Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 821/2023 RG vertente
TRA
, quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
, giusta decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Livorno n.
[...]
4644/2020, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Cipriani del foro di Pisa;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Pollini ed _1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vinci (FI), località
Sovigliana, viale Togliatti, 111;
APPELLATA
All'udienza del 1°.10.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: << Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: 1) nel merito, annullare la sentenza n.130/2023 rep. 446/2023 del
1
17.03.2023 e per l'effetto: in via principale: accertato lo stato di bisogno e di incapacità di provvedere a sé stessa della sig.ra e la Parte_2
conseguente necessità di assistenza continuativa diurna e notturna di quest'ultima, rilevato il mancato adempimento da parte della figlia coobbligata agli obblighi di cura ed assistenza alimentare e _1
materiale nei confronti della madre accertato che a tali Parte_2
obblighi ha provveduto in via esclusiva l'esponente Parte_1
facendosi carico anche delle prestazioni dovute dalla coobbligata _1
, disporre con provvedimento ex art. 438 e 441 comma 3 c.c. la misura,
[...]
la distribuzione ed il modo di somministrazione delle prestazioni alimentari ed assistenziali in favore della madre in parti Parte_2
eguali a carico dei figli coobbligati e e per _1 Parte_1
l'effetto dichiarare obbligata ex art. 443 c.c.: a) ad assistere la _1
madre tenendola con sé nella propria abitazione per metà Parte_2
di ogni anno, notti, domeniche e giorni festivi compresi, prelevandola con mezzi di trasporto a sue spese dall'abitazione di proprietà della madre per trasferirla nella propria abitazione e riportandola nell'abitazione della madre al termine del periodo di assistenza facente carico su di essa, periodo da dividersi in parti esattamente eguali con l'esponente che Parte_1
vi provvederà autonomamente per l'altra metà del tempo nel corso di ogni anno;
b) in alternativa, disporre ex art. 443 e 446 cc. a carico di , _1
l'erogazione di un assegno mensile a favore di , di importo Parte_2
proporzionato al bisogno dell'alimentanda ed alle condizioni economiche dell'appellata, finalizzato a sostenere quale coobbligata ex art. 438 c.c. i costi per l'assunzione delle badanti necessarie per l'assistenza diurna e/o notturna di , comprensivi del 50% della retribuzione e dei Parte_2
contributi previdenziali spettanti pro-quota a ciascun coobbligato, e le altre spese necessarie per il mantenimento, la cura ed assistenza della madre
2 eccedenti l'importo della pensione e dell'indennità di Parte_2
accompagnamento percepite da quest'ultima, disponendo altresì che i figli coobbligati si occupino della gestione delle badanti al 50% ciascuno e provvedano, durante le ore ed i giorni di riposo settimanali delle badanti a turnarsi tra di loro nella permanenza diurna e notturna con la madre al 50%
secondo le rispettive esigenze;
c) condannare al pagamento _1
delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge>>.
Per l'appellata: < A) In via pregiudiziale e preliminare: per tutti i motivi dedotti in atti e verbalizzati in udienza in entrambi i gradi di giudizio, previa revoca dell'Ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado emessa il 24.01.2024, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata da parte appellante e/o confermare la provvisoria esecutività della sentenza del
Tribunale di Livorno n. 130/2023 pubbl. il 15/03/2023 emessa nel proc.civ.
N.R.G. 1806/2021; B) nel merito e per tutti i motivi dedotti in atti e verbalizzati anche in udienza e che meglio saranno riassunti e argomentati nei prefissati termini ex art.352 cpc cp.1° n.2-3, rigettare l'appello proposto dal sig. in qualità di amministratore di sostegno della Parte_1
signora , in quanto totalmente infondato in fatto e/o in Parte_2
diritto, con conferma integrale della Sentenza del Tribunale di Livorno n.
130/2023 pubbl. il 15/03/2023 emessa nel proc.civ. N.R.G. 1806/2021. Con
integrale vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio occorse e successive tutte occorrende”. C) In denegata, non voluta e non creduta ipotesi di mancato integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate sub
A) e B): - accertato l'an dei presupposti ex art. 438 c.c., previa comparazione ex art. 441 c.c. delle condizioni personali ed economiche dei coobbligati
[...]
e disporre il pagamento da parte della appellata _1 Parte_1
di un assegno mensile a favore della alimentanda di importo _1
3 non maggiore di € 200,00 (duecento/00) mensili quale importo massimo esigibile a titolo di alimenti in ragione dell'assenza di redditi propri dell'appellata e della di lei ridotta capacità patrimoniale ed _1
economica. Con vittoria di tutte le spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio occorse e successive occorrende;
D) Infine, soltanto in denegata e non creduta ipotesi di mancato integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate sub A) e B) e/o in subordine sub C) e/o comunque in denegata,
non creduta e non volute altra ipotesi di totale o parziale soccombenza della parte appellata, con specifico riguardo alle spese di lite, dichiarare interamente compensate tra le Parti le spese di lite di ogni fase e grado”. In
via istruttoria: Reiterata ogni istanza in atti, si offre in comunicazione il doc.
nr. 24 (proseguendo numerazione come da comparsa di costituzione),
contenente “richiesta di archiviazione” depositata dal Pubblico Ministero
avanti al G.I.P. del Tribunale di Livorno in data 30.01.2024 nel Proc. Pen. n.
3769/2023 a carico di indagata per il reato di cui art. 570 co.2 _1
n.2 c.p.. Si insiste per inammissibilità delle prove costituite offerte intempestivamente dall'appellante e precisamente:
1. i documenti allegati con l'atto di citazione di appello di seguito elencati: doc. 4) “relazione del
03.04.2023 dello Studio CI e Partners”, doc. 4 bis) “relazione commercialista Dr. del 13.04.2023”, doc. 3) Certificazione medica Per_1
del 22.03.2023 del dr. doc.7) nota 16.05.2023 Comando Legione Per_2
Carabinieri Toscana;
doc.9) preventivo contratto badante CS convivente 50
ore settimanali Patronato Acli, doc. 10) CTU geom. procedimento V.G. Per_3
1838/2020 Tribunale Livorno;
doc.14) dichiarazione 03.04.2023 Testimone_1
; doc.17) preventivo degenza RSA Villa del Colle del 17.03.2023; doc.
[...]
18) estratto C/C 27.03.2023; doc. 19) contratto finanziamento Parte_1
02.03.2023; doc. 20) contratto finanziamento Parte_3 Parte_3
26.01.2023, in quanto prodotti in violazione dell'art. 345 cpc e del principio del contraddittorio;
oltre al doc. 8) “modello 730./2022 (redditi 2021)” della
4 signora la cui produzione era già stata dichiarata Parte_2
inammissibile dal Giudice di Prime Cure in udienza del 16.06.2022 (Vedasi
doc.20 dell'appellata allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
2. i documenti allegati dall'appellante nelle note integrative del 11.12.2023 [di seguito elencati:doc.23) ricevute di prelievo contanti;
doc. 24) ricevute pagamenti contanti] e quelli allegati con le note di replica del 03.01.2023
[con numerazione ripetuta: doc.23 email del 04.01.2024 Dr.ssa Per_4
doc.24 certificazione medica Dr.ssa >>. Per_5
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 130/2023, depositata il 15.3.2023, il Tribunale di
Livorno, adito da quale amministratore di sostegno della Parte_1
madre per ottenere la condanna di (figlia di Parte_2 _1
e sorella di ) al pagamento degli alimenti in Parte_2 Parte_1
favore dell'amministrata, all'esito dell'istruttoria documentale, riteneva che non sussistesse una condizione di stato di bisogno di di Parte_2
anni 85, affetta da demenza degenerativa in handicap grave, proprietaria della casa familiare per 4/6, dove viveva col figlio , e titolare di redditi Pt_1
superiori a 24.000 euro annui, oltre a 5.000 euro annuo di contributi pubblici per i bisogni assistenziali. Ciò in ragione del fatto che le spese rendicontate dall'amministratore di sostegno erano inferiori alle uscite ed alle spese dalla stessa sostenute. Notava inoltre il primo giudice che l'attore , Parte_1
sebbene nudo proprietario per 1/6, viveva nella stessa casa dell'amministrata (titolare della quota di 4/6 e del diritto di abitazione quale coniuge superstite), ove quest'ultima era assistita da alcune badanti, senza versare alcunché per il godimento della casa in comproprietà, rimarcando che, seppur le condizioni di salute della fossero gravi e Pt_2
necessitanti di continua assistenza, la medesima disponeva di risorse sufficienti a farvi fronte. Riscontrava, inoltre, il primo giudice che la figlia risultava affetta da problematiche di natura fisica e psichica _1
5 che rendevano comprensibile la sua difficoltà ad occuparsi della anziana madre. Per tali ragioni, così statuiva: <1) rigetta la domanda;
2) condanna
parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in euro
3.809,00, oltre spese generali al 15% e accessori>>.
Con citazione notificata in data 17.4.2023 quale Parte_1
amministratore di sostegno della madre proponeva Parte_2
appello per un unico articolato motivo col quale censurava la sentenza impugnata per aver ritenuto che non versasse in stato di Parte_2
bisogno. Allegava che, al contrario, l'amministrata, 85enne portatrice di handicap in condizioni di gravità ed invalida civile con necessità di assistenza e sorveglianza continua 24 ore su 24, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, non disponeva di risorse sufficienti per provvedere ai propri bisogni alimentari. Inoltre esso Parte_1
per accudire la madre, aveva dovuto richiedere numerosi congedi straordinari al fine di garantirle la dovuta assistenza come da decreti allegati (del 15.1.2020, del 10.4.2020, del 15.7.2020, del 10.3.2021, del
15.10.2021) supplendo le badanti e turnandosi con le stesse per provvedere ai pasti, all'igiene personale, alle pulizie domestiche ed al lavaggio della biancheria sporca, alla somministrazione dei farmaci, al sostegno nella deambulazione, ecc.. per 18 ore giornaliere nei giorni feriali e per 24 ore giornaliere nei giorni festivi e durante i periodi di ferie e di malattia delle badanti, che assicuravano soltanto sei ore giornaliere, festivi esclusi.
Allegava che le entrate della madre (comprensive della pensione e dell'indennità di accompagnamento) erano state pari ad euro 25.794,44 nel
2021 e ad € 27.454,53 nel 2022 e che le spese erano superiori alle entrate,
illustrando che esso contribuiva alle stesse (per la propria quota e _1
per quella della sorella) anche mediante assistenza diretta, consentendo alla madre un risparmio notevole, tanto da sostenere costi (pari ad € 6.341,53)
per complessivi 14 mesi (da novembre 2020 a dicembre 2021) a fronte di un
6 preventivo di spesa di circa 51.310,94 annue, calibrato sulle necessità
assistenziali dell'amministrata che avrebbero richiesto la turnazione di quattro badanti. Inoltre, esso appellante aveva dovuto rinunciare a svolgere lavoro straordinario che gli garantiva circa 300 euro mensili, a due tredicesime e a una buona parte della retribuzione stipendiale ai fini del trattamento di fine rapporto, facendosi carico anche degli obblighi assistenziali gravanti sulla sorella. Tanto era dimostrato dai rendiconti,
attestanti che, dopo che esso aveva terminato la propria licenza _1
straordinaria ex art. 42 d.lgs. n. 151/2001, l'amministrata aveva dovuto sostenere una spesa di € 16.119,41 nei dodici mesi del 2022 anziché la minore spesa di € 6.341,63 sostenuta per quattordici mesi dal 3.11.2020 al 31.12.2021.
Lamentava inoltre che erroneamente il primo giudice aveva considerato che esso viveva fruiva dell'abitazione della madre, posto che egli, quale _1
Carabiniere, poteva fruire dell'alloggio gratuito in Caserma, e nonostante ciò si era dovuto trasferire a casa della madre per poterla assistere. Ciò
risultava anche dai rendiconti posto che la madre per l'anno 2022 fruito di entrate per € 32.471,19, comprensive dei residui degli anni precedenti, ed aveva sostenuto spese per € 32.313,19 (di cui € 16.119.41 per retribuire due badanti di cui una a tempo indeterminato in regime di non convivenza per
30 ore settimanali e duna con contratto a prestazione occasionale per 20 ore mensili), residuando una differenza attiva di appena € 158,78 a dimostrazione dell'impossibilità per l'amministrata di provvedere ai propri bisogni senza il contributo del figlio . Contributo cui era tenuta anche Pt_1
la sorella ai sensi dell'art. 441 cod. civ. e da essa totalmente inadempiuto. E
ciò anche in ragione del fatto che la precarietà delle condizioni dell'amministrata era tale che da un momento all'altro potevano verificarsi aggravamenti tali da richiedere il necessario intervento economico mediante una badante convivente. I costi per una badante non formata ammontavano a circa 20.067 euro annui, oltre ai bollettini trimestrali di €
7 700, ma le necessità della richiedevano l'intervento di turni di Pt_2
badanti che comportavano ulteriori spese, non sopperibili con i redditi e gli emolumenti introitati. Tanto che nell'anno 2023 le uscite erano state pari ad
€ 38.471,38 a fronte di entrate per euro 27.263,27, con le quali dover sostenere anche le spese ordinarie, di cui, mediamente, € 173,65 mensili per l'amministrazione dell'immobile in cui risiedeva. Né poteva prospettarsi il suo ricovero in una residenza sanitaria assistita, giacché lo sradicamento dell'amministrata dal suo ambiente domestico avrebbe determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute come attestato dalle relazioni del dott. e del dott. Inoltre, i costi della RSA erano proibitivi Per_6 Per_7
ammontando ad euro 35.875 annui, giusta preventivo che esibiva (relativo alla medesima struttura indicata dalla sorella ), e non potevano _1
essere sostenuti con una pensione di 22.438 euro, mentre sarebbe venuto meno l'Home Premium una tantum che il le Pt_4 Controparte_2
riconosceva. Ribadiva che la sorella non aveva mai contribuito ai bisogni della madre, neppure mettendo a disposizione la quota di un sesto dell'appartamento in cui essa risiedeva, posto che la godeva Pt_2
autonomamente del diritto di abitazione quale coniuge superstite.
Contestava che l'abitazione della madre potesse essere messa a frutto,
argomentando che tale operazione, da un lato, non avrebbe consentito alla madre di raggiungere una propria autonomia e, dall'altra, l'avrebbe privata della casa di cui era comproprietaria per 4/6.
Concludeva come in epigrafe per la condanna di a _1
contribuire ai bisogni alimentari della madre e ad assisterla, tenendola con sé nella propria abitazione per sei mesi l'anno o, in alternativa, pagando un assegno mensile proporzionato ai bisogni della ed alle condizioni Pt_2
economiche della figlia , con turnazione al 50% nei giorni di ferie delle _1
badanti e nei giorni di libertà delle stesse e col favore delle spese del doppio grado.
8 Si costituiva ribadendo che la madre non versava in _1
stato di bisogno, godendo di un reddito personale che, unito all'indennità
di accompagnamento ed al contributo di legge, le consentivano un'adeguata assistenza domiciliare, offertale dalle badanti e dal figlio che, allo scopo, godeva delle agevolazioni ex lege 104/1992. Per Pt_1
eventuali necessità impreviste, la disponeva inoltre della quota di Pt_2
4/6 dell'immobile ove risiedeva, del valore di almeno 78.000 euro, che poteva essere messo a frutto. Evidenziava che le condizioni dell'amministrata, come valutate dal medico specialista, erano ottimali,
grazie alle cure del figlio e delle badanti. Allegava che essa Pt_1 [...]
era disoccupata e totalmente a carico del coniuge per cui non _1
disponeva di risorse economiche per sopperire ad eventuali e comunque contestati bisogni della madre. Allegava che l'assistenza alla madre dava luogo ad una prestazione non coercibile per cui la domanda era inammissibile. Illustrava che molte delle spese sostenute dall'amministratore di sostegno non erano strettamente alimentari
(sanificatore ambienti, cibo “bio”, visite specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ecc.). Ribadiva che la casa di abitazione poteva essere messa a reddito nell'interesse dell'amministrata, facendo, al riguardo rilevare che la situazione di potenziale conflitto di interessi tra l'amministratore di sostegno e l'amministrata in merito all'uso della casa aveva indotto il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale, il quale aveva reputato utile nell'interesse dell'amministrata la vendita della nuda proprietà della quota di 4/6 a lei facente capo ad un prezzo di stima di €
78.000, per la quale avrebbe mantenuto il diritto di usufrutto in modo da non distoglierla dalla propria abitazione. Sottolineava che Parte_1
pur abitandovi dal 2013, non partecipava alle “spese di casa” (vitto, alloggio e di gestione) come poteva rilevarsi dai rendiconti, con conseguente credito della madre che non poteva essere compensato dalle prestazioni
9 assistenziali profuse dal trattandosi di obbligazioni naturali. _1
Contestava i costi delle badanti illustrati dall'appellante, allegando che per garantire alla madre un'assistenza continua era sufficiente la spesa di €
30.935,27 annui ed eccepiva la inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello, attestanti preventivi esagerati anche rispetto a quelli prodotti in primo grado dallo stesso appellante. Inoltre, la poteva Pt_2
essere collocata in RSA, la cui spesa era coperta dalla pensione e dall'indennità di accompagnamento e poteva, comunque, essere integrata dalla messa a frutto dell'immobile di proprietà. In merito al confronto tra le posizioni economiche delle parti, allegava che quale Parte_1
Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, godeva del corrispondente trattamento stipendiale. Mentre essa era disoccupata, viveva _1
totalmente a carico del marito che doveva provvedere anche al mantenimento di due figli universitari fuori sede. Pertanto, a suo dire,
l'obbligazione alimentare verso la madre, in ipotesi, doveva ripartirsi tenendo conto del divario economico tra le parti. Né essa poteva _1
assistere alla madre, siccome affetta da discopatia, ansia e depressione e sottoposta a terapia farmacologica. Eccepiva l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello e concludeva per la conferma della sentenza di primo grado, col favore delle spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 1° ottobre 2024,
svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod.
proc. civ., la causa passava in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cod. proc. civ. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di conclusionali e repliche.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti dall'appellante che potevano essere esibiti anche in primo grado,
con particolare riguardo al preventivo offerto dallo Controparte_3
[...]
[...] alla relazione del dr. , alla dichiarazione di
[...] Per_1 Testimone_1
ed ai restanti documenti analiticamente elencati dalla parte appellata
[...]
nelle proprie conclusioni. Di tali documenti non si tiene, _1
pertanto, conto ai fini della decisione.
L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
Dal rendiconto presentato dall'amministratore di sostegno per il periodo dal 3.11.2020 al 31.12.2021 risulta che l'amministrata ha goduto di entrate complessive per € 30.079,71, comprensive della pensione,
dell'indennità di accompagnamento e del contributo Home Care Premium
e del residuo di € 1.513,11 del conto degli anni precedenti. Nel medesimo periodo ha dovuto far fronte ad uscite per € 26.702,90, di cui € 6.341,53 per spese di assistenza domiciliare tramite badanti per alcune ore al giorno, €
2.719,05 per medicinali e visite mediche ed il resto per vitto, vestiario,
imposte, utenze, ecc.. La differenza tra l'attivo ed il passivo, pari ad €
3.376,81 è stata depositata sul conto corrente dell'amministrata.
Dal rendiconto per l'anno 2022 si rileva che ha fruito Parte_2
di entrate per € 32.471,97, comprensive della pensione, dell'indennità di accompagnamento, del contributo Home Care Premium e del residuo di €
3.376,81 dell'anno precedente. Le uscite ammontano, invece, ad € 32.313,19,
essendo aumentate, rispetto all'anno precedente, le spese per le badanti,
ascese ad € 16.119,41.
Le condizioni di salute della , attestate dai certificati medici Pt_2
in atti e non contestate dalla parte appellata, consentono di rilevare che l'amministrata, 85enne affetta da una forma ingravescente di demenza senile (con fenomeni di allucinazione) e da parkinsonismo, necessiti di un'assistenza continuativa e di sorveglianza 24 ore su 24, non essendo in grado di svolgere alcun atto della vita quotidiana in autonomia.
Secondo le valutazioni dei medici specialistici che l'hanno in cura,
l'attuale condizione della , collocata presso la sua abitazione, si Pt_2
11 mostra ottimale, perché consente di evitare la somministrazione di farmaci psicotropi, contribuendo a ridurre l'aggressività ed a rallentare la progressione della malattia (v. relazione del dott. del Persona_8
7.4.2023). Reputa inoltre il dott. che qualsiasi cambiamento di Per_7
ambiente e di persone possa sola provocare stress e peggiorare la qualità
della vita della paziente, accelerare la progressione della malattia ed avvicinare l'exitus (v. altresì in senso conforme la relazione del dott.
[...]
ell'11 maggio 2022). Per_9
Le approfondite ed articolate relazioni del dott. e del dott. Per_7
on sono state contestate dalla parte appellata e questa Corte reputa Per_6
convincente le conclusioni cui entrambi i medici sono pervenuti circa il fatto che il trasferimento della in una RSA non sia confacente al suo Pt_2
stato di salute e potrebbe avvicinare l'exitus. Ciò basta ad escludere tale possibilità tra quelle astrattamente possibili al fine di stabilire se le entrate di cui dispone siano o meno sufficienti a far fronte alle sue Parte_2
necessità alimentari.
Occorre adesso verificare se le spese aventi natura alimentare siano o meno sostenibili con le entrate di cui dispone la . Pt_2
Rientrano in tale novero le spese per le badanti, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno della beneficiaria e sulla necessità di prestazioni assistenziali (v. Cass. 19020/2018), allo stesso modo delle spese mediche, di quelle per il vitto e l'alloggio, comprensive delle utenze, delle imposte e delle spese di gestione, in quanto necessarie al sostentamento dell'amministrata.
Avendo difficoltà di deambulazione sono da annoverare nelle spese alimentari anche quelle per il montascale.
In sostanza dal rendiconto presentato dall'amministratore, possono reputarsi non necessarie unicamente le spese (€ 429) per il sanificatore degli ambienti e le piccole spese personali (€ 486,10), posto che il modesto
12 importo indicato per il vitto ed il vestiario (complessivi € 3.581 annui, pari a € 298 mensili) non pare esorbitare lo stretto indispensabile per il sostentamento dell'amministrata.
Come sopra anticipato, i rendiconti dell'amministratore di sostegno presentati per l'anno 2021 e per l'anno 2022 non registrano disavanzi negativi e le relative annualità sono chiuse con il modesto saldo attivo di circa 160 euro per l'anno 2022.
Ciò tuttavia non consente di ritenere che sia in grado Parte_2
di far fronte alla sua difficile condizione solo con le proprie risorse, posto che già nel 2022, le uscite per spese alimentari (31.398) sono maggiori rispetto al reddito ed agli emolumenti percepiti dalla Pt_2
(complessivamente pari a e 29.095,16) ed il relativo disavanzo è stato compensato dai residui degli anni precedenti (euro 3.376,81).
A differenza che per l'anno 2021, per l'anno 2022 è quindi riscontrabile un disavanzo di spesa (di circa € 2.000) su cui hanno inciso le maggiori somme impegnate per le retribuzioni delle badanti (€ 6.341,53 nel
2021 ed € 16.119,41 nel 2022).
Tuttavia, se l'andamento di spesa del 2022 fosse confermato anche per gli anni successivi (come è verosimile ritenere stante la natura degenerative delle patologie da cui è affetta e l'età avanzata), appare evidente che le risorse economiche di non siano sufficienti, Parte_2
producendo accumuli di passività.
Occorre altresì rilevare che le risultanze dei rendiconti non tengono conto del fatto che il figlio , che convive con la madre, supplisce alle Pt_1
necessità assistenziali dell'amministrata durante l'assenza delle badanti con particolare riguardo alle ore notturne, ad alcune ore della giornata, a tutti i giorni festivi e ai periodi di malattia o di permesso delle badanti
(circostanze queste non contestate dalla parte appellata).
13 L'assistenza quotidiana offerta dal figlio non è controversa in causa e può ritenersi certamente prestata con un onere rilevante in termini di impegno personale ed economico, limitando, in concreto, la possibilità del di gestire la propria attività lavorativa (orario straordinario, ecc.) al _1
fine di garantire la necessaria continuità assistenziale alla madre. Peraltro,
detta attività viene svolta dal figlio quotidianamente, non essendo contestato che le badanti attualmente in servizio coprono circa sei ore al giorno, esclusi i festivi, per cui grava sul figlio l'assistenza durante Pt_1
le restanti ore del giorno, oltre alle notti, a tutti i festivi, ai periodi di ferie o di malattia delle badanti ed ai permessi.
E' parimenti non controverso in causa che la figlia _1
siccome disoccupata ed affetta da discopatia e sindrome ansioso depressiva,
non si occupi della madre, né sotto il profilo assistenziale (ad es. sostituendo il fratello per qualche giorno della settimana o la domenica), né sotto quello economico.
Non vi è dubbio che l'opera di assistenza prestata da , Parte_1
pur avendo anche un contenuto patrimoniale (comportando un risparmio di spesa per la madre che non deve dotarsi di un'ulteriore badante e un onere, anche economico, per il che non può gestire liberamente la _1
propria attività lavorativa), ha natura di obbligazione naturale che si fonda sui principi della solidarietà familiare e non consente all'appellante il riconoscimento di alcun compenso al riguardo, che infatti Parte_1
non ha mai richiesto, avendo agito unicamente come amministratore di sostegno della madre.
Ma la condizione di autosufficienza o di stato di bisogno di
[...]
non va valutata in relazione all'attività gratuitamente e Pt_2
spontaneamente svolta dal figlio in adempimento di un dovere Pt_1
morale e di solidarietà familiare, poiché l'impegno profuso dal figlio in
14 favore della madre, proprio in quanto obbligazione naturale non dà luogo ad un'obbligazione in senso giuridico né ad una prestazione coercibile.
Piuttosto, al fine di verificare se versi o meno in stato Parte_2
di bisogno, occorre avere riguardo ai suoi bisogni alimentari.
Come sopra anticipato tra i bisogni alimentari rientrano certamente le spese per le badanti che attualmente coprono circa sei ore al giorno,
mentre, in base alle certificazioni mediche prodotte in atti, la Pt_2
necessita di stretta sorveglianza e di assistenza 24 ore su 24.
In base al contratto collettivo nazionale, il costo di una badante in regime di convivenza per 54 ore settimanali con mansioni di assistenza a persona non autosufficiente con patologie degenerative, in base al contratto collettivo nazionale, comporta un trattamento stipendiale mensile di €
1.120,76, oltre alla tredicesima mensilità ed all'accantonamento per il TFR,
ai contributi previdenziali (comprensivi della cassa colf), al vitto ed all'alloggio (questi ultimi computati in rapporto alla relativa indennità
sostitutiva) per complessivi € 20.067,22.
Stante la complessità e la gravità delle condizioni di salute di
[...]
appare inoltre necessario prevedere una spesa supplementare che Pt_2
assicuri la dovuta assistenza durante i giorni festivi, le ferie, i permessi, le ore di libertà della badante in regime di convivenza e per la notte che non è
ordinariamente coperta dall'orario di lavoro di un'unica badante convivente che svolge 54 ore settimanali.
Per questa seconda badante si stima equo indicare una spesa non inferiore ad ulteriori € 20.000 annui, tenuto conto del fatto che, in base al contratto collettivo nazionale, per le sole mansioni di assistenza notturna a persone non autosufficienti, è prevista una retribuzione minima di €
1.147,24 mensili, oltre agli oneri previdenziali.
Reputa pertanto questa Corte che l'assistenza quotidiana di
[...]
richieda una spesa annua non inferiore a circa 40.000,00 euro, Pt_2
15 potendo altresì ritenersi che il figlio , siccome convivente, possa Pt_1
gestire eventuali imprevisti o situazioni contingenti che non rientrino nelle mansioni delle badanti e presti la propria collaborazione nella gestione delle stesse badanti.
A tale importo vanno aggiunte le spese inerenti alla persona di risultanti dai rendiconti dell'amministratore di sostegno e Parte_2
già ritenute congrue dal giudice tutelare, pari ad € 1.940,84 per medicinali e visite mediche, € 3.581,16 per vitto e vestiario, € 4.167,83 per utenze e spese condominiali, € 246,08 per imposte e tasse, per complessivi ulteriori €
9.935,91.
I bisogni alimentari di ammontano, quindi, a circa Parte_2
50.000 euro annui.
Le entrate di (€ 29.095,16 nel 2022) non sono Parte_2
sufficienti a sostenere i costi delle sue necessità, manifestandosi un disavanzo di circa € 20.000 euro annui cui entrambi i figli devono contribuire in quanto obbligati ex art. 433 cod. proc. civ. nella proporzione che sarà di seguito precisata.
Tale disavanzo non si presta ad essere colmato con la vendita della casa di abitazione (stimata circa 78.000 euro per la sola quota di nuda proprietà di pertinenza della madre pari a 4/6), perché tale soluzione,
seppur astrattamente praticabile con la riserva del diritto di usufrutto in modo da non compromettere ulteriormente le condizioni di salute dell'amministrata e consentirle di continuare a vivere nella sua abitazione,
darebbe luogo ad un depauperamento patrimoniale che, al di là della possibilità di reperire in tempi brevi un acquirente, non consentirebbe di far fronte alle esigenze alimentari della madre se non per un limitato periodo di tempo. Né risulta che il figlio intenda cedere la propria quota di Pt_1
1/6 dell'abitazione nella quale risiede.
16 Ne consegue che al disavanzo per sopperire ai bisogni alimentari della madre devono contribuire entrambi i figli (art. 433, n. 2 cod. civ.),
ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche (art. 438 e 441
cod. civ.).
è Maresciallo Maggiore dei Carabinieri e gode del Parte_1
relativo trattamento stipendiale. Non sostiene oneri abitativi in quanto, pur disponendo dell'alloggio di servizio (gratuito), vive con la madre. Non
risulta, invece, che contribuisca alle utenze ed alle spese di Parte_1
gestione della casa, che sono sostenute dall'amministrata. Invece, quanto al vitto, la somma per generi alimentari riportata nei rendiconti annuali dell'amministratore di sostegno, data la sua modesta entità (€ 3.581
comprensive del vitto e del vestiario e pari a € 298 mensili), non pare esorbitare gli stretti bisogni dell'amministrata.
Non è controverso che sia disoccupata, oltre che affetta _1
da discopatia e da uno stato ansioso – depressivo per il quale è in trattamento farmacologico, ma dalla dichiarazione dei redditi esibita in atti,
risulta che il suo nucleo familiare gode di adeguate risorse grazie all'attività
lavorativa del coniuge di , che percepisce redditi pari a € 62.860 _1
da lavoro dipendente al lordo delle imposte (pari ad € 18.301 al netto delle detrazioni), oltre ad € 5.019 per canoni di locazione, per cui il nucleo familiare di dispone di un reddito annuo netto di oltre 48.000 _1
euro (v. dichiarazione dei redditi presentata nel 2021 per l'anno 2020) col quale dover far fronte anche al mantenimento di due figli (rispettivamente nati nel 1995 e nel 2003) di cui non è controverso che siano ancora studenti universitari (tanto che entrambi i figli, al pari della sono inseriti _1
nella dichiarazione dei redditi del coniuge della parte appellata come totalmente a carico).
Può fondatamente ritenersi che alla formazione del reddito familiare abbia contribuito anche occupandosi del lavoro casalingo, _1
17 della cura dei familiari e della casa a tempo pieno, non svolgendo altra occupazione.
Ritiene pertanto questa Corte che la condizione di disoccupazione di non sia, di per sé stessa, ostativa all'imposizione di un _1
contributo alimentare in favore della madre (v. Cass. 3240/1952), dovendosi avere riguardo alla situazione economica di cui essa materialmente dispone, ancorché legata a scelte endo-familiari del proprio nucleo e tenendo conto dei costi di mantenimento dei familiari (marito e due figli universitari).
Ciò posto, ritiene questa Corte che i bisogni alimentari, pari a circa
20.000 euro che non sono suppliti dagli introiti di cui gode l'amministrata debbano essere suddivisi tra i due figli, e , in ragione di circa il Pt_1 _1
80% il primo e del 20% la seconda, considerato che l'appellante, convivendo con la madre, gode dell'abitazione di cui è nudo comproprietario per 1/6
(stante il concomitante diritto di abitazione della madre ex art. 540 cod. civ.)
e non risulta che sostenga oneri per le utenze o per la gestione dell'abitazione.
La maggiore percentuale da attribuire al figlio si giustifica Pt_1
anche e soprattutto in considerazione del fatto che egli gode di redditi autonomi, mentre le risorse economiche di cui dispone la sorella , _1
essenzialmente prodotte dal marito, sono necessariamente destinate anche al sostentamento del coniuge e dei due figli, nonché in considerazione delle sue condizioni di salute (non contestate ed attestate dalle certificazioni mediche in atti) che le consentono di offrire un'attività assistenziale di minore impegno.
Circa il modo di somministrazione degli alimenti, l'art. 443 cod. civ.
prevede che: <chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere
questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi
anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto>>.
18 Entrambi i figli possono quindi adempiere ai doveri alimentari sugli stessi gravanti nei confronti della madre o prestando ad essa assistenza diretta nell'abitazione della madre (che per le ragioni sopra esposte non va distolta dalla propria casa), in modo da ridurre la necessità del ricorso a delle badanti, ovvero mediante una forma di monetizzazione e la corresponsione di un assegno alimentare.
Ne consegue che deve contribuire al mantenimento _1
della madre con un assegno mensile di € 330 mensili, con decorrenza dal gennaio 2023 (epoca in cui può apprezzarsi il depauperamento delle risorse economiche dell'amministrata i cui risparmi sono stati interamente destinati a coprire le perdite maturate per l'anno 2022), annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat.
In alternativa tale contributo monetario può essere sostituito, a libera scelta dell'obbligata dalla prestazione di assistenza diretta _1
alla madre, presso l'abitazione di quest'ultima, per almeno quindici ore settimanali, da concordare col fratello . Pt_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, che vede l'accoglimento solo parziale delle domande dell'appellante, e della delicatezza delle questioni trattate si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (come delineati da Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà,
mentre la restante metà di quelle anticipate dall'appellante vanno poste a carico della parte appellata la cui soccombenza è maggiore. _1
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_1
amministratore di sostegno di nei confronti di Parte_2 _1
, con atto notificato in data 17.4.2023, avverso la sentenza n. 130/2023
[...]
19 del Tribunale di Livorno, depositata in data 15.3.2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) condanna , con decorrenza dalla mensilità di gennaio _1
2023, a corrispondere alla madre gli alimenti mediante il Parte_5
pagamento di un assegno di € 330,00, da versare all'amministratore di sostegno entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile su base
Istat, o, in alternativa ed a sua libera scelta, mediante prestazione di assistenza diretta presso l'abitazione dell'alimentanda per almeno quindici ore settimanali, da concordare col fratello;
Pt_1
2) compensa le spese del doppio grado per metà e condanna
[...]
al rimborso, in favore della parte appellante, della restante metà di _1
dette spese che, nell'intero, liquida per il primo grado in € 3.900 e per il presente grado in € 3.500, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 17.3.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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