Legge 7 agosto 1990, n. 250

Commentari29

Mostra tutto (29)
  • 1quater, sentenza 15 giugno 2023, n. 10258
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2quater, sentenza 15 giugno 2023, n. 10258
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso notificato l'8 maggio 2014 e depositato il successivo 16 maggio, la società Centro di Produzione (CDP) ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 26 novembre 2013, notificato alla ricorrente in data 4 aprile 2014, nella parte in cui riconosce alla società CDP i contributi per l'editoria ad essa spettanti per l'anno 2012 in misura di euro 4.000.000,00 invece che di euro 4.131.655,19, con contestuale impugnazione dell'art. 12, comma 4, del regolamento di cui al d.P.R. in quanto adottato in violazione dell'art. 44 della l. 133 del 2008. …

     Leggi di più…

  • 3IL TESTO DEL DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGEAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2011

  • 4Milleproroghe, il testo definitivo
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 25 febbraio 2011

  • 5Finanziaria 2011: commi 51 - 100Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2010
Mostra tutto (29)

Giurisprudenza162

Mostra tutto (162)
  • 1Trib. Roma, sentenza 04/09/2024, n. 13655
    Provvedimento: N. R.G. 20142/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20142/2021 promossa da: (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis – OPPONENTE Contro (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla …
     Leggi di più...
    • prova del pagamento·
    • dies a quo prescrizione·
    • spese giudiziali·
    • provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • rimborso contributi pubblici·
    • cessazione materia del contendere·
    • interessi art. 1284 c.c.·
    • art. 645 c.p.c.·
    • prescrizione credito

  • 2Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2024, n. 6700
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 14 maggio 2024, e vertente TRA (p.i: Parte_1 ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tullio D'Amora APPELLANTE E Controparte_1 (c.f.: [...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura …
     Leggi di più...
    • sovvenzioni pubbliche·
    • giudicato·
    • art. 640-bis c.p.·
    • art. 2359 c.c.·
    • art. 3 comma 11-ter legge n. 250/1990·
    • gruppo societario di fatto·
    • contributi per l'editoria·
    • art. 702-bis c.p.c.·
    • controllo societario·
    • onere della prova

  • 3Trib. Roma, sentenza 12/11/2024, n. 17242
    Provvedimento: N. R.G. 18926/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari, lette le note depositate, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18926/2018 promossa da: in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Tanico Maria Antonietta parte attrice verso Controparte_1 [...] , in persona del Presidente p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate …
     Leggi di più...
    • finanza pubblica·
    • compensazioni finanziarie·
    • diritto soggettivo·
    • spese di lite·
    • decretazione attuativa·
    • art. 11 L.25 febbraio 1987 n. 67·
    • art. 2 comma 295 l. n. 244/2007·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 4Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5312
    Provvedimento: N. R.G. 4828/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA Specializzata in materia d'impresa La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da Camillo Romandini Presidente Maria Delle Donne Consigliere Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.9.2025, vertente TRA pagina 1 di 6 (C.F. ), rappresentato Parte_1 P.IVA_1 e difeso dall'avv. Francesco Macario APPELLANTE E (C.F. ), rappresentata e …
     Leggi di più...
    • par condicio creditorum·
    • regolarità contributiva·
    • interessi legali·
    • art. 5 DM 24.10.2007·
    • contributi statali per l'editoria·
    • fallimento·
    • compensazione spese di lite·
    • concordato preventivo·
    • sospensione legale dei pagamenti

  • 5Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 7564
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 11/04/2024, vertente TRA (c.f. , difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 PEDUTO ADRIANA (c.f. ), unitamente all'Avv. RECCIA C.F._1 DARIO ( ) ; C.F._2 APPELLANTE E Controparte_1 (c.f. ) difesa dall'AVVOCATURA [...] P.IVA_2 …
     Leggi di più...
    • contributo editoria·
    • regolamento governativo·
    • art. 44 d.l. 112/2008·
    • illegittimità parziale decreto·
    • riserva di legge·
    • principi e criteri direttivi·
    • delegificazione·
    • compensazione spese di lite·
    • contenimento spesa pubblica
Mostra tutto (162)

Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Le imprese radiofoniche di cui all' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , qualora siano costituite in societa' cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1› gennaio 1991:
    a) alle riduzioni tariffarie di cui all' articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
    2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
    a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
    c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9, viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.
    3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza".
    - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987 e' il seguente: "Art. 9 (Contributi ad imprese editrici di particolare valore). 1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell' articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonche' dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.
    2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresi' alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalita' estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle societa' di persone dai soci all'unanimita', e nelle societa' di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.
    3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in societa' che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la societa' o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la societa' o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la societa' o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti pero' del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
    4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.
    5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:
    a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonche':
    b) contributi variabili nelle seguenti misure:
    1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
    2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
    3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000.
    6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto:
    a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
    7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne' direttamente ne' indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
    8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all' articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
    9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico.
    10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all' articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite.
    Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 1". L' art. 2 della legge n. 177/1989 ha cosi' disposto: "Art. 2. Per le imprese di cui all' art. 9, comma 6 , ed all' art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall' art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate".
  • Art. 2. 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    Note agli articoli 2 e 3:
    - Per l'art. 9 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.
    - Per l'art. 11 della citata legge n. 67/1987 vedi precedente nota all'art. 1.
  • Art. 3. 1. Per l'anno 1990 alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dal comma 6 dell'articolo 9 e dal predetto comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.(21)
    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non possiedano altre emittenti radiotelevisive. Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) . (16) (17) (21)
    2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
    a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
    b) devono possedere i requisiti previsti dall' articolo 1, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 , e successive modificazioni;
    c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.
    3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente 0,2 euro per copia stampata fino a 30.000 copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103 ;
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) ;
    c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili. (2)
    3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.
    7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    10. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    11-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1998, N. 224 .
    11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.
    12. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 .
    13. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.(21)
    14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)) .
    15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come modificato dall' articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
    15-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 . (17)
    (14)

    ------------- AGGIORNAMENTO (1)
    La L. 9 gennaio 1991, n. 19 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che "I contributi di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , in favore di quotidiani in lingua slovena sono aumentati del 50 per cento, nei limiti delle disponibilita' finanziarie della legge stessa". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
    La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, e' raddoppiato.
    Ha inoltre disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "1. L' articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , deve essere interpretato nel senso che il contributo di 200 lire a copia, nel limite di 40.000 copie di tiratura media, si riferisce a ciascun numero del periodico.
    2. I contributi disposti dall' articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , sono corrisposti anche ai periodici bimestrali, alle medesime condizioni; il requisito di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 si intende assolto qualora le imprese interessate abbiano pubblicato non meno di cinque numeri ogni anno". ------------- AGGIORNAMENTO (13)
    La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto:
    - (con l'art. 1, comma 454) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu' corrisposta l'anticipazione di cui all' articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 .
    I contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento";
    - (con l'art. 1, comma 455) che "A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2 , 8 , 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili";
    - (con l'art. 1, comma 457) che le modifiche ai commi 2-ter e 2-quater del presente articolo, decorrono dal 1° gennaio 2002;
    - (con l'art. 1, comma 457) che "A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall' articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e' elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicita' della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicita'";
    - (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3 , 4 , 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, nonche' all' articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni, e all' articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 , decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
    Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 , nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall' articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti". ------------- AGGIORNAMENTO (16)
    Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall' articolo 3, commi 2 , 2-bis , 2-ter , 2-quater , 8 , 10 e 11 , e dall' articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell' articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera a)) che e' abrogato "il secondo periodo del comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , limitatamente alle parole: "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,"".
    Inoltre ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99 , il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
    La L. 14 agosto 1991, n. 278 , come modificata dal D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il contributo previsto dal comma 11 del presente articolo, non e' piu' raddoppiato. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
    Il D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2019.