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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 28501/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI PAOLA con studio in VIA VICTOR HUGO, 3 20123
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. PLATANIA ALESSIA DINA MARIA e dall'avv . con Controparte_2
studio in VIALE MAJNO, 15 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.8.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
- Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_2 la residenza materna, sita in Milano, Via Domenichino n. 16;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, e , secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2 calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 8.00 sino alla domenica sera dopo cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, un giorno alla settimana da concordarsi tra le parti (in mancanza di accordo il mercoledì) dalla mattina quando il papà porterà e a Per_1 Per_2 scuola sino al mercoledì sera, dopo cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre, un giorno alla settimana da concordarsi tra le parti (in mancanza di accordo il mercoledì) dalla mattina quando il papà porterà e Per_1
a scuola sino alla mattina successiva, allorquando il padre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti Per_2 scolastici calendario straordinario:
Vacanze estive - nei mesi di giugno e settembre, nei periodi in cui la scuola materna (nido e/o asilo) sarà chiusa, se i bambini saranno a Milano i genitori seguiranno il calendario ordinario.
Qualora la mamma si recherà con i bambini in una località di vacanza, il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 8.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, presso il luogo di villeggiatura dove si troveranno i figli;
- nel mese di luglio, i bambini trascorreranno una settimana consecutiva con il papà, da concordare con la mamma entro il mese di maggio di ogni anno, con previsione del diritto di visita da parte della signora ai bambini Pt_1
. A tal fine, il padre comunicherà alla madre il luogo di villeggiatura ove terrà i bambini e la madre potrà vedere
e trascorre del tempo con i piccoli.
- nel mese di agosto, i bambini trascorreranno due settimane, non consecutive, con il papà, da concordare con la mamma entro il mese di maggio di ogni anno, con possibilità di visita da parte della signora ai bambini e Pt_1 viceversa. A tal fine, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo di villeggiatura ove terrà i bambini ed entrambi potranno vedere e trascorre del tempo con i piccoli. I genitori concorderanno un ampliamento del calendario estivo dei prossimi anni, con gradualità, sino a prevedere che i bambini trascorreranno una settimana consecutiva a luglio con il papà e due settimane anche consecutive ad agosto con lo stesso Vacanze di Natale - per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, con un genitore dal 26 dicembre sino al 31 dicembre pomeriggio alle ore 12.00 o dal 31 dicembre pomeriggio alle ore 12.00 sino al 6 gennaio sera
Nel rispetto delle tradizioni familiari i bambini trascorreranno il giorno della Vigilia (24 dicembre) con il papà sino alle ore 21.00 allorquando il signor accompagnerà i figli presso l'abitazione della mamma affinché CP_1 i figli trascorrano il giorno di Natale (25 dicembre) con quest'ultima. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
Vacanze di Pasqua Il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta alternati fra i genitori di anno in anno. Ulteriori festività e ponti - per le festività scolastiche di carnevale e/o ponti, i genitori concordano che i figli trascorreranno tali periodi in via alternata, di anno in anno, con la mamma o con il papà. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi. Durante l'eventuale malattia e/o convalescenza dei bambini i figli staranno presso l'abitazione materna con possibilità di visita del padre.
- confermare il provvedimento presidenziale in merito all'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 900,00 mensili (ovvero euro 450,00 a figlio) da corrispondersi alla mamma, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano con specificazione che le spese per la baby-sitter/colf di famiglia dovranno considerarsi come spesa c.d. straordinaria da non concordare preventivamente poiché figura presente nell'organizzazione familiare già prima della separazione
Per CP_1
“Affidare i figli minori, e , in via condivisa ad entrambi i genitori con tempi di permanenza Per_1 Per_2 prevalenti e residenza anagrafica presso la madre.
Disporre che il padre possa tenere con i sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il week end di competenza materna, dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il week end di competenza paterna, dall'uscita da scuola del mercoledì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i seguenti periodi: i) dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 26 dicembre e dalle ore 12.00 del 1° gennaio alla ripresa scolastica;
ii) dalle ore 12.00 del
26 dicembre alle ore 12.00 del 1° gennaio;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il fine settimana di competenza;
- in caso di malattia dei figli, questi rimarranno dal genitore dove si trovano.
Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), o della giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita.
Disporre che i genitori concorrano nella misura rispettivamente del 50% il padre e del 50% la madre al pagamento delle spese straordinarie per i figli come individuate e disciplinate dalle linee guida sottoscritte d'intesa dalla Corte d'Appello, dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 14 novembre 2017, e precisamente: Disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento della tata per i figli per venti ore settimanali (quattro ore al giorno, dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al venerdì), salvo in caso di malattia dei figli.
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere autonomamente ciascuno al proprio mantenimento. Respingere ogni avversa domanda con ogni conseguente provvedimento e con il favore di spese, competenze e onorari. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Arsago Seprio - Parte_1 CP_1
VA- il 25/06/2016 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arsago Seprio -VA- nell'anno
2016 atto n.7 parte II Serie A, dal matrimonio nascevano a Milano il 13.1.2020 il figlio ed il 23.10.2021 la figlia Per_1
Per_2
con ricorso del 19.7.2022, chiedeva al Tribunale in via principale e anche con Parte_1
sentenza parziale, la separazione personale , l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, stante la tenera età dei bambini, tempi di permanenza presso il padre particolarmente ridotti e specificamente indicati da aumentare gradualmente, la previsione di un contributo perequativo al mantenimento di e nella misura di euro Per_1 Per_2
1.300,00 (euro 650,00 a figlio), oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie,
a sostegno delle domande descriveva un' unione coniugale, preceduta da convivenza inizialmente serena, nel tempo incrinatasi per traversie della coppia legate al concepimento ed alla nascita dei bambini, nella gestione delle quali era emerso il reale carattere del marito che non era stato in grado di sostenerla nei momenti di difficoltà emotive e che aveva lasciato interamente su di sè il carico per la gestione dei figli;
lamentava, poi, una esagerata intromissione dei genitori del marito nella vita matrimoniale, e la scarsa inclinazione paterna a prendersi cura dei bambini, ancora molto piccoli e bisognosi di particolari attenzioni;
sotto il profilo economico rappresentava una condizione abbastanza agiata della famiglia, in considerazione dei redditi da lavoro da entrambi i coniugi prodotti, tuttavia evidenziava che a cagione di ciò le spese per la locazione della casa coniugale e per i minori erano elevate, dato che supportava la richiesta del corposo assegno perequativo;
evidenziava che, preso atto della impossibilità di ricostruire l'unione entrambi si erano decisi per la separazione ma ogni tentativo di bonaria composizione era fallito non avendo inteso il marito arretrare dalla richiesta di collocamento paritetico dei figli e conseguente mantenimento diretto, con comparsa del 20.12.2022, si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione e di affidamento condiviso dei minori, ma si opponeva ai tempi di permanenza presso ciascun genitore proposti dalla moglie, insistendo per il collocamento paritetico ed il mantenimento diretto, spese straordinarie al 50% descriveva l'andamento della vita coniugale in maniera molto diversa da quella prospettata dalla moglie, sottolineando di aver sempre anteposto serenità e le esigenze anche lavorative della ricorrente a sé stesso ed alla propria carriera, rinunziando anche ad una importante offerta di lavoro a Dubai, di essere stato un padre presente, collaborativo e amorevole fin dalla nascita di ognuno dei figli, al punto da essersene preso quasi cura esclusiva durante il Covid e successivamente, godendo di molti giorni di smart working durante la settimana;
rilevava di non poter aderire alle richieste della moglie, altamente penalizzanti, non volendo rinunciare al tempo da trascorrere con i figli in favore di una tata, considerati gli impegni lavorativi della ricorrente, all'udienza presidenziale del 17.1.2023, sentite diffusamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente a[...].
3.2023 su richiesta
Contr congiunta delle parti che si erano determinate ad affrontare un percorso di mediazione presso il , disponendo un calendario di frequentazioni paterne assolutamente provvisorio, in virtù del quale in considerazione della tenera età dei minori il avrebbe potuto tenere con sé i figli a week end CP_4
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena e, solo nelle settimane che terminavano con il weekend di competenza della madre, un giorno alla settimana, con un pernotto infrasettimanale ogni quindici giorni, all'udienza indicata il Presidente, sentiti nuovamente i coniugi e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sia circa le frequentazioni dei genitori con i figli, sia in punto di mantenimento degli stessi, si riservava e con ordinanza del 18.03.2023, affidava i minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
assegnava alla la casa Pt_1
coniugale da lei condotta in locazione, confermava il calendario ordinario di visite già disposto col provvedimento del 17.1.2023, e quanto alle vacanze stabiliva una suddivisione paritetica della Pasqua
e dei ponti scolastici ed in estate la possibilità per il padre di tenere con sé i figli per una settimana a luglio e per due settimane, anche non consecutive, ad agosto, auspicando diversi e migliori accordi tra le parti anche in considerazione del percorso di mediazione in atto;
disponeva un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 900,00 mensili (ovvero euro 450,00 a figlio) con decorrenza aprile 2023, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Milano, quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 22.6.2023, concedendo alle parti termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM che la vistava senza osservazioni in data
23.3.2023, con la memoria integrativa la ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento presidenziale, con modifica dei tempi di permanenza dei minori con il padre durante il periodo estivo, mentre il CP_1
insisteva nelle conclusioni già rassegnate, tuttavia istando in maniera urgente per il rinvio dell'udienza di prima comparizione, per dar modo alle parti di esperire in serenità il percorso di mediazione;
all'istanza aderiva anche parte ricorrente sicché venivano concessi dal G.I. una serie di rinvii finalizzati all'incombente, all'udienza del 17.1.2024 le parti pur dando atto di non aver abbandonato la mediazione familiare chiedevano ed ottenevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, quindi il G.I. rinviava la causa all'udienza del l0.4.2024 per la decisione sui mezzi istruttori ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le memorie istruttorie - nella prima delle quali parte resistente modificava la domanda introduttiva di tempi paritetici e mantenimento diretto, in favore del collocamento prevalente presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre indicati dettagliatamente ed assegno di mantenimento a suo carico di € 500,00 - il Giudice con ordinanza del 29.5.2024, su richiesta del poneva la causa CP_1
in decisione sullo Status, riservando all'ordinanza di rimessione sul ruolo la decisione sui mezzi di prova, la causa era decisa e discussa sul punto nella camera di consiglio del 5.6.2024, con sentenza pubblicata il 4.7.2024 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Arsago Sepio (VA) per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale il Collegio respingeva le prove testimoniali dalla ricorrente, perché vertenti su circostanze genericamente articolate, relative a contratti e irrilevanti, nonché la richiesta di ctu psicodiagnostica, di parte resistente, anch'essa giudicata irrilevante, disponendo l'aggiornamento delle dichiarazioni fiscali e della disclosure, inoltre il Collegio, ritendendolo opportuno, prima della precisazione delle conclusioni rimetteva la parti innanzi al GOT all' udienza del 20.09.2024 per un tentativo di bonario componimento, tuttavia risultato infruttuoso, e dunque la causa veniva rinviata all'udienza del 4.2.2025 per la precisazione delle conclusioni nel termine concesso le parti depositavano la documentazione richiesta ed all'udienza a ciò deputata le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, ribadendo le considerazioni collegiali già svolte nell'ordinanza del
4.7.2024.
Invero, il materiale probatorio in atti è adeguato ed esaustivo ai fini della decisione e tale valutazione investe sia la domanda sulla responsabilità genitoriale, laddove in assenza di carenze dell'uno o dell'altro genitore e di sofferenza acclarata dei minori ben potrà il Tribunale valutare il miglior regime di collocamento di e sia in relazione alle domande economiche. Per_1 Per_2
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido condiviso dei minori, ed alla loro prevalente permanenza presso la madre con residenza anagrafica nella abitazione della stessa, già casa coniugale, sita in Milano in via Dominichino 6, viste le conclusioni congiunte delle parti, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, grazie anche al percorso di mediazione effettuato che ha reso molto più fluida la comunicazione tra le parti e che ha permesso in qualche misura anche il superamento delle reciproche recriminazioni ed asperità.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via Dominichino n. 6 a che la conduce in locazione, in assenza di contrasto sul punto e comunque quale Parte_1
conseguenza del collocamento prevalente presso la madre dei minori.
I tempi di permanenza con i genitori
Emerge in maniera univoca dall'andamento del processo che la questione dalla quale è scaturita l'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo a definizione della controversia, sia rappresentata dalla gestione dei tempi che ciascun genitore dovrà trascorrere con i minori.
All'epoca dei provvedimenti provvisori ed urgenti i bambini erano entrambi in tenera età e pertanto, correttamente ed in linea con l'orientamento prevalente a livello nazionale ed in particolare di questa sezione, non è stata accolta la domanda del di collocamento paritetico. Sono, inoltre, stati CP_1
previsti dei tempi abbastanza contenuti, proprio in considerazione della necessità di dare del tempo, a dei bimbi così piccoli, di abituarsi al nuovo assetto familiare ed alla coabitazione con mamma e papà separati.
La domanda di collocamento paritetico da parte del padre è tuttavia stata coltivata soltanto per una breve porzione del giudizio: fallita infatti la possibilità di raggiungere un accordo sul punto, con la I memoria ex art. 183 VI c. cpc egli ha richiesto un collocamento prevalente presso la madre, ma con un ampliamento dei momenti di permanenza presso di sé, reiterata nelle modalità sino alle conclusioni precisate.
A tale seppur ridotta richiesta si è sempre opposta la , la quale tuttavia, al di là di generiche Pt_1
e non provate asserzioni di difficoltà gestorie da parte del padre, ha continuato ad insistere sulla indispensabile necessità di gradualità.
Ritiene il Collegio che nei tre anni trascorsi dal deposito del ricorso, e due dall'ordinanza presidenziali, i minori abbiano avuto tempo sufficiente per abituarsi al nuovo stato di cose, sono cresciuti ed hanno raggiunto un'età compatibile con la possibilità di trascorrere con il padre i tempi da questo proposti, che altro non sono che i minimi standard riconosciuti ai genitori non collocatari in maniera prevalente, dotati di piena capacità di gestione - come il - ed in assenza di comprovate o particolari CP_1
sofferenze dei bambini, nel caso de quo del tutto assenti.
L'unica decisione parzialmente difforme delle domande riguarda il periodo estivo ma limitatamente agli anni 2025 e 2026, essendo certamente più adeguato all'età di e Per_1 Per_2
prevedere che le due settimane dei mesi di Luglio ed Agosto che trascorreranno con ciascun genitore non siano continuative ma alternate, così da diminuire la durata del distacco.
La regolamentazione, dettagliatamente indicata in dispositivo, potrà ovviamente essere modificata dai genitori con diversi e migliori accordi tra di loro, che si auspica possano trovare anche eventualmente con la prosecuzione del percorso di mediazione che il Collegio caldeggia.
Le condizioni economiche
Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno svolto domande reciproche.
Resta il contrasto sulla quantificazione dell'assegno perequativo paterno per il mantenimento dei minori.
Sul punto si osserva preliminarmente che entrambi i genitori godono di una condizione economica molto agiata, seppur la abbia dei guadagni superiori a quelli del marito, che tuttavia può contare Pt_1
su proprietà immobiliari che lo esentano dalle spese abitative, se non quelle accessorie e per il mutuo accesso per l'acquisto di una seconda casa, che non può rilevare non essendo funzionale ai bisogni dei minori né indispensabile.
I bambini, indubbiamente, sono inseriti in un contesto sociale di cui va tenuto conto nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e conseguentemente, nella determinazione del contributo paterno.
Premesso, quindi, che un valido e decisivo apporto viene direttamente dato dalla madre, che ha redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di € 149.088,00, in trend di crescita rispetto all'ordinanza presidenziale, tuttavia ciò non esime il padre dal contribuire proporzionalmente alle proprie capacita, seppur tenuto conto, oltre a quanto già evidenziato, delle esigenze attuali dei figli e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Peraltro anche il ha avuto un incremento dei guadagni CP_1 rispetto a quelli presi in considerazione dal Presidente (anno 2021) passando da un lordo annuo di €
66.856,69 a € 81.421,00, giungendo quindi ad introiti netti mensili che, tenuto conto delle spese personali che dovrà affrontare, dei carichi economici nell'interesse della famiglia e delle spese straordinarie per i minori, comunque gli consentono di continuare a versare l'assegno di mantenimento correttamente quantificato dal Presidente con l' ordinanza, peraltro non reclamata, anche in presenza di aumento dei tempi da trascorrere con i figli. Non va peraltro dimenticato che la ricorrente assume esclusivamente su di sé i costi abitativi per i figli, con un canone di locazione abbastanza elevato, che tuttavia correttamente continua ad affrontare per garantire ai figli l'habitat in cui sono sino ad oggi cresciuti.
In conclusione, considerata l'ordinanza presidenziale- come evidenziato non reclamata dalle parti ed in ordine alla quale non è mai stata presentata istanza di modifica in fase istruttoria - richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., gli incrementi reddituali delle parti, i tempi di frequentazione padre/figli, l'età dei bambini, piccoli ed in continua crescita con riguardo ad abbigliamento ed accessori, tenuto conto delle spese abitative interamente affrontate dalla , si ritiene di confermare l'assegno mensile Pt_1
perequativo a carico del fissandolo definitivamente nella somma di € 900,00 con decorrenza dal CP_1
provvedimento presidenziale e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida, essendo estranea a questo giudizio la valutazione circa il previo accordo su spese già in essere.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, la soccombenza della Pt_1
con riferimento ai tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e del in punto CP_1
mantenimento, ritiene il Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] e nata il [...], ad [...] i genitori, Persona_3 Per_2
2.Dispone che i minori vivano prevalentemente con la madre ed abbiano presso la stessa in Milano via Dominichino n. 6 la propria residenza anagrafica,
3.Dispone che, solvo migliori accordi tra genitori, il padre veda e tenga con sé i figli
-a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando ve li riaccompagnerà; il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto nelle settimana che si chiude con il fine settimana paterno e dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina nella settimana che si chiude con il fine settimana materno, - durante le vacanze estive due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto, che per le sole estati 2025 e 2026 saranno non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno,
-le vacanze di Natale saranno equamente divise tra i genitori ad anni alterni dal 23 Dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro, l'intera Pasqua verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori, i ponti e le altre festività del calendario scolastico saranno alternate all'interno dello stesso anno tra i genitori,
4 Invita i genitori a proseguire il percorso di mediazione familiare, fino al raggiungimento della totale serenità di interlocuzione nell'interesse dei figli,
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, e con decorrenza dal provvedimento presidenziale la somma di euro 900,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: ù
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito verrà equamente suddiviso tra le parti
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel. istr. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 19/07/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 6/2/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ALBERTI PAOLA con studio in VIA VICTOR HUGO, 3 20123
MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. PLATANIA ALESSIA DINA MARIA e dall'avv . con Controparte_2
studio in VIALE MAJNO, 15 MILANO presso i quali è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 5.8.2022
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto.
- Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 Persona_2 la residenza materna, sita in Milano, Via Domenichino n. 16;
- Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, e , secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2 calendario ordinario:
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 8.00 sino alla domenica sera dopo cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza del padre, un giorno alla settimana da concordarsi tra le parti (in mancanza di accordo il mercoledì) dalla mattina quando il papà porterà e a Per_1 Per_2 scuola sino al mercoledì sera, dopo cena, allorquando il padre riaccompagnerà i figli presso l'abitazione materna.
- nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre, un giorno alla settimana da concordarsi tra le parti (in mancanza di accordo il mercoledì) dalla mattina quando il papà porterà e Per_1
a scuola sino alla mattina successiva, allorquando il padre accompagnerà i figli presso i rispettivi istituti Per_2 scolastici calendario straordinario:
Vacanze estive - nei mesi di giugno e settembre, nei periodi in cui la scuola materna (nido e/o asilo) sarà chiusa, se i bambini saranno a Milano i genitori seguiranno il calendario ordinario.
Qualora la mamma si recherà con i bambini in una località di vacanza, il padre potrà tenere con sé i figli a weekend alternati, dal sabato mattina alle ore 8.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00, presso il luogo di villeggiatura dove si troveranno i figli;
- nel mese di luglio, i bambini trascorreranno una settimana consecutiva con il papà, da concordare con la mamma entro il mese di maggio di ogni anno, con previsione del diritto di visita da parte della signora ai bambini Pt_1
. A tal fine, il padre comunicherà alla madre il luogo di villeggiatura ove terrà i bambini e la madre potrà vedere
e trascorre del tempo con i piccoli.
- nel mese di agosto, i bambini trascorreranno due settimane, non consecutive, con il papà, da concordare con la mamma entro il mese di maggio di ogni anno, con possibilità di visita da parte della signora ai bambini e Pt_1 viceversa. A tal fine, ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo di villeggiatura ove terrà i bambini ed entrambi potranno vedere e trascorre del tempo con i piccoli. I genitori concorderanno un ampliamento del calendario estivo dei prossimi anni, con gradualità, sino a prevedere che i bambini trascorreranno una settimana consecutiva a luglio con il papà e due settimane anche consecutive ad agosto con lo stesso Vacanze di Natale - per metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, con un genitore dal 26 dicembre sino al 31 dicembre pomeriggio alle ore 12.00 o dal 31 dicembre pomeriggio alle ore 12.00 sino al 6 gennaio sera
Nel rispetto delle tradizioni familiari i bambini trascorreranno il giorno della Vigilia (24 dicembre) con il papà sino alle ore 21.00 allorquando il signor accompagnerà i figli presso l'abitazione della mamma affinché CP_1 i figli trascorrano il giorno di Natale (25 dicembre) con quest'ultima. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
Vacanze di Pasqua Il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta alternati fra i genitori di anno in anno. Ulteriori festività e ponti - per le festività scolastiche di carnevale e/o ponti, i genitori concordano che i figli trascorreranno tali periodi in via alternata, di anno in anno, con la mamma o con il papà. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi. Durante l'eventuale malattia e/o convalescenza dei bambini i figli staranno presso l'abitazione materna con possibilità di visita del padre.
- confermare il provvedimento presidenziale in merito all'assegno di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 900,00 mensili (ovvero euro 450,00 a figlio) da corrispondersi alla mamma, a mezzo bonifico bancario, a valuta fissa, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano con specificazione che le spese per la baby-sitter/colf di famiglia dovranno considerarsi come spesa c.d. straordinaria da non concordare preventivamente poiché figura presente nell'organizzazione familiare già prima della separazione
Per CP_1
“Affidare i figli minori, e , in via condivisa ad entrambi i genitori con tempi di permanenza Per_1 Per_2 prevalenti e residenza anagrafica presso la madre.
Disporre che il padre possa tenere con i sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il week end di competenza materna, dall'uscita da scuola del martedì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nella settimana che termina con il week end di competenza paterna, dall'uscita da scuola del mercoledì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive, due settimane consecutive nel mese di luglio e due settimane consecutive nel mese di agosto;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i seguenti periodi: i) dal giorno di inizio delle vacanze scolastiche sino alle ore 12.00 del 26 dicembre e dalle ore 12.00 del 1° gennaio alla ripresa scolastica;
ii) dalle ore 12.00 del
26 dicembre alle ore 12.00 del 1° gennaio;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il fine settimana di competenza;
- in caso di malattia dei figli, questi rimarranno dal genitore dove si trovano.
Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00), o della giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita.
Disporre che i genitori concorrano nella misura rispettivamente del 50% il padre e del 50% la madre al pagamento delle spese straordinarie per i figli come individuate e disciplinate dalle linee guida sottoscritte d'intesa dalla Corte d'Appello, dal Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 14 novembre 2017, e precisamente: Disporre che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno al pagamento della tata per i figli per venti ore settimanali (quattro ore al giorno, dalle ore 15 alle ore 19, dal lunedì al venerdì), salvo in caso di malattia dei figli.
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e in grado di provvedere autonomamente ciascuno al proprio mantenimento. Respingere ogni avversa domanda con ogni conseguente provvedimento e con il favore di spese, competenze e onorari. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Arsago Seprio - Parte_1 CP_1
VA- il 25/06/2016 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arsago Seprio -VA- nell'anno
2016 atto n.7 parte II Serie A, dal matrimonio nascevano a Milano il 13.1.2020 il figlio ed il 23.10.2021 la figlia Per_1
Per_2
con ricorso del 19.7.2022, chiedeva al Tribunale in via principale e anche con Parte_1
sentenza parziale, la separazione personale , l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, stante la tenera età dei bambini, tempi di permanenza presso il padre particolarmente ridotti e specificamente indicati da aumentare gradualmente, la previsione di un contributo perequativo al mantenimento di e nella misura di euro Per_1 Per_2
1.300,00 (euro 650,00 a figlio), oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie,
a sostegno delle domande descriveva un' unione coniugale, preceduta da convivenza inizialmente serena, nel tempo incrinatasi per traversie della coppia legate al concepimento ed alla nascita dei bambini, nella gestione delle quali era emerso il reale carattere del marito che non era stato in grado di sostenerla nei momenti di difficoltà emotive e che aveva lasciato interamente su di sè il carico per la gestione dei figli;
lamentava, poi, una esagerata intromissione dei genitori del marito nella vita matrimoniale, e la scarsa inclinazione paterna a prendersi cura dei bambini, ancora molto piccoli e bisognosi di particolari attenzioni;
sotto il profilo economico rappresentava una condizione abbastanza agiata della famiglia, in considerazione dei redditi da lavoro da entrambi i coniugi prodotti, tuttavia evidenziava che a cagione di ciò le spese per la locazione della casa coniugale e per i minori erano elevate, dato che supportava la richiesta del corposo assegno perequativo;
evidenziava che, preso atto della impossibilità di ricostruire l'unione entrambi si erano decisi per la separazione ma ogni tentativo di bonaria composizione era fallito non avendo inteso il marito arretrare dalla richiesta di collocamento paritetico dei figli e conseguente mantenimento diretto, con comparsa del 20.12.2022, si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione e di affidamento condiviso dei minori, ma si opponeva ai tempi di permanenza presso ciascun genitore proposti dalla moglie, insistendo per il collocamento paritetico ed il mantenimento diretto, spese straordinarie al 50% descriveva l'andamento della vita coniugale in maniera molto diversa da quella prospettata dalla moglie, sottolineando di aver sempre anteposto serenità e le esigenze anche lavorative della ricorrente a sé stesso ed alla propria carriera, rinunziando anche ad una importante offerta di lavoro a Dubai, di essere stato un padre presente, collaborativo e amorevole fin dalla nascita di ognuno dei figli, al punto da essersene preso quasi cura esclusiva durante il Covid e successivamente, godendo di molti giorni di smart working durante la settimana;
rilevava di non poter aderire alle richieste della moglie, altamente penalizzanti, non volendo rinunciare al tempo da trascorrere con i figli in favore di una tata, considerati gli impegni lavorativi della ricorrente, all'udienza presidenziale del 17.1.2023, sentite diffusamente le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente a[...].
3.2023 su richiesta
Contr congiunta delle parti che si erano determinate ad affrontare un percorso di mediazione presso il , disponendo un calendario di frequentazioni paterne assolutamente provvisorio, in virtù del quale in considerazione della tenera età dei minori il avrebbe potuto tenere con sé i figli a week end CP_4
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena e, solo nelle settimane che terminavano con il weekend di competenza della madre, un giorno alla settimana, con un pernotto infrasettimanale ogni quindici giorni, all'udienza indicata il Presidente, sentiti nuovamente i coniugi e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo sia circa le frequentazioni dei genitori con i figli, sia in punto di mantenimento degli stessi, si riservava e con ordinanza del 18.03.2023, affidava i minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
assegnava alla la casa Pt_1
coniugale da lei condotta in locazione, confermava il calendario ordinario di visite già disposto col provvedimento del 17.1.2023, e quanto alle vacanze stabiliva una suddivisione paritetica della Pasqua
e dei ponti scolastici ed in estate la possibilità per il padre di tenere con sé i figli per una settimana a luglio e per due settimane, anche non consecutive, ad agosto, auspicando diversi e migliori accordi tra le parti anche in considerazione del percorso di mediazione in atto;
disponeva un assegno perequativo di mantenimento a carico del padre per i figli pari ad euro 900,00 mensili (ovvero euro 450,00 a figlio) con decorrenza aprile 2023, oltre al 50% delle spese c.d. straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Milano, quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 22.6.2023, concedendo alle parti termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore,
l'ordinanza presidenziale veniva comunicata al PM che la vistava senza osservazioni in data
23.3.2023, con la memoria integrativa la ricorrente chiedeva la conferma del provvedimento presidenziale, con modifica dei tempi di permanenza dei minori con il padre durante il periodo estivo, mentre il CP_1
insisteva nelle conclusioni già rassegnate, tuttavia istando in maniera urgente per il rinvio dell'udienza di prima comparizione, per dar modo alle parti di esperire in serenità il percorso di mediazione;
all'istanza aderiva anche parte ricorrente sicché venivano concessi dal G.I. una serie di rinvii finalizzati all'incombente, all'udienza del 17.1.2024 le parti pur dando atto di non aver abbandonato la mediazione familiare chiedevano ed ottenevano i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, quindi il G.I. rinviava la causa all'udienza del l0.4.2024 per la decisione sui mezzi istruttori ai sensi dell'art. 127 ter cpc, depositate le memorie istruttorie - nella prima delle quali parte resistente modificava la domanda introduttiva di tempi paritetici e mantenimento diretto, in favore del collocamento prevalente presso la madre, con tempi di permanenza presso il padre indicati dettagliatamente ed assegno di mantenimento a suo carico di € 500,00 - il Giudice con ordinanza del 29.5.2024, su richiesta del poneva la causa CP_1
in decisione sullo Status, riservando all'ordinanza di rimessione sul ruolo la decisione sui mezzi di prova, la causa era decisa e discussa sul punto nella camera di consiglio del 5.6.2024, con sentenza pubblicata il 4.7.2024 veniva dichiarata la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. con comunicazione all'Ufficiale di stato civile del Comune di Arsago Sepio (VA) per le annotazioni di legge, e veniva pronunciata ordinanza con la quale il Collegio respingeva le prove testimoniali dalla ricorrente, perché vertenti su circostanze genericamente articolate, relative a contratti e irrilevanti, nonché la richiesta di ctu psicodiagnostica, di parte resistente, anch'essa giudicata irrilevante, disponendo l'aggiornamento delle dichiarazioni fiscali e della disclosure, inoltre il Collegio, ritendendolo opportuno, prima della precisazione delle conclusioni rimetteva la parti innanzi al GOT all' udienza del 20.09.2024 per un tentativo di bonario componimento, tuttavia risultato infruttuoso, e dunque la causa veniva rinviata all'udienza del 4.2.2025 per la precisazione delle conclusioni nel termine concesso le parti depositavano la documentazione richiesta ed all'udienza a ciò deputata le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione definitiva con concessione del termine di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, ribadendo le considerazioni collegiali già svolte nell'ordinanza del
4.7.2024.
Invero, il materiale probatorio in atti è adeguato ed esaustivo ai fini della decisione e tale valutazione investe sia la domanda sulla responsabilità genitoriale, laddove in assenza di carenze dell'uno o dell'altro genitore e di sofferenza acclarata dei minori ben potrà il Tribunale valutare il miglior regime di collocamento di e sia in relazione alle domande economiche. Per_1 Per_2
In particolare , con riferimento a queste ultime , è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass.
28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma del provvedimento presidenziale quanto all'affido condiviso dei minori, ed alla loro prevalente permanenza presso la madre con residenza anagrafica nella abitazione della stessa, già casa coniugale, sita in Milano in via Dominichino 6, viste le conclusioni congiunte delle parti, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano adeguati, ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, grazie anche al percorso di mediazione effettuato che ha reso molto più fluida la comunicazione tra le parti e che ha permesso in qualche misura anche il superamento delle reciproche recriminazioni ed asperità.
La casa coniugale
Deve confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano via Dominichino n. 6 a che la conduce in locazione, in assenza di contrasto sul punto e comunque quale Parte_1
conseguenza del collocamento prevalente presso la madre dei minori.
I tempi di permanenza con i genitori
Emerge in maniera univoca dall'andamento del processo che la questione dalla quale è scaturita l'impossibilità per le parti di raggiungere un accordo a definizione della controversia, sia rappresentata dalla gestione dei tempi che ciascun genitore dovrà trascorrere con i minori.
All'epoca dei provvedimenti provvisori ed urgenti i bambini erano entrambi in tenera età e pertanto, correttamente ed in linea con l'orientamento prevalente a livello nazionale ed in particolare di questa sezione, non è stata accolta la domanda del di collocamento paritetico. Sono, inoltre, stati CP_1
previsti dei tempi abbastanza contenuti, proprio in considerazione della necessità di dare del tempo, a dei bimbi così piccoli, di abituarsi al nuovo assetto familiare ed alla coabitazione con mamma e papà separati.
La domanda di collocamento paritetico da parte del padre è tuttavia stata coltivata soltanto per una breve porzione del giudizio: fallita infatti la possibilità di raggiungere un accordo sul punto, con la I memoria ex art. 183 VI c. cpc egli ha richiesto un collocamento prevalente presso la madre, ma con un ampliamento dei momenti di permanenza presso di sé, reiterata nelle modalità sino alle conclusioni precisate.
A tale seppur ridotta richiesta si è sempre opposta la , la quale tuttavia, al di là di generiche Pt_1
e non provate asserzioni di difficoltà gestorie da parte del padre, ha continuato ad insistere sulla indispensabile necessità di gradualità.
Ritiene il Collegio che nei tre anni trascorsi dal deposito del ricorso, e due dall'ordinanza presidenziali, i minori abbiano avuto tempo sufficiente per abituarsi al nuovo stato di cose, sono cresciuti ed hanno raggiunto un'età compatibile con la possibilità di trascorrere con il padre i tempi da questo proposti, che altro non sono che i minimi standard riconosciuti ai genitori non collocatari in maniera prevalente, dotati di piena capacità di gestione - come il - ed in assenza di comprovate o particolari CP_1
sofferenze dei bambini, nel caso de quo del tutto assenti.
L'unica decisione parzialmente difforme delle domande riguarda il periodo estivo ma limitatamente agli anni 2025 e 2026, essendo certamente più adeguato all'età di e Per_1 Per_2
prevedere che le due settimane dei mesi di Luglio ed Agosto che trascorreranno con ciascun genitore non siano continuative ma alternate, così da diminuire la durata del distacco.
La regolamentazione, dettagliatamente indicata in dispositivo, potrà ovviamente essere modificata dai genitori con diversi e migliori accordi tra di loro, che si auspica possano trovare anche eventualmente con la prosecuzione del percorso di mediazione che il Collegio caldeggia.
Le condizioni economiche
Le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, non hanno svolto domande reciproche.
Resta il contrasto sulla quantificazione dell'assegno perequativo paterno per il mantenimento dei minori.
Sul punto si osserva preliminarmente che entrambi i genitori godono di una condizione economica molto agiata, seppur la abbia dei guadagni superiori a quelli del marito, che tuttavia può contare Pt_1
su proprietà immobiliari che lo esentano dalle spese abitative, se non quelle accessorie e per il mutuo accesso per l'acquisto di una seconda casa, che non può rilevare non essendo funzionale ai bisogni dei minori né indispensabile.
I bambini, indubbiamente, sono inseriti in un contesto sociale di cui va tenuto conto nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e conseguentemente, nella determinazione del contributo paterno.
Premesso, quindi, che un valido e decisivo apporto viene direttamente dato dalla madre, che ha redditi lordi risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi di € 149.088,00, in trend di crescita rispetto all'ordinanza presidenziale, tuttavia ciò non esime il padre dal contribuire proporzionalmente alle proprie capacita, seppur tenuto conto, oltre a quanto già evidenziato, delle esigenze attuali dei figli e dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Peraltro anche il ha avuto un incremento dei guadagni CP_1 rispetto a quelli presi in considerazione dal Presidente (anno 2021) passando da un lordo annuo di €
66.856,69 a € 81.421,00, giungendo quindi ad introiti netti mensili che, tenuto conto delle spese personali che dovrà affrontare, dei carichi economici nell'interesse della famiglia e delle spese straordinarie per i minori, comunque gli consentono di continuare a versare l'assegno di mantenimento correttamente quantificato dal Presidente con l' ordinanza, peraltro non reclamata, anche in presenza di aumento dei tempi da trascorrere con i figli. Non va peraltro dimenticato che la ricorrente assume esclusivamente su di sé i costi abitativi per i figli, con un canone di locazione abbastanza elevato, che tuttavia correttamente continua ad affrontare per garantire ai figli l'habitat in cui sono sino ad oggi cresciuti.
In conclusione, considerata l'ordinanza presidenziale- come evidenziato non reclamata dalle parti ed in ordine alla quale non è mai stata presentata istanza di modifica in fase istruttoria - richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., gli incrementi reddituali delle parti, i tempi di frequentazione padre/figli, l'età dei bambini, piccoli ed in continua crescita con riguardo ad abbigliamento ed accessori, tenuto conto delle spese abitative interamente affrontate dalla , si ritiene di confermare l'assegno mensile Pt_1
perequativo a carico del fissandolo definitivamente nella somma di € 900,00 con decorrenza dal CP_1
provvedimento presidenziale e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida, essendo estranea a questo giudizio la valutazione circa il previo accordo su spese già in essere.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, la soccombenza della Pt_1
con riferimento ai tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e del in punto CP_1
mantenimento, ritiene il Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. nato il [...] e nata il [...], ad [...] i genitori, Persona_3 Per_2
2.Dispone che i minori vivano prevalentemente con la madre ed abbiano presso la stessa in Milano via Dominichino n. 6 la propria residenza anagrafica,
3.Dispone che, solvo migliori accordi tra genitori, il padre veda e tenga con sé i figli
-a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando ve li riaccompagnerà; il mercoledì dall'uscita di scuola con pernotto nelle settimana che si chiude con il fine settimana paterno e dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina nella settimana che si chiude con il fine settimana materno, - durante le vacanze estive due settimane nel mese di luglio e due nel mese di agosto, che per le sole estati 2025 e 2026 saranno non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno,
-le vacanze di Natale saranno equamente divise tra i genitori ad anni alterni dal 23 Dicembre al 31 dicembre con l'uno e dal 1 gennaio al 7 gennaio con l'altro, l'intera Pasqua verrà trascorsa ad anni alterni con l'uno o l'altro dei genitori, i ponti e le altre festività del calendario scolastico saranno alternate all'interno dello stesso anno tra i genitori,
4 Invita i genitori a proseguire il percorso di mediazione familiare, fino al raggiungimento della totale serenità di interlocuzione nell'interesse dei figli,
5.Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, e con decorrenza dal provvedimento presidenziale la somma di euro 900,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: ù
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito verrà equamente suddiviso tra le parti
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel. istr. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai