Articolo 15 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 14Articolo 16
Versione
16 ottobre 1965
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Versione
24 febbraio 1983
Art. 15. ((Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attivita' lavorativa, nonche' agli allievi dei corsi.
La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite e' fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica))
Entrata in vigore il 24 febbraio 1983
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