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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in Via Curtatone n. 3, quale mandataria di (C.F. Parte_2
) con sede legale in Milano, P.zza F. Meda 4, rappresentata e difesa nel P.IVA_2
presente giudizio dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 25, LA IN (VA), contumace;
(C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Cura Nuova Pod. Coliberto n. 63, Massa MA (GR), contumace;
(C.F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Nuova Pod. Coliberto n. 63, Massa MA GR), contumace;
- parti resistenti -
e di:
(C.F. e P.IVA di , con CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa Controparte_6
(C.F. e P.IVA di ),
[...] P.IVA_5 CP_5 CP_7 P.IVA_6
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria e (C.F. e P.IVA di Controparte_8 P.IVA_7
pagina 1 di 5 gruppo ), con sede legale in Roma (RM), via Flaminia n. 133, rappresentata e P.IVA_4
difesa nel presente giudizio dall'avv. Dario Giona Coronella (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), C.F._5
via Luigi Rasi n. 5
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente e intervenuta
Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare la qualità di erede puro e semplice delle signore (C.F. Controparte_3
), residente in [...]. Coliberto n. 63, Massa C.F._4
MA GR), (C.F. ), residente in [...] C.F._2
IU VE n. 25, OR IN (VA), e (C.F. Controparte_2
) residente in [...]. Coliberto n. 63, Massa C.F._3
MA (GR).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di (C.F. , Parte_3 C.F._6
deceduto in data 18/04/2015, da parte delle resistenti , moglie del de cuius, Controparte_3
e , figlie del de cuius. Controparte_1 Controparte_2
Le parti resistenti, pur se ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite nonostante la regolarità della notificazione, dovendone pertanto essere dichiarata la contumacia.
In corso di causa è intervenuta deducendo di essere divenuta titolare del Controparte_4
credito originariamente in capo al ricorrente e facendo proprie le deduzioni e conclusioni da questo formulate nell'atto introduttivo.
2. Il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
pagina 2 di 5 2.1. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha invocato in primo luogo l'art. 476 c.c. a mente del quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e ha dedotto che tale circostanza si sia concretizzata in ragione dell'avvenuta voltura catastale dei beni caduti in successione in favore di tutti e tre i resistenti evocati in giudizio.
Ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita è quindi necessario anzitutto allegare e poi fornire prova di un atto posto in essere dal chiamato che sia significativo della volontà di accettare l'eredità, in quanto soltanto la qualità di erede legittimerebbe al suo compimento.
A tal fine non sono utilmente valutabili gli atti che rivestono natura prettamente fiscale, come la presentazione della dichiarazione di successione, ma possono esserlo quelli che hanno al contempo natura fiscale e civile, dai quali è quindi possibile accertare la titolarità del diritto di proprietà, come ad esempio la voltura catastale (in tal senso, da ultimo v. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
In questo caso, tuttavia, qualora vi siano una pluralità di coeredi e la voltura sia stata effettuata a favore di ciascuno di questi, la manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità può riferirsi soltanto al soggetto o ai soggetti che materialmente abbiano presentato la richiesta di voltura, non potendo desumersi l'intenzione del chiamato di accettare l'eredità da un comportamento materialmente posto in essere da terzi, anche se coeredi (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
In altri termini, in caso di pluralità di chiamati all'eredità, la voltura catastale eseguita da uno solo di essi (e nel caso di specie parte ricorrente non ha provato chi vi abbia provveduto) non può valere come accettazione tacita per gli altri in assenza di prova di una delega o di successiva ratifica. Difatti l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato.
Nel caso di specie, alla luce delle produzioni documentali versate in atti dalla parte ricorrente (visure storiche degli immobili ereditari dalle quali risulta soltanto il fatto in sé della voltura, ma non il soggetto che vi abbia materialmente provveduto), non è possibile individuare quale dei chiamati all'eredità abbiano posto in essere atti che possano essere pagina 3 di 5 interpretati come comportamenti concludenti idonei a far desumere un'accettazione tacita, quantomeno nei suoi confronti.
2.2. In secondo luogo, parte ricorrente ha invocato l'art. 485 c.c. che così dispone
“il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro
e semplice”.
Dalla documentazione in atti versata (certificato di famiglia storico), risulta che parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova del possesso che incombe su colui che lo abbia dedotto (cfr. Cass. civ., n. 7226/2006).
Affinché, infatti, si configuri il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 485 c.c., è sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, anche per un solo giorno, ossia una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (in questi termini Cass. civ., 11018/2008; conformi Cass. civ., 15530/2017, Cass. civ., 4456/2019).
Parte ricorrente non ha dimostrato che, al momento dell'apertura della successione di
(deceduto in data 18/04/2015) le parti resistenti si trovavano nel possesso Parte_3
dei beni ereditari.
Nello specifico, non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare, ad esempio, che le parti resistenti avessero la residenza presso l'immobile ereditario al momento dell'apertura della successione del de cuius. A tal fine, il certificato storico di stato di famiglia nulla può comprovare.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra espresse, il ricorso è integralmente rigettato.
3. Stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, non si darà luogo ad alcuna statuizione sulle spese.
Per questi motivi
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese.
Varese, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2025 promossa da:
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in Via Curtatone n. 3, quale mandataria di (C.F. Parte_2
) con sede legale in Milano, P.zza F. Meda 4, rappresentata e difesa nel P.IVA_2
presente giudizio dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
n. 25, LA IN (VA), contumace;
(C.F. ) residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Cura Nuova Pod. Coliberto n. 63, Massa MA (GR), contumace;
(C.F. ), residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Nuova Pod. Coliberto n. 63, Massa MA GR), contumace;
- parti resistenti -
e di:
(C.F. e P.IVA di , con CP_4 P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4
sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa Controparte_6
(C.F. e P.IVA di ),
[...] P.IVA_5 CP_5 CP_7 P.IVA_6
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria e (C.F. e P.IVA di Controparte_8 P.IVA_7
pagina 1 di 5 gruppo ), con sede legale in Roma (RM), via Flaminia n. 133, rappresentata e P.IVA_4
difesa nel presente giudizio dall'avv. Dario Giona Coronella (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna (BO), C.F._5
via Luigi Rasi n. 5
- parte intervenuta -
Conclusioni di parte ricorrente e intervenuta
Voglia l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare la qualità di erede puro e semplice delle signore (C.F. Controparte_3
), residente in [...]. Coliberto n. 63, Massa C.F._4
MA GR), (C.F. ), residente in [...] C.F._2
IU VE n. 25, OR IN (VA), e (C.F. Controparte_2
) residente in [...]. Coliberto n. 63, Massa C.F._3
MA (GR).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità di (C.F. , Parte_3 C.F._6
deceduto in data 18/04/2015, da parte delle resistenti , moglie del de cuius, Controparte_3
e , figlie del de cuius. Controparte_1 Controparte_2
Le parti resistenti, pur se ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite nonostante la regolarità della notificazione, dovendone pertanto essere dichiarata la contumacia.
In corso di causa è intervenuta deducendo di essere divenuta titolare del Controparte_4
credito originariamente in capo al ricorrente e facendo proprie le deduzioni e conclusioni da questo formulate nell'atto introduttivo.
2. Il ricorso non è fondato per i seguenti motivi.
pagina 2 di 5 2.1. A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha invocato in primo luogo l'art. 476 c.c. a mente del quale “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” e ha dedotto che tale circostanza si sia concretizzata in ragione dell'avvenuta voltura catastale dei beni caduti in successione in favore di tutti e tre i resistenti evocati in giudizio.
Ai fini dell'accertamento dell'accettazione tacita è quindi necessario anzitutto allegare e poi fornire prova di un atto posto in essere dal chiamato che sia significativo della volontà di accettare l'eredità, in quanto soltanto la qualità di erede legittimerebbe al suo compimento.
A tal fine non sono utilmente valutabili gli atti che rivestono natura prettamente fiscale, come la presentazione della dichiarazione di successione, ma possono esserlo quelli che hanno al contempo natura fiscale e civile, dai quali è quindi possibile accertare la titolarità del diritto di proprietà, come ad esempio la voltura catastale (in tal senso, da ultimo v. Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021).
In questo caso, tuttavia, qualora vi siano una pluralità di coeredi e la voltura sia stata effettuata a favore di ciascuno di questi, la manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità può riferirsi soltanto al soggetto o ai soggetti che materialmente abbiano presentato la richiesta di voltura, non potendo desumersi l'intenzione del chiamato di accettare l'eredità da un comportamento materialmente posto in essere da terzi, anche se coeredi (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8980 del 06/04/2017).
In altri termini, in caso di pluralità di chiamati all'eredità, la voltura catastale eseguita da uno solo di essi (e nel caso di specie parte ricorrente non ha provato chi vi abbia provveduto) non può valere come accettazione tacita per gli altri in assenza di prova di una delega o di successiva ratifica. Difatti l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato.
Nel caso di specie, alla luce delle produzioni documentali versate in atti dalla parte ricorrente (visure storiche degli immobili ereditari dalle quali risulta soltanto il fatto in sé della voltura, ma non il soggetto che vi abbia materialmente provveduto), non è possibile individuare quale dei chiamati all'eredità abbiano posto in essere atti che possano essere pagina 3 di 5 interpretati come comportamenti concludenti idonei a far desumere un'accettazione tacita, quantomeno nei suoi confronti.
2.2. In secondo luogo, parte ricorrente ha invocato l'art. 485 c.c. che così dispone
“il chiamato, quando a qualunque titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare
l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro
e semplice”.
Dalla documentazione in atti versata (certificato di famiglia storico), risulta che parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova del possesso che incombe su colui che lo abbia dedotto (cfr. Cass. civ., n. 7226/2006).
Affinché, infatti, si configuri il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 485 c.c., è sufficiente l'instaurazione di una relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, anche per un solo giorno, ossia una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (in questi termini Cass. civ., 11018/2008; conformi Cass. civ., 15530/2017, Cass. civ., 4456/2019).
Parte ricorrente non ha dimostrato che, al momento dell'apertura della successione di
(deceduto in data 18/04/2015) le parti resistenti si trovavano nel possesso Parte_3
dei beni ereditari.
Nello specifico, non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare, ad esempio, che le parti resistenti avessero la residenza presso l'immobile ereditario al momento dell'apertura della successione del de cuius. A tal fine, il certificato storico di stato di famiglia nulla può comprovare.
In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra espresse, il ricorso è integralmente rigettato.
3. Stante la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, non si darà luogo ad alcuna statuizione sulle spese.
Per questi motivi
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) nulla sulle spese.
Varese, 3 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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