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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3556/2024 (a cui è riunito il n. 3571/24 r.g.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 3556/2024 (a cui è riunito il n.
3571/24 r.g.), avente ad oggetto: RECLAMO ex art. 739 c.p.c. avverso decreto di incandidabilità ex art. 143 TUEL, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025 e vertente: nel procedimento n. 3556/2024 r.g.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura telematica C.F._1 agli atti, dall'Avv. , C.F. , ed Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, alla via Roma
250;
RECLAMANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli (ads80030620639; PEC:
telefax: 0815525515), presso cui Email_1 uffici ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, n.11;
RECLAMATO
NONCHÈ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI INTERVENTORE NECESSARIO
e nel procedimento n. 3571/2024 r.g.
TRA
, nato il [...] ad [...], res.te in Melito di Parte_2
Napoli alla via Lavinaio nr 42, CF , rappresentato C.F._3
e difeso, giusta procura speciale rilasciata per la fase avanti al
Tribunale, a valere in ogni stato e grado, dall'avv. Claudio Parisi, C.F.
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Napoli, alla via Foria nr 130
RECLAMANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli ( ; PEC: C.F._5
telefax: 0815525515), presso cui Email_1 uffici ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, n.11;
RECLAMATO
NONCHÈ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con “sentenza ” n. 3322/24 del 28-6-2024, resa ai sensi dell'articolo
143 comma 11 del TUEL, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la proposta del (con allegata relazione della Controparte_1
del 12-12-2023), inviata con nota del 16-4-2024 (pervenuta CP_3 al detto Tribunale in data 19-4-2024), di dichiarazione di incandidabilità ex articolo 143 comma 11 del TUEL di , ex sindaco Parte_1 del , ex Presidente del Controparte_4 Parte_2
Consiglio comunale, , ex consigliere comunale e Parte_3
, ex consigliere comunale di opposizione, a Parte_4 seguito del decreto del 12-3-2024 adottato dal Presidente della Repubblica, col quale è stata nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del medesimi Controparte_4 successivamente al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2023, con il quale il consiglio comunale di Controparte_4
è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3,
[...] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente locale con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario.
Il Tribunale ha così statuito: “accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 incandidabili alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della
Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, ed alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva” .
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord ha (fra l'altro) rilevato una piena permeabilità dell'amministrazione comunale all'influenza dei clan e al potere di ingerenza camorristica a causa dell'assenza di controlli nei vari settori dell'amministrazione comunale, collegati ai servizi di maggiore appetibilità economica, servizi cimiteriali, mercato ortofrutticolo, appalti pubblici, dove sono state rilevate irregolarità nell'espletamento delle procedure di affidamento delle relative commesse pubbliche nonché in relazione alla procedura selettiva di progressione interna dalla categoria C) a quella D) destinata al personale di servizio presso il Comando di Polizia municipale per l'assegnazione della posizione apicale.
Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad una occupazione abusiva di suolo comunale da parte del , riferibile Parte_5
a soggetti pregiudicati;
in particolare, è stato rilevato dagli approfondimenti istruttori e dalle audizioni del personale dipendente che gli uffici comunali si sono dimostrati incapaci di assicurare l'esecuzione e spesso anche la sola notifica dei necessitati provvedimenti a causa delle manovre ostruzionistiche realizzate da esponenti della criminalità organizzata.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che la pervasività della camorra nel tessuto comunale e l'adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca sono state “garantite” dalle condotte poste in essere dagli amministratori locali dei quali si è analizzata la posizione, concretizzandosi, pertanto, a loro carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l'imparzialità della conduzione della res publica, provocandone un sostanziale sviamento, quindi, concludendo per la sussistenza di condotte che hanno causalmente determinato lo scioglimento del P_
, con reclamo del 25-7-2024, introduttivo del Parte_1 procedimento n.r.g. 3556/24, impugnava la detta sentenza del
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo: “annullare e/o revocare il decreto
(e/o come erroneamente definito “sentenza”) emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, dichiarando pertanto candidabile l'odierno reclamante”.
Si costituiva il parte reclamata, che concludeva per il rigetto CP_1 del reclamo.
Con distinto e successivo reclamo del 25-7-2024, avente n.r.g. 3571/24 proponeva reclamo avverso il medesimo suddetto provvedimento che chiedeva: “….annullarlo e/o revocarlo per le Parte_2 motivazioni espresse nella premessa del presente atto, dichiarando pertanto candidabile l'odierno reclamante”.
In data 21-8-2024 si disponeva la riunione del procedimento n. 3571/24
r.g. a quello avente n. 3556/24 r.g.
Trasmessi gli atti del procedimento al Procuratore Generale per il relativo parere, all'udienza del 12-2-25 la Corte si riservava per la decisione.
In relazione alla posizione dell'odierno reclamante , Parte_1 il Tribunale di Napoli Nord ha (fra l'altro) rilevato una piena permeabilità dell'amministrazione comunale all'influenza dei clan e al potere di ingerenza camorristica a causa dell'assenza di controlli nei vari settori dell'amministrazione comunale, collegati ai servizi di maggiore appetibilità economica, servizi cimiteriali, mercato ortofrutticolo, appalti pubblici, dove sono state rilevate irregolarità nell'espletamento delle procedure di affidamento delle relative commesse pubbliche nonché in relazione alla procedura selettiva di progressione interna dalla categoria
C) a quella D) destinata al personale di servizio presso il Comando di
Polizia municipale per l'assegnazione della posizione apicale.
Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad una occupazione abusiva di suolo comunale da parte del , riferibile Parte_5
a soggetti pregiudicati;
in particolare, è stato rilevato dagli approfondimenti istruttori e dalle audizioni del personale dipendente che gli uffici comunali si sono dimostrati incapaci di assicurare l'esecuzione e spesso anche la sola notifica dei necessitati provvedimenti a causa delle manovre ostruzionistiche realizzate da esponenti della criminalità organizzata.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che la pervasività della camorra nel tessuto comunale e l'adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca sono state “garantite” dalle condotte poste in essere dagli amministratori locali dei quali si è analizzata la posizione, concretizzandosi, pertanto, a loro carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l'imparzialità della conduzione della res publica, provocandone un sostanziale sviamento, quindi, concludendo per la sussistenza di condotte che hanno causalmente determinato lo scioglimento del P_
La parte reclamante , con riguardo ai suddetti rilievi Parte_1 contenuti nel provvedimento impugnato, ha dedotto in sostanza e in via generale, che: “la gestione di un Ente come il Controparte_4 di più di 40.000 abitanti non è assolutamente semplice per un
[...]
Sindaco alla sua prima legislatura. A ciò si aggiungono eventuali comportamenti omissivi da parte dei responsabili dei vari settori che non aiutano certamente la posizione di un soggetto che dovrebbe vigilare su numerose problematiche;
un Sindaco appena eletto non poteva conoscere tali circostanze, derivanti da omissioni che andavano avanti da 20 anni e di cui mai si era occupata nemmeno alcuna commissione prefettizia succedutasi tra le varie amministrazioni. Il
Sindaco su tale presupposto ed in buona fede, facendo affidamento sul responsabile del settore che continuava ad occultare tale situazione nonché facendo leva sui controlli ventennali che si sarebbero dovuti succedere (compresi quelli delle commissioni prefettizie) non poteva sapere in soli 18 mesi ciò che si celava dietro la questione del mercato ortofrutticolo. Se avesse saputo in tempo, prima dell'arresto del 18 aprile 2023, avrebbe sicuramente provveduto immediatamente al ripristino della legalità così come fatto per altri settori. Stesso ragionamento equivale per la questione degli appalti nel verde pubblico.
In più si aggiunge che se un Sindaco di un Comune di più di 40000 abitanti in una legislatura così breve potesse occuparsi di tutte le questioni, dovendole, però, carpire di sua iniziativa e senza segnalazione da parte di alcun organo (nemmeno dell'opposizione), significherebbe che ogni Sindaco dovrebbe essere ritenuto responsabile di qualsivoglia presunta azione omissiva senza entrare nel merito delle singole questioni. Gli elementi presuntivi da cui sicuramente far discendere l'assoluta inconsapevolezza del Sindaco in merito a tali problematiche nonché la circostanza che qualora avesse avuto un seppur minimo sentore si fanno logicamente discendere da quella che è
l'azione amministrativa dimostrata sul campo dall'ex Sindaco e con le numerose iniziative a tutela della legalità ed in controtendenza rispetto alle Amministrazioni precedenti, promosse sin dal suo insediamento e continuate fino all'esito della sua breve legislatura. Inoltre, è doveroso considerare che su una legislatura di soli 18 mesi circa non si può addebitare una presunta culpa in vigilando ad un soggetto che ha, in ogni caso, dimostrato in termini amministrativi una inversione di tendenza rispetto alle precedenti amministrazioni (così come dimostrano le numerose attività in contrasto all'illegalità elencate nella memoria di costituzione dinanzi al Collegio e riprese nel presente atto)”.
Il reclamo è infondato.
In termini generali di diritto si rileva che, ai fini dello scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, l'indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – cioè i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose e quelli oggettivi – cioè quelli rilevanti sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, va valutato, complessivamente, non atomisticamente e secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III,
30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n.
6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell'accertamento penale.
In particolare, ai fini del provvedimento che dispone lo scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ex art. 143 del d.lgs. n.
267 del 2000, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi: per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica;
per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire;
per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.
La stessa giurisprudenza amministrativa, nell'affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, che per dimensione, coesione interna ed eventuale chiusura o limitata apertura verso l'esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», essendo, quindi, necessario in tali ipotesi «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).
Nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell'ottica di una complessiva valutazione sussiste laddove i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell'ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con l'organizzazione mafiosa, si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un'opacità del potere pubblico locale, (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3067 del 14 maggio 2020).
In particolare, per comprendere esattamente la ratio legis e il preciso ambito applicativo della normativa in materia, occorre evidenziare a livello di interpretazione testuale che la precedente frase relativa («che compromettono […]»), contenuta nell'art. 15-bis della L. 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, convertito con L. 22 luglio 1991 n. 221, e poi modificato dall'art. 1 della
L. 11 gennaio 1994 n. 108, è stata trasformata in una frase consecutiva
(«tali da compromettere…»).
Questa riformulazione potrebbe giustificare una diversa interpretazione rispetto all'antecedente storico scrutinato, nel 1993, dalla Corte costituzionale, almeno con riferimento al carattere potenziale o attuale dell'evenienza di maladministration.
Infatti, nella lettura del Consiglio di Stato, le frasi consecutive che chiudono il primo comma del vigente art. 143, enunciando le conseguenze, appena descritte, dell'ingerenza mafiosa, tratteggerebbero una fattispecie di pericolo.
Sicché, sarebbe sufficiente il rischio dell'alterazione della vita amministrativa ovvero del pregiudizio per l'ordine pubblico ai fini dell'integrazione dei presupposti per l'adozione della misura di rigore.
Invero, nella consolidata giurisprudenza amministrativa può ritenersi che il diritto vivente postuli la natura eminentemente preventiva e non sanzionatoria della misura de qua, ammettendo la sussistenza dei requisiti per lo scioglimento anche in caso di disfunzioni amministrative solo potenziali (Cons. St., Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054).
Quindi, la prevalenza e la pregnanza degli elementi soggettivi possono essere tali da comportare ex se, secondo la detta logica probabilistica, il rischio di alterazione di una libera volontà democratica all'interno delle istituzioni locali e la conseguente adozione della misura dissolutoria (Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-09-2019, n.
6435).
Poi, ai fini dell'applicazione dell'art. 143. sufficiente che Parte_6 sussista, PER COLPA dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso omissioni concretizzantesi in un atteggiamento di accettazione delle stesse (SSUU Cass. n.
1747/2015).
Ancora, s rileva in particolare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 143.
il comportamento inerte dei funzionari e dei dirigenti rileva CP_5 come grave carenza da parte degli amministratori nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, che, ove non esercitata, offra ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di infiltrazioni e di costituzione di posizioni di profitto.
Infatti, non è sufficiente da parte degli amministratori addebitare le anomalie e disfunzioni amministrative ai funzionari dell'ente, poiché, anche laddove tali responsabilità sussistano da parte dell'apparato burocratico, ciò non vale ad escludere la responsabilità in eligendo e in vigilando (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).
Possono assumere, all'uopo, rilevanza comportamenti come la mancata o inadeguata adozione di atti di indirizzo necessari per conformare legittimamente l'operato dei dirigenti, l'atteggiamento supino assunto dagli amministratori rispetto alle illegittimità commesse dai dirigenti in alcuni delicati settori amministrativi o, più in generale, una responsabilità a titolo di culpa in vigilando su modalità dell'agire degli organi di gestione, idonei a rivelare una rete consolidata e diffusa di connivenze con esponenti di sodalizi criminali.
Secondo questa Corte, premesso quanto sopra esposto e precisato in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi che, secondo una valutazione fondata su un criterio di ragionevole e logica probabilità, sussistano elementi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quale è possibile concludere che gli accertati comportamenti omissivi tenuti dal reclamante (come rilevati dal Tribunale) siano in concreto indizi concreti e univoci di un collegamento del con la cosca locale, idonei a Pt_1 compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale e che siano rilevanti ai fini dell'accertamento della Controparte_4 positiva sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 143 TUEL, ai fini dell'accoglimento della proposta di incandidabilità formulata nei suoi confronti.
Infatti, nel caso di specie deve ritenersi che, nell'ipotesi di una durata anche di 18 mesi del mandato di Sindaco di un come quello di P_
, il reclamante ben avrebbe potuto in concreto, in base al grado di P_ diligenza media che lo stesso avrebbe dovuto impiegare nell'espletamento della propria attività di pubblico amministratore, soprattutto in sede di controllo e vigilanza del funzionamento dei servizi e degli uffici e di esecuzione degli atti ex art. 36 (sia pure modificato poi dall'art. 12 della L .25 marzo 1993 n. 81), rilevare ed eliminare le irregolarità che hanno caratterizzato i suddetti settori (anche) della sua amministrazione, assumendo il medesimo il ruolo di vertice dell'apparato amministrativo comunale.
Peraltro, si rileva che, sebbene l'ente abbia aderito al Protocollo di legalità, sottoscritto nel settembre 2019 con la non Controparte_6 sono risultati eseguiti i prescritti controlli antimafia.
Le verifiche della Commissione d'indagine hanno accertato soltanto tre interrogazioni effettuate alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) nel periodo ottobre 2021/maggio 2023, numeri assolutamente esigui e incongruenti se paragonati agli accessi effettuati dallo stesso ente locale nei restanti mesi del 2023, in costanza della gestione commissariale. La mancata effettuazione dei controlli antimafia certifica, quanto meno per il periodo considerato, che le commesse pubbliche di lavori e le forniture di beni e servizi, così come le licenze commerciali, i provvedimenti autorizzativi e concessori comunali, sono stati espletati omettendo compiutamente le prescritte verifiche di legge.
Pertanto, il reclamo proposto da deve essere rigettato. Parte_1
In merito al riunito reclamo proposto da , si rileva Parte_2 che con riguardo alla posizione dello stesso il Tribunale ha affermato che: “…va detto anche per la posizione di nei cui Parte_2 confronti ha trovato conferma il quadro indiziario e le esigenze cautelari, essendo stata confermata la misura custodiale in carcere, il quale risulta avere intrattenuto, nello scambio politico-mafioso a sostegno del ballottaggio in cui vinceva il , rapporti diretti con la Pt_1 camorra unitamente al ”. CP_7
Il reclamante ha con il reclamo in esame prodotto in giudizio “il Pt_2 dispositivo di sentenza (che non risulta essere stata impugnata), pronunciato nella data del 25.07.2024 dal Tribunale penale di Napoli,
XXX sezione G.u.p., che ha assolto da tutti gli addebiti a Parte_2 lui mossi, perché il fatto non sussiste”.
In particolare, dalla motivazione della detta sentenza, relativamente alla posizione dell'imputato , risulta affermato quanto segue: Parte_2
“l'imputato ha chiarito che con il termine “chiudere” (cfr. nella intercettazione: , devi chiudere il rione di qua e il rione di là”) Per_1 intendeva riferirsi ad un'attività di persuasione e di convincimento dell'elettorato, da effettuare in maniera sistematica e continuativa fino all'ultimo giorno casa per casa e persona per persona, famiglia per famiglia;
a ben vedere tale interpretazione autentica dell'imputato appare confermata dalla totale assenza in occasione delle Pt_2 operazioni di voto per il ballottaggio di quelle manovre di controllo del voto che erano state messe in campo in occasione del primo turno di votazioni e di cui si è già dato atto. In assenza di estrinsecazione del cosiddetto metodo mafioso, la mera circostanza di un accordo tra e un 'appartenente al clan quale , che, Parte_2 Persona_2 come si vedrà in seguito, non rivestiva affatto un ruolo apicale all'interno del compagine criminale e quindi non era in grado di spenderne il nome, non appare sufficiente a ritenere integrata l'ipotesi di delittuosa di cui all'articolo 416 ter c.p.”.
Orbene, questa Corte ritiene che dal contenuto e tenore dello stralcio soprariportato della motivazione della sentenza di assoluzione di emergano comunque, al di là e a prescindere dalla Parte_2 mancanza di estremi per la integrazione del detto reato a carico del
, profili ed elementi sintomatici, secondo una logica Pt_2 probabilistica, di un eventuale potenziale condizionamento criminale dello stesso, derivante da un eventuale collegamento diretto o indiretto del medesimo con la cosca locale. Parte_2
Infatti, le intercettazioni telefoniche che si leggono nella sentenza penale evidenziano comunque rapporti con esponenti della criminalità
(in particolare a pg. 74, dove parla con , esponente camorristico Per_2 anche se non di primo piano, per dirgli che, se vogliono vincere devono
"chiudere il rione da qua e da là, ovvero suggerendo come operare;
il che fa presumere, in un contesto di intreccio accertato politica-camorra, un collegamento del con la cosca locale sotto un profilo di Pt_2 collaborazione o di frequentazione, pianificando le mosse per far vincere le elezioni a .. Pt_1
Dunque, deve essere rigettato anche accolto il reclamo proposto da
. Parte_2
Le spese di lite seguono la rispettiva soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri forensi in vigore per i giudizi di valore indeterminato.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciando sui reclami ex art. 739 c.p.c. proposti avverso la sentenza n. 3322/24 del 28-6-2024, resa ai sensi dell'articolo 143 comma 11 del TUEL dal Tribunale di Napoli Nord, da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1 - rigetta il reclamo proposto da;
Parte_2
- condanna le parti reclamanti in solido fra loro al pagamento in favore della parte reclamata delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compenso, oltre spese generali forfettarie ed oneri riflessi come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento cadauno da parte delle parti reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 12-3-2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dott. Fulvio Dacomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 3556/2024 (a cui è riunito il n.
3571/24 r.g.), avente ad oggetto: RECLAMO ex art. 739 c.p.c. avverso decreto di incandidabilità ex art. 143 TUEL, posto in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 12-2-2025 e vertente: nel procedimento n. 3556/2024 r.g.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura telematica C.F._1 agli atti, dall'Avv. , C.F. , ed Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aversa, alla via Roma
250;
RECLAMANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Napoli (ads80030620639; PEC:
telefax: 0815525515), presso cui Email_1 uffici ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, n.11;
RECLAMATO
NONCHÈ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI INTERVENTORE NECESSARIO
e nel procedimento n. 3571/2024 r.g.
TRA
, nato il [...] ad [...], res.te in Melito di Parte_2
Napoli alla via Lavinaio nr 42, CF , rappresentato C.F._3
e difeso, giusta procura speciale rilasciata per la fase avanti al
Tribunale, a valere in ogni stato e grado, dall'avv. Claudio Parisi, C.F.
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._4
Napoli, alla via Foria nr 130
RECLAMANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli ( ; PEC: C.F._5
telefax: 0815525515), presso cui Email_1 uffici ope legis domicilia in Napoli, alla via A. Diaz, n.11;
RECLAMATO
NONCHÈ
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con “sentenza ” n. 3322/24 del 28-6-2024, resa ai sensi dell'articolo
143 comma 11 del TUEL, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la proposta del (con allegata relazione della Controparte_1
del 12-12-2023), inviata con nota del 16-4-2024 (pervenuta CP_3 al detto Tribunale in data 19-4-2024), di dichiarazione di incandidabilità ex articolo 143 comma 11 del TUEL di , ex sindaco Parte_1 del , ex Presidente del Controparte_4 Parte_2
Consiglio comunale, , ex consigliere comunale e Parte_3
, ex consigliere comunale di opposizione, a Parte_4 seguito del decreto del 12-3-2024 adottato dal Presidente della Repubblica, col quale è stata nominata la Commissione straordinaria per la provvisoria gestione del medesimi Controparte_4 successivamente al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2023, con il quale il consiglio comunale di Controparte_4
è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3,
[...] del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente locale con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario.
Il Tribunale ha così statuito: “accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 incandidabili alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della
Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, ed alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva” .
In particolare, il Tribunale di Napoli Nord ha (fra l'altro) rilevato una piena permeabilità dell'amministrazione comunale all'influenza dei clan e al potere di ingerenza camorristica a causa dell'assenza di controlli nei vari settori dell'amministrazione comunale, collegati ai servizi di maggiore appetibilità economica, servizi cimiteriali, mercato ortofrutticolo, appalti pubblici, dove sono state rilevate irregolarità nell'espletamento delle procedure di affidamento delle relative commesse pubbliche nonché in relazione alla procedura selettiva di progressione interna dalla categoria C) a quella D) destinata al personale di servizio presso il Comando di Polizia municipale per l'assegnazione della posizione apicale.
Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad una occupazione abusiva di suolo comunale da parte del , riferibile Parte_5
a soggetti pregiudicati;
in particolare, è stato rilevato dagli approfondimenti istruttori e dalle audizioni del personale dipendente che gli uffici comunali si sono dimostrati incapaci di assicurare l'esecuzione e spesso anche la sola notifica dei necessitati provvedimenti a causa delle manovre ostruzionistiche realizzate da esponenti della criminalità organizzata.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che la pervasività della camorra nel tessuto comunale e l'adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca sono state “garantite” dalle condotte poste in essere dagli amministratori locali dei quali si è analizzata la posizione, concretizzandosi, pertanto, a loro carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l'imparzialità della conduzione della res publica, provocandone un sostanziale sviamento, quindi, concludendo per la sussistenza di condotte che hanno causalmente determinato lo scioglimento del P_
, con reclamo del 25-7-2024, introduttivo del Parte_1 procedimento n.r.g. 3556/24, impugnava la detta sentenza del
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo: “annullare e/o revocare il decreto
(e/o come erroneamente definito “sentenza”) emesso dal Tribunale di
Napoli Nord, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, dichiarando pertanto candidabile l'odierno reclamante”.
Si costituiva il parte reclamata, che concludeva per il rigetto CP_1 del reclamo.
Con distinto e successivo reclamo del 25-7-2024, avente n.r.g. 3571/24 proponeva reclamo avverso il medesimo suddetto provvedimento che chiedeva: “….annullarlo e/o revocarlo per le Parte_2 motivazioni espresse nella premessa del presente atto, dichiarando pertanto candidabile l'odierno reclamante”.
In data 21-8-2024 si disponeva la riunione del procedimento n. 3571/24
r.g. a quello avente n. 3556/24 r.g.
Trasmessi gli atti del procedimento al Procuratore Generale per il relativo parere, all'udienza del 12-2-25 la Corte si riservava per la decisione.
In relazione alla posizione dell'odierno reclamante , Parte_1 il Tribunale di Napoli Nord ha (fra l'altro) rilevato una piena permeabilità dell'amministrazione comunale all'influenza dei clan e al potere di ingerenza camorristica a causa dell'assenza di controlli nei vari settori dell'amministrazione comunale, collegati ai servizi di maggiore appetibilità economica, servizi cimiteriali, mercato ortofrutticolo, appalti pubblici, dove sono state rilevate irregolarità nell'espletamento delle procedure di affidamento delle relative commesse pubbliche nonché in relazione alla procedura selettiva di progressione interna dalla categoria
C) a quella D) destinata al personale di servizio presso il Comando di
Polizia municipale per l'assegnazione della posizione apicale.
Inoltre, il Tribunale ha fatto riferimento anche ad una occupazione abusiva di suolo comunale da parte del , riferibile Parte_5
a soggetti pregiudicati;
in particolare, è stato rilevato dagli approfondimenti istruttori e dalle audizioni del personale dipendente che gli uffici comunali si sono dimostrati incapaci di assicurare l'esecuzione e spesso anche la sola notifica dei necessitati provvedimenti a causa delle manovre ostruzionistiche realizzate da esponenti della criminalità organizzata.
Pertanto, il Tribunale ha affermato che la pervasività della camorra nel tessuto comunale e l'adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca sono state “garantite” dalle condotte poste in essere dagli amministratori locali dei quali si è analizzata la posizione, concretizzandosi, pertanto, a loro carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l'imparzialità della conduzione della res publica, provocandone un sostanziale sviamento, quindi, concludendo per la sussistenza di condotte che hanno causalmente determinato lo scioglimento del P_
La parte reclamante , con riguardo ai suddetti rilievi Parte_1 contenuti nel provvedimento impugnato, ha dedotto in sostanza e in via generale, che: “la gestione di un Ente come il Controparte_4 di più di 40.000 abitanti non è assolutamente semplice per un
[...]
Sindaco alla sua prima legislatura. A ciò si aggiungono eventuali comportamenti omissivi da parte dei responsabili dei vari settori che non aiutano certamente la posizione di un soggetto che dovrebbe vigilare su numerose problematiche;
un Sindaco appena eletto non poteva conoscere tali circostanze, derivanti da omissioni che andavano avanti da 20 anni e di cui mai si era occupata nemmeno alcuna commissione prefettizia succedutasi tra le varie amministrazioni. Il
Sindaco su tale presupposto ed in buona fede, facendo affidamento sul responsabile del settore che continuava ad occultare tale situazione nonché facendo leva sui controlli ventennali che si sarebbero dovuti succedere (compresi quelli delle commissioni prefettizie) non poteva sapere in soli 18 mesi ciò che si celava dietro la questione del mercato ortofrutticolo. Se avesse saputo in tempo, prima dell'arresto del 18 aprile 2023, avrebbe sicuramente provveduto immediatamente al ripristino della legalità così come fatto per altri settori. Stesso ragionamento equivale per la questione degli appalti nel verde pubblico.
In più si aggiunge che se un Sindaco di un Comune di più di 40000 abitanti in una legislatura così breve potesse occuparsi di tutte le questioni, dovendole, però, carpire di sua iniziativa e senza segnalazione da parte di alcun organo (nemmeno dell'opposizione), significherebbe che ogni Sindaco dovrebbe essere ritenuto responsabile di qualsivoglia presunta azione omissiva senza entrare nel merito delle singole questioni. Gli elementi presuntivi da cui sicuramente far discendere l'assoluta inconsapevolezza del Sindaco in merito a tali problematiche nonché la circostanza che qualora avesse avuto un seppur minimo sentore si fanno logicamente discendere da quella che è
l'azione amministrativa dimostrata sul campo dall'ex Sindaco e con le numerose iniziative a tutela della legalità ed in controtendenza rispetto alle Amministrazioni precedenti, promosse sin dal suo insediamento e continuate fino all'esito della sua breve legislatura. Inoltre, è doveroso considerare che su una legislatura di soli 18 mesi circa non si può addebitare una presunta culpa in vigilando ad un soggetto che ha, in ogni caso, dimostrato in termini amministrativi una inversione di tendenza rispetto alle precedenti amministrazioni (così come dimostrano le numerose attività in contrasto all'illegalità elencate nella memoria di costituzione dinanzi al Collegio e riprese nel presente atto)”.
Il reclamo è infondato.
In termini generali di diritto si rileva che, ai fini dello scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, l'indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – cioè i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose e quelli oggettivi – cioè quelli rilevanti sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, va valutato, complessivamente, non atomisticamente e secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III,
30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n.
6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell'accertamento penale.
In particolare, ai fini del provvedimento che dispone lo scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ex art. 143 del d.lgs. n.
267 del 2000, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi: per concretezza ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica;
per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire;
per rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.
La stessa giurisprudenza amministrativa, nell'affermare la necessità che entrambi gli elementi – soggettivo e oggettivo – coesistano, ben avverte che lo sforzo ricostruttivo della loro intima connessione sistematica è ancor più necessario nel caso di piccole comunità, che per dimensione, coesione interna ed eventuale chiusura o limitata apertura verso l'esterno, offrono «elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione», essendo, quindi, necessario in tali ipotesi «un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata» (Cons. St., sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).
Nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell'ottica di una complessiva valutazione sussiste laddove i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell'ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con l'organizzazione mafiosa, si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un'opacità del potere pubblico locale, (cfr.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3067 del 14 maggio 2020).
In particolare, per comprendere esattamente la ratio legis e il preciso ambito applicativo della normativa in materia, occorre evidenziare a livello di interpretazione testuale che la precedente frase relativa («che compromettono […]»), contenuta nell'art. 15-bis della L. 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, convertito con L. 22 luglio 1991 n. 221, e poi modificato dall'art. 1 della
L. 11 gennaio 1994 n. 108, è stata trasformata in una frase consecutiva
(«tali da compromettere…»).
Questa riformulazione potrebbe giustificare una diversa interpretazione rispetto all'antecedente storico scrutinato, nel 1993, dalla Corte costituzionale, almeno con riferimento al carattere potenziale o attuale dell'evenienza di maladministration.
Infatti, nella lettura del Consiglio di Stato, le frasi consecutive che chiudono il primo comma del vigente art. 143, enunciando le conseguenze, appena descritte, dell'ingerenza mafiosa, tratteggerebbero una fattispecie di pericolo.
Sicché, sarebbe sufficiente il rischio dell'alterazione della vita amministrativa ovvero del pregiudizio per l'ordine pubblico ai fini dell'integrazione dei presupposti per l'adozione della misura di rigore.
Invero, nella consolidata giurisprudenza amministrativa può ritenersi che il diritto vivente postuli la natura eminentemente preventiva e non sanzionatoria della misura de qua, ammettendo la sussistenza dei requisiti per lo scioglimento anche in caso di disfunzioni amministrative solo potenziali (Cons. St., Sez. III, 24 aprile 2015, n. 2054).
Quindi, la prevalenza e la pregnanza degli elementi soggettivi possono essere tali da comportare ex se, secondo la detta logica probabilistica, il rischio di alterazione di una libera volontà democratica all'interno delle istituzioni locali e la conseguente adozione della misura dissolutoria (Cons. Stato Sez. III, Sent., 26-09-2019, n.
6435).
Poi, ai fini dell'applicazione dell'art. 143. sufficiente che Parte_6 sussista, PER COLPA dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio, anche attraverso omissioni concretizzantesi in un atteggiamento di accettazione delle stesse (SSUU Cass. n.
1747/2015).
Ancora, s rileva in particolare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 143.
il comportamento inerte dei funzionari e dei dirigenti rileva CP_5 come grave carenza da parte degli amministratori nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, che, ove non esercitata, offra ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di infiltrazioni e di costituzione di posizioni di profitto.
Infatti, non è sufficiente da parte degli amministratori addebitare le anomalie e disfunzioni amministrative ai funzionari dell'ente, poiché, anche laddove tali responsabilità sussistano da parte dell'apparato burocratico, ciò non vale ad escludere la responsabilità in eligendo e in vigilando (Cons. St., sez. III, 28 maggio 2013, n. 2895).
Possono assumere, all'uopo, rilevanza comportamenti come la mancata o inadeguata adozione di atti di indirizzo necessari per conformare legittimamente l'operato dei dirigenti, l'atteggiamento supino assunto dagli amministratori rispetto alle illegittimità commesse dai dirigenti in alcuni delicati settori amministrativi o, più in generale, una responsabilità a titolo di culpa in vigilando su modalità dell'agire degli organi di gestione, idonei a rivelare una rete consolidata e diffusa di connivenze con esponenti di sodalizi criminali.
Secondo questa Corte, premesso quanto sopra esposto e precisato in punto di diritto, nel caso di specie deve ritenersi che, secondo una valutazione fondata su un criterio di ragionevole e logica probabilità, sussistano elementi gravi, precisi e concordanti sulla base dei quale è possibile concludere che gli accertati comportamenti omissivi tenuti dal reclamante (come rilevati dal Tribunale) siano in concreto indizi concreti e univoci di un collegamento del con la cosca locale, idonei a Pt_1 compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale e che siano rilevanti ai fini dell'accertamento della Controparte_4 positiva sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 143 TUEL, ai fini dell'accoglimento della proposta di incandidabilità formulata nei suoi confronti.
Infatti, nel caso di specie deve ritenersi che, nell'ipotesi di una durata anche di 18 mesi del mandato di Sindaco di un come quello di P_
, il reclamante ben avrebbe potuto in concreto, in base al grado di P_ diligenza media che lo stesso avrebbe dovuto impiegare nell'espletamento della propria attività di pubblico amministratore, soprattutto in sede di controllo e vigilanza del funzionamento dei servizi e degli uffici e di esecuzione degli atti ex art. 36 (sia pure modificato poi dall'art. 12 della L .25 marzo 1993 n. 81), rilevare ed eliminare le irregolarità che hanno caratterizzato i suddetti settori (anche) della sua amministrazione, assumendo il medesimo il ruolo di vertice dell'apparato amministrativo comunale.
Peraltro, si rileva che, sebbene l'ente abbia aderito al Protocollo di legalità, sottoscritto nel settembre 2019 con la non Controparte_6 sono risultati eseguiti i prescritti controlli antimafia.
Le verifiche della Commissione d'indagine hanno accertato soltanto tre interrogazioni effettuate alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) nel periodo ottobre 2021/maggio 2023, numeri assolutamente esigui e incongruenti se paragonati agli accessi effettuati dallo stesso ente locale nei restanti mesi del 2023, in costanza della gestione commissariale. La mancata effettuazione dei controlli antimafia certifica, quanto meno per il periodo considerato, che le commesse pubbliche di lavori e le forniture di beni e servizi, così come le licenze commerciali, i provvedimenti autorizzativi e concessori comunali, sono stati espletati omettendo compiutamente le prescritte verifiche di legge.
Pertanto, il reclamo proposto da deve essere rigettato. Parte_1
In merito al riunito reclamo proposto da , si rileva Parte_2 che con riguardo alla posizione dello stesso il Tribunale ha affermato che: “…va detto anche per la posizione di nei cui Parte_2 confronti ha trovato conferma il quadro indiziario e le esigenze cautelari, essendo stata confermata la misura custodiale in carcere, il quale risulta avere intrattenuto, nello scambio politico-mafioso a sostegno del ballottaggio in cui vinceva il , rapporti diretti con la Pt_1 camorra unitamente al ”. CP_7
Il reclamante ha con il reclamo in esame prodotto in giudizio “il Pt_2 dispositivo di sentenza (che non risulta essere stata impugnata), pronunciato nella data del 25.07.2024 dal Tribunale penale di Napoli,
XXX sezione G.u.p., che ha assolto da tutti gli addebiti a Parte_2 lui mossi, perché il fatto non sussiste”.
In particolare, dalla motivazione della detta sentenza, relativamente alla posizione dell'imputato , risulta affermato quanto segue: Parte_2
“l'imputato ha chiarito che con il termine “chiudere” (cfr. nella intercettazione: , devi chiudere il rione di qua e il rione di là”) Per_1 intendeva riferirsi ad un'attività di persuasione e di convincimento dell'elettorato, da effettuare in maniera sistematica e continuativa fino all'ultimo giorno casa per casa e persona per persona, famiglia per famiglia;
a ben vedere tale interpretazione autentica dell'imputato appare confermata dalla totale assenza in occasione delle Pt_2 operazioni di voto per il ballottaggio di quelle manovre di controllo del voto che erano state messe in campo in occasione del primo turno di votazioni e di cui si è già dato atto. In assenza di estrinsecazione del cosiddetto metodo mafioso, la mera circostanza di un accordo tra e un 'appartenente al clan quale , che, Parte_2 Persona_2 come si vedrà in seguito, non rivestiva affatto un ruolo apicale all'interno del compagine criminale e quindi non era in grado di spenderne il nome, non appare sufficiente a ritenere integrata l'ipotesi di delittuosa di cui all'articolo 416 ter c.p.”.
Orbene, questa Corte ritiene che dal contenuto e tenore dello stralcio soprariportato della motivazione della sentenza di assoluzione di emergano comunque, al di là e a prescindere dalla Parte_2 mancanza di estremi per la integrazione del detto reato a carico del
, profili ed elementi sintomatici, secondo una logica Pt_2 probabilistica, di un eventuale potenziale condizionamento criminale dello stesso, derivante da un eventuale collegamento diretto o indiretto del medesimo con la cosca locale. Parte_2
Infatti, le intercettazioni telefoniche che si leggono nella sentenza penale evidenziano comunque rapporti con esponenti della criminalità
(in particolare a pg. 74, dove parla con , esponente camorristico Per_2 anche se non di primo piano, per dirgli che, se vogliono vincere devono
"chiudere il rione da qua e da là, ovvero suggerendo come operare;
il che fa presumere, in un contesto di intreccio accertato politica-camorra, un collegamento del con la cosca locale sotto un profilo di Pt_2 collaborazione o di frequentazione, pianificando le mosse per far vincere le elezioni a .. Pt_1
Dunque, deve essere rigettato anche accolto il reclamo proposto da
. Parte_2
Le spese di lite seguono la rispettiva soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri forensi in vigore per i giudizi di valore indeterminato.
PTM
La Corte, definitivamente pronunciando sui reclami ex art. 739 c.p.c. proposti avverso la sentenza n. 3322/24 del 28-6-2024, resa ai sensi dell'articolo 143 comma 11 del TUEL dal Tribunale di Napoli Nord, da e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, così provvede: Controparte_1
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1 - rigetta il reclamo proposto da;
Parte_2
- condanna le parti reclamanti in solido fra loro al pagamento in favore della parte reclamata delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compenso, oltre spese generali forfettarie ed oneri riflessi come per legge;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento cadauno da parte delle parti reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli il 12-3-2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dott. Fulvio Dacomo