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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 961/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 29.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 31.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 961/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. MAZZONI Parte_1 C.F._1
BRUNO parte attrice contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente per le ragioni esposte in fatto, durante il periodo di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 4.11.2021 al 13.6.2022, ha percepito mensilmente dalla in persona del l.r.p.t., somme inferiori al dovuto CP_1
a titolo di retribuzione - e per i titoli specificatamente indicati in narrativa - rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore Edilizia– Industria (come da tabelle in atti);
2. per l'effetto degli accertamenti di cui sopra: condannare la in persona del CP_1
pagina 2 di 5 l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 2.290,20 per i titoli di cui in fatto e all'allegato conteggio sindacale o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.
2099 c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se dal caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 c.p.c., o sulla base di conteggi che ci si riserva di produrre e comunque per le somme ad esso dovute a titolo di TFR, non corrisposto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta, già disposta dal primo
Giudice (verbale udienza 31.10.2023).
La relata di notifica redatta dal procuratore della ricorrente a norma degli artt. 3buis e 3ter
l. 53/1994 dà conto della estrazione dell'indirizzo pec utilizzato dal pubblico registro
INIPEC. Il successivo mutamento dell'indirizzo PEC è conseguito alla revoca della pec precedentemente assegnata ed all'assegnazione del nuovo indirizzo di ufficio, come normativamente previsto in caso di inerzia della società iscritta al registro imprese.
Il ricorrente ha allegato:
1) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 4.11.2021 al 13.6.2022,
come risulta dalle buste paga rilasciate dal novembre 2021 al maggio 2022 (all.1), dalla lettera di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (all.2) e pagina 3 di 5 dalla lettera di licenziamento con effetti dal 13.6.2022 (all.3);
2) che, come risulta dalle buste paga e dalla lettera di conversione del contratto, la convenuta ha applicato al rapporto di lavoro de quo il Ccnl Edilizia – Industria, con inquadramento al 1° livello;
3) di aver svolto mansioni di manovale, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.30, con un'ora di pausa pranzo, fino al 31.5.2022 allorché la prestazione di lavoro è stata sospesa unilateralmente dal datore di lavoro fino alla data del licenziamento comunicato con missiva (all.3) consegnata brevi manu in data 13.6.2022;
4) che la retribuzione applicata in busta paga risulta inferiore a quella oraria prevista dalle tabelle retributive di settore per Roma e Provincia e quindi inferiore ai minimi stabiliti dal
CCNL Edilizia – Industria - (applicato al rapporto de quo) per i dipendenti inquadrati al livello 1°; tenendo conto delle sole ore lavorate previste in busta paga, ne deriva un credito per differenze retributive pari ad € 2.290,20 come da conteggio sindacale allegato al ricorso, comprensivo di indennità di mancato preavviso (7 giorni) e TFR, non corrisposti all'atto del licenziamento.
Le allegazioni trovano riscontro nei documenti prodotti.
Il contratto di lavoro (all.2) rimanda al CCNL di settore anche per la regolamentazione delle condizioni economiche.
Allegato l'inadempimento del debitore, che avrebbe corrisposto retribuzioni in misura inferiore al dovuto ex CCNL applicabile (all. A), ed omesso di corrispondere indennità di preavviso e TFR all'atto del licenziamento (all.3), era onere della società convenuta dar prova dell'esatto adempimento o di un valido fatto estintivo o impeditivo del credito.
Spetta pertanto al lavoratore la somma da lui richiesta, con interessi e rivalutazione ex lege.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della somma di € 2.290,20 con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc;
2. condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente CP_1
le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 961/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 29.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 31.10.2025 , il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato note di udienza, essendo rimasta contumace.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 961/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) con l'avv. MAZZONI Parte_1 C.F._1
BRUNO parte attrice contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1 parte convenuta contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società formulando le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis:
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente per le ragioni esposte in fatto, durante il periodo di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 4.11.2021 al 13.6.2022, ha percepito mensilmente dalla in persona del l.r.p.t., somme inferiori al dovuto CP_1
a titolo di retribuzione - e per i titoli specificatamente indicati in narrativa - rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva di settore Edilizia– Industria (come da tabelle in atti);
2. per l'effetto degli accertamenti di cui sopra: condannare la in persona del CP_1
pagina 2 di 5 l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 2.290,20 per i titoli di cui in fatto e all'allegato conteggio sindacale o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.
2099 c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se dal caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 c.p.c., o sulla base di conteggi che ci si riserva di produrre e comunque per le somme ad esso dovute a titolo di TFR, non corrisposto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Con interessi e rivalutazione monetaria come per legge ex art. 429 c.p.c..
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
La convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa, documentale, giunta alla cognizione dello scrivente, è stata discussa all'udienza del 26.11.2025.
***
Va confermata la dichiarazione di contumacia della convenuta, già disposta dal primo
Giudice (verbale udienza 31.10.2023).
La relata di notifica redatta dal procuratore della ricorrente a norma degli artt. 3buis e 3ter
l. 53/1994 dà conto della estrazione dell'indirizzo pec utilizzato dal pubblico registro
INIPEC. Il successivo mutamento dell'indirizzo PEC è conseguito alla revoca della pec precedentemente assegnata ed all'assegnazione del nuovo indirizzo di ufficio, come normativamente previsto in caso di inerzia della società iscritta al registro imprese.
Il ricorrente ha allegato:
1) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 4.11.2021 al 13.6.2022,
come risulta dalle buste paga rilasciate dal novembre 2021 al maggio 2022 (all.1), dalla lettera di conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (all.2) e pagina 3 di 5 dalla lettera di licenziamento con effetti dal 13.6.2022 (all.3);
2) che, come risulta dalle buste paga e dalla lettera di conversione del contratto, la convenuta ha applicato al rapporto di lavoro de quo il Ccnl Edilizia – Industria, con inquadramento al 1° livello;
3) di aver svolto mansioni di manovale, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 16.30, con un'ora di pausa pranzo, fino al 31.5.2022 allorché la prestazione di lavoro è stata sospesa unilateralmente dal datore di lavoro fino alla data del licenziamento comunicato con missiva (all.3) consegnata brevi manu in data 13.6.2022;
4) che la retribuzione applicata in busta paga risulta inferiore a quella oraria prevista dalle tabelle retributive di settore per Roma e Provincia e quindi inferiore ai minimi stabiliti dal
CCNL Edilizia – Industria - (applicato al rapporto de quo) per i dipendenti inquadrati al livello 1°; tenendo conto delle sole ore lavorate previste in busta paga, ne deriva un credito per differenze retributive pari ad € 2.290,20 come da conteggio sindacale allegato al ricorso, comprensivo di indennità di mancato preavviso (7 giorni) e TFR, non corrisposti all'atto del licenziamento.
Le allegazioni trovano riscontro nei documenti prodotti.
Il contratto di lavoro (all.2) rimanda al CCNL di settore anche per la regolamentazione delle condizioni economiche.
Allegato l'inadempimento del debitore, che avrebbe corrisposto retribuzioni in misura inferiore al dovuto ex CCNL applicabile (all. A), ed omesso di corrispondere indennità di preavviso e TFR all'atto del licenziamento (all.3), era onere della società convenuta dar prova dell'esatto adempimento o di un valido fatto estintivo o impeditivo del credito.
Spetta pertanto al lavoratore la somma da lui richiesta, con interessi e rivalutazione ex lege.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
pagina 4 di 5 il Giudice, definitivamente decidendo:
1. condannare la convenuta in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore CP_1
del ricorrente della somma di € 2.290,20 con interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 cpc;
2. condanna la convenuta in persona del l.r.p.t., a rifondere al ricorrente CP_1
le spese di lite, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 127ter e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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