Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di PA
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 5/6/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 27/2019, pendente tra;
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
IE PA (ME) piazza Duomo n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tindaro IGNAZZITTO
- opponente –
CONTRO
con Sede legale in Roma, Via Piemonte 38, codice fiscale e iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma n. rappresentata da con Unico P.IVA_1 Controparte_2
Socio, società di nazionalità italiana, con sede in Roma, Via Mario Carucci, 131, appartenente al
Gruppo Bancario soggetta a direzione e coordinamento di codice fiscale e CP_3 CP_4
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. di Roma n. 30794, P.IVA_2
partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Giacobbe;
- opposti – P.IVA_3
E NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11 - 35129, Codice Fiscale, Controparte_5
P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_4
Avv.ti Francesco Curti e Antonello Veneziano;
- Intervenuta -
Sono comparsi: l'avv. Ignazzitto per parte opponente e l'avv. Loredana Maccora in sostituzione dell'avv. Curti per l'intervenuta , che dichiara di avere depositato il verbale di CP_5
mediazione con esito negativo.
I procuratori delle parti chiedono un rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
IL GIUDICE ONORARIO
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive e a tutti gli atti e verbali di causa ed insistono nell'accoglimento delle rispettive richieste.
IL GIUDICE ONORARIO
si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 617/2018 del 25.10.2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2018 proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 617/2018 emesso dal Tribunale di PA in data 25.10.2018, con il qule gli era stato ingiunto di pagare a favore di la cifra di € 25.701.89, quale residuo debito Controparte_1
portato da cambiali scontate e non pagate, in qualità di garante del debitore principale Timeto
Calcestruzzi s.r.l., società già dichiarata fallita.
L'opponente eccepiva la decadenza ex art. 1957 c.c. e l'estinzione ex artt. 1955 e 1956 c.c. della fideiussione, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito dei doveri di buona fede e correttezza previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere presuntivamente concesso credito alla
Timeto Calcestruzzi s.r.l. quando questa era già potenzialmente decotta e concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, la revoca dell'ingiunzione con la condanna della Banca alle spese di lite. In corso di giudizio, il eccepiva, altresì, l'improcedibilità della domanda per non avere Pt_1
l'opposto incoato la procedura di mediazione obbligatoria e il difetto di legittimazione della
[...]
dovuto alla mancata notifica al debitore della cessione di credito nonché all'assenza CP_1 di specificazione circa la circostanza che il credito opposto fosse rientrato nell'operazione di cessione in blocco dei crediti pubblicata sulla G.U. n. 151 del 23.12.2017.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, la convenuta contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto della spiegata opposizione.
In data 31.01.2024, infine, interveniva in giudizio in qualità di cessionaria di Controparte_5 [...]
per effetto della procedura di cessione del credito di cui al L. 30.04.1999 n.130 e art. Controparte_1
58 TUB.
La causa, istruita esclusivamente mediante produzione documentale, transitava sul ruolo di questo gop per la definizione.
Rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, veniva assegnato un termine per l'introduzione del suddetto procedimento, il quale aveva esito negativo (cfr. deposito del 5.5.25 da parte di . Controparte_5
Dunque, all'odierna udienza, la causa veniva decisa.
L'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
In via preliminare, priva di pregio è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
per mancata notifica della cessione del credito al debitore atteso che, come previsto ai sensi
[...] dell'art. 58 TUB, nel caso di cessione dei crediti in blocco il legislatore ha disposto – in deroga alla previsione generale di cui all'art. 1264 c.c. - una disciplina di favore che ritiene la pubblicazione in
G.U. sufficiente ai fini del perfezionamento della notifica ai debitori.
Com'è noto, tuttavia, la pubblicazione in G.U. non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
Orbene, nel caso di specie, anche tale aspetto può ritenersi accertato atteso che già nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 19.02.2018, che ha dato avvio alla fase monitoria, l'originaria cedente agisce non in proprio ma esplicitamente quale mandataria Controparte_6 in nome e per conto di , con ciò implicitamente confermando l'avvenuta Controparte_1
cessione del credito e la titolarità dello stesso in capo a Controparte_1 A ciò si aggiunga che parte opposta ha depositato dichiarazione da parte della banca cedente di avvenuta cessione del credito oggetto di causa;
ne consegue l'accertamento della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
Ciò che, diversamente, resta privo di adeguato supporto probatorio attiene all'effettiva riconduzione del credito per cui è causa nella seconda cessione in blocco, occorsa nelle more del giudizio, in favore dell'intervenuta . CP_5
Sebbene, infatti, quest'ultima abbia prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale che attesta l'avvenuta cessione dei crediti tra e non vi è certezza che il credito per Controparte_1 Controparte_5
cui è causa sia rientrato tra quelli oggetto di cessione, poiché, come detto, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale attiene ai profili relativi alla notificazione e, dunque, all'opponibilità nei confronti dei debitori ceduti ma non basta, da sola, a provare la titolarità dello specifico credito.
Sul punto, deve ancora rilevarsi che, la riconduzione del credito de quo in quelli oggetto di cessione non può ricavarsi neanche dai criteri contenuti nella pubblicazione in G.U., atteso che in tale documento si da atto che oggetto di cessione sono tutti i crediti per i quali “cumulativamente” ricorrono determinate peculiarità. Orbene, se possono ritenersi sussistenti la maggior parte dei criteri ivi indicati non si riesce a riscontrare la presenza del requisito di cui alla let. E). (cfr. pagg.
6-7 del documento n. 2 allegato all'atto di costituzione in giudizio di ). CP_5
Si aggiunga ancora che, a fronte delle contestazioni da parte dell'opponente, la cessionaria nulla ha articolato in merito.
Ciò posto, non vi è ragione di discostarsi dal pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria – come avvenuto nel giudizio de quo-, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. VI,
05.11.2020, n. 24798; per la Giurisprudenza di merito vedi ex multis Trib. Bologna 27.05.2022 n.
1460; Corte Appello Ancona 03.05.2022; Trib. Milano 16.09.2021 n. 7350).
Tanto premesso, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Controparte_5 Deve, inoltre, rigettarsi la richiesta di estromissione della avanzata da Controparte_1 [...]
sia perché, per le ragioni già esposte, – che, peraltro, nulla ha CP_5 Controparte_1
aggiunto rispetto alla presunta cessione del credito de quo - appare allo stato l'unico soggetto ad avere la titolarità del credito contestato e, conseguentemente, la legittimazione a stare in giudizio, sia perché per disporre l'estromissione è necessario il consenso delle altre parti del giudizio, requisito carente nel caso di specie.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Infondata è l'eccezione di liberazione dalla fideiussione ai sensi degli artt. 1955 e 1956 c.c., nonché la violazione da parte della banca dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto poiché, come dimostrato da parte opposta, la ricostruzione dei fatti fornita dal nell'atto Pt_1
introduttivo è infondata.
Ed invero, il credito per cui è causa non origina da nuove concessioni dell'istituto di credito a favore della Timeto Calcestruzzi s.r.l. avvenute nel 2012, ma deriva da un piano di rientro di una posizione debitoria maturata fino a quel momento;
dunque, nel caso di specie, non si è verificata alcuna abusiva concessione di credito da parte della banca a favore del debitore principale, piuttosto, corretto e prudente deve ritenersi il comportamento dell'istituto di credito che, ben tre anni prima della dichiarazione di fallimento della Timeto Calcestruzzi s.r.l., ha concordato un piano di rientro delle somme precedentemente concesse alla società; operazione che, infatti, ha permesso alla banca di recuperare la maggior parte del credito accumulato nei confronti della Timeto Calcestruzzi s.r.l. passando da € 90.150,00 alla data del 17.05.2012 ad € 25.701.89 alla data del 30.09.2013.
Ne deriva l'assenza nel caso de quo dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'applicabilità degli art. 1955 e 1956 c.c., nonché degli art. 1175 e 1375 c.c. e il rigetto della relativa opposizione.
Infine, sull'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, il contratto di garanzia stipulato tra le parti va inquadrato nello schema della fideiussione, non possedendo i requisiti per essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Infatti, com'è noto, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata. Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, deve rilevarsi in primis come risulti pacifico che non possa ritenersi sufficiente l'indicazione "a semplice richiesta" ai fini della qualificazione quale contratto autonomo di garanzia, potendo tale espressione riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito - ossia autonome - sia a garanzia, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. 16825/2016).
Maggiori dubbi potrebbe generare, piuttosto, l'inserimento dell'espressione "anche in caso di opposizione da parte del debitore", contenuta sempre alla clausola n. 7 del contratto prodotto in atti, la quale condurrebbe, al pari delle similari clausole "senza eccezioni", "ogni eccezione rimossa", sic et simpliciter a inquadrare il negozio giuridico nella categoria del contratto autonomo di garanzia, se ritenuta attinente alle eccezioni relative al rapporto principale non proponibili dal garante e, dunque, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Tuttavia, come rilevato dalla Corte di Cassazione, tale inquadramento non può essere automatico, rendendosi doveroso analizzare il contenuto complessivo della convenzione negoziale e, dunque, verificare se possa desumersi un'eventuale discrasia rispetto a tale qualificazione (Cass. 4 717/2019).
Orbene, ritiene questo Giudice che la dicitura "a prima richiesta, anche in caso di opposizione da parte del debitore", nel caso di cui ci si occupa, non risulti sufficiente ai fini di tale qualificazione, mancando un espresso riferimento alle eccezioni riferibili al rapporto principale non proponibili dal garante o alla preclusione circa la loro proponibilità quantomeno in un momento successivo al pagamento, né risulta possibile desumere tale diversa limitazione da altre parti del contratto.
Anche la clausola n. 8, la quale dispone che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”, presuppone di fatto l'opponibilità al creditore garantito da parte del fideiussore dell'invalidità delle obbligazioni garantite, di qualsiasi tipo e non solo in relazione a nullità per contrarietà a norme imperative.
Non depone per l'autonomia della garanzia prestata neanche la clausola n. 9, che, lungi dal vietare al fideiussore la proponibilità di qualsivoglia eccezione in merito all'obbligazione principale, si riferisce esclusivamente all'impossibilità di proporre eccezioni limitatamente al momento in cui la banca decide di recedere dal contratto garantito. Il contratto fideiussorio de qua è, in particolare, di tipo omnibus, cioè rappresenta una garanzia personale di natura obbligatoria in uso nei rapporti bancari che, per effetto della c.d. clausola estensiva, impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore ha assunto entro un limite massimo determinato ai sensi dell'art. 1938, c.c.
Ciò si evince dalle stesse disposizioni contrattuali, in cui si legge: "Con la presente vi comunico di costituirmi fideiussore [...] per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato". Ed ancora: "La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta Banca nell'interesse di terzi, per le quali vi dichiariamo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948, c.c.".
Ciò posto, come è stato fatto rilevare dall'opposto in corso di giudizio, in materia di fideiussione bancaria si è posto il problema di capire se la clausola che deroga all'art. 1957 c.c. – e non solo - possa essere affetta da nullità quando la stessa è stata applicata dalla banca in applicazione e conformità dello schema predisposto dall'ABI nel 2003, sul quale è intervenuto il provvedimento della Banca d'Italia 55/2005.
Orbene, pur essendo stato fatto rilevare in giudizio, l'opponente nulla ha mai allegato e prodotto in merito alla possibile nullità parziale del contratto di fideiussione e, in particolare, della clausola n. 7 che espressamente esclude l'operatività dell'art. 1957 c.c..
Ne deriva che la stessa non possa essere accertata, poiché, in ossequio ai principi previsti dalla legge e agli indirizzi della giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della nullità parziale delle clausole contenute in un contratto di fideiussione, è necessario dimostrare la rispondenza delle clausole predisposte dalla banca al modello ABI sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia o, comunque che le stesse siano state predisposte con finalità anticoncorrenziali.
Ed invero, con riferimento all'onere probatorio in materia di nullità derivata del contratto di fideiussione omnibus, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed i tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019,
n. 13846) Sulla necessaria produzione dei documenti citati debbono richiamarsi i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del
2005 non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, “consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.” (cfr. Cass., 12/06/2024, n. 16289).
È stato, infatti, specificato che il richiamato principio “là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni).
A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso;
men che meno sarà pertanto invocabile, al riguardo, il “fatto” notorio – da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo” (cfr., da ultimo, Cass. 33472/2024 e Cass., 15/02/2024, n. 4182).
Dunque, non avendo parte opponente allegato né tantomeno prodotto nulla in merito alla possibile nullità parziale del contratto, non è possibile procedere ad un accertamento sul punto, con conseguente operatività della clausola che deroga all'art. 1957 c.c. e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, nella causa R.G. 27/2019, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione attiva di Controparte_5
- Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 617/2018 del 25.10.2018 e, per l'effetto, lo dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in PA, il 5/6/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria