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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 3257 del 24.10.2024
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 284/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rizzo, in virtù di procura in atti, ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, via O. De Donno n. 7
APPELLANTE contro
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
APPELLATI CONTUMACI
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria CP_5
DI e dall'Avv. Salvatore Graziuso, giusta procura generale alle liti conferita con Notaio Per_1
in Roma del 22 marzo 2024, ed elettivamente domiciliato in Lecce al Viale Marche n 12
[...]
presso la sede dell'Avvocatura dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2021, docente di ruolo presso un istituto di Parte_1
istruzione secondaria, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Lecce il , nonché l' Controparte_1 Controparte_3
e quello di Lecce, per ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera CP_4
anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, con conseguente ricostruzione della carriera senza decurtazioni e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Con sentenza n. 3257/2024, depositata il 24 ottobre 2024, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – accoglieva la domanda, dichiarando il diritto dell'attrice al riconoscimento della complessiva anzianità maturata nei servizi pre-ruolo (anni 11, mesi 2 e giorni 26), disapplicando l'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994 nella parte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, e condannando il CP_1
alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, oltre interessi legali.
Quanto alle spese, il Tribunale condannava il resistente al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
23.4.2025, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Più in particolare, l'appellante ha lamentato che la liquidazione operata dal primo giudice fosse inferiore ai parametri minimi inderogabili, in assenza di motivazione, e che, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e alla complessità bassa della controversia, le spese avrebbero dovuto essere liquidate in € 3.809,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%.
Le amministrazioni appellate non si sono costituite, ad eccezione dell' , che si è limitato a CP_5 chiedere di mantenere indenne l'istituto dal pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Oggetto del gravame è esclusivamente la quantificazione dei compensi professionali riconosciuti all'appellante in primo grado.
Il Tribunale, pur avendo accolto la domanda, ha liquidato le spese in misura notevolmente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, tabella n. 3 (cause di lavoro), senza indicare i criteri di calcolo o le ragioni di eventuali riduzioni.
1. Limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi L'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, consente la riduzione dei valori medi tabellari non oltre il 50%, limite che costituisce vincolo inderogabile per il giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la riduzione oltre tale soglia è illegittima e che la liquidazione deve avvenire per fasi processuali, con esplicitazione dei criteri adottati (cfr. ex plurimis:
Cass. civ., Sez. VI, n. 34573/2021; Cass. civ., Sez. II, n. 11788/2023; Cass. civ., n. 10466/2023).
2. Applicazione dei parametri al caso di specie
La causa in esame, avente valore indeterminabile e complessità bassa, ha comportato lo svolgimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria (cfr. Cass. n. 25711/2025) e decisionale.
Applicando i parametri con la massima riduzione (50%) di cui al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 3) per cause di valore indeterminabile (cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 16718 del 2024), il compenso complessivo dovuto risulta pari a € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ben superiore rispetto a quello di € 1.000,00 riconosciuto in primo grado all'appellante.
La liquidazione operata dal primo giudice si pone quindi in violazione dei parametri minimi applicabili al caso di specie.
Ne consegue che la sentenza va riformata nel capo relativo alla liquidazione delle spese, con rideterminazione in conformità ai parametri sopra indicati.
Le spese del presente grado, liquidate in misura proporzionata alla semplicità del giudizio d'appello ed al valore della controversia (differenza fra l'importo liquidato a titolo di spese in primo e in secondo grado) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione appellata.
Le spese nel rapporto con l' vanno compensate, nessuna domanda essendo stata formulata nei CP_5
confronti del medesimo istituto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.4.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e , avverso la sentenza del 24/10/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_6 CP_7 CP_5
così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina in € 3.809,00, oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, le spese di primo grado, condannando il appellato al relativo pagamento CP_1
con distrazione agli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie
(15%) come per legge, con distrazione all'Avv. Ernesto Rizzo.
Compensa le spese fra l'appellante e l' . CP_5
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce in data 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 3257 del 24.10.2024
Oggetto: spese giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro iscritta al n. 284/2025 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Rizzo, in virtù di procura in atti, ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Lecce, via O. De Donno n. 7
APPELLANTE contro
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
[...]
APPELLATI CONTUMACI
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria CP_5
DI e dall'Avv. Salvatore Graziuso, giusta procura generale alle liti conferita con Notaio Per_1
in Roma del 22 marzo 2024, ed elettivamente domiciliato in Lecce al Viale Marche n 12
[...]
presso la sede dell'Avvocatura dell'istituto
APPELLATO
All'udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 febbraio 2021, docente di ruolo presso un istituto di Parte_1
istruzione secondaria, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Lecce il , nonché l' Controparte_1 Controparte_3
e quello di Lecce, per ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera CP_4
anzianità maturata nel servizio pre-ruolo, con conseguente ricostruzione della carriera senza decurtazioni e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Con sentenza n. 3257/2024, depositata il 24 ottobre 2024, il Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro – accoglieva la domanda, dichiarando il diritto dell'attrice al riconoscimento della complessiva anzianità maturata nei servizi pre-ruolo (anni 11, mesi 2 e giorni 26), disapplicando l'art. 485 d.lgs.
n. 297/1994 nella parte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, e condannando il CP_1
alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso, oltre interessi legali.
Quanto alle spese, il Tribunale condannava il resistente al pagamento in favore della CP_1 ricorrente della somma di € 1.000,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
23.4.2025, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022).
Più in particolare, l'appellante ha lamentato che la liquidazione operata dal primo giudice fosse inferiore ai parametri minimi inderogabili, in assenza di motivazione, e che, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e alla complessità bassa della controversia, le spese avrebbero dovuto essere liquidate in € 3.809,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15%.
Le amministrazioni appellate non si sono costituite, ad eccezione dell' , che si è limitato a CP_5 chiedere di mantenere indenne l'istituto dal pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato.
Oggetto del gravame è esclusivamente la quantificazione dei compensi professionali riconosciuti all'appellante in primo grado.
Il Tribunale, pur avendo accolto la domanda, ha liquidato le spese in misura notevolmente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014, tabella n. 3 (cause di lavoro), senza indicare i criteri di calcolo o le ragioni di eventuali riduzioni.
1. Limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi L'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, consente la riduzione dei valori medi tabellari non oltre il 50%, limite che costituisce vincolo inderogabile per il giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la riduzione oltre tale soglia è illegittima e che la liquidazione deve avvenire per fasi processuali, con esplicitazione dei criteri adottati (cfr. ex plurimis:
Cass. civ., Sez. VI, n. 34573/2021; Cass. civ., Sez. II, n. 11788/2023; Cass. civ., n. 10466/2023).
2. Applicazione dei parametri al caso di specie
La causa in esame, avente valore indeterminabile e complessità bassa, ha comportato lo svolgimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria (cfr. Cass. n. 25711/2025) e decisionale.
Applicando i parametri con la massima riduzione (50%) di cui al D.M. n. 55/2014 (tabella n. 3) per cause di valore indeterminabile (cfr.: Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 16718 del 2024), il compenso complessivo dovuto risulta pari a € 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ben superiore rispetto a quello di € 1.000,00 riconosciuto in primo grado all'appellante.
La liquidazione operata dal primo giudice si pone quindi in violazione dei parametri minimi applicabili al caso di specie.
Ne consegue che la sentenza va riformata nel capo relativo alla liquidazione delle spese, con rideterminazione in conformità ai parametri sopra indicati.
Le spese del presente grado, liquidate in misura proporzionata alla semplicità del giudizio d'appello ed al valore della controversia (differenza fra l'importo liquidato a titolo di spese in primo e in secondo grado) seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione appellata.
Le spese nel rapporto con l' vanno compensate, nessuna domanda essendo stata formulata nei CP_5
confronti del medesimo istituto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.4.2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, e , avverso la sentenza del 24/10/2024 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_6 CP_7 CP_5
così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina in € 3.809,00, oltre rimborso spese forfetario e accessori di legge, le spese di primo grado, condannando il appellato al relativo pagamento CP_1
con distrazione agli avvocati Ernesto Rizzo e Gianluca Giannone.
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante Controparte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie
(15%) come per legge, con distrazione all'Avv. Ernesto Rizzo.
Compensa le spese fra l'appellante e l' . CP_5
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce in data 17.9.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi