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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2122/2024 promossa da: nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di Controparte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ata in Persona_1
Argentina il 20.03.2007 unitamente a nato in [...] il Controparte_2
28.06.1969; nato in Argentina il [...] in [...] e nella Controparte_3
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_2
nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Persona_3
05.04.2015 unitamente a nata in [...] il [...]; Persona_4 Parte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Parte_2
24.04.1965; nato in [...] il [...]; Parte_3 Controparte_4
nata in [...] il [...]; ata in Argentina il 26.12.2003; Controparte_5 CP_6
nata in [...] il [...]; nata in [...] l'[...];
[...] Controparte_7 ato in Argentina l'11.12.2002, tutti rappresentati e difesi in virtù dei Parte_4 mandati allegati al presente atto, dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F. ) C.F._1
del foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala A eleggono domicilio pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
convenuto contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀̀̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_8
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_5
nata a [...] il [...] e coniugata con
[...] Per_6
, in data 16.08.1894 (cfr. doc. in atti n. 1), emigrata in argentina ove è deceduta in data
[...]
27.09.1977 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della
Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro
Statale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrata fino al presente o o o o Per_5 Per_5 Persona_5 Persona_7 Per_5
, nata il [...], in [...] – Torino – San Secondo di Pinerolo. Deceduta.” (cfr. Per_8
doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_9
non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 29.2.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.3.2025, dopo una serie di rinvii finalizzati all'accertamento della regolarità delle notificazioni dell'atto introduttivo al convenuto, i ricorrenti insistevano per CP_8
l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
2 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi nasceva in data 20.04.1923, (cfr. doc. Parte_5 Persona_9
in atti n. 4) la quale, in data 1.08.1940, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_10
in atti n. 5) e decedeva il 31.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 6);
- dall'unione tra e nascevano: Persona_10 Persona_9
a) il 27.08.1941, (cfr. doc. in atti n. 7), la quale si sposava, in data Persona_11
10.07.1964, (All. 8) e dalla cui unione nascevano: Persona_12
• in data 24.04.1965, (cfr. doc. in atti n. 9), la quale sposava, in Parte_2
data 26.02.1998, (cfr. doc. in atti n. 10) dalla cui unione nascevano due Controparte_10
figli: nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 11) e Controparte_4 Parte_6
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 12);
• in data 29.11.1967, (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_3
• in data 22.11.1973, (cfr. doc. in atti n. 24), il quale si univa in Controparte_3
matrimonio, in data 23.11.2013 con (cfr. doc. in atti n. 25) dalla cui Persona_4
coppia nascevano due figli: , nata il [...], (cfr. doc. in atti n. Persona_2
26) e , nata il [...], (cfr. doc. in atti n. 27). Persona_3
b) il 7.05.1944 (cfr. doc. in atti n. 13), spostato in data 16.12.1969, Persona_13
con (cfr. doc. in atti n. 14) e dalla cui unione nasceva: Parte_7
• il 15.07.1971, (cfr. doc. in atti n. 15), la quale si univa in CP_1 Controparte_1
matrimonio in data 24.03.2001 con (cfr. doc. in atti n. 16), con cui Controparte_2 aveva due figli: nato l'[...], (cfr. doc. in atti n. 17) e Parte_4 [...]
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_8
3 c) nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19), sposata Parte_9 Persona_14
, in data 30.12.1976 (cfr. doc. in atti n. 20) e dalla cui unione nascevano:
[...] CP_6
, il 17.04.1979 (cfr. doc. in atti n. 21) e , l'8.071982 (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_7
n. 22).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
4 Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Parte_10
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di morte nel quale si legge che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure Parte_10 sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] in [...] (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 4), la quale dalla relazione con partorì la figlia Persona_10 Per_11
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 7), il figlio il
[...] Persona_13
7.05.1944 (cfr. doc. in atti n. 13) e la figlia nata il [...] (cfr. Parte_9
doc. in atti n. 19).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_15 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro
5 ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, Parte_10
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua Parte_10
volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_9
ricorrenti, ovvero, Controparte_1 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Persona_2 Persona_3
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ato in determinando i rapporti di Controparte_7 Parte_4
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
6 della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Persona_1
20.03.2007; nato in [...] il [...]; Controparte_3 [...]
nata in [...] il [...]; nata Persona_2 Persona_3
in Argentina il 05.04.2015; nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; nata in Controparte_5 Controparte_6
Argentina il 17.04.1979; nata in [...] l'[...]; Controparte_7 [...] ato in Argentina l'11.12.2002 il diritto alla cittadinanza italiana stante Parte_4
la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 2122/2024 promossa da: nata in Argentina il [...] in [...] e nella qualità di Controparte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ata in Persona_1
Argentina il 20.03.2007 unitamente a nato in [...] il Controparte_2
28.06.1969; nato in Argentina il [...] in [...] e nella Controparte_3
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_2
nata in [...] il [...] e nata in [...] il
[...] Persona_3
05.04.2015 unitamente a nata in [...] il [...]; Persona_4 Parte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Parte_2
24.04.1965; nato in [...] il [...]; Parte_3 Controparte_4
nata in [...] il [...]; ata in Argentina il 26.12.2003; Controparte_5 CP_6
nata in [...] il [...]; nata in [...] l'[...];
[...] Controparte_7 ato in Argentina l'11.12.2002, tutti rappresentati e difesi in virtù dei Parte_4 mandati allegati al presente atto, dall'avv. Giuseppe Campesi (C.F. ) C.F._1
del foro di Cosenza, presso il cui studio sito in Rende (CS) alla via Mosca, n. 9 scala A eleggono domicilio pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
convenuto contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare che ai ricorrenti, per le causali di cui in premessa, è stata trasmessa la cittadinanza italiana jure sanguinis;
- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani per nascita;
- conseguentemente, ordinare alle PP.AA. competenti di procedere alle annotazioni, alle registrazioni, alle iscrizioni ed alle comunicazioni presso le autorità̀̀̀ ministeriali, gli uffici consolari ed i Comuni. Con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini Controparte_8
italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana Persona_5
nata a [...] il [...] e coniugata con
[...] Per_6
, in data 16.08.1894 (cfr. doc. in atti n. 1), emigrata in argentina ove è deceduta in data
[...]
27.09.1977 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della
Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro
Statale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di anni 16 ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrata fino al presente o o o o Per_5 Per_5 Persona_5 Persona_7 Per_5
, nata il [...], in [...] – Torino – San Secondo di Pinerolo. Deceduta.” (cfr. Per_8
doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_8 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_9
non comparso.
Il Pubblico Ministero in data 29.2.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.3.2025, dopo una serie di rinvii finalizzati all'accertamento della regolarità delle notificazioni dell'atto introduttivo al convenuto, i ricorrenti insistevano per CP_8
l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
2 ***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione dei coniugi nasceva in data 20.04.1923, (cfr. doc. Parte_5 Persona_9
in atti n. 4) la quale, in data 1.08.1940, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Persona_10
in atti n. 5) e decedeva il 31.10.1977 (cfr. doc. in atti n. 6);
- dall'unione tra e nascevano: Persona_10 Persona_9
a) il 27.08.1941, (cfr. doc. in atti n. 7), la quale si sposava, in data Persona_11
10.07.1964, (All. 8) e dalla cui unione nascevano: Persona_12
• in data 24.04.1965, (cfr. doc. in atti n. 9), la quale sposava, in Parte_2
data 26.02.1998, (cfr. doc. in atti n. 10) dalla cui unione nascevano due Controparte_10
figli: nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 11) e Controparte_4 Parte_6
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 12);
• in data 29.11.1967, (cfr. doc. in atti n. 23); Parte_3
• in data 22.11.1973, (cfr. doc. in atti n. 24), il quale si univa in Controparte_3
matrimonio, in data 23.11.2013 con (cfr. doc. in atti n. 25) dalla cui Persona_4
coppia nascevano due figli: , nata il [...], (cfr. doc. in atti n. Persona_2
26) e , nata il [...], (cfr. doc. in atti n. 27). Persona_3
b) il 7.05.1944 (cfr. doc. in atti n. 13), spostato in data 16.12.1969, Persona_13
con (cfr. doc. in atti n. 14) e dalla cui unione nasceva: Parte_7
• il 15.07.1971, (cfr. doc. in atti n. 15), la quale si univa in CP_1 Controparte_1
matrimonio in data 24.03.2001 con (cfr. doc. in atti n. 16), con cui Controparte_2 aveva due figli: nato l'[...], (cfr. doc. in atti n. 17) e Parte_4 [...]
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_8
3 c) nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 19), sposata Parte_9 Persona_14
, in data 30.12.1976 (cfr. doc. in atti n. 20) e dalla cui unione nascevano:
[...] CP_6
, il 17.04.1979 (cfr. doc. in atti n. 21) e , l'8.071982 (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_7
n. 22).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
4 Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di Parte_10
nascita (cfr. doc. in atti n. 1) e dal certificato di morte nel quale si legge che fosse italiana (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiana, dunque, trasmetteva “iure Parte_10 sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata in data [...] in [...] (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 4), la quale dalla relazione con partorì la figlia Persona_10 Per_11
nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 7), il figlio il
[...] Persona_13
7.05.1944 (cfr. doc. in atti n. 13) e la figlia nata il [...] (cfr. Parte_9
doc. in atti n. 19).
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiana sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della Persona_15 mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983
n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro
5 ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per nascita, Parte_10
potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua Parte_10
volta alla propria figlia e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni Persona_9
ricorrenti, ovvero, Controparte_1 Persona_1 CP_3
, ,
[...] Persona_2 Persona_3
Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, ato in determinando i rapporti di Controparte_7 Parte_4
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore
6 della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Controparte_1
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] Persona_1
20.03.2007; nato in [...] il [...]; Controparte_3 [...]
nata in [...] il [...]; nata Persona_2 Persona_3
in Argentina il 05.04.2015; nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Parte_2 Parte_3
nato in [...] il [...]; nata in [...] il [...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; nata in Controparte_5 Controparte_6
Argentina il 17.04.1979; nata in [...] l'[...]; Controparte_7 [...] ato in Argentina l'11.12.2002 il diritto alla cittadinanza italiana stante Parte_4
la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_9
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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