Provvedimento: L'Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni riconducibili all'Azione di radiazioni ionizzanti, ai sensi degli artt. 1 della legge n. 93 del 1958 e 1 del d.P.R. n. 1055 del 1960, presuppone la circostanza della concreta esposizione di tali professionisti al relativo rischio, talché ove sia dimostrato il difetto di tale necessario presupposto, essendo stato accertato che gli apparecchi di radiologia siano usati esclusivamente da tecnici, non V'è luogo alla Costituzione del rapporto assicurativo e quindi all'Obbligo assicurativo, senza che possa rilevare - al di là delle sanzioni ad essa proprie - la violazione della disposizione dello art. 24 del d.P.R. 6 marzo 1968 n. 680, che impone la presenza di un medico radiologo negli esami radiologici e schermografici.*
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