Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00706/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giulio Bettazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Liceo Statale “Gian Domenico Cassini”, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Consiglio di classe di non ammissione della ricorrente alla classe quinta, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi incluse le valutazioni periodiche concernenti l’alunna nelle singole materie;
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- -OMISSIS-, studentessa del quarto anno del liceo linguistico statale “Gian Domenico Cassini” nell’a.s. 2020/2021, ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe quinta;
- con ordinanza cautelare -OMISSIS- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando sia che l’alunna presentava giudizi non sufficienti in sette materie (con gravi insufficienze in cinque discipline); sia che, a dispetto delle lamentate difficoltà nel partecipare alle attività didattiche a distanza, non aveva mai chiesto di frequentare le lezioni in presenza e solamente nel marzo 2021 aveva preso in comodato gratuito un tablet per collegarsi da remoto;
Rilevato che la difesa erariale ha eccepito in via pregiudiziale l’irricevibilità del gravame per tardività, l’inammissibilità per omessa deduzione di motivi specifici di impugnazione e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo trascorsi oltre tre anni dall’instaurazione del giudizio;
Ritenuto che, in mancanza di difese attoree ed alla stregua del consolidato principio della ragione più liquida (Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, in quanto è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal ricevimento, da parte della madre convivente della studentessa, del fonogramma di non ammissione (doc. 10 resistente): la comunicazione di un atto al familiare convivente fa, infatti, presumere il raggiungimento dello scopo della sua conoscenza anche in capo al destinatario (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 10 agosto 2020, n. 9114), salvo prova contraria che, nella specie, non è stata fornita (non avendo la ricorrente replicato alcunché);
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della definizione in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.