Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 10534/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2018 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Loredana Del Sorbo e Barbara Vicedomini, presso il cui studio elett.te domicilia in
Pompei, alla via S. Abbondio 157/c
-attrice-
Nei confronti di
C.F./P.IVA in persona del suo Amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avv. Maurizio Saracino, presso il cui studio elett.te domicilia in Portici
(NA), alla via Giovanni Amendola 2/H;
-convenuta-
OGGETTO: risoluzione contrattuale e risarcimento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 28.01.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la convenne in giudizio la al Parte_1 CP_1
fine di far dichiarare la risoluzione contrattuale, ex art. 1492 c.c. del contratto di fornitura di sei cassoni pagina 1 di 3
dalla società attrice, nonché al risarcimento del maggior danno.
In particolare, la , a sostegno della propria domanda, ha dedotto che nel mese di luglio Parte_1
2018 aveva richiesto alla un preventivo per la fornitura di sei cassoni scarrabili Controparte_1
destinati a contenere materiale non pericoloso. Ricevuti i cassoni, secondo il preventivo richiesto, dopo soli tre giorni dalla consegna gli stessi si ruppero, in quanto lo spessore non era conforme a quanto dichiarato e nonostante avesse immediatamente segnalato i vizi della merce, sia a mezzo telefono che a mezzo email, chiedendo la sostituzione della merce, la richiesta non ebbe alcun riscontro.
Si è costituita la società convenuta eccependo la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex art. 163 e 164 cpc, nonché la decadenza dall'azione, per omessa denunzia dei vizi nel termine di legge e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda.
La causa, istruita attraverso l'escussione dei testi, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc
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Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, tenuto conto che dalla lettura dell'atto introduttivo si evince chiaramente sia il petitum (risoluzione contrattuale e risarcimento) che la causa petendi (difetto di conformità della merce). Tra l'altro, parte convenuta è riuscita a ben articolare le proprie difese, dimostrando di aver compreso il contenuto dell'atto di citazione.
Va invece accolta l'eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta.
Sul punto, l'art. 1495 c.c. statuisce che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.
Nel caso in esame, anche se non si capisce con precisione quando si sarebbero manifestati i vizi, se dopo tre giorni dalla consegna, come indicato in citazione o se al momento stesso della consegna, come si evincerebbe dall'articolazione del capo di prova lett. C, in ogni caso, la prima denunzia documentata risalirebbe alla pec del 19.09.2018.
Parte attrice ha sostenuto che già prima della pec de qua aveva denunziato i vizi sia per mail che telefonicamente, ma di quanto dedotto non vi è riscontro probatorio, in quanto le mail non risultano depositate e il teste escusso all'udienza del 22.03.2022 sul cap. c) “vero è che la Testimone_1
società attrice denunziò alla i vizi dei cassoni acquistati il giorno della consegna CP_1
pagina 2 di 3 mediante telefonate e anche con mail e messaggi nei giorni seguenti”, si limitava a riferire genericamente: “sono a conoscenza che immediatamente venne contattata la ditta fornitrice”, senza specificare chi l'avrebbe contattata, in che modo e con chi avrebbe interloquito”.
Tra l'altro, come riferito dalla convenuta, la merce di cui al preventivo indicato, risulterebbe consegnata in tre date diverse (1, 3 e 6 agosto 2018), non contestate da parte attrice, che però non ha specificato se i vizi lamentati abbiano interessato tutte e tre le consegne.
In ogni caso, considerato che la prima denunzia risale al 19.09.2018, è evidente come sia ampiamente maturata la decadenza di cui all'art. 1495 I comma cc
Si precisa, infine, che per orientamento pacifico <In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.>> (Cass. civ. n. 24348/2019).
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza risulta assorbente rispetto alle contestazioni sul merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (scaglione fino ad €
26.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: dichiara parte attrice decaduta dall'azione; condanna la al pagamento, in favore della delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 5077,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione
S.M.C.V., 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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