Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/10/2024, n. 27360
CASS
Ordinanza 22 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 25 settembre 2024, riguardante la natura privilegiata di un credito azionato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998. Le parti in causa sono una società creditrice, che ha concesso finanziamenti agevolati, e una società debitrice, che ha contestato la natura privilegiata del credito, sostenendo l'inesistenza di un provvedimento di revoca e l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

La Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma, che aveva già riconosciuto la natura privilegiata del credito, argomentando che il privilegio sussisteva sin dall'erogazione dei finanziamenti, in quanto questi erano stati concessi nell'ambito di un intervento pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. La Corte ha chiarito che non è necessaria una revoca formale per l'insorgenza del privilegio, poiché la risoluzione del contratto di finanziamento è equiparabile a una revoca ai fini del riconoscimento del privilegio. Inoltre, ha sottolineato che il privilegio si applica a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici, indipendentemente dalla specifica menzione della normativa di riferimento nel contratto di finanziamento. Pertanto, il ricorso della società debitrice è stato rigettato, con condanna alle spese legali.

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Massime1

Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'operatività del privilegio in relazione al credito restitutorio del gestore del Fondo Pubblico di cui all'art. 2, l. n. 394 del 1981, il quale a fronte dell'inadempimento degli obblighi di rimborso dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 133 del 2008, aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista).

Commentari2

  • 1SACE negli strumenti di regolazione della crisi
    Support@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2025

    Il presente contributo analizza il fenomeno dei finanziamenti erogati dalle banche con garanzia pubblica MCC/SACE con particolare riferimento alle procedure di gestione della crisi di impresa, soffermandosi sulle più recenti misure cautelari o protettive concesse in tale ambito. 1. I crediti garantiti MCC/SACE: caratteri generali Il sistema produttivo italiano presenta una marcata interdipendenza tra le imprese e gli istituti bancari, in virtù della quale le imprese tendono a privilegiare il credito bancario quale principale fonte di finanziamento. Questo sistema si è però dimostrato negli anni vulnerabile e incapace di fornire una risposta adeguata e tempestiva alla crisi delle imprese. …

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  • 2Credito del gestore del Fondo di garanzia escusso con privilegioAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/10/2024, n. 27360
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27360
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo