Versione
16 ottobre 1965
16 ottobre 1965
>
Versione
24 febbraio 1983
24 febbraio 1983
Art. 15. ((Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attivita' lavorativa, nonche' agli allievi dei corsi.
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite e' fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica))
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite e' fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica))
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/1987, n. 5845Provvedimento: […] n. 1103 (regolamentazione dell'Esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica) - ma secondo i criteri posti negli artt. 74 e 116 del testo unico delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come ulteriormente confermato dalla disciplina dettata dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983 n. 25, che ha sostituito l'art. 15 della legge n. 1103 del 1965. ( Conf 6318/85, mass n 443412; ( Conf 3420/85, mass n 441081).*Leggi di più...
- rendita per inabilità permanente·
- malattie professionali·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- determinazione·
- assicurazione per le malattie professionali·
- inail·
- tecnico di radiologia·
- criteri