Articolo 2515 del Codice civile
Articolo 2534Articolo 2536
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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15 agosto 2009
Art. 2515.

(Denominazione sociale).

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99))
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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