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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n.2176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AN Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa AR Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
.F. elettivamente domiciliato in Carinaro alla Via Parte_1 C.F._1
Zampella, 39 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Sardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Parte_2 C.F._2
Via Madama Vincenza, 3 presso lo studio dell'Avv. Consiglia AN Sepe che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n.2176/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Gricignano di Aversa il 12.4.1980, dal quale nascevano quattro figli
- , AN, AR e attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti- Per_1 Per_2
chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) essi coniugi vivranno separati per mutuo consenso, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Gricignano Di Parte_2
Aversa (CE) alla via quattro Novembre, mentre il sig. si trasferirà altrove;
Parte_1
3) che, il sig. si accollerà tutte le spese, le tasse e le utenze inerenti alla casa coniugale di Pt_1
proprietà della sig.ra Pt_2
4) il sig. è pensionato mentre la sig.ra è casalinga;
Parte_1 Pt_2
5) il Sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre 20 giorni Parte_1 dall'omologa del presente ricorso;
6) Il sig. concorrerà inoltre al mantenimento della moglie versando, a mezzo assegno Pt_1
circolare, vaglia postale, bonifico bancario o contanti previa ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, alla Sig.ra a solo titolo di contribuzione al mantenimento;
Parte_2
7) il sig. potrà prelevare entro il 1 luglio c.a., con un preavviso di 24 ore, presso la casa Pt_1
coniugale i beni propri, i mobili, gli effetti personali, vestiario e suoi accessori presenti nella casa coniugale, come da elenco separato che le parti reciprocamente si scambieranno;
8) ciascun coniuge vivrà in modo indipendente, libero ed autonomo;
9) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio;
2 V.G. n.2176/2025
10) Le parti, unitamente ai procuratori costituiti, dichiarano congiuntamente di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e aderirvi liberamente e coscientemente;
11) Le spese di giudizio restano compensate ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRICIGNANO DI AVERSA (atto n.3, parte II, S. A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1980) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa AN Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AN Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa AR Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
.F. elettivamente domiciliato in Carinaro alla Via Parte_1 C.F._1
Zampella, 39 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Sardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Teverola alla Parte_2 C.F._2
Via Madama Vincenza, 3 presso lo studio dell'Avv. Consiglia AN Sepe che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n.2176/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 29.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Gricignano di Aversa il 12.4.1980, dal quale nascevano quattro figli
- , AN, AR e attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti- Per_1 Per_2
chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) essi coniugi vivranno separati per mutuo consenso, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Gricignano Di Parte_2
Aversa (CE) alla via quattro Novembre, mentre il sig. si trasferirà altrove;
Parte_1
3) che, il sig. si accollerà tutte le spese, le tasse e le utenze inerenti alla casa coniugale di Pt_1
proprietà della sig.ra Pt_2
4) il sig. è pensionato mentre la sig.ra è casalinga;
Parte_1 Pt_2
5) il Sig. si impegna ad allontanarsi dalla casa coniugale entro e non oltre 20 giorni Parte_1 dall'omologa del presente ricorso;
6) Il sig. concorrerà inoltre al mantenimento della moglie versando, a mezzo assegno Pt_1
circolare, vaglia postale, bonifico bancario o contanti previa ricevuta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, alla Sig.ra a solo titolo di contribuzione al mantenimento;
Parte_2
7) il sig. potrà prelevare entro il 1 luglio c.a., con un preavviso di 24 ore, presso la casa Pt_1
coniugale i beni propri, i mobili, gli effetti personali, vestiario e suoi accessori presenti nella casa coniugale, come da elenco separato che le parti reciprocamente si scambieranno;
8) ciascun coniuge vivrà in modo indipendente, libero ed autonomo;
9) I coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio;
2 V.G. n.2176/2025
10) Le parti, unitamente ai procuratori costituiti, dichiarano congiuntamente di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e aderirvi liberamente e coscientemente;
11) Le spese di giudizio restano compensate ed i rispettivi procuratori delle parti sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRICIGNANO DI AVERSA (atto n.3, parte II, S. A,
Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1980) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa AN Scognamiglio
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