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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63955 anno 202, trattenuta in decisione all'udienza del 28 settembre 2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 39, presso lo Studio Parte_1 dell'Avv. Federica Pizzi, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti,
e
, in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Paolo Gelli, nel cui Studio in Roma alla Via Carlo Poma nr. 4 è elettivamente domiciliata
- Parte convenuta -
- p a
r t
e a t t
r i
c e
–
e deceduto e per lui gli eredi, e Persona_1 Persona_2 CP_2
[...]
- parte convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , in persona del procuratore speciale Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore e Persona_1
Esponeva parte attrice che: “ In data 14.02.2019, alle ore 11,00 circa, il sig. Parte_1 percorreva la Via Anagnina alla guida del proprio motoveicolo Honda SH 150 TG. DH65361; giunto all'altezza del civico 257, mentre si trovava in posizione statica in attesa che l'impianto semaforico segnalasse luce verde, veniva tamponato dall'autovettura Fiat 500 tg. FG626 MD, di proprietà e condotta dal sig. il quale, in violazione di quanto disposto dagli Persona_1 artt. 142/149 c.d.s., non si avvedeva in tempo utile della presenza del motoveicolo del sig. Pt_1
e lo tamponava, causandone
[...] la rovinosa caduta a terra;
a causa delle gravissime lesioni subite dall'odierno attore, il medesimo veniva urgentemente trasportato con ambulanza del 118 presso il vicino nosocomio Fondazione Policlinico Tor Vergata ove gli veniva riscontrato;
” trauma cranico, frattura delle apofisi trasverse sinistre di frattura della apofisi spinosa di L5, trauma addominale chiuso.. prognosi CP_3 di giorni 30 …”il motoveicolo di proprietà dell'attore, a seguito del sinistro de quo, subiva danni tali da richiedere la rottamazione e che il valore del mezzo al momento del fatto era pari ad € 1000,00;…Pertanto…il danno patito dall'odierno attore può essere in tal modo quantificato…per un importo totale pari ad € 115.459,00…Invitata la compagnia Zurich Ass.ni s.p.a. in qualità di ente assicuratore del veicolo di proprietà del sig. Fiat 500 tg. FG 626 MD a Persona_1 voler bonariamente definire il sinistro per cui è causa, la medesima si dichiarava disponibile ad inviare offerta formale per l'importo di € 32.000,00; Tale somma…veniva accettata quale acconto sul maggior ed integrale ristoro di quel danno dovuto in solido dai convenuti…La Zurich ass.ni s.p.a. non dava alcun riscontro…”
Concludeva: “…Accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro de quo, per violazione delle più elementari Persona_1 norme del codice della strada ed in particolare dell'art. 142 c.d.s; Condannare il convenuto in solido con la compagnia Zurich ass.ni s.p.a., al risarcimento dei danni tutti Persona_1 patiti dal sig. , per le motivazioni e considerazioni spiegate nel libello introduttivo, per Pt_1 l'importo di € 83459,00 (netto a ricevere dopo l'acconto suddetto) e/o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle acquisende risultanze risultanze istruttorie.
Con liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dal dì dell'incidente stradale e/o dalla costituzione in mora, ovvero dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore perché antistatario e da porre in solido tra i convenuti e con condanna ex art. 96, ultimo comma c.p.c. di essi convenuti in via solidale...”
Si costituiva , in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, concludendo: “ … respingere la domanda così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché sfornita di prova, accertando e dichiarando in ogni caso la congruità dell' offerta stragiudiziale percepita dall'istante a titolo di liquidazione del danno fisico;
…limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti della franchigia, dei massimali e delle altre condizioni di polizza ed in ogni caso al netto ed al netto dell'offerta stragiudiziale già percepita dall'istante. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali. “ Si costituivano, e rispettivamente moglie e figlia del Persona_2 Controparte_2 convenuto, dichiarando l'avvenuto decesso di quest'ultimo, avvenuto in data Persona_1
25.01.2021.
La causa, istruita con prove documentali ed espletata CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28 settembre 2024, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve dichiararsi inammissibile.
Va infatti rilevato che la stessa è stata proposta nei confronti del convenuto Per_1
nella qualità di conducente e proprietario del
[...]
veicolo Fiat 500 tg. FG626 MD, che si assume abbia cagionato il sinistro, già deceduto (il 25.01.2021), alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 13.10.2021, come pacificamente emergente dalle risultanze documentali in atti.
In tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “… la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
(Cass. n. 11688/2001; n. 12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio…” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
Il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, pertanto, va esclusa l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e segg. c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro costituzione non è idonea a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688), “…la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 cod.civ.) e deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” .
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della domanda.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della definizione in rito del giudizio e del mancato rilievo della circostanza già nota, per compensare fra le parti le spese di lite.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e già deceduto al momento della notifica dell'atto di citazione e, Persona_1 di conseguenza, degli eredi, e Persona_2 Controparte_2
-) compensa fra le parti le spese di lite, con esclusione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma in data 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- TREDICESIMA SEZIONE CIVILE -
in persona del giudice unico, dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63955 anno 202, trattenuta in decisione all'udienza del 28 settembre 2024, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 39, presso lo Studio Parte_1 dell'Avv. Federica Pizzi, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti,
e
, in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Paolo Gelli, nel cui Studio in Roma alla Via Carlo Poma nr. 4 è elettivamente domiciliata
- Parte convenuta -
- p a
r t
e a t t
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c e
–
e deceduto e per lui gli eredi, e Persona_1 Persona_2 CP_2
[...]
- parte convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale , in persona del procuratore speciale Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore e Persona_1
Esponeva parte attrice che: “ In data 14.02.2019, alle ore 11,00 circa, il sig. Parte_1 percorreva la Via Anagnina alla guida del proprio motoveicolo Honda SH 150 TG. DH65361; giunto all'altezza del civico 257, mentre si trovava in posizione statica in attesa che l'impianto semaforico segnalasse luce verde, veniva tamponato dall'autovettura Fiat 500 tg. FG626 MD, di proprietà e condotta dal sig. il quale, in violazione di quanto disposto dagli Persona_1 artt. 142/149 c.d.s., non si avvedeva in tempo utile della presenza del motoveicolo del sig. Pt_1
e lo tamponava, causandone
[...] la rovinosa caduta a terra;
a causa delle gravissime lesioni subite dall'odierno attore, il medesimo veniva urgentemente trasportato con ambulanza del 118 presso il vicino nosocomio Fondazione Policlinico Tor Vergata ove gli veniva riscontrato;
” trauma cranico, frattura delle apofisi trasverse sinistre di frattura della apofisi spinosa di L5, trauma addominale chiuso.. prognosi CP_3 di giorni 30 …”il motoveicolo di proprietà dell'attore, a seguito del sinistro de quo, subiva danni tali da richiedere la rottamazione e che il valore del mezzo al momento del fatto era pari ad € 1000,00;…Pertanto…il danno patito dall'odierno attore può essere in tal modo quantificato…per un importo totale pari ad € 115.459,00…Invitata la compagnia Zurich Ass.ni s.p.a. in qualità di ente assicuratore del veicolo di proprietà del sig. Fiat 500 tg. FG 626 MD a Persona_1 voler bonariamente definire il sinistro per cui è causa, la medesima si dichiarava disponibile ad inviare offerta formale per l'importo di € 32.000,00; Tale somma…veniva accettata quale acconto sul maggior ed integrale ristoro di quel danno dovuto in solido dai convenuti…La Zurich ass.ni s.p.a. non dava alcun riscontro…”
Concludeva: “…Accertare e dichiarare, in via principale, la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro de quo, per violazione delle più elementari Persona_1 norme del codice della strada ed in particolare dell'art. 142 c.d.s; Condannare il convenuto in solido con la compagnia Zurich ass.ni s.p.a., al risarcimento dei danni tutti Persona_1 patiti dal sig. , per le motivazioni e considerazioni spiegate nel libello introduttivo, per Pt_1 l'importo di € 83459,00 (netto a ricevere dopo l'acconto suddetto) e/o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle acquisende risultanze risultanze istruttorie.
Con liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi dal dì dell'incidente stradale e/o dalla costituzione in mora, ovvero dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi a norma dell'art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore perché antistatario e da porre in solido tra i convenuti e con condanna ex art. 96, ultimo comma c.p.c. di essi convenuti in via solidale...”
Si costituiva , in persona del procuratore speciale e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, concludendo: “ … respingere la domanda così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché sfornita di prova, accertando e dichiarando in ogni caso la congruità dell' offerta stragiudiziale percepita dall'istante a titolo di liquidazione del danno fisico;
…limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti della franchigia, dei massimali e delle altre condizioni di polizza ed in ogni caso al netto ed al netto dell'offerta stragiudiziale già percepita dall'istante. Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali. “ Si costituivano, e rispettivamente moglie e figlia del Persona_2 Controparte_2 convenuto, dichiarando l'avvenuto decesso di quest'ultimo, avvenuto in data Persona_1
25.01.2021.
La causa, istruita con prove documentali ed espletata CTU medico-legale.
All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 28 settembre 2024, assegnata definitivamente all'odierno giudicante, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda deve dichiararsi inammissibile.
Va infatti rilevato che la stessa è stata proposta nei confronti del convenuto Per_1
nella qualità di conducente e proprietario del
[...]
veicolo Fiat 500 tg. FG626 MD, che si assume abbia cagionato il sinistro, già deceduto (il 25.01.2021), alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 13.10.2021, come pacificamente emergente dalle risultanze documentali in atti.
In tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “… la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
(Cass. n. 11688/2001; n. 12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio…” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
Il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, pertanto, va esclusa l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e segg. c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro costituzione non è idonea a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c., l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688), “…la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica (art. 1 cod.civ.) e deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” .
Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità della domanda.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della definizione in rito del giudizio e del mancato rilievo della circostanza già nota, per compensare fra le parti le spese di lite.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e già deceduto al momento della notifica dell'atto di citazione e, Persona_1 di conseguenza, degli eredi, e Persona_2 Controparte_2
-) compensa fra le parti le spese di lite, con esclusione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Roma in data 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso