Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1. Dott.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2. Dott.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3. Dott. Anselmo Del Fiacco, Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 10/02/2025, nella causa RG 127/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA,
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona Pt_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, difesi dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Silvio
Garofalo, domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente in via Foschini n. 28, Benevento appellante
E
difesa dall'avv. , domiciliata in Napoli Controparte_1 Parte_3
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Coduti - Studio Legale De Tilla, Via C. Poerio n.
53, Napoli
appellato
* * *
Con ricorso depositato in data 06.06.2017 presso il Tribunale di Benevento -sezione lavoro e previdenza-, convenne in giudizio l' chiedendo il Controparte_1 Pt_1
riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato stagionale alle dipendenze dell'impresa agricola “Cooperativa Quadrifoglio”, per gli anni 1995, 1996,
1997 e 1999 come bracciante agricolo e per il 1998 come salariato agricolo, ai fini
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A tal fine, dedusse di aver ricevuto comunicazione in data 22.12.2016 da parte dell' dell'avvenuto disconoscimento dei rapporti di lavoro in agricoltura svolti Pt_1 alle dipendenze dell'impresa agricola “Cooperativa Quadrifoglio” per gli anni in questione.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell' , che contestò le pretese del Pt_1
ricorrente, istruita la causa anche mediante l'espletamento di una prova orale, con sentenza n. 724/2020 del 17/07/2020, in questa sede impugnata, il Tribunale di
Benevento accolse la domanda, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la Soc. Coop. Quadrifoglio come bracciante agricolo Controparte_1
negli anni 1995,1996,1997 e 1999 e come salariato agricolo nel 1998 e condannando l' alla ricostruzione della relativa posizione previdenziale ed assicurativa, nonché Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il giudice di prime cure, premesso che in materia di disconoscimento grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. e che il procedimento aveva avuto origine dall'accertamento effettuato dagli ispettori dell' Pt_1
presso la Coop. Quadrifoglio soc.coop. a r.l., in data 18.09.2012, e ricordato il valore probatorio del verbale ispettivo, ritenne provato, all'esito dell'escussione dei testi, che effettivamente il ricorrente dal 1995 al 1999 aveva lavorato presso la Cooperativa
Quadrifoglio, rilevando che la mancanza di documentazione relativa ai rapporti di lavoro nonché delle fatture, non sarebbe stata dirimente per poter ritenere insussistente il rapporto di lavoro.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 14/01/2021 l' ha impugnato Pt_1
la predetta Sentenza n. 724/2020 del 17/07/2020 del Tribunale di Benevento e ne ha chiesto la riforma, con ampie argomentazioni, insistendo per il rigetto della domanda di cui al ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
L'Istituto appellante ha dedotto, quanto alla prova della subordinazione del rapporto di lavoro, che, a fronte dell'accertamento ispettivo e del disconoscimento operato dall' , l'originario ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza di un'effettiva Pt_1
Pag. 2 di 8 eterodirezione da parte della Cooperativa sull'attività svolta, eccependo l'insufficienza e la genericità delle allegazioni e delle dichiarazioni testimoniali al riguardo;
ha fatto rilevare, inoltre, la “modesta efficacia probatoria” della prova testimoniale fornita mediante escussione di colleghi del ricorrente;
infine, ha sostenuto che la circostanza della mancanza di documentazione inerente lo svolgimento di attività agricola effettuata dalla cooperativa sui terreni agricoli nella sua asserita disponibilità sia stata erroneamente ritenuta irrilevante da pare del giudice di primo grado.
Si è ricostituito nel presente giudizio di appello, così instaurato, con Controparte_1
memoria difensiva e di costituzione con appello incidentale del 31/05/2022, chiedendo il rigetto in toto dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, previo, se del caso, accoglimento dell'appello incidentale, con vittoria di spese.
L'odierno appellato ha ribadito la sussistenza del proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della “Cooperativa Quadrifoglio” e la natura agricola dello stesso, evidenziando la possibilità della cd. impresa agricola “senza terra”; ha fatto rilevare che la mancanza di documentazione relativa al personale dipendente ed a fatture di acquisto, non posseduta neppure dal Liquidatore, era imputabile alla risalenza nel tempo del periodo oggetto di accertamento rispetto all'accertamento stesso e che, in ogni caso, erano state depositate buste paga e dichiarazioni dei redditi;
ha riportato gli elementi emersi dall'istruttoria, orale e documentale, a dimostrazione dell'effettività della prestazione lavorativa e della sua qualificazione come rapporto subordinato in agricoltura.
ha, poi, spiegato appello incidentale, chiedendo l'accoglimento dei Controparte_1
motivi di impugnazione a carattere preliminare, già proposti in primo grado ma non esaminati, con particolare riguardo alla tutela del legittimo affidamento, alla violazione del diritto comunitario e all'inopponibilità al lavoratore dell'accertamento svolto dall' nei confronti della Società Cooperativa datrice, viziato, altresì, Controparte_2
per carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa. Ancora, l'odierno appellato ha riproposto l'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1, co.
136, L. n. 133/2004 e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, L. n. 241/1990.
Pag. 3 di 8 La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 10/02/2025.
Depositate note scritte conclusive solo dalla parte appellata, che si è riportata ai propri scritti difensivi, all'udienza del 10/02/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
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Motivi della decisione
L'appello dell' è infondato. Pt_1
L' ha proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado che ha accolto Pt_4
il ricorso del lavoratore agricolo ed accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Soc. Coop. Quadrifoglio come bracciante agricolo negli anni 1995,1996,1997 e 1999 e come salariato agricolo nel 1998, ed ha condannando l' alla ricostruzione della relativa posizione previdenziale ed Pt_1
assicurativa.
Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata appare corretta e può essere condivisa anche in questa sede, avendo il ricorrente dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della Cooperativa Quadrifoglio dal 1995 al 1999, nei periodi e con le modalità descritte nel ricorso introduttivo.
In particolare, è emerso che si si occupava di coltivazione di piante e fiori nella serra della Cooperativa, sita in Benevento alla contrada Olivola, attività che può essere ricondotta nell'ambito agricolo e che era sottoposto alle direttive dei responsabili della
Cooperativa.
Osserva il Collegio che il disconoscimento operato dall' era fondato su Pt_1
accertamenti ispettivi iniziati in data 18.09.20212 e culminati nel verbale ispettivo del
24/10/2012, eseguito presso la sede della Coop. Quadrifoglio soc.coop. a r.l., all'esito del quale erano stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro subordinato tra la cooperativa ed i dipendenti.
Più precisamente, gli ispettori non avevano reperito la sede legale della società, nonostante ripetuti sopralluoghi, e pertanto avevano chiesto al Commissario
Liquidatore Dott.ssa la trasmissione della documentazione relativa alla Persona_1
Pag. 4 di 8 società, ma quest' ultima aveva rilasciato agli ispettori una dichiarazione nella quale affermava di non possedere alcun documento riguardante il personale dipendente della cooperativa relativamente ai periodi antecedenti alla data della nomina (avvenuta il
14.7.2004) ossia dal 1.1.1995 al 31.12.2003.
Gli ispettori avevano quindi disconosciuto tutti i rapporti di lavoro agricoli per quegli anni, ritenendo che la Cooperativa non avesse mai svolto attività agricola dal 1995 al
2003, in considerazione del fatto che non erano stati esibiti documenti inerenti lo svolgimento di attività agricola, la mancanza delle fatture di acquisto a blocco con indicazione su di esse dei dati catastali dei fondi agricoli sui quali venivano prelevate dai dipendenti agricoli le relative colture e che dalle visure storiche camerali l'effettiva attività della società era risultata essere quella di commercio all'ingrosso.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto già accertato dal primo giudice, che la mancanza di documentazione relativa ai rapporti di lavoro, delle fatture e di altra documentazione inerente l'attività svolta in precedenza dalla cooperativa, non possa costituire dato dirimente per ritenere insussistente il rapporto di lavoro del ricorrente considerato che il Commissario Liquidatore aveva espressamente dichiarato di non essere in possesso della documentazione antecedente al suo insediamento avvenuto il
14.7.2004.
La mancanza di documentazione relativa al personale dipendente ed alle fatture di acquisto, non posseduta neppure dal Liquidatore, poteva essere causata dalla risalenza nel tempo del periodo oggetto di accertamento (annualità dal 1995 al 1999) rispetto all'accertamento stesso espletato nel 2012, dopo molti anni.
D'altra parte, il ricorrente, ha depositato con il ricorso introduttivo le dichiarazioni reddituali relative ai periodi in contestazione, l'estratto contributivo previdenziale, e nel corso del giudizio le buste paga, delle dichiarazioni del datore di lavoro ed i modd.
101.
Dagli accertamenti ispettivi risulta anche che la Coop. aveva dichiarato, all'inizio della sua attività, di operare in qualità di impresa agricola senza terra, denunciando inoltre all' per gli anni dal 1995 al 2003 manodopera agricola sia di tipo OTD che di tipo Pt_1
Pag. 5 di 8 OTI su terreni agricoli nella sua disponibilità, con erogazione di retribuzioni come da tabella di cui alla pagina 4 del verbale.
La Corte ritiene inoltre utilizzabile ai fini della decisione anche il verbale di accertamento del 24.07.1997, redatto, a seguito di sopralluogo ed ispezione, dall'Ispettorato del Lavoro di Benevento, unitamente all'Ispettorato INPS di
Benevento, nei confronti della Cooperativa, depositato con le ultime note d'udienza ed appena reperito dall'appellato unitamente ad altri documenti relativi all'attività svolta dalla Cooperativa, dal quale si evince testualmente che:
“La cooperativa svolge attività di produzione di piante orto-floro-vivaistiche.
Nel corso dell'accertamento sono state esaminate le documentazioni inerenti la materia fiscale, nonché quella assicurativa e previdenziale relativa al personale dipendente occupato.
Dal riscontro delle dichiarazioni rese dai lavoratori trovati sul posto di lavoro con i dati riportati nei relativi registri regolamentari (registro d'impresa, modd. Agr. 1 ecc) non è emersa alcuna irregolarità del rapporto di lavoro, dato per intercorso tra le parti.
Si è accertato altresì che i relativi adempimenti retributivi e contributivi di legge risultano regolarmente assolti. La Cooperativa, di che trattasi, attualmente occupa n.
4 salariati fissi e n. 6 braccianti agricoli tutti trovati intenti al lavoro”.
Dunque, è emerso dagli ulteriori verbali dell'ispettorato del lavoro depositati in questa fase del giudizio, eseguiti proprio negli anni in contestazione e quindi più attendibili,
l'esistenza della Cooperativa, lo svolgimento dell'attività florovivaistica e l'impiego di braccianti agricoli.
I testi escussi in primo grado hanno inoltre confermato che effettivamente il CP_1
dal 1995 al 1999 ha lavorato presso la Cooperativa Quadrifoglio, sotto il vincolo
[...]
della subordinazione.
Il teste a conoscenza dei fatti in quanto socio della Cooperativa Testimone_1
Agricola Quadrifoglio dal 1994 al 1999, nonché cognato del ricorrente, ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze e sotto la direzione della cooperativa come bracciante agricolo dal 1995 al 1999 fatta eccezione per l'anno 1998 che ha lavorato
Pag. 6 di 8 come salariato agricolo;
ha aggiunto che lavorava presso la serra della cooperativa occupandosi della coltivazione di piante e fiori in quanto tale coltivazione costituiva l'attività della cooperativa;
che la cooperativa metteva a disposizione del ricorrente le proprie attrezzature, precisando che osservava un orario di lavoro prestabilito dalle
8.00 alle 17.00. Lavorava presso la serra della Cooperativa che si trovava in Benevento alla C/da Olivola”.
Anche il teste , collega del ricorrente negli anni 1998/1999 ha Testimone_2
riferito che per gli anni 1998/1999 il ricorrente aveva lavorato con lui alle dipendenze della Cooperativa;
che si occupavano dell'invaso, selezione piante;
che osservavano un orario di lavoro prestabilito dalle 8.00 alle 17.00; che la cooperativa dava le direttive. Ha confermato le medesime circostanze riferite dall'altro teste, precisando che anche a lui erano stati versati i contributi come da estratto a lui rilasciato dall'Istituto.
Ed infine anche la teste collega del ricorrente dal 1998 al 1999 Testimone_3
e dipendente della cooperativa, ha confermato i capitoli di prova di cui al ricorso.
Dunque, il ricorrente era inserito nella struttura organizzativa della Cooperativa, riceveva le direttive, si avvaleva dei materiali e delle attrezzature messe a disposizione dalla Cooperativa agricola, osservava un orario di lavoro fisso e predeterminato, veniva retribuito periodicamente, con assenza di rischio economico a suo carico. Tutti elementi che depongono per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia ottemperato all'onere della prova, a suo carico, del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, e, in particolare, in tema di iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, che abbia provato l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa agricola con i caratteri propri della subordinazione.
In definitiva, la Corte ritiene che da un esame complessivo degli atti di causa, l'appello dell' è infondato, e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza Pt_1
impugnata che ha accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in
Pag. 7 di 8 agricoltura, con le modalità, i periodi e nei termini indicati in ricorso, ed ha condannato l' alla ricostruzione della relativa posizione previdenziale ed assicurativa. Pt_1
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in base al valore della controversia, con applicazione dei valori minimi trattandosi di causa non particolarmente complessa e per l'attività effettivamente espletata.
Infine, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del Pt_1 giudizio che liquida in €.2.906,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa se dovute;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 10.02.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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