Ordinanza 22 ottobre 2024
Massime • 1
Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati ed a prescindere dal riferimento, nell'atto di finanziamento, alla specifica legge statale che tale privilegio prevede, non essendo, peraltro, necessaria, per la sua operatività, la sussistenza di un formale provvedimento di revoca cd. amministrativa, trattandosi di garanzia che accede al credito in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato l'operatività del privilegio in relazione al credito restitutorio del gestore del Fondo Pubblico di cui all'art. 2, l. n. 394 del 1981, il quale a fronte dell'inadempimento degli obblighi di rimborso dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. n. 133 del 2008, aveva comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista).
Commentari • 2
- 1. SACE negli strumenti di regolazione della crisiSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 16 ottobre 2025
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Leggi di più… - 2. Credito del gestore del Fondo di garanzia escusso con privilegioAccesso limitatoLuisa Corso · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 22/10/2024, n. 27360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27360 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro SIMEST SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL’ESTERO S.P.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato IANNETTI GIANLUIGI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 3229/2022, depositata il 12/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI. Civile Ord. Sez. 3 Num. 27360 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 22/10/2024 2 FATTI DI CAUSA 1. La Società Italiana per le Imprese all’Estero s.p.a. (di seguito per brevità SIMEST), in qualità di gestore del Fondo Pubblico di cui all’art. 2 della legge n. 394/1981, concesse due finanziamenti a tasso agevolato (ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2008), rispettivamente di euro 1.638.000,00 e 767.000,00, in favore di LB s.r.l. al fine di sopperire a parte del fabbisogno finanziario conseguente alla realizzazione di due programmi di sviluppo commerciale, di cui uno in Turchia e l’altro in Serbia. In particolare, lo stanziamento dei fondi avvenne mediante la stipula di due contratti (sottoscritti in data 26.10.2018 e 29.10.2018), in attuazione delle delibere del Comitato Agevolazioni del 27.9.2018 e sotto la condizione della effettiva realizzazione dei programmi finanziati. In esecuzione dei contratti, ST s.p.a. provvide all’accredito di euro 491.400,00 (in forza del primo contratto, n. 6297/IM/FCS) e di euro 351.000,00 (in forza del secondo contratto, n. 6298/IM/FCS). 2. La società LB s.r.l. rimaneva inadempiente rispetto agli obblighi di rimborso dei crediti agevolati ottenuti;
e, in data 17.9.2019, presentava ricorso davanti al Tribunale di Treviso per l’ammissione al concordato preventivo (non con cessione dei beni - e, dunque, in previsione della interruzione della società - ma) in continuità aziendale ex art. 186 bis l.f., (e, dunque, nella prospettiva della prosecuzione dell’impresa, che, pertanto, ben avrebbe potuto portare a termine i progetti finanziati). ST s.p.a. comunicava a LB s.r.l. la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista agli artt. 14 dei contratti e - dopo aver precisato il proprio credito alla data della domanda di ammissione alla procedura concorsuale in euro 845.814,00 oltre interessi - rappresentava al commissario giudiziale la propria qualità di creditrice privilegiata ai sensi dell’art. 9, D. Lgs. n. 123/1998. 3 Tuttavia, il commissario giudiziario, nella relazione stilata ai sensi dell’art. 172 R.D. n. 267/1942, escludeva la natura privilegiata del credito vantato da SIMEST s.p.a. ST, pertanto, agiva ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. per far accertare e dichiarare la sussistenza di tale privilegio. Resisteva in giudizio LB s.r.l., eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e chiedendo accertarsi la natura chirografaria del credito, in quanto non sussumibile entro l’alveo dell’art. 9 del D. Lgs. n. 123/1998. Il giudice di primo grado, espletata l’istruttoria, in accoglimento del ricorso proposto da ST s.p.a., accertava e dichiarava che il credito vantato dalla ST nei confronti di LB s.r.l. - per l’importo complessivo di euro 845.814,51 (di cui euro 493.066,57 in relazione al primo contratto, ed euro 352.747,94 in relazione al secondo contratto), compresi gli interessi calcolati fino alla data del 17.9.2019, oltre a quelli decorrenti dal 17.9.2019 ai sensi degli artt. 2749 c.c., 54 e 55 R.D. n. 267/1942 - era di natura privilegiata generale, ai sensi dell’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998. Proponeva appello la società LB s.r.l., contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili. In particolare, insisteva nella eccezione di incompetenza del Tribunale di Roma per essere competente quello di Treviso, quale foro generale del convenuto ai sensi dell’art. 19 c.p.c.; e chiedeva il rigetto della domanda attorea, previo accertamento della natura al più chirografaria del credito vantato da ST s.p.a. e/o dell’inefficace costituzione del privilegio. Resisteva ST s.p.a., insistendo per il rigetto dell’appello e per la conferma della ordinanza impugnata, atteso che il suo credito, quale Ente gestore del Fondo Rotativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81 e del Fondo per la Crescita Sostenibile godeva del privilegio generale previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 9 del D. Lgs. 123/98. 4 La corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3229/2022, rigettava l’impugnazione e, conseguentemente, confermava l’ordinanza impugnata. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la società LB. Ha resistito con controricorso la ST. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella sentenza impugnata, la corte territoriale – dopo aver dichiarato ammissibile la produzione del verbale del Comitato Agevolazioni di autorizzazione all’erogazione dei finanziamenti in favore di LB s.r.l., e dopo aver affermato la competenza territoriale del Tribunale di Roma – ha ritenuto sussistenti i presupposti richiesti ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito vantato da ST s.p.a. Ed ha rilevato che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., il privilegio trovava il suo fondamento nella <
e che le ipotesi per le quali l’art. 9 prevede la revoca riguardano (non casi di inadempimento contrattuale, ma) casi in cui il beneficio non poteva essere erogato ab origine (come nel caso di carenza dei presupposti o di documentazione incompleta o errata) o non può essere mantenuto per deviazione dallo scopo (come nel caso di beni ceduti prima del termine stabilito). 2.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, avere la corte territoriale omesso considerare l’inesistenza della delibera del comitato agevolazioni>> Rileva che - anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere un’equiparazione tra la risoluzione contrattuale e la revoca del beneficio, ai fini del riconoscimento del privilegio - essa sarebbe al più giustificabile laddove la condotta inadempiente del beneficiario, addotta a fondamento della risoluzione del contratto di finanziamento, 7 avesse di fatto comportato una deviazione del beneficio dallo scopo per il quale era stato concesso dall’Amministrazione, mentre nel caso di specie ST con la propria comunicazione del 25.11.2019 aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva di cui all’art. 14, co. 2, n. 511. 2.5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia: <<violazione dell’art. 1, co. e 9, 5, d.lgs. n. 123 1998 in relazione all’art. 360, 3, per avere la corte territoriale ritenuto che il finanziamento erogato da simest rientri nell’ambito di applicazione del nonostante mancato rispetto 5 procedimento amministrativo previsto selezione dei beneficiari>>. Sottolinea che tanto in primo grado quanto in sede d’appello (richiama il quarto motivo di gravame, pagg. 19-22 dell’atto di citazione d’appello), per il caso in cui fosse stata ritenuta la natura privilegiata del credito vantato da ST, aveva contestato l’inefficace costituzione della prelazione ai sensi dell’art. 168 l.f., prelazione, in quanto questa doveva intendersi sorta per l’effetto della revoca stessa (25 novembre 2019) e quindi dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel Registro delle Imprese (19 settembre 2019). Rileva che la corte territoriale ha ritenuto che il presupposto del sorgere del privilegio vada individuato nella peculiare natura del credito e che il fatto che si tratti di finanziamenti provenienti da fondi pubblici imporrebbe di individuare la fonte del privilegio nell’irrogazione dell’agevolazione (anziché nella sua revoca). In senso contrario osserva che tale assunto costituisce falsa applicazione dell’art. 9, co. 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998, in quanto il privilegio assiste il credito da restituzione esclusivamente a seguito del venir meno del beneficio conseguente ad una patologia del rapporto (quale l’indebita percezione del beneficio o la frustrazione dello scopo cui le risorse pubbliche erano originariamente destinate), come affermato anche in sede di legittimità (richiama Cass. n. 2663/2019). 8 3. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, perché fra loro connessi, sono infondati, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte. 3.1 Il d.lgs. n. 123/1998 (“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c], della legge 15 marzo 1997, n. 59”), all’art. 1, <<individua i principi che regolano procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi incentivi, contributi, le agevolazioni, sovvenzioni e benefici qualsiasi genere, seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi>>. Si tratta di una norma che detta una disciplina generale, destinata ad applicarsi a tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati. Il successivo art. 9 prevede: - al comma primo, che: <<individua i principi che regolano procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi incentivi, contributi, le agevolazioni, sovvenzioni e benefici qualsiasi genere, seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi>>; - al comma terzo, che: <<qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo restituito le modalità di al comma 4>>; - al comma quarto, che: <<nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca cui al comma 3, o comunque disposta per azioni fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e 1, anche misura parziale purché proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato un interesse (…omissis)>>; 9 - al comma quinto, che: <<per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione privilegio per spese giustizia e quelli previsti dall’articolo 2751-bis codice civile fatti salvi diritti preesistenti dei terzi (…omissis)>>. Alla luce di tali disposizioni, questa Corte, con orientamento ormai consolidato (cfr., tra le tante, Cass. nn. 21841/2017, 9926/2018, 2663/2019, 6508/2020, 11122/2020, 23137/2020 e 22739/2021), ha enunciato i seguenti principi: - gli interventi pubblici di sostegno all’economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui alla fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici fa poi seguito un negozio privatistico di finanziamento (o, nel caso, di garanzia), nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo di tratto pubblicistico;
- la deviazione dello scopo, così come anche l’inadempimento degli obblighi previsti dal rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento (o di garanzia) e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto della revoca del beneficio erogato;
- pure la patologia inerente alla fase di carattere negoziale, come concernente la gestione del rapporto insorto per effetto della concessione, dunque, può incidere su quest’ultima, comportando la caducazione del beneficio e la concreta applicazione del privilegio a sostegno del credito per la restituzione di quanto erogato;
- ne consegue che risulta in ogni caso non necessaria la sussistenza di una revoca cd. amministrativa perché possa venire a rendersi operativo il privilegio stabilito dall’art. 9 d.lgs. n. 123/1998. Questa garanzia accede, per l’appunto, al credito che discende dal 10 negozio di diritto privato innestatosi sulla base del procedimento di individuazione e riconoscimento del contraente destinatario del beneficio pubblico;
- nessun dubbio può porsi in ordine all’idoneità ad integrare gli estremi della «revoca» prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 123/1998 della dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all’art. 1456, comma 2, cod. civ., come pure della diffida di cui 1454 cod. civ. ovvero anche della dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine, emessa dal creditore ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. […]. In particolare, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 23114/2022), la revoca del sostegno pubblico concesso per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, non importa alcuna valutazione discrezionale, perché il provvedimento di ritiro si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva (cfr. Cass. nn. 2664/2019, 8882/2020, 2457/2020), con la conseguenza che la revoca del contributo resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa beneficiaria (cfr. Cass. S.U. n. 15867/2011, Cass. nn. 13763/2015, 11928/ 2017 e 12853/2018). Si è precisato, infatti, che la figura del privilegio riceve giustificazione nella “causa del credito” che va ad assistere (art. 2745 c.c.), trovando la propria radice nella concessione dell’intervento pubblico (erogazione di credito o altra forma di intervento), quale misura appunto di “sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive”; la prelazione assiste il rapporto via via che questo viene a svolgersi e a essere eseguito, fin tanto che vi si innestino delle vicende che comportino il venire meno del relativo beneficio (cfr. Cass. nn. 9926/2018, 11878/2018 e 23137/2020)». 2.2. Orbene, la questione, sottesa ai motivi in esame, sta nello stabilire se il dettato normativo del citato d. lgs. n. 123/1998 imponga 11 o consenta il riconoscimento della collocazione privilegiata del credito azionato: e a tal fine occorre fare riferimento al citato disposto dell’art. 9, comma 5, del provvedimento in esame. Tale disposizione, come sopra rilevato, subordina espressamente il riconoscimento della posizione privilegiata al credito derivante dalla revoca del finanziamento, alla circostanza che la precedente erogazione di cui si sollecita la restituzione sia stata effettuata “ai sensi del presente decreto legislativo”. Nella specie detto presupposto è stato correttamente ritenuto soddisfatto dal giudice sia di primo che di secondo grado. Invero, nel giudizio di merito è risultato pacifico tra le parti che: a) i due finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.L. n. 112/08 convertito dalla L. 133/08 e successive modificazioni (D.M. 7.9.2016, articoli 3,4 e 6; D.M. 7.10.2015) oggetto di causa sono stati erogati a valere sul Fondo Pubblico ex Legge 394/81 e del Fondo Crescita Sostenibile;
b) l’Impresa abbia effettivamente fruito dei finanziamenti agevolati, disciplinati dalla speciale normativa di settore. D’altronde, il privilegio, previsto dall’art. 9 comma 5 per i crediti derivanti dalla revoca del finanziamento, ha come “causa” quella di assorbire e recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione di un utile reimpiego delle somme recuperate, a favore dello “sviluppo delle altre attività produttive”, (cfr. Cass. 3335/2012 e 21841/2017); e, quindi, deve trovare applicazione ogniqualvolta, come per l’appunto ricorre nella specie, il finanziamento abbia le caratteristiche di un intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, a prescindere dalla circostanza che la norma sia o meno esplicitamente richiamata (cfr. Cass. 882/2020). Opinando diversamente (e cioè se si ritenesse che l’art. 9 comma 5 del citato d. lgs. trovi applicazione solo nel caso in cui il contratto faccia espresso riferimento alla disciplina di legge che lo regolamenta), 12 si rimetterebbe alle parti la facoltà di attribuire arbitrariamente la natura privilegiata piuttosto che chirografaria al credito, a prescindere dalla sua fonte. In definitiva, occorre qui ribadire che: a) il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito (secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U. n. 11930/2010) a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell’alveo della richiamata previsione normativa, in ragione della finalità pubblica di sostegno a esso sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (v. Cass. n. 6508/20, Cass. n. 9926/18); b) una volta accertato che il finanziamento sia stato accordato da una amministrazione pubblica per le finalità di cui al citato d. lgs, non vi è alcuna necessità, ai fini del riconoscimento del privilegio, che nell’atto di finanziamento venga espressamente richiamata la specifica legge statale che prevede l’applicabilità della disciplina sui privilegi al recupero di quel determinato credito;
c) il credito di restituzione, comunque originatosi, deve considerarsi come privilegiato in quanto il presupposto è pur sempre “l’erogazione del contributo”. A tanto va aggiunto che non è necessario, né per l’insorgenza del credito, né per la sussistenza del relativo privilegio, alcun formale provvedimento di revoca (Cass. n. 20362/24 e Cass. n. 9657/24), mentre correttamente la corte territoriale argomenta nel senso che la risoluzione opera ex tunc e che, quindi, il credito alla corrispondente restituzione è assistito da privilegio con effetto dall’erogazione della somma da ripetere, ma sospensivamente condizionato all’inadempimento (Cass. n. 18148/23). Di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale, la cui sentenza pertanto va confermata. Conclusivamente, il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. 13
P.Q.M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024, nella camera di