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Sentenza 9 novembre 2024
Sentenza 9 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/11/2024, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle ss. persone:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 926 Affari contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione a seguito dell'udienza del 05/11/2024
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CASULA Parte_1 C.F._1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...]56 Controparte_1 C.F._2
21013 GALLARATE ITALIA, contumace
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva per l'emissione della sentenza di divorzio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e ontraevano matrimonio in Gallarate il 02/09/2004 (matrimonio Pt_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 38, parte I, anno 2004).
Dall'unione non nascevano figli.
A seguito di ricorso dell'odierna ricorrente, veniva pronunciata separazione giudiziale in data
08/07/2015.
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la SI.ra , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Il SI. pur ritualmente notificato, non provvedeva a costituirsi. CP_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett.
b), l. 898/1970 e successive modifiche.
Null'altro vi è da provvedere.
Le spese di lite sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in Gallarate il 02/09/2004 (matrimonio trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 38, parte I, serie A, anno 2004);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 07/11/2024.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle ss. persone:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 926 Affari contenziosi dell'anno 2024 passata in decisione a seguito dell'udienza del 05/11/2024
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CASULA Parte_1 C.F._1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
(C.F. , residente in [...]56 Controparte_1 C.F._2
21013 GALLARATE ITALIA, contumace
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva per l'emissione della sentenza di divorzio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e ontraevano matrimonio in Gallarate il 02/09/2004 (matrimonio Pt_1 CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 38, parte I, anno 2004).
Dall'unione non nascevano figli.
A seguito di ricorso dell'odierna ricorrente, veniva pronunciata separazione giudiziale in data
08/07/2015.
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 la SI.ra , premesso che non era intervenuta alcuna Pt_1
riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, chiedeva, sussistendone i presupposti di legge, l'emissione della pronuncia divorzile.
Il SI. pur ritualmente notificato, non provvedeva a costituirsi. CP_1
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
I fatti dedotti dalla ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e della sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett.
b), l. 898/1970 e successive modifiche.
Null'altro vi è da provvedere.
Le spese di lite sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg.ri e Parte_1
in Gallarate il 02/09/2004 (matrimonio trascritto nei registri Controparte_1
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 38, parte I, serie A, anno 2004);
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Gallarate per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 N. 1238 e successive modifiche;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 07/11/2024.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Dr.ssa Alessandra Ardito
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