Sentenza 5 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2004, n. 15008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15008 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA NO - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIFFUSIONE VIAGGI SNC, in persona del suo legale rappresentante LA RC, elettivamente domiciliato in Roma via MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato ADRIANA MAZZACANE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE AUGELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS GA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1169/99 del Giudice di pace di CATANIA, Terza Sezione, emessa il 29/12/1999 e depositata il 31/12/99 ( 1456/99);
udita la regione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/06/04 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento p.q.r., del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 28.4.1999, AS NO conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di Catania, la snc Diffusione Viaggi chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire un milione, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e da pubblicità ingannevole. Esponeva che aveva comprato, presso l'agenzia di viaggi Grada Eurotravel di Catania, un pacchetto turistico organizzato dalla soc. Diffusione Viaggi di Palermo al prezzo di lire 5.662.000; che detto pacchetto, per un soggiorno in Tunisia, prevedeva, tra l'altro, il servizio di animazione;
che tale servizio era stato svolto interamente in lingua tedesca così da non essere stato da lui fruibile. La società convenuta si costituiva ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore della competenza del giudice di pace di Palermo;
chiedeva di essere ammessa a chiamare in causa a titolo di garanzia la soc. Toro;
chiedeva infine il rigetto della domanda per non aver garantito che gli animatori usassero la lingua italiana.
Il giudice adito, con sentenza 31.12.1999, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condannava la soc. convenuta al pagamento della somma di lire 849.300, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, con tre mezzi di gravame, la soc. diffusione Viaggi. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di gravame la soc. ricorrente lamenta la violazione dell'art. 20 del codice di rito, assumendo che il contratto è stato perfezionato in Palermo, allorché essa proponente ebbe avuto conoscenza della accettazione, da parte del AS, della proposta contrattuale, cosicché la competenza territoriale appartiene al giudice di pace di quella città. La censura non merita accoglimento. La causa in oggetto è stata decisa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto di valore inferiore ai due milioni di lire. Com'è noto, il giudice di pace, allorché pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni (oggi euro 1.032,91), non deve procedere alla individuazione ed applicazione della norma di diritto sostanziale applicabile alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, ma deve fare applicazione della c.d. equità formativa o sostitutiva. Non v'è dubbio che la questione sollevata dalla censura attiene a norme di diritto sostanziale, quali sono appunto quelle che consentono l'individuazione del luogo di perfezionamento del contratto, il giudice a quo, avendo ritenuto che il contratto fu perfezionato in Catania, ha, sulla base di tale assunto, correttamente applicato la norma dell'art. 20 del codice di procedura, per cui la doglianza de quo si sostanzia necessariamente nell'assunto della violazione di norma sostanziale anziché processuale.
Con il secondo mezzo di censura la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 269, 270 e 320 del codice di rito, per illegittimo ed ingiustificato rigetto della richiesta di chiamata in garanzia della soc. Toro Assicurazioni. Anche tale censura non merita accoglimento. Si tratta con tutta evidenza della chiamata per garanzia impropria, giacché il convenuto, sulla base di un autonomo titolo (contratto di assicurazione), pretendeva di essere tenuto indenne dall'accoglimento della domanda attorea. In tal caso la chiamata non coinvolge il rapporto principale (vedi Cass.
4.2.1995 n. 1337), ne', ovviamente, la mancata autorizzazione di essa si riflette sulla decisione intervenuta in ordine a tale rapporto. Con la terza doglianza la soc. ricorrente lamenta la violazione dell'art. 246 c.p.c. assumendo che nel giudizio di merito sono stati assunti testi incapaci di testimoniare perché portatori di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Anche tale censura non merita accoglimento, poiché il giudice a quo non ha tenuto conto delle deposizioni in appello, ma ha deciso sulla base di altri elementi acquisiti agli atti. Infine, con l'ultimo mezzo di gravame, viene investito il regolamento delle spese adottato con la sentenza impugnata;
spese poste a carico della soc. Diffusione Viaggi in quanto soccombente. Si sostiene che dette spese devono gravare sul AS, essendo stata erroneamente accolta la domanda da lui proposta. L'assunto in questione è privo di fondamento in considerazione del rigetto dei precedenti mezzi di gravame. Il ricorso deve essere quindi rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di Cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004