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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/08/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(p.i. ), in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Pitagora n. 8/a, presso lo studio dell'avv. Francesco Viggiani e rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberto Usai e Guglielmo
Fabbricatore, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Monte San Controparte_1 P.IVA_2
Michele n.10, presso lo studio dell'avv. Antonio Tommaso De Mauro da cui è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianpiero Centonze, come da mandato in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.1845/16 del tribunale di Lecce, con il quale, su istanza di CP_1
veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 18.256,92 oltre interessi come da
[...]
domanda e spese della procedura a titolo di rimborso COSAP oltre interessi e sanzioni, per gli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 come da fattura n.1/2016.
1 Istruita la causa documentalmente e precisate le conclusioni, con sentenza n. 396572019 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1845/16 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 11-12 luglio
2016”. 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 (duemila700/00) di cui € 118,50 per spese, oltre rimb. forf., ed accessori come per legge”.
In estrema sintesi il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che a) l'opponente non avesse mai contestato di dovere le somme ingiunte né il quantum azionato ma la natura delle somme (rimborso anziché pagamento); b) non si sarebbe trattato di obbligazione solidale ma specifica;
c) Parte_1
era obbligata a versare la sua quota senza eccezioni essendoci un contratto da rispettare
[...]
in relazione al quale si era resa inadempiente.
Alla predetta sentenza interponeva appello per i motivi che verranno di Parte_1
seguito compiutamente esaminati.
Resisteva al gravame Controparte_1
All'udienza del 19.102022, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, non riproposta da in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi rinunciata.
In ogni caso l'eccezione è infondata.
La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 14 dicembre 2019, data da cui decorre il termine lungo di sei mesi per l'appello. Tuttavia per far fronte all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 dapprima l'articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) ha stabilito una sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, successivamente l'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile, così determinando una sospensione per tutti i termini processuali di 63 giorni.
Pertanto, sommando al 14 giugno 2020 i 63 giorni di cui alla sospensione straordinaria di cui sopra e considerata altresì la sospensione feriale, il termine per la proposizione dell'appello risulta essere il
16 settembre 2020, data in cui è stato notificato l'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame - rubricato testualmente “La sussistenza di un accordo interno tra le parti e l'imputazione di pagamento eseguita dal creditore: erronea applicazione degli artt. 1218 e
2697, 1° comma, cod. civ. e dell'art.115 cod. proc. civ.” - l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che la fattispecie avrebbe ad oggetto un'obbligazione di pagamento
2 in quanto sulla base di accordi tra le società interessate alla concessione vi sarebbe l'obbligo di pagare gli oneri derivanti da detta concessione senza poter eccepire “il presunto ed indimostrato mancato versamento dei canoni da parte di poiché nessuna di tali opzioni trova fondamento nella CP_1 legge o negli accordi”. Deduce che il tribunale non avrebbe considerato che dagli atti del processo non era risultato alcun accordo contrattuale idoneo a far emergere tra le parti la sussistenza di una obbligazione di pagamento “senza eccezioni” e che la fattura monitoriamente azionata attestava una richiesta di pagamento a titolo di “rimborso spese” implicante pertanto un previo pagamento da parte del richiedente, non derivante da un accordo interno tra gli utilizzatori della concessione di elettrodotto. lamenta altresì che il tribunale, in violazione dell'art.115 c.c., non avrebbe tenuto conto Parte_1 dei documenti prodotti dall'appellante comprovanti il mancato pagamento della Cosap alla Provincia di Lecce da parte di . CP_1
Con il secondo motivo di gravame rubricato “L'erroneità della qualificazione quale obbligazione specifica operata dal Giudice: erronea applicazione dell'art.115 cod. prov. civ. e 1292 cod.civ.”
l'appellante critica la parte di sentenza in cui il tribunale afferma la sussistenza in capo a Parte_1 di un'obbligazione specifica di pagamento svincolata da ogni altra “questione” tra
[...]
e Provincia di Lecce. CP_1
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi sono fondati.
Il Supremo giudice di legittimità con sentenza n.13533/2001 resa a Sezioni Unite ha affermato il principio, mai modificato, secondo cui " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
In applicazione di tale principio avrebbe dovuto provare in primis la fonte del credito CP_1
richiesto in via monitoria.
Sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di prime cure, la corte osserva che
, affermatasi creditrice della odierna appellata, non ha raggiunto la prova in ordine alla CP_1
sussistenza di un accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti interni tra gli utilizzatori della concessione da cui deriva l'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta.
Né tantomeno può considerarsi idonea prova del credito la fattura azionata in via monitoria.
3 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione,
e pertanto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. La fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte avente a oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto. Al più essa può rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
inoltre, pur avendo qualificato nel ricorso per decreto ingiuntivo il proprio credito quale CP_1
“rimborso” non ha fornito la prova di averlo corrisposto anzi, risulta specificamente dagli atti di causa, la prova del mancato pagamento da parte di della Cosap alla Provincia di Lecce CP_1
relativamente sia agli anni in cui aveva ricevuto i rimborsi, sia per gli anni successivi ( si veda doc.13 fascicolo di primo grado della in cui il funzionario della Provincia di Lecce afferma che per Pt_1
le annualità dal 2011 al 2015 e per gli ulteriori anni 2016 e 2017 la ditta non ha mai versato CP_1
un solo euro alla Provincia di Lecce) ed addirittura che essa aveva contestato giudiziariamente la debenza dell'imposta alla Provincia di Lecce ritenendo l' unico soggetto obbligato (doc.15 e 16 Pt_2
fascicolo di primo grado Pt_1
Né tantomeno, per le ragioni sopra esplicitate, può ritenersi provata, in base agli atti di causa, la sussistenza di un'obbligazione specifica di pagamento senza eccezioni, svincolata da ogni questione tra e Provincia di Lecce CP_1
In tale contesto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza (n.3965/19 del tribunale di Lecce), accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.1845/2016 del tribunale di Lecce;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1 quanto al primo grado, in € 2.600,00 per compensi professionali e quanto al presente grado di
4 giudizio in € 382,00 per spese documentate ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio, al rimborso spese generali al 15% ed iva e cap come per legge;
- dichiara il diritto di alla restituzione di quanto eventualmente Parte_1 versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(p.i. ), in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Pitagora n. 8/a, presso lo studio dell'avv. Francesco Viggiani e rappresentata e difesa dagli avv. ti Roberto Usai e Guglielmo
Fabbricatore, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Monte San Controparte_1 P.IVA_2
Michele n.10, presso lo studio dell'avv. Antonio Tommaso De Mauro da cui è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente all'avv. Gianpiero Centonze, come da mandato in atti;
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n.1845/16 del tribunale di Lecce, con il quale, su istanza di CP_1
veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 18.256,92 oltre interessi come da
[...]
domanda e spese della procedura a titolo di rimborso COSAP oltre interessi e sanzioni, per gli anni
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 come da fattura n.1/2016.
1 Istruita la causa documentalmente e precisate le conclusioni, con sentenza n. 396572019 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) Rigetta l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1845/16 emesso dal Tribunale di Lecce, in data 11-12 luglio
2016”. 2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 (duemila700/00) di cui € 118,50 per spese, oltre rimb. forf., ed accessori come per legge”.
In estrema sintesi il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che a) l'opponente non avesse mai contestato di dovere le somme ingiunte né il quantum azionato ma la natura delle somme (rimborso anziché pagamento); b) non si sarebbe trattato di obbligazione solidale ma specifica;
c) Parte_1
era obbligata a versare la sua quota senza eccezioni essendoci un contratto da rispettare
[...]
in relazione al quale si era resa inadempiente.
Alla predetta sentenza interponeva appello per i motivi che verranno di Parte_1
seguito compiutamente esaminati.
Resisteva al gravame Controparte_1
All'udienza del 19.102022, precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, non riproposta da in CP_1
sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi rinunciata.
In ogni caso l'eccezione è infondata.
La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 14 dicembre 2019, data da cui decorre il termine lungo di sei mesi per l'appello. Tuttavia per far fronte all'emergenza epidemiologica da
Covid-19 dapprima l'articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) ha stabilito una sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, successivamente l'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile, così determinando una sospensione per tutti i termini processuali di 63 giorni.
Pertanto, sommando al 14 giugno 2020 i 63 giorni di cui alla sospensione straordinaria di cui sopra e considerata altresì la sospensione feriale, il termine per la proposizione dell'appello risulta essere il
16 settembre 2020, data in cui è stato notificato l'atto di citazione in appello.
Con il primo motivo di gravame - rubricato testualmente “La sussistenza di un accordo interno tra le parti e l'imputazione di pagamento eseguita dal creditore: erronea applicazione degli artt. 1218 e
2697, 1° comma, cod. civ. e dell'art.115 cod. proc. civ.” - l'appellante critica la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che la fattispecie avrebbe ad oggetto un'obbligazione di pagamento
2 in quanto sulla base di accordi tra le società interessate alla concessione vi sarebbe l'obbligo di pagare gli oneri derivanti da detta concessione senza poter eccepire “il presunto ed indimostrato mancato versamento dei canoni da parte di poiché nessuna di tali opzioni trova fondamento nella CP_1 legge o negli accordi”. Deduce che il tribunale non avrebbe considerato che dagli atti del processo non era risultato alcun accordo contrattuale idoneo a far emergere tra le parti la sussistenza di una obbligazione di pagamento “senza eccezioni” e che la fattura monitoriamente azionata attestava una richiesta di pagamento a titolo di “rimborso spese” implicante pertanto un previo pagamento da parte del richiedente, non derivante da un accordo interno tra gli utilizzatori della concessione di elettrodotto. lamenta altresì che il tribunale, in violazione dell'art.115 c.c., non avrebbe tenuto conto Parte_1 dei documenti prodotti dall'appellante comprovanti il mancato pagamento della Cosap alla Provincia di Lecce da parte di . CP_1
Con il secondo motivo di gravame rubricato “L'erroneità della qualificazione quale obbligazione specifica operata dal Giudice: erronea applicazione dell'art.115 cod. prov. civ. e 1292 cod.civ.”
l'appellante critica la parte di sentenza in cui il tribunale afferma la sussistenza in capo a Parte_1 di un'obbligazione specifica di pagamento svincolata da ogni altra “questione” tra
[...]
e Provincia di Lecce. CP_1
I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
I motivi sono fondati.
Il Supremo giudice di legittimità con sentenza n.13533/2001 resa a Sezioni Unite ha affermato il principio, mai modificato, secondo cui " In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
In applicazione di tale principio avrebbe dovuto provare in primis la fonte del credito CP_1
richiesto in via monitoria.
Sul punto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di prime cure, la corte osserva che
, affermatasi creditrice della odierna appellata, non ha raggiunto la prova in ordine alla CP_1
sussistenza di un accordo avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti interni tra gli utilizzatori della concessione da cui deriva l'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta.
Né tantomeno può considerarsi idonea prova del credito la fattura azionata in via monitoria.
3 Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione,
e pertanto, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. La fattura, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte avente a oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto. Al più essa può rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto.
inoltre, pur avendo qualificato nel ricorso per decreto ingiuntivo il proprio credito quale CP_1
“rimborso” non ha fornito la prova di averlo corrisposto anzi, risulta specificamente dagli atti di causa, la prova del mancato pagamento da parte di della Cosap alla Provincia di Lecce CP_1
relativamente sia agli anni in cui aveva ricevuto i rimborsi, sia per gli anni successivi ( si veda doc.13 fascicolo di primo grado della in cui il funzionario della Provincia di Lecce afferma che per Pt_1
le annualità dal 2011 al 2015 e per gli ulteriori anni 2016 e 2017 la ditta non ha mai versato CP_1
un solo euro alla Provincia di Lecce) ed addirittura che essa aveva contestato giudiziariamente la debenza dell'imposta alla Provincia di Lecce ritenendo l' unico soggetto obbligato (doc.15 e 16 Pt_2
fascicolo di primo grado Pt_1
Né tantomeno, per le ragioni sopra esplicitate, può ritenersi provata, in base agli atti di causa, la sussistenza di un'obbligazione specifica di pagamento senza eccezioni, svincolata da ogni questione tra e Provincia di Lecce CP_1
In tale contesto l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
- accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza (n.3965/19 del tribunale di Lecce), accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.1845/2016 del tribunale di Lecce;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1 quanto al primo grado, in € 2.600,00 per compensi professionali e quanto al presente grado di
4 giudizio in € 382,00 per spese documentate ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio, al rimborso spese generali al 15% ed iva e cap come per legge;
- dichiara il diritto di alla restituzione di quanto eventualmente Parte_1 versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice Onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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