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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.891 - 1/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 891 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nella qualità di mandataria di elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Parte_2
Cesare n. 59 presso lo studio dell'avv. Linda Di Rico che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in Roma alla Via Anastasio II n. 274, P.IVA_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/5/2025 nella qualità di mandataria di Parte_1
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 [...]
. Controparte_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_1
.
[...]
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Anastasio II n. 274, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita in blocco e frazionata di terreni di qualunque natura e di immobili rustici e urbani, nonché l'assunzione di appalti e subappalti da persone od enti sia pubblici che privati per l'esecuzione di lavori edili, stradali, aeroportuali, ferroviari, idroelettrici
[..
sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione CP_2
normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di contratto di finanziamento, è pari ad oltre €
100.000,00, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
A ciò va aggiunto che tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn. 9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge come
[...]
sia stata posta in liquidazione in data 3/11/2016 (vedi visura camerale al Controparte_1
19/6/2025) e che nessun elemento circa la qualità e quantità del proprio patrimonio è stato fornito dalla società resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma alla Via Anastasio II n. 274; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'11/11/2025 ore 10.30;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea ColaruotoloCP_3
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 891 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
nella qualità di mandataria di elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giulio Parte_2
Cesare n. 59 presso lo studio dell'avv. Linda Di Rico che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ), con sede in Roma alla Via Anastasio II n. 274, P.IVA_1
RESISTENTE/NON COSTITUITA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/5/2025 nella qualità di mandataria di Parte_1
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_2 [...]
. Controparte_1
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_1
.
[...]
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Via Anastasio II n. 274, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita in blocco e frazionata di terreni di qualunque natura e di immobili rustici e urbani, nonché l'assunzione di appalti e subappalti da persone od enti sia pubblici che privati per l'esecuzione di lavori edili, stradali, aeroportuali, ferroviari, idroelettrici
[..
sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione CP_2
normativa di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art. 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto.
Il credito azionato dalla parte ricorrente, oggetto di contratto di finanziamento, è pari ad oltre €
100.000,00, con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19. Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudicante, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs.
n. 14/19, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto -
non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.
A ciò va aggiunto che tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr. ex multis Cass. civile nn. 9574/17 e 25167/16).
Orbene, nel caso di specie, posto che dalla documentazione prodotta emerge come
[...]
sia stata posta in liquidazione in data 3/11/2016 (vedi visura camerale al Controparte_1
19/6/2025) e che nessun elemento circa la qualità e quantità del proprio patrimonio è stato fornito dalla società resistente che non ha inteso costituirsi in giudizio, deve ritenersi superato in negativo il rapporto tra l'attivo e il passivo.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2, 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. Controparte_1
), con sede in Roma alla Via Anastasio II n. 274; P.IVA_1 NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale il dott. ; Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza dell'11/11/2025 ore 10.30;
AS
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9/7/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Andrea ColaruotoloCP_3