e Tommaso RACO
***
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 02/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto nell'ordinanza rescindente, “la controversia1 ha per oggetto l'accertamento dell'obbligo di (già ) di assicurare secondo CP_2 CP_4 la legislazione italiana i dipendenti di stanza presso l'aeroporto di Bologna quale pag. 1 di 6 personale viaggiante, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2009 e il 30 aprile 2012 quanto all'assicurazione presso l' (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale); CP_1
l' aveva basato la propria pretesa, oltre che sull'accertamento ispettivo relativo CP_1 al fatto che i lavoratori svolgevano la propria attività sul territorio nazionale italiano, anche sull'applicazione alla fattispecie del disposto del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 37 e dell'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; sia il Tribunale di Bologna che la Corte d'appello della stessa sede hanno ritenuto infondate le pretese dell' . In particolare, la Corte d'appello di Bologna ha CP_1 ritenuto: a) che dalle stesse affermazioni dell' non si potesse dedurre che la CP_1
"base di servizio" esistente all'aeroporto di Bologna fosse una succursale oppure una rappresentanza permanente o che operasse altro collegamento sostanziale con il territorio italiano;
b) ha ritenuto non applicabile ratione temporis l'ulteriore criterio di collegamento costituito dalla presenza a Bologna di una "base operativa" di CP_2 ai sensi dell'allegato III del Regolamento CE 3922/91, posto che tale Regolamento aveva ad oggetto l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e che solo dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (maggio 2010), a seguito delle modifiche apportate dal Regolamento 465/2012, detto criterio era stato esteso alla materia della sicurezza sociale” Dopo avere investito la CGUE sulla corretta interpretazione delle norme rilevanti nel caso di specie e sulla scorta delle relative statuizioni, la Cassazione ha affermato (enfasi aggiunta) che “alla luce dei contenuti appena elencati della sentenza della CGUE 19 maggio 2022, n. C-33/21, vincolanti per il giudice del rinvio pregiudiziale in fattispecie concreta del tutto analoga alla presente che riguarda i lavoratori di stanza presso l'aeroporto di Bologna, questa Corte di Cassazione, deve conformarsi all'interpretazione fornita dalla CGUE;
inoltre, in relazione alla verifica sollecitata dalla CGUE al punto 68 della sentenza in oggetto, questa Corte di legittimità deve dare atto che nella presente controversia non è emerso che i lavoratori interessati al presente giudizio abbiano chiesto che fosse loro applicata la legislazione risultante dal regolamento n. 883/2004; pertanto, i lavoratori di cui trattasi, conformemente all'art. 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, devono essere considerati sempre soggetti, anche dopo il 10 maggio 2010, alla legislazione previdenziale italiana;
in definitiva, tutti i lavoratori oggetto delle verifiche ispettive e delle richieste contributive avanzate dall' risultano soggetti alla legge previdenziale italiana;
CP_1 quanto, poi, agli effetti dell'accoglimento del ricorso sul giudizio deve osservarsi che la sentenza impugnata ha rigettato l'appello proposto dall' sulla base della CP_1 interpretazione della normativa dell'Unione qui disattesa, senza esaminare in alcun modo l'eccezione costituita dalla esistenza e dalla valenza probatoria dei certificati E101 ed Al che la controricorrente afferma di aver prodotto in giudizio (punto 7 del controricorso);
pag. 2 di 6 tuttavia, l'esame dell'eccezione di cui sopra nel successivo giudizio di rinvio resta subordinato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., alla avvenuta reiterazione da parte dell'odierna controricorrente della medesima eccezione e delle pertinenti istanze istruttorie formulate in primo grado anche in appello;
come emerge dalla sentenza impugnata e come riferisce la stessa CP_2 controricorrente, aveva proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale relativamente al quantum debeatur con riferimento alla misura delle sanzioni aggiuntive, ed anche tale impugnazione incidentale deve essere esaminata per effetto dell'accoglimento del ricorso e della conseguente cassazione della sentenza impugnata;
pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda, in caso di rituale riproposizione in appello delle eccezioni ed istanze istruttorie pertinenti già formulate in primo grado da parte della odierna controricorrente, compresa l'effettiva produzione in giudizio di specifici certificati E101, riferiti a lavoratori oggetto delle richieste contributive oggetto di causa, ed, in caso di positivo, rigoroso e specifico riscontro probatorio, dichiari che esclusivamente nei confronti di tali lavoratori sia applicabile la legge previdenziale irlandese, essendo in caso contrario applicabile la legge previdenziale italiana con i consequenziali obblighi contributivi oggetto di causa;
il giudice del rinvio giudicherà, inoltre, sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_2 il medesimo giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di legittimità.”
2. Il giudizio è stato riassunto da entrambe le parti e le cause sono state riunite. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti e con espletamento di CTU ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. Noti i vincoli del provvedimento rescindente, il perimetro della causa – a fronte delle riproposte difese dell'una e dell'altra parte – è quello di verificare se e in che misura la documentazione prodotta da comprovi utile e regolare CP_2 contribuzione e, in caso di almeno parziale suo difetto, quali siano le conseguenze sanzionatorie.
4. Deve muoversi dal presupposto che, ai sensi dell'art. 84 bis Reg. CE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità “In caso di difficoltà d'interpretazione o di applicazione del presente regolamento tali da incidere sui diritti di una persona cui esso si applica, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona interessata deve contattare l'istituzione o le istituzioni dello Stato o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa”.
pag. 3 di 6 Questo principio vale infatti ad evitare che eventuali incertezze di tipo amministrativo si riflettano sul rapporto previdenziale del lavoratore ed emergano sono in una sede contenziosa.
5. Nel caso di specie, dunque, non esperito il procedimento interlocutorio di cui si è appena detto, deve convenirsi con la società contribuente che i MOD: E101/A1 qui prodotti sono “vincolanti” – o forse meglio dicasi presuntivamente attendibili – per la decisione del caso. La CTU [disposta in giudizio al fine di verificare partitamente (per ciascun lavoratore) quali fossero i periodi di lavoro oggetto di pretesa contributiva;
se in relazione CP_1 agli stessi – o ad alcuni di essi – vi fosse certificazione E101; in caso affermativo, verificata la sua “estensione”, se la stessa 'coprisse' per intero il periodo controverso e, in caso negativo, di identificare per ciascun lavoratore interessato i periodi non coperti] ha permesso di appurare, sulla scorta della predetta documentazione, che, dei 67 dipendenti oggetto di causa, 63 abbiano copertura previdenziale idonea per tutto il periodo oggetto di accertamento e dunque in relazione a loro nulla è dovuto dalla società datrice di lavoro. Le osservazioni di alla relazione tecnica (cfr. mail del 24/9/2024 allegata alla CP_1 perizia) non sono coerenti con il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione per la parte in cui continuano a riproporre eccezioni di radicamento territoriale non più rilevanti e non sono comprensibili invero nella parte in cui fanno riferimento ad una presunta difformità di modulistica.
6. Quanto ai restanti quattro lavoratori, di cui il perito ha evidenziato o mancanza di documenti ovvero incompletezza di certificazioni equipollenti Persona_1
, , ), deve invece dissentirsi dalla difesa Persona_2 Persona_3 Persona_4 della società, che – sulla scorta di alcuna giurisprudenza di merito (CA Brescia in RGAA 41/23) – ha ritenuto di poter produrre un'attestazione dell'ente previdenziale irlandese confermativa di regolare contribuzione previdenziale anche con riferimento ai detti lavoratori e di così assolvere all'onere probatorio sulla stessa incombente. L'art. 11 del Regolamento n. 574/72 di attuazione del Regolamento n.1408/71 così dispone (enfasi aggiunta): “Formalità in caso di distacco di un lavoratore subordinato in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 e dell'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento e in caso di accordi conclusi in applicazione dell'articolo 17 del regolamento 1. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro, la cui legislazione rimane applicabile, rilascia un certificato nel quale si attesta che il lavoratore subordinato rimane soggetto a tale legislazione e fino a quale data: a) su richiesta del lavoratore subordinato o del suo datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento;
b) in caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento.
2. L'accordo deve essere chiesto dal datore di lavoro nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 14 ter, paragrafo 1 del regolamento. La norma deve dunque ritenersi riferita a caso del tutto diverso, in cui l'ente previdenziale dello Stato la cui legislazione sia applicabile (nella specie l'Italia, per come affermato dalla Corte di Cassazione, ergo l' , quale ente designato) sia CP_1
pag. 4 di 6 chiamato a rilasciare un certificato comprovante la perdurante soggezione alla legislazione del Paese (nel caso di specie, quella italiana). Deve pertanto ritenersi che per i quattro lavoratori di cui sopra non vi sia prova di corretta contribuzione e la domanda di deve dunque essere accolta per la parte CP_1 corrispondente:
(cfr. pag. 7 CTU)
7. Anche le sanzioni saranno dunque da rideterminare in coerenza con la limitata parte di violazione come sopra ritenuta e le stesse vanno determinate ai minimi di legge – ovvero ex art. 116, comma 8, lett. a) della L. 388/2000. Deve infatti escludersi, sul punto, così esaminando l'ulteriore profilo in ordine al quale è stato demandato accertamento a questa Corte territoriale, che la Società avesse agito “con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, ovvero di occultare i rapporti di lavoro” (pag. 43 memoria di costituzione in primo grado): CP_1 non solo il quadro fattuale e normativo era tanto complesso da richiedere intervento interpretativo della stessa CGUE, ma in concreto, poi, la società è risultata di fatto sostanzialmente adempiente, se non per la piccola parte di cui sopra si è detto.
8. Nella liquidazione delle spese del lungo processo non può prescindersi dalla considerazione che, se è vero che la tesi di è rimasta provata quanto a legge CP_1 applicabile e quanto a presenza di alcune inadempienze, va altresì notato come l'entità di queste ultime sia assai modesta rispetto alla molteplicità delle posizioni, il che impone di disporre loro integrale compensazione, ivi comprese quelle della CTU disposta in questo giudizio di riassunzione, che vanno poste a carico solidale e paritario.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra e , CP_1 CP_2
1. In parziale accoglimento del ricorso della società contribuente avverso l'avviso di addebito n. 368 2015 00147703 65 000 del 3/11/2015, lo dichiara legittimo per la sola parte relativa a. alle pretese contributive riferite ai lavoratori Persona_1 Per_2
, e;
[...] Persona_3 Persona_4
b. alle sanzioni nella misura di legge, limitatamente alle quattro posizioni di cui al punto che precede, da calcolarsi ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a) della L. 388/2000,
c. lo annulla per il resto;
2. compensa integralmente le spese di tutti i gradi e fasi del processo, ivi comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
Bologna, 2/10/2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 efficace sintesi, con alcune indicazioni di dettaglio, si legge nel ricorso in riassunzione RGA 79/23: “La controversia nasce dall'ispezione svolta presso l'Aeroporto G. Marconi di Bologna da parte della
, che vuole rideterminare la normativa di sicurezza Parte_1 sociale applicabile ai dipendenti di ivi assegnati. L'ispezione si è conclusa con il verbale di CP_2 accertamento n. 2495 del 19.03.2013, relativo al periodo 30.03.2009 - 30.04.2012 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado). Gli ispettori assoggettano i dipendenti di alla normativa previdenziale italiana, sul CP_2 presupposto che la compagnia aveva presso l'aeroporto un locale che poteva essere identificato come luogo di lavoro. CP_ 2. A seguito di tale accertamento, l' notifica a il verbale unico di accertamento e notificazione CP_2 n. 000413010/DDL del 20.06.2014 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado) e il successivo avviso di addebito n. 368 2015 00147703 65 000 del 3.11.2015 (cfr. all. A fascicolo di primo grado), con cui intima alla Società il pagamento di € 2.743.683,29 a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali evase, sanzioni ed interessi di mora.” (pag.1)