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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/11/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3851/2020 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato il [...] a [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. e dall'avv. presso il Parte_2 Parte_3 cui studio in Bisceglie, alla via A. De Gasperi n. 21, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_1 già
[...] [...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva, dall'avv. e dall'avv. Danilo Volpe, Controparte_3 presso il cui studio in Corato al Viale Friuli n. 44/C, elettivamente domicilia
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza del 20.10.2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 7.07.2020, ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere il pagamento di pretese differenze retributive nei confronti della
[...]
, ora Controparte_4 [...]
(cfr. Controparte_1 visura allegata alla memoria conclusionale di parte ricorrente del
9.05.2025).
Più specificamente, a sostegno del ricorso, ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 12.01.1999 CP_5 al 26.03.2018, data del licenziamento, con qualifica di impiegato di I livello del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
di aver lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, mentre il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.30 osservando un orario di lavoro superiore a quello di 40 ore settimanali contrattualmente previsto;
di aver svolto mansioni di impiegato di
I l , nonché mansioni ad alto contenuto professionale con Pt_4 responsabilità di direzione esecutiva;
di aver assunto, all'interno dell' attività produttiva, una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate;
di aver ricoperto la mansione di
2 capo del settore vendite e acquisti, tant'è che si occupava di ricevere le imprese edili sia nello show-room sia nel deposito sito in CA PA per consigliare i clienti nell'acquisto ed anche nella scelta dei materiali;
di aver effettuato dei sopralluoghi periodici sui cantieri appaltati dall'azienda, di aver acquistato stock di materiali di largo consumo;
di aver cercato e reperito le ultime novità del mercato in tema di arredo bagno e cassa;
di essersi occupato dell' approvvigionamento del magazzino, controllando i flussi di materiale in entrata ed in uscita;
di non aver ricevuto al momento del licenziamento il preavviso di 120 giorni previsto dall'art. 234 lett. c) del CCNL quantificato in 120 giorni.
Ciò posto, ha dedotto di vantare un credito per differenze retributive di € 95.400,35 come da conteggio analitico contenuto nel ricorso, tenendo conto di quanto già percepito ovvero di quelle diverse somme che dovessero comunque accertarsi in corso di causa.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del rapporto lavorativo dal 12.01.1999 al
26.03.2018, secondo le modalità e gli orari indicati in ricorso, con conseguente condanna della società resistente al pagamento di €
95.400,35 come da conteggio analitico contenuto nel ricorso, o alla diversa somma determinata in corso di causa;
con vittoria di spese.
Costituitasi in giudizio, la
[...]
, ha eccepito , Controparte_4 in via preliminare, la nullità del ricorso per genericità. Sempre in via preliminare ha eccepito la prescrizione parziale del credito, evidenziando che dal 1999 al 2016 la società resistente ha impiegato più di 15 dipendenti, con la conseguenza che la prescrizione ha cominciato a decorrere in costanza di rapporto operando il regime della stabilità reale. Ancora in via preliminare
3 ha eccepito l'inapplicabilità del CCNL invocato per i dipendenti delle aziende del Terziario, non essendo la società iscritta ad alcuna associazione datoriale firmataria del C CNL.
In via subordinata e nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, che il ricorrente non era a capo del settore vendite e acquisti, pertanto non consigliava le imprese edili, non effettuava periodicamente i sopralluoghi sui cantieri appaltati dall'azienda, non si occupava di acquisti di stock di materiale di largo consumo e non si occupava dell'approvvigionamento del magazzino. Inoltre, ha eccepito che il ricorrente non ha usufruito di sole due settimane di ferie, dal momento che l'azienda chiudeva per ben tre settimane nel mese di agosto, oltre al riconoscimento di altri giorni di ferie;
infine, ha eccepito che non ha diritto al mancato preavviso poiché il rapporto di lavoro del sig. si sarebbe interrotto in forza di Parte_1 licenziamento per giusta causa.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale , in via preliminare, accolga le eccezioni sollevare e, nel merito, rigetti la domanda, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio erano escussi alcuni testimoni ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 18.12.2024 era disposta un'integrazione della
c.t.u.
In data 23.06.2025 veniva infine formulata ai sensi degli artt.
185 bis e 420 c.p.c., una proposta conciliativa, fondata sulle risultanze della consulenza stessa, alla quale aderiva solo parte ricorrente.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità/nullità della domanda per genericità.
Come risulta dall'esame del complessivo contenuto del ricorso, infatti, quest'ultimo risulta sufficientemente specifico sia
4 nell'indicazione della causa petendi che del petitum: risultano, infatti, analiticamente indicate le circostanze di fatto e di diritto sulle quali si basa la domanda proposta e il ricorso contiene una serie di conteggi analitici in ordine alle pretese differenze retributive avanzate.
Ciò, del resto, trova conferma indiretta nel fatto che la resistente si è puntualmente difesa sollevando in particolare, dal punto 4 della memoria difensiva, una serie di contestazioni in ordine a quanto dedotto in ricorso.
Quanto al fatto che nel ricorso si fa riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni dall' anno 2001 all'anno 2018, deve ritenersi che, in realtà, si faccia riferimento al mancato pagamento non delle retribuzioni tout court, ma delle differenze retributive richieste con il ricorso, come emerge dal complessivo esame di quest'ultimo e dal conteggio riassuntivo contenuto a pagina 9.
Quanto alle altre eccezioni preliminari (prescrizi one e inapplicabilità del CCNL) esse, in quanto strettamente connessa al merito della domanda, per ragioni di ordine logico giuri dico saranno esaminate unitamente all'esame del merito.
2.1 Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento
5 stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, alla luce dell'istruttoria svolta, della documentazione prodotta e della c.t.u. espletata deve ritenersi provato il credito per differenze retributive azionato in ricorso e con limitato riferimento alla differenza tra retribuzione ordinaria dovuta e retribuzione oraria percepita e voci accessorie , nei termini che saranno precisati nel prosieguo.
In particolare, con riferimento alle mansioni e all'orario di lavoro svolto i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che il ricorrente ha svolto le mansioni e osservato l'orario di lavoro descritti in ricorso.
Più specificamente, il teste , dopo aver Testimone_1 premesso di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato per la società resistente dal 2007 al luglio/agosto 2017,
- precisando che quando ha iniziato a lavorare per l'azienda il ricorrente già lavorava e ha continuato a lavorare anche dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro - ha confermato gli orari di lavoro indicati in ricorso ed ha altresì confermato che il riceveva le imprese edili sia nello show -room sia Parte_1 presso il deposito sito in CA PA, consigliando i clienti
6 nell' acquisto di materiali e soluzioni più adeguate. Il teste ha anche confermato che il ricorrente effettuava sopralluoghi periodici dei cantieri, che proponeva l'acquisto di materiali edili e arredi come piastrelle, pavimenti, sanitari e rubinetteria, offrendo consulenza sui costi dei materiali. Il teste ha poi confermato che il ricorrente si occupava di stock di materiali di largo consumo oltre a cercare le ultime novità del mercato in tema di arredo bagno, precisando altresì che era proprio il stesso a riferire ciò che era stato ritirato dal Parte_1 magazzino.
Particolarmente attendibili risultano le dichiarazioni del teste sugli orari di lavoro osservati dal ricorrente: il teste, infat ti, ha riferito che il ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì dal le 8,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00 e il sabato dalle 8,00 alle
12,30, mentre lui durante la settimana la mattina iniziava a lavorare leggermente dopo (alle 9,00) e terminava allo stesso orario (12,30), mentre il pomeriggio iniziava a lavorare dopo (alle
16,00) e terminava alle 20,00 e il sabato iniziava alle 9,00 per terminare alle 12,30.
La lieve discrasia tra gli orari di inizio (di circa mezz'ora dal lunedì al venerdì e di un'ora il sabato) non inficia l'attendibilità di quanto dichiarato dal teste sul punto, atteso che gli orari erano quasi del tutto coincidenti e anzi la prestazione pomeridiana del teste terminava dopo la fine dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente;
il che consente di ritenere, qui ndi, che egli abbia avuto contezza diretta dell'orario di lavoro osservato dal ricorrente, avendo precisato anche che, pur lavorando in altro reparto (come venditore e addetto allo show room) si rapportava al con frequenza, il che è verosimile considerati i Parte_1 diversi ambiti in cui operava quest'ultimo.
Tali circostanze hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese da altri testi.
7 E così, in particolare, il teste , che ha riferito Testimone_2 di aver lavorato come dipendente della dal 1991, ha CP_6 confermato le mansioni svolte da quest'ultimo come indicate in ricorso, dichiarando che lo stesso riceveva le imprese edili all'interno del magazzino, che si occupava dell'approvvigionamento del magazzino per quello che riguardava i suoi ordini. Il teste ha anche confermato l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, precisando di averne contezza in quanto iniziava a lavorare prima dello stesso (la ma ttina alle
7,00 e il pomeriggio alle 14,30).
Anche la teste , che ha riferito di lavorare in qualità Tes_3 di addetta alle vendite presso la dal 1990 Controparte_1 presso lo show room di Bisceglie, ha confermato che il ricorrente riceveva le imprese edili presso lo show -room per consigliarle nell' acquisto e nella scelta di materiali;
la teste ha anche confermato gli orari di lavoro osservati dal ricorrente nei limiti in cui coincidevano con i suoi (la teste ha riferito di lavorare la mattina dalle 9,00 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16,30 alle
20,00 dal lunedì al venerdì e il sanato dalle 9,00 alle 13,00 ).
Ancora, il teste , dopo aver premesso di aver Testimone_4 lavorato per la in qualità di magazziniere Controparte_1 dal 1994 al 2023, ha confermato con riferimento al settore della termoidraulica che il riceveva le imprese edili presso il Parte_1 magazzino e faceva loro consulenza sui relativi prodotti. Il teste ha confermato altresì la circostanza secondo cui lui stesso comunicava al ricorrente le giacenze di magazzino r iferendo testualmente: “quando un prodotto finiva in magazzino io avvisavo solo per il mio settore della rubinetteria”. Il Parte_1 teste ha poi confermato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente, precisando di esserne a conoscenza “perché lavoravamo vicino”.
Anche il teste , che ha riferito di lavorare per Testimone_5
l'azienda resistente dal 1998 presso la sede di Contrada
8 PA, ha confermato, almeno in parte, gli orari di lavoro osservati dal ricorrente, precisando sul punto “io entravo alle
8,30 e il già c'era, mentre per l'uscita ognuno aveva un Parte_1 orario di uscita diverso;
il pomeriggio io arrivavo alle 15,30/15,45
e qualche pomeriggio capitava di trovarlo già a lavorare;
per
l'uscita capitava talvolta di uscire alla stessa ora ”. Il teste ha anche precisato di lavorare a un piano diverso , ossia al piano superiore mentre il ricorrente lavorava essenzialment e al magazzino sito sul piano inferiore.
Di minore rilevanza e in ogni caso non in grado di inficiare quanto dichiarato dai testi innanzi citati, sono le dichiarazioni rese dai testi , e . Tes_6 Tes_7 Tes_8
Il teste , che ha riferito di lavorare come impiegato Testimone_9 alle dipendenze della dal 1993 presso il Controparte_1 magazzino, ha riferito che il effettuava dei Parte_1 sopralluoghi sui cantieri circa due/tre volte a settimana.
Anche il teste che ha dichiarato di aver Testimone_10 lavorato come magazziniere presso il settore termoidraulico presso la da settembre 2000 a gennaio Controparte_1
2023, ha confermato che il ricorrente svolgeva attività di consulenza alle imprese edili presso il magazzino sito in CA
PA, in particolare per il settore termoidraulico avendo dichiarato che tale consulenza riguardava le piastrelle, i pavimenti ed i rubinetti.
Il teste , in qualità di impiegato presso la Testimone_11 [...]
ha confermato che il ricorrente riceveva le CP_1 imprese edili sia preso il magazzino di CA PA sia presso lo show- room in via Imbriani e che offriva consulenza alle imprese in materia di scelta dei materiali in base alle esigenze del singolo cliente su pavimenti, piastrelle, sanitari e rubinetteria e che andava sui cantieri appaltati dall'azienda con frequenza di 3 o 4 volte a settimana.
9 2.3 Le dichiarazioni dei testi, e in particolare dei testi Tes_1
e risultano, con riferimento ad alcune Tes_2 Tes_3 Tes_4 circostanze rilevanti alla base del ricorso quindi (mansioni e orario di lavoro osservato), sufficientemente specifiche, sostanzialmente concordanti e attendibili intrinsecamente, perché frutto di una conoscenza diretta dei fatti di causa ed estrinsecamente, perché non confutate da quanto dichiarato dagli altri testi, alcuni dei quali, come il teste hanno Tes_5 anche in parte confermato alcuni aspetti del rapporto lavorativo, come l'orario di lavoro osservato dal ricorrente .
Quanto alle ferie, invece, non può dirsi adeguatamente assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente, considerato che dall'istruttoria è stata confermata la chiusura dell'azienda per almeno due settimane (alcuni testi come e hanno Tes_3 Tes_8 riferito che la chiusura era di due settimane e mezzo, mentre il teste ha riferito di tre settimane di chiusura ), ma i testi Tes_5 sentiti sul punto non hanno escluso che fossero fruiti altri periodi di ferie in altri momenti dell'anno, il che, quindi, non consente di ritenere raggiunta la prova della mancata fruizione di ferie nei termini prospettati in ricorso.
3.1 Alla luce di ciò, non potendosi utilizzare i conteggi elaborati in ricorso che ricomprendono voci rispetto alle quali il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio, per la quantificazione del credito a lui spettante, è stata espletata una TU contabile, in virtù della quale la consulente d'ufficio ha elaborato uno specifico conteggio tenendo conto sia del periodo lavorativo dal
12.01.1999 al 26.03.2018, dell'inquadramento come impiegato
1° livello, dell'orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore
08:00 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00 e il sabato dalle ore
08:00 alle ore 12:30 per un totale complessivo di ore lavorate pari a 45,50 sia dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, secondo la cui prospettazione, essendo stato
10 dimostrato che dal 1999 al 2016 l'azienda resistente aveva impiegato più di 15 dipendenti, nel corso quantomeno di tale periodo, il rapporto lavorativo del ricorrente era soggetto alla cd. tutela reale, con conseguente prescrizione dei crediti di lavoro anteriori di cinque anni rispetto al 31.12.2016 .
Occorre, quindi, esaminare proprio tale eccezione di prescrizione.
Sul punto deve osservarsi che con la decisione n. 26246 del
06.09.2022 la Corte di Cassazione, nell'affrontare la questione concernente la individuazione del momento di decorrenza della prescrizione per i rapporti di lavoro alla luce delle modifiche intervenute sulla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro, ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (in termini conformi la più recente Cass., ord. n. 18008/2024) .
Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché individua nell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il momento al quale è necessario fare riferimento, nel senso che per i diritti che a tale data non siano ancora prescritti sarà possibile considerare come dies a quo della prescrizione il momento di cessazione del rapporto di lavoro;
il che comporta, quindi, che per tali diritti non decorre la prescrizione fino al momento della relativa cessazione del rapporto.
Ciò del resto si giustifica, in via di estrema sintesi, secondo la ricostruzione del Giudice di Legittimità, con il fatto che è proprio
11 la legge n. 92 del 2012 ad aver introdotto elementi di forte modifica del sistema di tutela precedente innescando, in questo modo, un elemento di incertezza nella tutela del lavoratore che giustifica, quindi, la decorrenza dei relativi diritti alla cessazione del rapporto lavorativo.
In termini analoghi anche la decisione n. 29981/2022, secondo cui “La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato”.
Ciò implicherebbe, sul piano astratto che, considerata la data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia il 18.07.2012, dovrebbero ritenersi prescritti i crediti per le differenze retributive scaturenti dall'intercorso rapporto lavorativo e maturati fino al 18.07.2012, se fosse provato che la società resistente fosse in quel periodo di tempo soggetta al regime della c.d. stabilità reale, occupando più di quindici dipendenti.
3.2 Sul punto, anche alla luce della contestazione di tale circostanza da parte del ricorrente, è stato conferito apposito incarico alla c.t.u., dott.ssa , la quale sul punto Persona_1 ha così osservato: “(…) rispondendo al punto c) del quesito integrativo si prende atto che dai controlli effettuati, analizzando
l'estratto LUL prodotto in atti dalla resistente è emerso che nel periodo oggetto di causa la Società aveva in forza sempre più di
15 dipendenti per il periodo dal 1999 al 2009; mentre dall'anno
2010 a seguire fino al 2018 la media dei dipendenti assunti scende al disotto delle 15 unità in forza (come meglio dettagliato nella tabella “Calcolo media dipendenti” che si allega) e precisamente dal dicembre 2010 la media dei dipendenti in forza diventa 14,125 sino ad arrivare a 12,75 nell'anno 2016 ”.
12 Quanto osservato dalla c.t.u. risulta suffragato dall'analitica tabella dalla stessa redatta e richiamata. Né risulta idoneo a confutare la ricostruzione della c.t.u. quanto dichiarato da alcuni dei testi escussi come il secondo cui l'azienda Tes_5 avrebbe occupato più di quindici dipendenti nel periodo 1999 -
2016, non avendo trovato tale dichiarazione riscontro nella documentazione prodotta in atti, né risulta ndo idonea a superare le verifiche svolte dal TU .
Alla luce di ciò, considerato, quindi, che il rapporto era assistito da stabilità reale fino al 2010, devono ritenersi coper ti da prescrizione soltanto i crediti da differenze retributive fino al
30.11.2005, ossia fino a cinque anni prima rispetto al termine del regime della stabilità reale, in quanto avrebbero potuto essere azionati dal lavoratore durante il rapporto.
Deve quindi recepirsi, la terza ipotesi di calcolo elaborata dalla c.t.u. nella perizia integrativa (cfr. lett. d ordinanza del
18.12.2024), quindi “applicando la prescrizione della Corte
Costituzionale L.63/1966 la sottoscritta TU ha applicato la prescrizione ai titoli su riepilogati ed in particolar modo ha considerato quale periodo di prescrizione quello che va dal
12/01/1999 fino al 30/11/2005. Mentre il periodo non prescritto è quello che va dal 01/12/2005 al 26/03/2018 (data di licenziamento). In questa III ipotesi di calcolo al ricorrente spetterebbe la somma di € 66.675,23 oltre alla somma di €
11.588,24 a titolo di ferie non godute per il periodo dal 12/2006 al 12/2016 (applicando la prescrizione decennale) per un totale complessivo di € 78.263,47”.
Ne consegue che, sulla base del conteggio , tenendo conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione nei termini chiariti e dovendosi escludere il credito per mancata fruizione di ferie alla luce della mancata prova innanzi evidenziat o, emerge
13 un credito di € 66.675,23, di cui € 59.103,21 a titolo di differenze retributive ordinarie ed € 7.572,02 a titolo di TFR.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa
, non specificatamente contestate dalle parti, Persona_1 precisate alla luce di quanto statuito sulla prescrizione, sono pienamente condivisibili perché frutto di una attenta analisi della documentazione prodotta e del raffronto con il CCNL applicabile al rapporto.
3.3 Quanto all'applicabilità del CCNL di categoria, com'è noto, anche in mancanza di adesione delle parti ad associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi è possibile utilizzare il contratto collettivo di settore al fine di individuare i minimi della retribuzione in conformità all'art. 36 della Costituzione.
Così, tra l'altro, Corte di Cassazione, Sez. Lav., sent. 27138/13:
“In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36
Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. Ne consegue che per la determinazione del corrispettivo dell'attività lavorativa in regime di subordinazione di un medico di casa di cura privata va escluso il compenso di pronta reperibilità, in quanto voce retributiva tipicamente contrattuale”. Ne consegue, quindi,
l'applicabilità del C.C.N.L. innanzi richiamato.
Alla luce di ciò, la domanda deve essere accolta nei termini fin qui ricostruiti e va accertato e dichiarato che tra Parte_1
e la
[...] Controparte_7 già eredi di
[...] Controparte_2 CP_2
14 di e è intercorso CP_1 Controparte_2 CP_1 un rapporto di lavoro subordinato dal 12.01.1999 al 26.03.2018 nei termini fin qui ricostruiti;
per l'effetto, quest'ultima va condannata al pagamento in favore di della Parte_1 somma complessiva di € 66.675,23, di cui € 59.103,21 a titolo di differenze retributive ordinarie ed € 7.572,02 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT nei limiti di legge dalla maturazione del credito al saldo.
Non può accogliersi, invece, la richiesta di condanna in solido dei soci illimitatamente responsabili formulata da parte ricorrente nelle note conclusive, considerato che si tratta di richiesta non formulata nel ricorso introduttivo, tant'è che risulta citata in giudizio solo la società in persona del legale rappresentante e non anche i soci.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza della società resistente, atteso che è emersa la prova di un consistente credito per differenze retributive in favore del ricorrente, e sono liquidate ai sensi dei D.M. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
260.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3851/2020 come innanzi proposta, così provvede:
1. accerta e dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra e la Parte_5 [...]
Controparte_1
15 (già , nei Controparte_8 termini precisati in parte motiva , e per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 66.675,23, di cui € 59.103,21 a titolo di differenze retributive ordinarie ed € 7.572,02 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT nei limiti di legge dalla maturazione del credito al saldo;
2. condanna la Controparte_1
(già
[...] Controparte_8
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in € 379,50 per spese vive ed € Parte_1
6.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della
[...]
Controparte_1
(già , in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore.
Trani, 17.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
16